Part 20
Nonostante che il Deuteronomista con queste ed altre leggi, che fra poco troveremo, abbia determinato alcune istituzioni intorno al matrimonio, pure nè esso nè altri legislatori hanno propriamente stabilito come il matrimonio dovesse tenersi legittimo. Dimodochè è da credersi che avessero lasciato questa parte al diritto consuetudinario. Ma se vogliamo essere anche intorno a questo istruiti, poco, o nulla, ne possiamo sapere dai fatti narrati nella Scrittura.
Il primo matrimonio legittimo di cui ci venga narrato qualche particolare è quello del patriarca Isacco, (_Genesi_, XXIV). Ma anche qui sono più i precedenti del matrimonio, che non la forma di esso, che ci viene dal biblico narratore esposta. Il servo di Abramo dà invero dei doni alla famiglia di Rebecca e anche a lei stessa (ivi, 53); ma non si può vedere in ciò un atto di matrimonio per procura. Egli fa la proposta di matrimonio, i parenti della giovane acconsentono, e la rimettono in sue mani, perchè la conduca al fidanzato. I doni costituiscono qui un atto di cortesia e di generosità; ma non si può dire in verun modo che siano il prezzo col quale, come praticavasi da alcuni popoli, il marito comprava in certo modo la moglie. Dallʼaltro lato poi che lʼuomo dovesse far sua la donna, pagando al padre o alla famiglia o a lei stessa una dote, si rileva in prima da alcune narrazioni. Così il patriarca Giacobbe pagò Labano con quattordici anni di servizio per isposare le sue due figlie. (_Genesi_, XXIX, 18, 27, XXXI, 41). Sichem invaghito di Dina figlia di Giacobbe, dice al padre e ai fratelli di lei, che qualunque dote e donativo gli avessero chiesto, lʼavrebbe dato volentieri (ivi, XXXIV, 11, 12). I servi di Saul fanno sapere a David che il re per dare in isposa la figlia, non avrebbe accettato dote più gradita che lʼuccisione di cento Filistei (1º _Sam._, XVIII, 25). Potrebbe a ciò obbiettarsi, che nel libro di Tobia (VII, 15, 16), non si parla di dote pagata dallo sposo al padre della giovane, e soltanto si accenna in genere alla stipulazione di un atto coniugale, senza specificare in che cosa consistesse. Ma che anticamente vigesse il costume di dare una dote al padre della giovane, e che questo costume fosse confermato anche dalle leggi viene provato oltre che dai fatti testè citati, anche da questo nostro testo, e da quello dellʼEsodo (XXII, 16, 17). Del resto poi il passo di Tobia non prova nulla in contrario; perchè nella stipulazione dellʼatto, di cui non ci si fa sapere il contenuto, poteva benissimo parlarsi del pagamento di questa dote, come di altre convenzioni. E quando anche ciò non fosse, il libro di Tobia appartiene a tempi molto più recenti, nei quali le antiche costumanze potevano essersi modificate. Ma oltre questi pochi cenni altro non troviamo nella legge scritturale, e per ciò vi ha supplito il diritto talmudico. Il quale non considera più la dote, che lʼuomo avrebbe sborsato al padre o alla famiglia della sposa, come quasi un mezzo di acquistarla, ma ne ha grandemente trasformato il concetto.
Gli sponsali, detti ebraicamente _Irusin_ o anche _Qiddushin_, valgono a considerare lʼuomo e la donna legati fra loro in vincolo matrimoniale, sebbene non valgano per poter consumare il matrimonio; e siffatto vincolo non si potrebbe sciogliere, se non col divorzio.[408] Si può contrarre in tre modi, cioè con lʼanello, o con un atto scritto, o col coito.[409] Se lʼuomo dà alla donna lʼanello in presenza di due testimoni, o anche invece dellʼanello, un oggetto qualunque, purchè di un determinato valore, dicendole: con questo tu mi sei sposata, ed essa lʼaccetta, gli sponsali sono legalmente contratti.
Lo stesso ne consegue, se lʼuomo consegna alla donna in presenza di due testimoni una carta o un altro oggetto, dove siano scritte le sole parole: _tu mi sei sposata_, purchè siano state scritte con intenzione determinata per quella cotal donna, ed essa lʼaccetti.
Finalmente, anche se un uomo o una donna alla presenza di due testimoni si ritirano soli in una stanza, dichiarando di farlo per accoppiarsi con intenzione di congiungersi in matrimonio, il vincolo legalmente è valido; sebbene i rabbini per moralità lo abbiano proibito, e sottoposto alla pena della fustigazione chi commettesse tale impudenza.[410]
Perchè il legame sia valido, deve essere contratto dallʼuomo dopo la pubertà,[411] al contrario una fanciulla impubere poteva essere fatta sposa dal padre,[412] o se orfana anche sposarsi da sè stessa. Però in questo secondo caso può, giunta alla pubertà, sciogliersi dagli sponsali con una semplice dichiarazione, nè si richiede lʼatto formale del divorzio[413] (_Ghet_), basta un atto meno solenne, fatto dalla donna, che si chiamava _Rifiuto_ (_Miun_). Perchè gli sponsali si tengono non veramente legittimi, come quelli che sono contratti da una minorenne; non così quelli contratti dal padre, che ha autorità sulla figlia impubere di promettere per lei. Ma giunte alla pubertà le donne non possono essere sposate senza il loro consenso.[414]
Sono poi tenuti nulli tutti gli sponsali contratti fra persone la cui unione per la legge scritturale sarebbe incestuosa, e così quelli contratti per errore o per dolo con donna maritata.[415] Ma le unioni proibite soltanto per ragione di purità, o tenute incestuose soltanto per istituzione posteriore dei rabbini erano valide, e faceva dʼuopo scioglierle mediante il divorzio.[416]
Un certo tempo più o meno lungo dopo gli sponsali, o anche immediatamente dopo questi, si celebrano le nozze come atto iniziatore del coabitare insieme dei coniugi.
È necessaria la presenza almeno di dieci persone come un atto solenne, e che richiede una certa pubblicità,[417] e prima delle nozze si stipula un atto fra lo sposo e la sposa, col quale esso le costituisce una dote[418] esigibile soltanto in caso della morte del marito, o di divorzio[419] non motivato da colpa della donna.[420] Questa costituzione di dote non toglie però che la donna porti anchʼessa, se di proprio possiede, o se la famiglia glie ne fa dono, una dote al marito, della quale si parlava nellʼatto matrimoniale per obbligare il marito o gli eredi di lui alla restituzione in ogni e qualunque caso. Sulla somma della dote il marito suole fare un aumento variabile secondo la consuetudine dei vari paesi. Può anche la donna possedere dei beni stradotali, dei quali il marito gode i frutti, ma non è responsabile nè della conservazione nè della restituzione del capitale.[421] Oltre lʼobbligo della costituzione della dote il matrimonio induce nellʼuomo i seguenti doveri verso la donna. Il mantenimento, il vestiario, la coabitazione, il curarla in caso di malattia, il riscattarla se fatta prigioniera, le spese funerarie, se ella premorisse, farla mantenere dagli eredi, se restasse vedova, e lasciarla abitare nella sua casa tutto il tempo che non esigesse la dote costituitale dal marito, o non passasse a seconde nozze, prelevare dallʼasse ereditario gli alimenti in favore delle figlie, e in favore dei figli oltre la loro quota ereditaria la dote costituita alla loro madre.[422] Istituzioni sempre necessario queste due ultime nel caso non infrequente di avere figli da più donne, ma molto più necessarie presso gli Ebrei, per i quali la poligamia era permessa.
In correspettività di questi doveri il marito ha diritto ai frutti di ciò che possiede la moglie, e anche a quelli del suo lavoro, a ogni oggetto da lei trovato, e a divenire di lei erede in precedenza di qualunque altro congiunto, in caso che ella gli premorisse.[423]
Come si vede, la donna in questa parte è dal Talmud trattata assai bene, tranne che nel diritto ereditario. Ma ciò esamineremo meglio, quando a suo luogo esporremo ciò che spetta alle successioni.
Dalle leggi che stabiliscono certe relazioni fra lʼuomo e la donna il Deuteronomista passa a proibire alcune unioni matrimoniali, e in prima quella incestuosa con la moglie del padre, la sola che egli ripeta dallʼelenco delle unioni incestuose enumerate da altri legislatori (v. pag. 196 e seg.).
XXIII. 1. Non prenda alcuno la moglie di suo padre, e non iscuopra il lembo di suo padre.
È proibito ancora di contrarre matrimonio con chi ha certi difetti fisici, che lo rendono inetto alla procreazione, con chi è nato da matrimonio incestuoso o adulterino, con i discendenti dei popoli Moabiti e Ammoniti in perpetuo, e con glʼIdumei e con gli Egiziani fino alla terza generazione dopo convertiti allʼEbraismo.
2. Non entri nellʼadunanza di Jahveh[424] chi è eunuco per i testicoli compressi, o per verga amputata.
3. Non entri lo spurio[425] nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la decima generazione non vi entri.
4. Non entri lʼAmmonita e il Moabita nellʼadunanza di Jahveh, 5. nemmeno la decima generazione non vʼentri in perpetuo. Perchè non vi vennero incontro con pane e con acqua per via, quando esciste dallʼEgitto, e perchè salariò contro di te Balaam 6. figlio di Béor, da Petor di Mesopotamia per maledirti. Ma non volle Jahveh tuo Dio ascoltare Balaam, e lʼEterno tuo Dio convertì per te la maledizione in benedizione, perchè Jahveh 7. tuo Dio ti ama.[426] Non ricercare la loro pace e il loro bene tutti i tuoi giorni in eterno.
8. Non aborrire lʼIdumeo, perchè è tuo fratello. Non aborrire 9. lʼEgiziano, perchè fosti forestiere nella sua terra. I figli che saranno nati a loro in terza generazione, potranno entrare nellʼadunanza di Jahveh.
I talmudisti hanno ristretto la proibizione dei matrimoni con i discendenti dei Moabiti e degli Ammoniti agli uomini appartenenti a questi popoli, e non alle donne che si fossero convertite allʼEbraismo. A ciò furono costretti per non tenere il re David di origine spuria, giacchè la sua famiglia, secondo il libro di Rut (IV, 17), sarebbe derivata dal matrimonio di Booz con Rut Moabita.[427] Non tennero conto però che dal libro di Nehemia (XIII) resulta chiaramente che la legge deuteronomica era interpretata come applicabile indifferentemente agli uomini e alle donne. Sia venia però ad un errore che ha fatto interpetrare la legge con qualche maggiore larghezza.
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Nel rimanente del capitolo xxiii si succedono alla rinfusa varii precetti di pulizia, di umanità, di buon costume, di carità e di religione.
10. Quando escirai in accampamento contro i tuoi nemici, ti 11. riguarderai di ogni cosa cattiva.[428] Quando fosse fra te alcuno impuro per qualche accidente notturno, esca fuori 12. dellʼaccampamento, e non vi rientri, e al volgere della sera si lavi nellʼacqua, e quando sarà tramontato il sole, 13. rientrerà nellʼaccampamento. E un luogo tu avrai fuori 14. dellʼaccampamento, nel quale tu possa escir fuori. E abbiti un piuolo fra i tuoi arnesi, col quale scavare quando tu stai fuori, per assettarti e coprire il tuo escremento. 15. Perchè Jahveh tuo Dio va in mezzo al tuo accampamento, per liberarti e consegnare i tuoi nemici dinanzi a te; e il tuo accampamento sarà santo, ne si vedrà in esso alcuna cosa vergognosa, per la quale egli si allontani da te.
16. Non consegnare il servo al suo padrone, quando da esso si 17. salvi presso di te. Con te abiti presso di te nel luogo che preferirà, in una delle tue città che meglio gli piace, non lo opprimere.
Questo precetto così umano verso gli schiavi è stato dai talmudisti ristretto al solo caso dello schiavo che fugga da altro paese nella Palestina;[429] e secondo altri, quando lo schiavo sia stato comprato da alcuno con la promessa di farlo libero.[430] In questo modo i rabbini hanno tolto al precetto scritturale quasi tutta quella generosa umanità dalla quale era ispirato.
18. Non sia prostituta tra le figlio dʼIsraele, nè cinedo fra i 19. figli dʼIsraele. Non portare dono di meretrice, nè prezzo di cinedo[431] alla casa di Jahveh tuo Dio per alcun voto, perchè abborrimento di Jahveh tuo Dio sono ambedue.
20. Non usureggiare verso il tuo fratello, nè usura di denaro, 21. nè usura di cibo, nè usura di alcuna cosa che si presti. Con lo straniero usureggia, non col tuo fratello; acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani, sulla terra nella quale tu vai per possederla.
La carità di prestare senza interesse era ristretta alla gente dello stesso popolo; ma un giusto interesse sulle prestazioni, perchè così deve intendersi lʼusura permessa dalla legge, non era inibito negli affari che contraevansi con gli stranieri.
22. Quando fai un voto a Jahveh tuo Dio non ritardare a soddisfarlo; perchè lo ricercherebbe Jahveh tuo Dio da te, e 23. sarebbe in te peccato. Ma se ti asterrai dal votare, non sarà 24. in te peccato. Ciò che pronunziano le tue labbra osserverai ed eseguirai, come hai fatto voto a Jahveh tuo Dio, lʼofferta che hai detto con la tua bocca.
25. Quando andrai nella vigna del tuo compagno, mangerai uva secondo il tuo desiderio a tua sazietà, ma non la porre nei tuoi vasi.
26. Quando andrai nella mèsse del tuo compagno, potrai prendere delle spighe con la tua mano, ma non alzare la falce sulla mèsse del tuo compagno.
I pochi grappoli dʼuva o i pochi frutti, o le poche spighe, che si potevano prendere per mangiarle sol luogo, e cavarsi una voglia del momento, non erano considerate un furto; perchè la quantità poteva essere piccolissima, e perchè nei costumi dei popoli agricoli era una concessione che i proprietari reciprocamente si facevano. Ma lʼabusarne fino a portarne via, era considerato come appropriazione illecita.
Però i talmudisti hanno inteso questo luogo in modo molto più restrittivo per i soli operai, dando a questi il permesso di mangiare dei prodotti del terreno, mentre erano occupati a lavorare per conto del proprietario, e anche ciò con altre minuziose limitazioni, che qui non è prezzo dellʼopera enumerare.[432] Sembra dallʼaltro lato che gli scrittori degli Evangeli dessero al nostro testo il significato che appare dalla lettera.[433]
Una legge concernente la donna ripudiata, che avrebbe avuto logicamente il suo luogo fra le altre leggi sul matrimonio, è stata invece dal Deuteronomista relegata qui fra precetti di tuttʼaltro genere.
XXIV. 1. Quando alcuno prenda una donna, e si unisca con lei, e poi ella non abbia grazia presso di lui, perchè avrà trovato in essa alcuna cosa vergognosa; e le abbia scritto una carta di ripudio, e glie lʼabbia consegnata, e lʼabbia mandata via di 2. sua casa; se ella, escita dalla casa di lui, va ad unirsi ad 3. altrʼuomo, e anche il secondo manto lʼodia, e le scrive la carta di ripudio, e glie la consegna, e la manda via di sua casa, o se muore questo secondo marito, che lʼaveva presa in 4. moglie; non può il suo primo marito, che lʼaveva ripudiata, tornare a prenderla, perchè gli sia moglie dopo che è stata contaminata; perchè è abbominazione dinanzi a Jahveh; e non rendere peccaminoso il paese che Jahveh tuo Dio ti dà in eredità.
Non vʼha dubbio che con questa legge il Deuteronomista non ha inteso dʼistituire il divorzio, che era già nei costumi; ma soltanto, riconosciutolo come esistente di fatto, proibire che la donna ripudiata, passata ad altre nozze, ritornasse poi al primo marito.[434] E la ragione della legge è altamente morale, perchè senza tale proibizione si sarebbe potuto fare da uomini corrotti commercio delle proprie mogli, mascherando il turpe mercato sotto la larva dellʼatto legale del divorzio. Anzi si potrebbe dire che il legislatore, se non ha voluto proibire il divorzio, perchè sentiva di non potere su questo punto opporsi al costume, lo ha implicitamente dal lato morale quasi disapprovato, considerando contaminata per il primo marito quella donna repudiata che fosse passata ad altre nozze. Del resto allusioni alla pratica del divorzio trovansi nella vita di Mosè, il quale si dice aver ripudiata la moglie, e Jetro suo suocero avergliela ricondotta (_Esodo_, XVIII, 2), e anche in certe allegoriche espressioni dei profeti (_Isaia_, L, 1; _Geremia_, III, 1). Ma in nessun luogo della Scrittura si trova veramente determinato il diritto del divorzio, e specialmente, ciò che avrebbe maggiore importanza, quali ne dovevano, o ne potevano essere i motivi legittimi. Imperocchè, stando al nostro testo, è innegabile che le espressioni ne sono quanto mai incerte. _Il non avere grazia in presenza_ del marito, cioè il non piacergli più, era per costui ragione sufficiente a ripudiare la moglie? Oppure si richiedeva ancora che trovasse in lei qualche vergognoso difetto, come aggiunge la frase seguente? E questo vergognoso difetto in che cosa doveva consistere? Pare dalle frasi della scrittura che molto arbitrio su questo punto fosse lasciato allʼuomo, e che le donne non fossero difese contro i capricci del sesso più forte da norme fisse e ben determinate.
Si disputò poi fra le scuole rabbiniche quale interpretazione dovesse darsi al nostro testo; e quella dʼHillel teneva qualunque piccola mancanza della donna valevole ragione per ripudiarla, anche se preparasse male al marito le vivande; mentre la scuola di Sciammai non teneva ragione sufficiente se non la mancanza in fatto di onestà; Rabbì ʼAqiba poi avrebbe permesso allʼuomo di ripudiare la moglie anche solo per aver trovato unʼaltra donna che gli piacesse di più.[435] Come è noto, la scuola dʼHillel è in generale quella le cui decisioni hanno prevalso nel Giudaismo; ma in questo punto sono state un poco mitigate rispetto alla donna del primo letto, per la quale è stato imposto di non ripudiarla, se non per grave mancanza; giacchè il ripudiare la prima sposa, la donna amata nella gioventù, è reputata una vera sciagura; e come con poetica frase diceva un Dottore del Talmud, quando alcuno repudia la prima sposa, anche lʼaltare ne piange.[436] Ma per le donne sposate in seconde nozze la legge ebbe meno riguardi, e fu deciso di poterle repudiare anche per il solo motivo che il marito ne concepisse forte avversione.[437] Quando poi una donna fosse di contegno impudico, o non osservasse la legge giudaica in modo da apprestare al marito vivande proibite, o si congiungesse con lui in istato dʼimpurità, fu tenuto quasi obbligo il ripudiarla,[438] e obbligo assoluto in caso di provato adulterio.[439] La donna era di più condannata alla perdita della dote costituitale dal marito; e per la dote di sua proprietà non poteva reclamare se non ciò che ancora ne restava in essere, senza aver diritto contro il marito per ciò che questi ne poteva aver consumato.[440]
Ma se queste leggi, che regolavano il divorzio, sembrano alquanto dure rispetto alla donna, fa dʼuopo dire che alcuni secoli dopo la finale compilazione del Talmud, il celebre rabbino Ghereshom, nel decimo secolo o nel principio dellʼundecimo, stabilì con una sua ordinazione che nessuna donna potesse essere ripudiata senza il proprio consenso, eccetto il caso di gravissime mancanze;[441] come pure a frenare la poligamia, stabilì la scomunica per chi si unisse con più donne.[442] Ordinazioni queste dovute certo allʼinfluenza dei costumi che già si erano resi più miti verso la donna, da riconoscere anche in lei la pienezza di certi diritti, sebbene non si pensasse ancora a porla a pari dellʼuomo. Ma pure anche nel Talmud sullʼargomento del divorzio fu fatto molto a favore della donna, quando le fu riconosciuto il diritto di chiederlo in certi casi al marito e di obbligarlo dinanzi lʼautorità giuridica a scioglierla dal vincolo matrimoniale. Questi casi erano il manifestarsi nel marito certi difetti fisici che le generassero schifo, lʼessersi dato allʼesercizio di mestieri che le producessero lo stesso effetto, come lo spazzino, il conciapelli e simili, lʼessersi manifestato nel marito qualche morbo contagioso pericoloso per il coito,[443] e anche, ad opinione di autorevoli Dottori, la provata e continuata impotenza.[444]
Ma dallʼaltro lato oltre i motivi già sopra accennati che davano facoltà al marito di ripudiare la moglie, aggiunsero la sterilità di questa continuata per dieci anni.[445] Imperocchè lo scopo religioso e morale del matrimonio essendo la riproduzione della specie, se dopo dieci anni di matrimonio una donna non restava incinta, si costringeva lʼuomo a ripudiarla, o almeno a sposarne unʼaltra, acciocchè potesse osservare il precetto religioso: _crescite et multiplicamini_.
Il divorzio fa al Deuteronomista ripensare in genere al matrimonio, quindi ripete con più particolare determinazione la dispensa per il nuovo maritato (cfr. XX, 7) dal servizio militare, fissandola al tempo di un anno.
5. Quando alcuno abbia sposato di recente una donna, non esca alla milizia, e non gli sia imposta alcuna cosa, libero stia in sua casa un anno, e rallegri la moglie che ha preso.
Altri precetti di vario genere, ma i più di morale intendimento, si succedono con pochissimo o verun ordine sino alla fine del capitolo.
Abbiamo già veduto quanto sia raccomandato di non angariare il povero che avesse bisogno di prestazioni, nè con usure, nè col prendergli in pegno oggetti di prima necessità (_Esodo_, XXII, 24–26). Troviamo qui una più particolare specificazione intorno a siffatto argomento.
6. Non si prendano in pegno le macine, neppure la mola superiore; perchè in tal modo si prenderebbe in pegno la vita.
Riportiamoci a tempi nei quali usavano piccoli mulinelli a mano anche per macinare i cereali, e vedremo quanto abbia di moralità un tale precetto. I rabbini poi, stando con ragione più allo spirito che alla lettera del testo, proibirono di pignorare qualunque oggetto necessario per preparare i cibi.[446] Ma perchè il legislatore non ha riunito questo verso col 20 e 21 del capitolo precedente, e con i versi 10–13 di questo stesso capitolo, invece che spezzare in tre brani una legge, che sarebbe stata tutta di argomento quanto mai omogeneo? Sarebbe difficile rispondere a questa domanda, se non adducendo il solito modo di comporre dei Semiti saltuario e a sbalzi, trascinato dallʼidea che a mano a mano si presenta alla mente, non guidato da un concetto ordinatore di tutto lo scritto.
7. Quando si trovasse alcuno che rubasse una persona dei suoi fratelli dei figli dʼIsraele, e se ne impadronisse e la vendesse, sia fatto morire quel plagiario, e sgombra il male di fra te. (V. pag. 103–105).
8. Riguardati assai nel morbo della lebbra per osservare grandemente ed eseguire tutto ciò che tʼinsegneranno i sacerdoti leviti: come gli ho comandati, voi osserverete per 9. eseguire. Rammenta ciò che fece Jahveh tuo Dio a Mirjam nel viaggio quando usciste dallʼEgitto.[447]
Non bastava al Deuteronomista che fosse già imposto di non pignorare gli oggetti più necessarii; ma con isquisita delicatezza impose al creditore di non entrare in casa del debitore per fare il pignoramento, e aspettare fuori che il debitore stesso gli portasse gli oggetti da esser tenuti come pegno.
10. Quando tu sia creditore del tuo compagno di qualche credito, non entrare in casa sua per prendere il pegno. 11. Fuori resterai, e lʼuomo del quale sei creditore, porterà 12. a te fuori il pegno. E se è uomo povero, non ti coricare, 13. ritenendogli il pegno. Glie lo restituirai verso il tramonto del sole, e giacerà con la sua coperta, e ti benedirà, e per te sarà carità appo Jahveh tuo Dio.