La legge del popolo Ebreo

Part 19

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Il legislatore temeva che, nel caso non certo infrequente della poligamia, nel quale una delle mogli fosse la preferita, il primo nato di lei, potesse togliere il diritto a quello che era il primo figlio del padre, e quindi il vero suo primogenito. Lʼantica leggenda narrava appunto che ciò fosse avvenuto rispetto a Giuseppe a danno di Ruben. (_Gen._, XLVIII, 22). E quantunque questo trasferimento di diritto potesse convalidarsi collʼautorità del patriarca Giacobbe, pure la legge lo proibisce.

Tutto quanto concerne poi il diritto successorio ci riserviamo a spiegare, quando esporremo il capitolo xxvii del Numeri, ove più direttamente se ne parla.

Ma lʼaver toccato dei diritti dei figli conduce il Deuteronomista a parlare del figlio malvagio.

18. Quando sia ad un uomo un figlio ritroso e ribelle, che non ascolti la voce di suo padre e la voce di sua madre, i quali 19. lo correggano, senza chʼesso gli ascolti, lo prendano il padre e la madre, e lo conducano agli anziani della città, ed alla porta[385] del luogo, e dicano agli anziani della città: 20. questo nostro figliuolo è ritroso e ribelle, non ascolta la 21. nostra voce, è scialacquatore e beone; e lo lapideranno tutta la gente della sua città con le pietre, sicchè muoja; e tu sgombrerai il male di mezzo a te; e tutto Israele ascolterà e vedrà.

Certo che la pena della lapidazione per un giovane dissipato e contumace contro lʼautorità dei genitori, deve a noi parere soverchia e crudele. Ma ricordiamo il diritto di vita e di morte che il padre di famiglia aveva presso gli antichi Romani, e riflettiamo che il legislatore ebreo non gli concede anche per le colpe domestiche, se non il diritto di accusarlo presso i magistrati ordinarii. I quali naturalmente dovevano istruire un processo in forma regolare. Manca poi nel testo della Scrittura ogni precisa determinazione degli estremi richiesti per potere costituire un tale reato. Solo stabilisce il modo di esecuzione della sentenza. E mentre per ogni altro caso i primi esecutori dovevano essere i testimoni (cfr. XVII, 7), qui con pietoso consiglio vengono liberati i genitori dellʼaccusato dal troppo crudele officio, cui sono invece deputati indifferentemente tutti gli abitanti della città. Ma quelle più precise determinazioni che mancano nella Scrittura si trovano nel diritto talmudico, il quale inoltre ha talmente ristretto i termini di questo reato da renderlo giuridicamente quasi impossibile.

Furono in primo luogo escluse le femmine. Quindi dovendo stabilirsi lʼetà, questa per i rabbini non poteva essere inferiore di tredici anni compiuti, perchè quelli di età inferiore erano considerati minori per ogni effetto sia giuridico sia religioso. Ma compiuti i tredici anni, il tempo di tale soggezione allʼarbitrio dei genitori non durava per i rabbini al massimo più che tre mesi; perchè si teneva che a questo tempo fosse compiuta la pubertà, la quale avrebbe messo la persona per certi effetti in balìa di sè stessa, e non più trattenuta sotto una così dura soggezione paterna. Di più se anche prima dei tre mesi si fossero manifestati certi indizii di pubertà, ne derivava lo stesso effetto.

La colpa doveva consistere nel rubare al padre, e comprare carne e vino in grande quantità per farne oggetto di crapula fuori di casa con compagni crapuloni e di mal costume. Lʼaccusa doveva essere fatta da padre e madre concordi; dimodochè non solo si richiedeva il consenso di ambedue, ma non poteva essere accusato chi fosse orfano di uno dei genitori. I quali poi, spingendo i rabbini le cose fino allʼassurdo, dovevano essere esenti da molti difetti fisici, cioè nè monchi, nè zoppi, nè sordi, nè ciechi, nè muti. Dimodochè se uno dei due genitori avesse avuto qualcuno di questi corporali difetti, il processo per tale reato non avrebbe potuto nemmeno istruirsi.

La prima accusa doveva avvenire con prova testimoniale dinanzi a tre giudici, e questa non portava altra conseguenza che la fustigazione. Quando a questa prima condanna il figlio non avesse mutato costume, e fosse ricaduto nelle prime colpe, i genitori dovevano accusarlo con nuova prova testimoniale dinanzi un tribunale di 23 magistrati, del quale facessero parte i tre giudici del primo processo, e compiute le forme di ogni altra causa capitale, si dava la sentenza. Però tutto il tempo che questa non era proferita i genitori avrebbero potuto ritirare lʼaccusa.[386]

È chiaro che i rabbini mossi da altri principii in tempi di più avanzata civiltà, senza tradire la lettera della legge, contro la quale non hanno mai apertamente stabilito nessuna istituzione, hanno voluto trovar modo, acciocchè la legge non venisse in fatto eseguita. Al qual fine, se bene si guarda, sarebbe bastato anche solo fissare i termini della colpabilità nel ristrettissimo termine di tre mesi durante tutta la vita, ma ai rabbini ciò non parve sufficiente, e vollero porvi anche altre restrizioni.

Da questo caso di delitto capitale il Deuteronomista passò a stabilire una regola generale intorno alla condanna di morte.

22. E quando sia in alcuno colpa di giudizio capitale, sicchè 23. sia fatto morire, lo impiccherai sul legno. Non passi la notte il suo cadavere sul legno; anzi lo seppellirai nello stesso giorno, perchè maledizione di Dio è lʼimpiccato, e non contaminare la terra che Jahveh tuo Dio ti dà in possessione.

Questo testo da quasi tutti glʼinterpetri è stato spiegato nel senso che lʼimpiccagione non fosse il modo di eseguire la condanna capitale, e solo uno spregio fatto al corpo del giustiziato, impiccandolo, dopo che in altro modo era stata eseguita la condanna.

Ma a noi pare di dovere intendere diversamente, cioè che lʼimpiccagione era il modo appunto, col quale la condanna capitale generalmente doveva essere eseguita, eccetto quei casi in cui il testo impone un diverso modo di giustiziare. Infatti la Scrittura stabilisce per lo più la condanna capitale senza indicare la maniera di eseguirla, e solo in parecchi casi determina la lapidazione; in due soli poi, cioè, per lʼadulterio con la madre o con la figlia della moglie (_Levit._, XX, 14), e per la prostituzione di una figlia di un sacerdote (ivi, XXI, 9) impone lʼabbruciamento; e per un solo caso, cioè per lʼapostasia di una intiera città, prescrive lʼuccisione con la spada (_Deut._, XIII, 15). Ora il nostro testo è grammaticalmente suscettibile di diversa interpretazione, secondo che si traduce la congiunzione la quale unisce la proposizione _sia fatto morire_ con la precedente. Perchè se quella congiunzione si intende come una semplice copulativa, traducendo: _e sia fatto morire_, lʼimpiccagione, di cui quindi si parla, doveva succedere la morte del condannato: ma se, come noi crediamo, la congiunzione in questo caso non è semplice copulativa, ma invece consecutiva, allora la terza proposizione: _e lʼimpiccherai_ indica il modo di eseguire la condanna.

Noi preferiamo questa seconda interpretazione, perchè sarebbe strano che la legge imponesse lʼimpiccagione dopo la morte, come un dispregio per il condannato, mentre dallʼaltro lato vuole che si usi al cadavere il riguardo di toglierlo dalla forca prima che annotti. Sarebbero queste due disposizioni contraddittorie, contenendo lʼuna il dispregio, lʼaltra il rispetto per il cadavere del giustiziato. Invece essendo lʼimpiccagione il modo più generale di giustiziare, il precetto di seppellire il cadavere nel giorno stesso è ispirato da un sentimento lodevole, essendo inutile lʼincrudelire contro un corpo insensibile, quando già la giustizia è soddisfatta.

Anzi a questo sentimento morale il legislatore accoppia quello religioso, vietando di rendere immondo il paese col lasciare a lungo insepolti i cadaveri, che avrebbero potuto divenire facilmente preda di animali o di uccelli rapaci.

Inoltre poi sembra ragionevole che in qualche luogo uno dei legislatori abbia indicato il modo più generale con cui si dovesse giustiziare; e se togliamo questo, e non lo intendiamo come da noi si propone, siffatta indicazione mancherebbe del tutto.

Finalmente, per quanto si debba andar cauti nel dare molto peso alla tradizione talmudica, non è però che le si debba negare ogni e qualunque valore. Ora essa insegna, come abbiamo già sopra notato (pag. 104 e seg.) che i modi di eseguire la condanna capitale erano quattro; la lapidazione, il bruciamento, il taglio del capo, e la strangolazione.[387] I primi tre si trovano nei singoli casi indicati nel testo, ma del quarto non si farebbe parola, se togli il passo in questione. È vero dallʼaltro lato che la strangolazione secondo il Talmud si sarebbe eseguita in modo diverso dallʼimpiccamento, ma è pure anche questa una maniera di strangolare.[388] E che nel modo più preciso di esecuzione il Talmud dissenta dalla lettera del testo, non è meraviglia, quando tanto differentemente, come abbiamo veduto (pag. 197), intendeva che si applicasse la condanna dellʼabbruciamento, e quando anche la lapidazione si sarebbe fatta secondo i rabbini in maniera alquanto diversa da ciò che generalmente sʼintende. Imperocchè prima che il popolo gettasse le pietre addosso al condannato, questi era posto in un luogo alto due volte la statura dʼun uomo, di là sospinto in basso da uno dei testimoni: se nella caduta moriva, non si richiedeva di più, altrimenti un altro dei testimoni gli gettava una pietra contro il cuore; e se nemmeno a questa fosse seguita la morte, allora soltanto il popolo gli gettava contro le pietre.[389] Ma a conferma del nostro modo dʼinterpetrare a noi basta che la tradizione ammetta quattro modi di esecuzione per le condanne capitali, mentre secondo lʼaltra interpretazione ne resterebbero soltanto tre. Difatti tanti e non più ne ammette il Saalschütz,[390] e il Michaelis solo due, tenendo anche il bruciamento, uno spregio fatto al cadavere del colpevole, per disperderne ogni resto, e non un modo di giustiziare.[391] Ma le parole del testo nei due citati passi del Levitico sono troppo chiaramente contrarie a siffatta interpretazione, e già il Saalschütz ha dimostrato essere più ragionevole tenersi al senso piano della lettera.

I rabbini però i quali volevano che la strangolazione si eseguisse in modo diverso dallʼimpiccamento, dovevano in altra maniera intendere il nostro testo. E secondo un Dottore, tutti i giustiziati con la lapidazione dovevano poi impiccarsi; secondo lʼopinione degli altri Dottori, che quindi prevalse, solo il bestemmiatore, e lʼapostata a un culto idolatrico, e anche in questi due casi gli uomini e non le donne,[392] risparmiando a queste per un riguardo al pudore un maggiore avvilimento, anche nei casi da essi tenuti più gravi.

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I primi dodici versi del cap. XXII contengono alcuni precetti di vario genere, fra i quali sarebbe difficile trovare anche il semplice filo dellʼassociazione delle idee, che ha potuto condurre lo scrittore a passare dallʼuno allʼaltro. Il primo concerne il rispetto per lʼaltrui proprietà, imponendo il dovere della restituzione di ogni cosa, che trovisi smarrita dal suo proprietario (cfr. _Esodo_, XXIII, 4).

XXIII. 1. Quando tu vedrai il bove del tuo fratello o il suo agnello smarrito non ti ritrarre da essi, ma restituiscili al tuo 2. fratello. E se non è vicino a te il tuo fratello, o non lo conosci, raccogli quelli dentro la tua casa, e siano presso di te, fino che il tuo fratello li ricerchi; e glie li 3. restituirai. E così farai per il suo giumento, e così farai per il suo vestito, e così farai per ogni oggetto perduto del tuo fratello, che si smarrisca da lui, e tu lo trovi, non potrai ritirartene.

A questʼobbligo imposto dalla Scrittura il diritto talmudico ha aggiunto che, trovando qualche animale o qualche oggetto non proprio, se ne debba fare pubblico bando. Il quale avveniva, quando il popolo dʼIsraele aveva propria vita politica, nelle tre feste annuali, e poi una quarta volta, finita la terza festa; perchè in quelle tutti convenivano in Gerusalemme. Distrutto lo Stato israelitico, il bando deve farsi nelle Sinagoghe, o negli altri ritrovi di religioso convegno.[393] Dopo il quarto bando, chi ha trovato lʼoggetto perduto è obbligato di conservarlo; e trattandosi di animali il cui mantenimento esigerebbe cura e spese, dopo un certo tempo più o meno lungo secondo la varia specie degli animali, può venderli e serbarne il ricavato, senza che mai per diritto di prescrizione possa considerarli come suoi,[394] eccetto che il possessore non abbia in qualche modo renunziato alla ricuperazione.[395] Ma chiunque si presenti a reclamare lʼoggetto deve fornire prova o per connotati o per testimoni di essere lui il proprietario.[396] Tantochè gli oggetti che sono comunemente simili nella loro specie, e le monete di cui non possono darsi connotati, appartengono di buon diritto a colui che le trova.[397]

Molti altri particolari sono stati poi determinati dai rabbini intorno al possesso degli oggetti perduti; ma si entrerebbe qui in una troppo minuta casistica, aliena dal nostro assunto.

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Al pari dellʼautore del primo codice, il Deuteronomista impone lʼobbligo di aiutarsi lʼun lʼaltro, nel caso certo non infrequente che si vedessero gli animali altrui caduti, o in altro modo bisognosi di soccorso.

4. Quando tu veda il giumento del tuo fratello, o il suo bove caduto nella strada, non te ne ritrarre, ma insieme con lui rilevalo: (Cfr. _Esodo_, XXIII, 5).

Un rispetto al buon costume, e la cura di allontanare gli Ebrei anche dalle occasioni che potevano condurre alle infami corruzioni praticate da altri popoli fece dettare al Deuteronomista il seguente precetto.

5. Arredo dʼuomo non si ponga sulla donna, nè lʼuomo si vesta abito muliebre; imperocchè abbominazione di Jahveh è chiunque fa tali cose.

I rabbini proibiscono non solo gli abiti, ma altresì qualunque genere di ornamento femminile; come alle donne di indossare le armi proprie allʼuomo, fosse ancora che ispirate da eccezionale sentimento eroico volessero andare in guerra.[398]

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Il principio di conservare per quanto possibile tutte le produzioni naturali, delle quali è permesso agli uomini valersi, sino che può tornare utile ai bisogni della vita, ma non inutilmente distruggerle, fece dettare al Deuteronomista il seguente precetto sui nidi degli uccelli.

6. Quando ti capiti dinanzi un nido dʼuccelli per via, in qualsivoglia albero, o sul suolo, pulcini o uova, e la madre covi sui pulcini o sullʼuova, non prendere la madre con i 7. figli. Manderai via la madre, e i figli prenderai per te, acciocchè ti avvenga bene e prolunghi i tuoi giorni.

È permesso di prendere le uova e i piccoli per cibarsene o allevarli; ma il prendere anche la madre sarebbe quanto distruggere interamente una famiglia di animali, mentre le femmina può ancora procreare altri piccoli. Sarà crudele privare la madre delle uova o dei piccoli nati; ma la necessità della vita di cibarsi anche degli animali fa permettere il minor male possibile, se tutto non può evitarsi. Le astinenze dei vegetariani erano sconosciute ai legislatori del Vecchio Testamento, che restano dentro i confini possibili allʼuomo, senza esigere il soverchio.

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Il grande pregio in cui deve tenersi da ogni uomo la vita del prossimo, fa che non solo sia proibito qualunque attentato contro di essa, ma che ancora se ne prenda ogni riguardo e circospezione, per evitare ogni possibile sciagura; donde il seguente umanissimo precetto.

8. Quando edificherai una casa nuova fa un riparo nel tuo tetto; e non mettere sangue nella tua casa, se da quella alcuno cadesse.

I tetti erano piani a guisa di terrazza, come usasi anche oggi generalmente presso i popoli orientali, quindi sʼintende la ragione di un precetto che non ha importanza per il nostro modo di edificare. I rabbini poi provvidamente estesero il precetto ad altri casi congeneri, e imposero lʼobbligo di circondare di ripari anche i pozzi, le fosse, e simili.[399]

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Il concetto di non alterare gli ordini della natura, e non promiscuarne i generi e le specie fece dettare i seguenti precetti, la cui ragione però rimane del tutto religiosa e rituale.

9. Non seminare la tua vigna di due specie, acciocchè non si contamini la vendemmia, e il seme che seminerai, e 10. il prodotto della vigna. Non arare con bove e con asino 11. insieme.[400] Non vestire di due specie, di lana e di lino insieme uniti. (Cfr. _Levitico_, XIX, 19).

Abbiamo già veduto che nel citato luogo del Levitico, si parla non solo della vigna, ma in generale del campo, per lo che ogni promiscuazione di semente era proibita.

I rabbini poi estesero a ogni sorta di lavoro la proibizione di servirsi di animali di specie diverse, quando lavorino uniti insieme.[401] E infatti è ragionevole che il testo, specificando lʼarare e il bove e lʼasino, non abbia inteso dire tassativamente di questi e non di altri, ma solo esemplificare il caso più comune, perchè se ne deducesse una regola generale.[402]

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Il rito di porre certe frange intorno ai lembi del manto non ha nel nostro testo il suo compimento, lo vedremo meglio spiegato, quando esporremo il capitolo XV del Numeri (v. 37–41).

12. Frange ti farai sui quattro lembi del tuo manto, col quale ti coprirai.

Dal v. 13 sino al termine del capitolo il legislatore tratta di più leggi matrimoniali dirette a tutelare il buon costume, la santità del matrimonio, e il decoro della donna, che troppo facilmente poteva restare vittima della frode e della violenza dellʼaltro sesso.

13. Quando alcuno prendesse una donna, e si unisse a lei, e poi 14. lʼodiasse; e le imputasse delle cose calunniose, e spargesse contro di lei diffamazione, dicendo: presi questa donna, e 15. me le avvicinai, ma non le trovai la verginità; il padre e la madre della giovane producano i segni della verginità di 16. lei agli anziani della città nella porta. E il padre della giovane dica agli anziani: mia figlia detti a questʼuomo per 17. moglie, e poi la odiò. Ed ora egli le appone cose calunniose, dicendo: non ho trovato a tua figlia la verginità; ma questi sono i segni della verginità di mia figlia; e stenderanno il 18. panno dinanzi agli anziani della città. Allora gli anziani 19. di quella città prenderanno quellʼuomo, e lo puniranno. E lo condanneranno in cento monete dʼargento, che daranno al padre della giovane; perchè aveva sparso diffamazione contro una vergine dʼIsraele; e sarà sua moglie, non potrà ripudiarla per tutta la sua vita.

20. Ma se la cosa fosse vera che non si fosse trovata verginità 21. alla giovane, condurranno la giovane alla porta della casa di suo padre, e la gente della città la lapiderà sicchè muoja; imperocchè ha commesso vituperio in Israele, fornicando in casa di suo padre. E tu sgombrerai il male di mezzo a te.

Per intendere questa legge è necessario riferirsi ai costumi tuttora in uso presso alcuni popoli meno civili dellʼAfrica e dellʼOriente, dai quali si pratica che la notte stessa delle nozze, o il giorno dopo, i parenti della sposa prendono e conservano come oggetto di onore per la famiglia quei panni che possono dimostrare lo stato di verginità, nel quale si trovava prima delle nozze. Or dunque il Deuteronomista ha stabilito che nel caso di una calunnia per parte di un uomo annoiato dopo qualche tempo della moglie, i genitori di lei provino la calunnia con quei segni materiali che erano in grado di fornire, e il calunniatore sia condannato ad una multa e a non poter mai più ripudiare una donna ingiustamente da lui diffamata. Ma nel caso che lʼaccusa del marito fosse provata vera, la giovane che non si era saputa conservare intatta per le nozze legittime fosse condannata a morte con la lapidazione. Legge in questa seconda parte certo durissima, come quella che per i criterii di un giusto diritto impone una pena troppo sproporzionata ad una mancanza piuttosto che colpa. Ma tutto, anche nel diritto, è relativo ai tempi e ai luoghi. Presso certi popoli la giovane che si dava in braccio ad un uomo disonorava tanto la casa paterna da meritare la pena capitale, e tanto più la meritava, quando si aggiungeva la colpa certo non lieve di avere ingannato chi credeva di sposarsi a donna onesta e intatta. Comunque siasi però, non vi è dubbio che tale è il significato letterale di questa legge riconosciuto concordemente dalla maggior parte degli interpreti.[403] Ma alcuni rabbini hanno inteso differentemente il testo, e per loro il p_rodurre i segni della verginità, lo stendere il panno_ altro non significa che provare con la discussione giuridica e con i testimoni la calunnia apposta alla giovane. Questa poi è lʼopinione che fu adottata contro quella più vera, che intendeva il testo nel suo significato letterale.[404] Di più, parendo loro troppo crudele la legge che condannava alla lapidazione una giovane per solo mal costume, stabilirono che non fosse sottoposta alla pena capitale, se non colei che si prostituisse nel tempo decorso fra gli sponsali e la celebrazione delle nozze.[405] Giacchè gli sponsali erano per gli Ebrei solenni, e la donna era tenuta come maritata, quantunque il matrimonio non fosse compiuto.

Aggravarono poi dallʼaltro lato la pena dello sposo calunniatore, sottoponendolo, oltre alle pene che resultano dalla lettera del testo, anche a quella della fustigazione.[406]

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Seguono alcune leggi sullʼadulterio, il quale, come già abbiamo veduto (pag. 196 e seg.), era punito di morte tanto per lʼuomo seduttore, quanto per la donna colpevole, eccetto, che questa non potesse provare di avere soggiaciuto soltanto alla violenza, in luogo dove le sue grida non potevano essere udite.

22. Quando si trovasse alcuno giacente con donna maritata, morranno ambedue; lʼuomo che giace con la donna e la donna: e sgombrerai il male da Israele.

23. Quando una giovane vergine fosse sposata ad un uomo, e 24. la trovasse un altro nella città, e giacesse con lei, li porterete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete con le pietre, sicchè muojano; la giovane, perchè, essendo in città, non ha gridato, e lʼuomo, perchè ha stuprato la donna del suo prossimo; e sgombrerai il male di mezzo a te.

25. Ma se lʼuomo trovasse in campagna la giovane sposata, e le facesse forza, e giacesse con lei, morrà lʼuomo solo che 26. con lei si è giaciuto, e alla giovane non farai nulla; non ha essa colpa mortale, perchè questo fatto è come quando alcuno assale il compagno e lʼuccide; poichè lʼha trovata in 27. campagna; avrà gridato la giovane sposata, ma non ha avuto chi la salvasse.[407]

28. Quando poi alcuno trovasse una giovane vergine che non fosse sposata, e la prendesse e si giacesse con lei e fossero 29. trovati, questʼuomo che si è giaciuto con lei dia al padre della ragazza cinquanta sicli dʼargento, e la tenga per moglie (cfr. _Esodo_, XXII, 15, 16); siccome lʼha stuprata, non potrà ripudiarla per tutta la vita.