Part 14
Il capitolo XX, dopo brevissima introduzione che dice doversi queste leggi esporre al popolo dʼIsraele, incomincia col proibire il culto del Dio Moloch consistente nel sacrificare ad esso i figli, bruciandoli. Questa proibizione incombe tanto agli Ebrei quanto agli stranieri che avessero dimora stabile nel paese, e il colpevole era condannato alla lapidazione (v. 2). Di più si soggiunge che Dio si sarebbe volto contro questo colpevole per distruggerlo dal popolo (v. 3). La quale espressione non contraddice alla sanzione penale del verso antecedente, come a prima vista potrebbe sembrare. Imperocchè alcuno potrebbe dire: se il colpevole era sottoposto alla lapidazione come a sanzione penale che doveva infliggersi dai tribunali umani, a che allora la giustizia divina? Ma è facile supplire a ciò che in questi due versi è sottinteso, cioè che la provvidenza divina avrebbe punito il colpevole, quando la giustizia umana per qualunque ragione non lo avesse colto. Sottinteso al quale suppliscono i due versi seguenti (4, 5), ma che giusto appunto per ciò noi crediamo interpolazione introdotta nel testo primitivo, come chiosa a spiegare quello che pareva non troppo chiaramente espresso.[279] Altrimenti non si capirebbe come uno stesso scrittore avesse ripetuto nel v. 5 quello che già aveva detto nel v. 3. Ad ogni modo però qui troviamo alternarsi la sanzione penale umana con quella divina, espressa per tre casi con frase identica, cioè che Jahveh avrebbe volto la sua faccia contro la persona del colpevole e lʼavrebbe distrutta dal suo popolo (_Levit._, XVII, 11; XX, 3, 5, 6). Stando alla lettera del testo questo non può significare, se non che la Provvidenza avrebbe punito il colpevole con una morte precoce. I rabbini vi hanno aggiunto ancora di morire senza prole,[280] e questa è quella punizione provvidenziale da essi conosciuta sotto il nome di _Chareth_ (_distruzione_), che da ora in poi per brevità anche noi chiameremo con questo nome ebraico.
Viene poi proibito (v. 6) il dirigersi a certe specie di arte divinatorie, come nel v. 31 del capitolo precedente, e anche qui la sanzione penale è del tutto lasciata alla Provvidenza.
Questi due primi precetti sono sotto altra forma la stessa raccomandazione fatta nel capitolo XX di tenersi fedeli alla religione e al culto del solo Jahveh. Verso il quale gli Ebrei dovevano essere santi, osservandone le istituzioni, imperocchè per mezzo di queste li santificava (vv. 7, 8). Anche qui troviamo il precetto della osservanza verso i genitori, ma sotto la forma proibitiva di non maledirli, accompagnata dalla sanzione della pena di morte (v. 9), come abbiamo già sopra spiegato (pag. 104) sul testo dellʼEsodo (XXI, 17).
Seguono poi le leggi sulle unioni proibite. In prima lʼadulterio, poi lʼincesto con la moglie del padre, e con la nuora, la sodomia, lʼincesto con la figlia e con la madre della moglie, e il coito bestiale (vv. 10–16). Tutti questi delitti sono puniti con la pena capitale, senza che il testo scritturale ne abbia determinato il modo, eccetto per lʼunione incestuosa con una donna e con la madre di lei, per la quale è specificato che si dovevano bruciare. Però mentre il testo parla chiaro di un vero e proprio bruciamento, i talmudisti stabilirono che dovesse eseguirsi la condanna facendo trangugiare del piombo strutto. La ragione da essi addotta per giustificare tale interpretazione è che in questa esecuzione capitale doveva rimanere il cadavere del condannato, cosa impossibile in un vero e proprio bruciamento. Con quanta verità potesse poi ciò accordarsi con le espressioni del testo è inutile domandare ai talmudisti, quando già sappiamo quale fosse il loro metodo esegetico. Apparisce dallʼaltra parte anche dal Talmud stesso che talvolta lʼesecuzione fosse fatta abbruciando il condannato col rogo.[281]
Lʼadulterio secondo i talmudisti era punito con la strangolazione,[282] e gli altri delitti di sopra enumerati con la lapidazione.[283] Tanto poi per il testo biblico quanto per il Talmud nel coito bestiale veniva condannato a questo genere di morte non solo lʼuomo o la donna che se ne fossero resi colpevoli, ma anche lʼanimale. E a questo proposito domandano con ragione i talmudisti: se la persona umana è colpevole, qual colpa può imputarsi al bruto? E rispondono che ragione di dover uccidere anchʼesso, è lʼessere stato stromento di danno per lʼuomo; oppure che, venuto lo sconcio a pubblica cognizione mediante il processo, non deve lasciarsi in vita lʼanimale, perchè atto a rammentare lo scandalo.[284]
Lʼincesto con la sorella, sia paterna o materna, è proibito nel v. 17, ma con una sanzione penale espressa in forma differente da quelle che precedono. _E saranno_, si dice in questo caso, _distrutti alla presenza della gente del loro popolo: scoprì la vergogna della sua sorella, sopporti il suo delitto_.
_Lʼessere distrutti alla presenza del popolo_ pare che significhi essere sottoposti alla pena capitale; ma i talmudisti hanno voluto vedere anche qui uno di quei casi del loro _Chareth_, nei quali lʼumana giustizia non poteva infliggere ai colpevoli se non la pena della fustigazione, lasciando alla Provvidenza la cura del resto; e così hanno interpretato ogni qual volta il testo si esprime con identiche o simili frasi.[285] Ma qui fa dʼuopo distinguere. Sia pur vero che la Scrittura abbia inteso di lasciare la cura della sanzione penale alla Provvidenza nei tre luoghi poco sopra enumerati dove Jahveh stesso avrebbe detto: _volgerò la mia faccia contro quella persona e la distruggerò_; ma non lo stesso può dirsi quando il testo dice: _quella persona sarà distrutta_, o _quelle persone saranno distrutte dal loro popolo_. Con altra forma allora si è voluto imporre la pena capitale; e tanto più ciò appare manifesto nel nostro verso 17, dove aggiungesi ancora: _alla presenza della gente del loro popolo_. Parole che hanno bene un significato, se trattasi di una pena che dovesse infliggersi dalla giustizia umana, ma in una morte lasciata alla cura della Provvidenza non significano più nulla. Non potrebbero neanche significare che la giustizia divina si farebbe palese: perchè anche i giusti e i buoni muojono spesso in età giovanile e senza figli: come avrebbe potuto lo scrittore di questo nostro luogo pensare che la gente distinguesse se la morte di tal genere sarebbe provvidenziale e in pena di qualche commesso delitto? Si deve dunque concludere che quando la legge scritturale usa lʼespressione: _sarà distrutta la persona_, o _saranno distrutte_, se trattasi di più colpevoli, ha voluto porre come sanzione la pena capitale, sebbene i rabbini abbiano voluto vederci soltanto il provvidenziale _Chareth_, lasciando in questo caso allʼumana giustizia la sola pena della fustigazione.
Parificato allʼincesto con la sorella è lʼaccoppiamento con una donna durante il mestruo (v. 18), la quale proibizione è da riporsi fra i riti di purità; tenendosi come cosa impurissima il flusso mestruale. Anzi i talmudisti fondandosi sopra un altro passo del Levitico (XV, 19–24, 33), spinsero la proibizione fino al punto di tenere la donna impura, anche dopo il mestruo, per tutto il tempo, sia pur questo lunghissimo, che non si sia purificata mediante una abluzione generale in un bagno,[286] che per la capacità e per la qualità dellʼacqua raccoltavi adempia a moltissime minuzie rituali, che essi si compiacquero di ammassare così in questo punto come in tutti gli altri delle pratiche religiose.
Lʼincesto con la zia, o sorella del padre, o della madre, o moglie del zio paterno, e quello con la moglie del fratello sono proibiti, ma lasciati punire alla Provvidenza (19–21), perchè il testo dice soltanto sopporteranno _il loro peccato, e morranno senza prole_. I rabbini hanno veduto anche qui il loro _Chareth_, e ammessa come sanzione umana la fustigazione. Vedremo poi a suo luogo quando esporremo la legislazione del Deuteronomio quale restrizione fu posta allʼincesto con la moglie del fratello. A questi casi dʼincesto lʼautore del capitolo XVIII aggiunse ancora quelli con gli antenati (v. 7) e con i discendenti (v. 10), taciuti forse dallʼautore del cap. XX come supposti più contrarii degli altri alla stessa natura, e per conseguenza non necessari a prevedersi dalla legge. Ma oltre questi nel cap. xviii è proibita come incestuosa anche lʼunione con la sorella della moglie, questa vivente (v. 18).
Alla fine poi del nostro capitolo XX si proibiscono le pratiche negromantiche e divinatorie, sottoponendo i colpevoli alla pena della lapidazione. E questa è certo una aggiunta o dellʼautore del codice sacerdotale, o del finale compilatore. Perchè enunciata già la proibizione nel v. 6, doveva in quel medesimo luogo aggiungersi la sanzione della pena capitale, se una pratica in sostanza nulla più che superstiziosa, avesse voluto dallʼautore sottoporsi alla più grave delle punizioni, mentre, come abbiamo visto, contento di proibirla, ne lasciò la sanzione alla giustizia divina. Ma sarebbe inesplicabile che uno stesso scrittore dopo essersi a lungo trattenuto sopra leggi di altro genere, tornasse in ultimo a parlare di una prevaricazione già trattata, per sottoporla a una sanzione penale diversa da quella stabilita da prima. Inoltre poi il capitolo XX è in sè uno scritto molto armonico e unico nel concetto dʼimporre agli Israeliti lʼosservanza di certi riti e di certe leggi, come a quelli che dovevano essere fra tutti i popoli santi appo Jahveh. Perciò esso ha la sua logica e naturale conchiusione col v. 26: «E sarete a me santi, perchè santo io Jahveh, e ho separato voi dai popoli per essere a me». Come sarebbe possibile che dopo queste espressioni, che assumono e conchiudono nellʼidea di santità tutti i particolari sovra esposti, uno scrittore avesse guastato lʼunità della sua composizione per ritornare sopra una proibizione, della quale già aveva trattato? Certo nellʼetà dello scrittore sacerdotale, o in quella del finale compilatore, il rigorismo teocratico fu sì oltre spinto da tenere anche le superstizioni negromantiche e divinatorie come una vera infrazione al puro monoteismo, e perciò punibili con la pena capitale al pari dei peccati dellʼadorazione di altri Dei, e della idolatria. Quindi si è voluto supplire con questʼaggiunta a ciò che nella legge più antica sembrava manchevole.
Il contenuto principale di questi due capitoli XVIII e XX del Levitico, il quale si aggira principalmente intorno allo stabilire quali siano i gradi di parentela che impediscono il matrimonio, ci fa credere che essi siano fra le leggi assai per tempo stabilite nella vita civile del popolo ebreo, e per conseguenza promulgate come aggiunta al primo codice dellʼEsodo XX–XXIII prima della legislazione deuteronomica. Un punto come questo così importante per regolare le relazioni di famiglia non può essere rimasto a lungo indeterminato, o lasciato soltanto al capriccio della consuetudine; e perciò siccome il primo codice mirava principalmente come abbiamo visto, a tutelare la libertà, la vita, e la proprietà, è ragionevole il supporre che si sia quindi sentito il bisogno di regolare con norme fisse ciò che era permesso, e ciò che era proibito in fatto di unioni matrimoniali. Tanto più ciò sembrerà naturale, quando si pensi che presso gli Ebrei, o almeno nella parte di essi intellettualmente più elevata, lʼunione matrimoniale fra certi gradi di parentela era tenuta una infrazione a quella norma di vita pura e santa, cui il popolo eletto da Jahveh doveva informarsi. E che a fissare le leggi regolatrici di questo punto si sia ritardato nel popolo ebreo fino ai tempi dellʼesilio, o anche posteriormente, noi non possiamo in alcun modo indurci a crederlo. Perciò teniamo per fermo che senzʼalcuna ragione lʼHorst sentenzi che sia impossibile dare la prova che qualche cosa della legge del Levitico XI, XVII–XXVI sia anteriore al Deuteronomio, mentre la più parte di essa appartiene chiaramente a un posteriore grado di svolgimento.[287] Seguiamo invece, come molto più probabile, lʼopinione del Kleinert,[288] che alcune parti e precisamente quelle da noi esposte pone anteriori al Deuteronomio, quantunque del tutto dissentiamo da lui nel fissare la data per la compilazione della legge in questo libro contenuta.
Ora in quanto ai due capitoli del Levitico presi da noi in esame resta la difficoltà di spiegare come e perchè le stesse leggi con poche diversità nei particolari abbiano avuto una doppia compilazione, e quale fra i due sia lʼanteriore. A questa difficoltà non puossi rispondere che con ipotesi più o meno probabili.
Osserviamo che il culto del Dio Moloch è proibito nel capitolo XX in una forma molto più estesa, che nel XVIII, e con una sanzione penale molto rigorosa, che nellʼaltro luogo è taciuta, e si proibiscono ancora le pratiche negromantiche, di cui nel XVIII non si fa menzione. Questo cʼinduce a credere che il capitolo XX sia stato scritto in un tempo in cui il culto politeistico e le pratiche che ne facevan parte erano tuttora seguite nel popolo ebreo, mentre lo scrittore del capitolo XVIII sentiva meno il bisogno di promulgare, su questo punto, leggi proibitive. In secondo luogo poi ognuna delle leggi intorno alle unioni incestuose, o per altro titolo proibite, è accompagnata nel capitolo XX da una sanzione penale, che non in tutti i casi è eguale, ma differisce, come abbiamo visto, ora per il grado, ora soltanto per il modo della esecuzione. Se bene si riflette, questo è necessario nella prima promulgazione di una legge; mentre nel capitolo XVIII la sanzione penale è espressa una sol volta in termini generali e indeterminati (v. 29), involgendo in una sola punizione tutti i delitti e i peccati sovra esposti. A che potrebbe servire una legge proibitiva, quando questa non istabilisse nel medesimo tempo a quali conseguenze si troverebbe esposto chi la infrangesse?
È logico pensare precisamente il contrario del principio esegetico dei talmudisti. Essi dicono: la sanzione penale non potrebbe esserci nella legge senza una antecedente esplicita proibizione. Ma appunto la sanzione penale implicitamente contiene la proibizione, mentre questa disgiunta da quella resta senza efficacia. Se la legge decreta: Chi uccide deve essere condannato a morte, ciò basta per riporre lʼomicidio fra i delitti. Ma se la legge dice soltanto: non devi uccidere; essa non è compiuta, perchè non mi fa sapere a che pena lʼomicida deve essere sottoposto. Nè si tragga alcuna obbiezione dal modo come è composto il Decalogo; imperocchè questo, piuttosto che una vera e propria legge nel senso rigoroso di tale parola, è un compendio dei più importanti precetti religiosi o morali, che costituiscono il fondamento della legge, e che quindi ha bisogno di trovare nella più ampia compilazione di questa il suo svolgimento. E lo stesso si dica anche per il capitolo XIX del Levitico. Perciò si può capire che lʼautore del capitolo XVIII, avendo innanzi a sè le leggi del XX si sia contentato di ripeterle, e in parte ampliarle, senza aggiungerci la sanzione penale; ma se egli fosse stato il primo autore di tali leggi tale mancanza sarebbe inesplicabile. Per ultimo il modo come lʼautore del cap. XVIII parla dei popoli antecedenti possessori della Palestina, dimostra che da molto tempo essi erano distrutti (v. 28), attribuendo questa distruzione al non essersi mantenuti puri da simili peccati; mentre lʼautore del capitolo XX, sebbene certo di molto posteriore alla conquista, sa meglio conservare nelle espressioni la situazione di chi considerava la distruzione di quei popoli come un fatto non ancora compiuto. Per queste ragioni noi crediamo il capitolo XX anteriore al XVIII. Ma resta sempre a spiegarsi perchè lʼautore di questo avrebbe di nuovo ripetuto leggi che per la maggior parte già esistevano. E qui possono farsi due ipotesi. O i due autori appartenevano ai due diversi stati di Samaria e di Giudea, sentendosi nellʼuno e nellʼaltro il bisogno di fissare tale specie di leggi, e ciò spiegherebbe ancora la diversità fondamentale che fra lʼuno e lʼaltro passa nella sanzione penale. Oppure il più moderno autore, vedendo forse come tali leggi spesso sʼinfrangessero, si sentì mosso da ardore religioso e morale a nuovamente bandirle, più come una raccomandazione morale che come una legge positiva. Imperocchè la ragione principale addotta dallʼautore del capitolo xviii per tenersi lontani da simili profanazioni è quella di non seguire i costumi corrotti e impuri degli Egiziani, e dei popoli antecedenti possessori della Palestina. Come ancora è da tenersi raccomandazione morale appartenente alla dottrina profetica la minaccia che la infrazione di tali precetti sarebbe stata seguita dalla perdita del paese conquistato. La quale ipotesi spiegherebbe ancora come il secondo autore si sia contentato di accennare per le generali una indeterminata sanzione penale (v. 29), quando già il più antico legislatore a ogni trasgressione ne aveva assegnata una propria. Se pure il v. 29 è da tenersi autentico della originaria composizione, e non piuttosto da credersi col Kayser[289] aggiunta del compilatore.
Qui, a nostro avviso, deve fermarsi ogni ipotesi intorno alle parti legislative dellʼEsodo e del Levitico, che possono, se non nella loro integra forma presente, almeno per il loro contenuto, giudicarsi come intermedie fra il primo piccolo codice dellʼEsodo XX–XXIII, e il più esteso e posteriore del Deuteronomio. E di queste, che potrebbero in certo modo chiamarsi Novelle diamo qui come un quadro assuntivo.
1.º Istituzione di Magistrati — _Esodo_, XVIII, 21–26
2.º Distruzione dei popoli cananei e amalechiti } » XXIII, 20–43 } » XVII, 14–16
3.º Commemorazione dellʼescita dallʼEgitto, } » XII, 21–27 rito delle azzime, consacrazione dei } » XIII, 3–16 primogeniti }
4.º Distinzione degli animali puri e impuri } _Levit._, XI in parte permessi e proibiti come cibo }
5.º Prescrizioni sulla lebbra — » XIII
6.º Nazireato — _Num._, VI, 2–8
7.º Prescrizioni religiose e morali per la } » XIX, 1–5, 9–19, santità della vita } 23–37
8.º Leggi sulle unioni carnali proibite, contro } il culto del Dio Moloch, e contro } _Num._, XX, XVIII le pratiche divinatorie }
Si avverta però che non si è voluto in questa tabella stabilire in verun modo un ordine cronologico, perchè mancano a nostro avviso assolutamente glʼindizii per poterlo fissare con qualche ragionevole probabilità. Si può supporre però che le leggi indicate sotto i numeri 1, 2, 3 abbiano preceduto le altre.
CAPITOLO VIII
IL SECONDO CODICE, O LA COMPILAZIONE LEGISLATIVA DEL DEUTERONOMIO
Il nome di Deuteronomio (seconda legge) male appropriato al quinto libro del Pentateuco, se si volesse intendere con lʼopinione tradizionale che esso contiene una legge, la quale forma in parte la ripetizione e in parte il compimento di quella contenuta negli antecedenti libri, è invece convenientissimo, se sʼintende che è una seconda legge rispetto alla prima del Decalogo, del codice dellʼEsodo, e delle varie Novelle sopra esposte. Seconda legge però, alla quale, come vedremo, seguì poi una terza.
Ma non tutto il quinto libro consta di sole leggi. Alcune parti di esso sono da sceverarsi come di altro argomento; e in prima lʼintroduzione (I, 1, iv, 43), e poi quella che potrebbe chiamarsi la perorazione (XXIX–XXXIV), intorno alle quali qui non tratteremo delle molteplici quistioni che occupano la critica nella loro unità col rimanente del libro, sulle diverse fonti originarie da cui furono tratte, sugli autori, e sulle età cui appartengono. Imperocchè tali quistioni escirebbero dal nostro argomento. E perciò ci restringeremo a quelle parti del Deuteronomio che costituiscono propriamente la legge, toccando ancora, per quanto sarà necessario, di quelle parenetiche che con le legislative sono strettamente connesse.
Imperocchè lo scrittore del Deuteronomio è spesso più che un legislatore un moralista, e, come con appropriata frase si esprime il Reuss, _parla di cose che non si comandano ma si raccomandano_.[290] Col v. 44 adunque del capitolo iv incomincia veramente il proprio argomento del Deuteronomio, e con esso vuolsi a ragione da molti critici che avesse principio questo libro nella sua forma originaria, tenendo tutto quanto precede come una aggiunta apposta di poi per unirlo con i precedenti.
44. Questa è la legge che espose Mosè dinanzi ai figli dʼIsraele: 45. Questi gli avvertimenti, e gli statuti, e le leggi che disse 46. Mosè ai figli dʼIsraele, quando erano esciti dallʼEgitto, al di là del Giordano, nella valle di faccia a Beth–Pe‛or,[291] nel paese di Siḣon re dellʼEmoreo, che abitava in Ḣeshbon, il quale Mosè e i figli dʼIsraele avevano battuto, quando 47. escirono dallʼEgitto. E possederono la sua terra, e la terra di ‛Og re del Bashan, due re dellʼEmoreo che erano al di là 48. del Giordano, a oriente, da ʼAro‛er che è sulla riva del torrente Arnon, e sino al monte di Sion[292] cioè il Ḣermon, 49. e tutta la pianura al di là del Giordano a oriente, e sino al lago della pianura alle falde di Pisghà.[293]
V.1. E Mosè chiamò tutti i figli dʼIsraele e disse loro: Ascolta, o Israele, gli statuti e le leggi che io dico oggi alla vostra presenza, e imparatele, e osservatele per eseguirle.
2. 3. Jahveh Dio nostro stabilì con noi un patto in Horeb. Non solo con i nostri padri stabilì Jahveh quel patto; ma ancora 4. con noi, questi che siamo qui oggi, tutti viventi. Faccia a faccia parlò Jahveh con voi nel monte di mezzo il fuoco. Io 5. stava fra Jahveh e voi in quel tempo, per palesarvi la parola di Jahveh, perchè temevate della presenza del fuoco, e non saliste nel monte.
Questa introduzione allude chiaramente allʼantecedente promulgazione del Decalogo e al patto successivamente stabilito fra Jahveh e il suo popolo. Dimodochè non è da porsi in dubbio che il deuteronomista avesse cognizione delle leggi che al patto servono di fondamento. Siffatte leggi come sopra abbiamo visto (pag. 136), sono quelle dellʼEsodo, XX–XXIII.
Dopo lʼintroduzione il deuteronomista ripete il Decalogo, intorno al quale non ci fermeremo avendone sopra discorso quanto era opportuno (v. cap. IV).
Ma dopo il Decalogo, che termina col v. 21 del capitolo v, non si trova lʼesposizione della legge, se non al capitolo XII, contenendo tutto quanto è scritto framezzo, o discorsi esortativi, o richiami alla storia precedente (IX, 7–X, 11).
Su qualche punto di quelli gioverà forse un tratto fermarsi, perchè se non sono propriamente nè leggi nè riti, contengono come un germe, non direi ancora di dogmi religiosi, ma di principii di fede; e i rabbini poi hanno voluto da qualche passo desumerne assolutamente riti precisi e obbligatorii. Alcuni passi poi varranno a dare un concetto dello stile di questo scrittore, che nel suo genere è certo dei migliori del Vecchio Testamento.
VII. 1. Questi sono i precetti, gli statuti e le leggi che comanda Jahveh Dio vostro dʼinsegnarvi per eseguirli nella terra, 2. nella quale voi passate per possederla. Acciocchè tu tema Jahveh tuo Dio per osservare tutti i suoi statuti e i suoi precetti, che io ti comando, tu, e tuo figlio, e il figlio del tuo figlio, tutti i giorni della tua vita, acciocchè 3. si prolunghino i tuoi giorni. E ascolterai, o Israele, e osserverai per eseguire ciò che sarà bene per te, acciocchè tu moltiplichi, come parlò Jahveh Dio dei tuoi padri a te, in paese fluente di latte e di miele.