La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560, vol. 1
Part 20
[281] BOSIO, 669, B: «_Se non fosse stato un riparo o traversa di rinfronte fatta nella precedente notte dal Martinengo appunto alla mina.... i Turchi sarebbero entrati, e la città perduta._»
[282] FONTANUS, 473, 44: «_Enituit fortitudo cujusdam equilis itali, quem Baptistam romanum vocant._»
BOSIO, II, 670, C: «_Segnalaronsi i cavalieri fr. Battista Orsino romano e fr. Francesco Tellez portoghese, che fecero prove mirabili e degne di eterna memoria._»
[283] FONTANUS, 469, 17: «_Excisæ rupes.... campi montibus equati.... complanata montium juga._» 483, 32: «_Fossas complanatas.... terra injecta.... eminens altitudo supra modum...._»
[284] FONTANUS, 475, fin. «_Maximam muri partem Hispanorum ignito violentoque distractu in altum aera._»
[285] FONTANUS, 487, 10: «_Minorem in dies urbem faciebant.... Area intra Urbem occupata ab hostibus fere ducentorum passuum._»
[286] BOSIO, II, 699, C: «_Achmet pascià giurò sopra la fede sua al cav. Ant. de Grolèe, detto Passim, che morti v'erano di violenta morte più di quarantaquattro mila, et altri quaranta o cinquanta mila di infermità._»
DE HAMMER cit., IX, 44: «_Immensa la perdita degli assediatori, più che centomila di loro erano morti pel fuoco e per le malattie._»
DE BOURBON cit., «_Le Bascha jura sur sa foi et assura qu'il en estoit mort de mort violente plus de 64,000, et 40 ou 50 mille de maladie._»
[287] BOSIO, 698. — SANSOVINO, _Mon. Olt._, Venezia, 1574, p. 210.
[288] FONTANUS, 494: «_Ambo, alter alterius intuitu et admiratione mutua attonitus, invicem paulisper sese contemplati sunt._»
BOSIO, III, 4, A: «_Curtògoli, famoso corsale, Beì, o sia governatore di Rodi e di tutto il dominio che era stato della Religione._»
[Agosto 1523.]
XIX. — Gli esuli volsero le prue all'isola di Candia, dove ricevettero i primi conforti dalla cortesìa dei Veneziani. Ma volendo il Grammaestro in tanta distretta, e tra le crescenti discordie dei principi nostri, sfuggire ai pericoli delle altrui gelosie, e non accostarsi più all'uno che all'altro, quando aveva bisogno di tutti, deliberò di venirsene col pieno convoglio a Civitavecchia, e poi di ridursi a Roma sotto l'ombra del comun Padre; divisando altresì trattar meglio da vicino con lui intorno alla conservazione ed ai futuri destini dell'Ordine gerosolimitano. Laonde mosse col convento da Candia; e dopo molti disagi, e stenti, e pestilenza, e burrasche, costretto qua e là alle quarantine ed alle riparazioni, finalmente nel mese d'agosto si accostò alla spiaggia romana. Papa Adriano, avvisato dal nuncio di Napoli, ordinò al capitan Paolo Vettori di andargli incontro colle galèe della guardia, di servirlo, e di fargli scorta per le note maremme. Paolo si pose in crociera al confine, tenendo il mare tra monte Circèo e l'isola di Ponza sempre coll'occhio alla Trinità di Gaeta: e come ebbe veduto spuntare dal Capo lo stendardo di Rodi, salutò i vegnenti con tutta l'artiglieria, si unì con loro, e li condusse insino all'altura di Civitavecchia. Là dette i piloti, e si tirò in disparte, perchè la capitana magistrale liberamente entrasse innanzi a tutti nel porto: ma Filippo per sua gran modestia e riverenza non volle consentire a ciò; anzi risolutamente si pose appresso alla capitana di Paolo, che batteva stendardo papale, e così vennero dentro con tutto il seguito, salutati da una bella salva della fortezza, e accompagnati dagli ufficiali e dal popolo agli alloggiamenti già preparati nel palazzo della rôcca. Là era il vescovo di Cuenca inviato straordinario del Papa presso la persona del Grammaestro, coll'ordine di riceverlo degnamente, di confortarlo, e insieme di offerirgli la città e il porto in piena giurisdizione, non altrimenti che se fosse di suo dominio: e poscia passati i giorni canicolari, senza pericolo della salute, un altro avviso il chiamerebbe per condurlo ed onorarlo in Roma[289].
Così la città di Civitavecchia, prima di ogni altra, in quel tempo divenne residenza dell'Ordine gerosolimitano, standovi insieme il Grammaestro col suo consiglio, e i cavalieri delle sette lingue, il convento, e lo spedale per curare i feriti e gli infermi, che ne avean moltissimi tra loro; essendovi proposto per ospitaliero quell'istesso commendatore fra Jacopo di Borbone che scrisse importanti ricordi dell'assedio[290]. Di più nella stessa città e porto per sette anni restò stabilmente la sede precipua della marineria dell'Ordine sotto il comando del cavalier piemontese Bernardino d'Airasca, col doppio titolo, di ammiraglio dell'Ordine sul mare, e di luogotenente del magisterio nel governo della terra, come meglio si vedrà qui appresso[291].
[Settembre 1523.]
Dappoi sul principio del mese di settembre, riavutosi il Papa da certa infermità, mandò a chiamare il Grammaestro: ed egli cavalcò verso Roma con gran seguito, incontrato alla porta da tutti gli Ordini della città, signori, popolo, e cortigiani, come si conveniva al valoroso campione. Filippo faceva grandissimo assegnamento sulla intramessa di papa Adriano nelle bisogne dell'Ordine suo, sapendo quanto egli fosse geloso osservatore degli obblighi e custode delle tradizioni, e protettore de' benemeriti, e quanto potente nell'animo dell'imperatore Carlo V, senza del quale non si poteva conchiudere nulla di stabile nè da lungi nè da presso. Gran cose ruminava. Se non che dopo il primo ricevimento avuto dal Papa nel pubblico concistoro, e dopo una udienza privata, finirono tutte le speranze. Adriano ricaduto nella precedente infermità, morissi addì quattordici del mese di settembre.
[19 novembre 1523.]
Indi a due mesi e cinque giorni, cioè ai diciannove di novembre, rinverdirono le speranze dei cavalieri e dei marinari per l'elezione di Clemente VII, quel desso che già cardinale Giulio de Medici, cavaliero di Rodi e protettore dell'Ordine, abbiamo più volte nominato. Di presente il Grammaestro si strinse con lui per averlo favorevole nella scelta e nel conseguimento della nuova residenza. Diverse tra i negoziatori le inclinazioni ed i pareri: chi proponeva il golfo della Suda in Candia, chi Tripoli di Barberìa, chi l'Elba nel Tirreno, e altri Malta, Ponza, Minorca, e simili; sempre mirando a pur volere che la residenza avesse a essere di paese marittimo, più tosto in isola, e di non molta estensione; cioè da potersi con poca fatica fortificare e mantenere, e da offrire comodità alla navigazione ed al corso contro i pirati, professione oramai precipua dall'Ordine medesimo. Tuttavia il maggior numero dei suffragi concorreva per l'isola di Malta, anche perchè era riguardata come antimurale d'Italia, e stazione diritta verso la Terrasanta, e in ogni modo punto strategico di offesa e difesa contro i Turchi. Ondechè il Grammaestro più che altrove pendeva verso la detta isola; e dimostrava a Carlo V per lettere e messaggi l'onore e anche l'utile che a lui medesimo ne verrebbe, se la concedesse, tanto per la conservazione del nobilissimo Ordine, quanto per difendere dai pirati i regni di Napoli e di Sicilia, senza altro suo fastidio o dispendio. Durarono sette anni queste pratiche: nel qual tempo la residenza conventuale andò trasferita in Viterbo, e le forze navali colla carovana dei cavalieri restarono accentrate in Civitavecchia. Nella città di Viterbo non troverai più nè stemmi, nè bandiere, nè altro che a suo tempo diceva il Bosio: sola una lapidetta, sulla facciata, a sinistra di chi entra nella chiesa di san Faustino, postavi stantìa dai canonici l'anno 1644, ricorda che quivi si raunavano conventualmente agli uffici divini i cavalieri di Rodi. Di qua in Civitavecchia non resta altro monumento che l'Ospedale civile e militare presso alla chiesa di san Paolo nella piazza d'arme; che piantato dal cavalier di Borbone, e poi diretto dal collegio dei cappellani delle nostre galèe, ampliato dai cavalieri Magalotti e Bichi, e amministrato dalla confraternita del Gonfalone, passò finalmente nelle mani dei benemeriti religiosi di san Giovanni di Dio, i quali infino al presente degnamente lo conservano.
NOTE:
[289] FONTANUS, 500, 26: «_Lileadamus.... unanimi suorum decreto, petiit Civitatemveterem.... ibique ab episcopo Conquensi, Pontificis summi nomine, mira et ingenti gratulatione exceptus._»
BOSIO, III, 18, A: «_Il gran maestro seguì la galea che portava lo stendardo del Papa.... salutato da tutta l'artiglieria della città e della ròcca.... ricevuto da tutti gli ufficiali e nobili con grande onore._»
VERTOT cit., III, 421: «_Le grand-Maitre avec sa colonie arriva à Civitta-Vecchia.... Le saint Père lui fit dire qu'il se reposât._»
[290] BOSIO cit., III, 49, C: «_Il gran maestro.... fece accomodare in Civitavecchia un'infermeria.... della quale diede il carico al commendatore fra Jacomo di Borbone._»
[291] VERTOT cìt., III, 435: «_Le Pape consentit que les vaisseaux el les galères de l'Ordre restassent dans le port de Civitavecchia._»
BOSIO cit., III, 19, C; «_Il Gran Maestro.... lasciò in Civitavecchia suo luogotenente generale l'ammiraglio fra Bernardino d'Airasca._»
FONTANUS cit., 500, 33: «_Sacræ militiæ apud Civitatem veterem, summo imperio delegato, nobilissimo æquite fratre Bernardino Araschæ, præfecto maris._»
[12 dicembre 1523.]
XX. — In questo stante il nuovo Pontefice di gran voglia confermava Paolo Vettori nel capitanato delle galèe; e infin dal principio della sua esaltazione stringeva con lui i patti contenuti nel seguente documento, al quale dobbiamo riportarci per comprendere quanto grande perdita abbia fatta la storia nostra nella dispersione dell'archivio privato della medesima Casa. Produco questo documento, e lo volgarizzo alla distesa, non essendovi capitolo che non abbia varianti sui capitoli anteriori; e con essi i nuovi di pianta ci apriranno la via a riconoscere lo stato delle cose marinaresche, e le mutazioni introdottevi, sì come mi farò appresso a considerare. Ecco i Patti convenuti tra la Camera apostolica e Paolo Vettori per la condotta delle galèe[292]:
«In nome di Dio, così sia. — Per il presente pubblico strumento sia noto a tutti ed evidentemente apparisca come nell'anno del Signore mille cinquecento ventitrè addì dodici del mese di dicembre, e nell'anno primo del pontificato di nostro signore Clemente per divina provvidenza papa settimo; costituiti in Camera alla presenza del reverendissimo in Cristo padre e signore Francesco Armellini del titolo di santa Maria in Trastevere e di san Callisto, prete cardinale di santa romana Chiesa e camerlengo; del reverendissimo padre e signore Bernardo de' Rossi, vescovo di Treviso, vicecamerlengo e dell'alma città governatore, e dei reverendi chierici presidenti della Camera apostolica Giovanni da Viterbo, Antonio Pucci vescovo di Pistoia, Cristoforo Barrozzi, Tommaso Regis, e Niccolò de' Gaddi eletto vescovo di Fermo; ed alla presenza di Girolamo Ghinucci vescovo di Worcester uditore generale delle cause della Camera apostolica, per mandato speciale del predetto santissimo Signor nostro, espresso di viva voce all'istesso Camerlengo, come pure in virtù dell'ufficio suo del camerlengato, spontaneamente e per certa scienza di tutti i predetti, non per errore, ma per volontà libera e spontanea di tutti e singoli, in vece e nome del santissimo Signor nostro e della Camera apostolica, hanno condotto per capitano delle galèe della santa romana Chiesa e del santissimo Signor nostro il nobil uomo Paolo Vettori di Firenze, costituito al cospetto del nominato Camerlengo e dei predetti Chierici, coi patti e convenzioni, capitoli e modificazioni seguenti, cioè:
»1. Primieramente il predetto reverendissimo signor Camerlengo ed i Chierici di Camera per consenso volontà e nome dei predetti, cioè del santissimo Signor nostro e della Camera apostolica, danno la condotta al predetto capitano Paolo di due galèe e di due brigantini della santa romana Chiesa, per la guardia della spiaggia romana da Terracina a monte Argentaro inclusivamente, obbligandolo a tenere in ciascuna galèa almeno venticinque uomini, ed in ciascun brigantino almeno diciotto uomini liberi ed atti a naval combattimento; e la condotta abbia a durare a beneplacito della Camera.
»2. Similmente i predetti signori eccetera, hanno promesso all'istesso Capitano pel salario suo e degli uomini predetti e per lo stipendio dei marinari, e per le spese delle medesime galèe e brigantini dare e consegnare durante la condotta per ogni anno ducati otto mila d'oro in oro, ciascuno di giulî dieci, e in quattro rate trimestrali anticipate.
»3. Similmente i predetti eccetera hanno concesso allo stesso Capitano che quante volte egli possa avere nelle mani alcun frodatore che trasporta grano o altre biade o merci tratte dai porti o dai luoghi soggetti mediatamente o immediatamente alla santa romana Chiesa, senza bolletta o senza licenza di sua Santità, o del Camarlengo, o dei cavalieri di san Pietro, per la parte che tocca loro sul doganiero delle tratte, o del legittimo sostituto, o vero senza licenza di altri che ne abbia autorità, in tutti questi casi, se colui che estrae o trasporta non può provare di aver pagato la debita tassa di tratte e di dogana ai ministri deputati per riceverla, allora sia lecito e possa lo stesso Capitano toglier via il grano e le altre biade dai navigli che ne portano; ed una quarta parte tenersela per sè, e le altre tre quarte fedelmente e subito consegnare alla Camera: e questo similmente valga per tutte e singole le altre sostanze, e mercanzie che mai troverà trafugate in frode contro la proibizione ed il bando.
»4. Similmente hanno promesso e conceduto al nominato Capitano in sua balìa tutti e singoli pirati ladroni e infestatori del mare con tutti i loro navigli, beni e sostanze dovunque li potrà trovare, assalire, sottomettere e tenere. E se per caso alcuno di loro, inseguìto dallo stesso Capitano, andrà per rifugio nei porti, terre e luoghi predetti della santa romana Chiesa, dovranno gli ufficiali ed uomini di quei luoghi pigliarli e rimetterli nelle mani del Capitano, tanto che esso gli abbia in suo arbitrio e potestà. E quando mai i detti pirati saranno presi, la quarta parte di ogni cosa trovata nei navigli medesimi sia propria del Capitano, come è stato sempre osservato fino al presente, posto pur che i detti pirati siano cristiani.
»5. Similmente eccetera, hanno offerto e promesso al predetto Capitano ogni opportuno favore e soccorso per tutte le terre e luoghi soggetti alla santa romana Chiesa contro chiunque ardisse molestare lui o la sua gente, prescrivendo infin da questo momento a tutti gli ufficiali e persone dei detti luoghi che ad ogni richiesta del medesimo Capitano lo assistano e favoriscano come si conviene.
»6. Similmente eccetera hanno concesso al detto Capitano che se egli darà la caccia ad alcun pirata ladrone o infestatore; e se costoro fuggendo troveranno ricetto in alcun porto o luogo fuori dei luoghi e terre della predetta romana Chiesa, tanto che egli non possa pigliarli, anzi gli sia fatta resistenza dalla gente di quel luogo medesimo risoluti a non volerli consegnare, allora sia lecito a lui venire alle rappresaglie che gli sono concesse fin da ora, tanto che ne segua la restituzione compensativa dei danni patiti da naviganti per opera degli stessi pirati. Non pertanto dovrà prima dare le prove del ricetto eseguito e dell'impedimento opposto contro il suo procedere, e non potrà venire all'atto pratico di esercitare in fatto le rappresaglie medesime, se non gliene sia concessa la licenza pel caso speciale dalla stessa Camera apostolica. E sempre dovrà fedelmente rassegnare alla detta Camera apostolica tutto quello che esso Capitano in vigore delle dette rappresaglie avrà toccato che in mare che in terra, per rifacimento dei danni a chi ne ha patiti.
»7. Similmente ha promesso il suddetto Capitano pagare del suo ogni danno e ladroneggio che potrà mai esser fatto in qualunque parte del predetto mare, eziandio che il medesimo Capitano non fosse presente in quel luogo, dato che sia nei termini e confini prefissi da qualunque lato, supposto che i pirati e ladroni non abbiano maggior forza e numero di galèe e di brigantini e di gente armata nei medesimi: così che a punto per la inferiorità sua non possa il Capitano prudentemente assaltarli, combatterli, e perseguitarli, e prenderli: supposto similmente che il detto Capitano nella medesima spiaggia non sia occupato altrove nel combattere e nel fugare altri ladroni, e pirati; o vero intento a spalmare e a dar carena alle sue galèe e brigantini; o pure impedito da notevole infermità o da morbo epidemico delle ciurme e degli uomini imbarcati nelle dette galèe e brigantini: di che il predetto signor Capitano dovrà dare contezza a nostro Signore o vero alla Camera. Insomma circa la riparazione dei danni egli non potrà addurre altra scusa se non quella della forza maggiore dei nemici per aver essi numero più grande di galèe di brigantini e di gente armata in essi; e la scusa degli impedimenti sopra espressi. Le quali eccezioni nondimeno dovranno essere dimostrate innanzi alla Camera, al cui giudizio nel caso concreto dovrà rimettersi il Capitano, perché siano decise e terminate: sempre supposto che tutte le cose predette in favore dei mercatanti danneggiati debbano valere quante volte essi abbiano a tempo e luogo opportuno fatto e pagato il debito loro al Capitano, tanto che egli possa provvedere.
»8. Similmente ha promesso dare la mostra quantunque volte e dovunque sarà richiesto dalla predetta sua Santità e dalla Camera.
»9. Similmente ha promesso sbarcare in terra cinquanta uomini e più ad ogni richiesto di nostro Signore e della predetta Camera.
»10. Similmente ha promesso e si è obbligato che se alcuno dei naviganti o dei navigli nel predetto mare resterà per mala sorte preso o depredato dai pirati corsari e ladroni, o vero dai medesimi in qualunque modo impedito, esso Capitano con ogni diligenza piglierà cura di perseguitare gl'invasori e i pirati per mare e per ogni luogo, e sarà dover suo strappar loro la preda, ricuperare i navigli, i naviganti ed ogni cosa perduta, render tutto ai padroni e proprietarî, e scortare le persone e le cose ricuperate infino a luogo sicuro, senza pretensione di alcun prezzo o mercede; purchè il navigante abbia pagato come sopra il debito al Capitano. Altrimenti se così non facesse, se non ricuperasse e non restituisse effettivamente secondo la possibilità, allora senza altre scuse ha promesso e solennemente si è obbligato a favore di chiunque abbia patito danno da pirati e ladroni nei luoghi predetti, di mantenerli indenni e di pagare di suo danaro ogni perdita fino ad intiera compensazione del danno sofferto. Perciò la Camera apostolica resterà libera dal detto peso; ed il Capitano dovrà mantenerla onninamente immune. Eccettuato il caso della forza maggiore pel numero delle galèe, dei brigantini e delle genti, il caso delle occupazioni del Capitano, o del contagio come sopra. Delle quali eccezioni devesi dare la prova innanzi alla Camera predetta come è scritto espressamente nei precedenti capitoli.
»11. Similmente il Capitano si è obbligato ed ha promesso, sotto pena di duemila ducati, di non trafficare colle galèe nè co' brigantini predetti, durante la condotta, e di non trasportare mercanzie o derrate di qualunque spezie e da qualunque luogo a qualsivoglia parte; e di non pattuire noleggio, se ciò non fosse per mandato espresso di nostro Signore o della Camera, da esser mostrato in scritto.
»12. Similmente ha promesso e si è obbligalo a tenere la stazione così d'inverno come d'estate nel porto di Civitavecchia, o alla foce d'Ostia, o negli altri porti e luoghi della santa romana Chiesa nel mare predetto, cioè da Terracina a monte Argentaro, perchè abbia sempre più pronto a trovarsi vicino contro gli invasori dei detti luoghi, e nella difesa di chiunque viene all'alma città di Roma, da quella o dagli altri predetti luoghi si parte.
»13. Similmente il predetto Capitano sarà tenuto ad ogni richiesta di nostro Signore o della Camera mostrare le galèe e i brigantini presso la foce del Tevere, dovunque vorrà la Santità sua, o il predetto reverendissimo Camerlengo, così corredati, come gli saranno consegnati; e di più restituire la infrascritta fortezza, sotto pena di diecimila ducati, oltre ai danni ed interessi: e perciò dovrà dare mallevadori sufficienti.
»14. Similmente ha promesso e si è obbligato che nè esso nè altri della sua gente e brigata non toglierà mai nulla dai naviganti, se pur non fosse da loro spontaneamente offerto in dono, altrimenti sarà tenuto a risarcire il danno, secondo l'arbitrio della Camera.
»15. Similmente ha promesso avere e tenere gli amici di sua Santità e della santa romana Chiesa per amici, ed i nemici per nemici, di qualunque stato, grado, o preminenza essi siano.
»16. Similmente la santità di nostro Signore ha promesso al medesimo Capitano di fargli consegnare gli uomini che per le terre della Chiesa sono o saranno condannati alla galera; ed esso Capitano potrà ritenere i predetti condannati ne' suoi legni, se altrimenti non sarà ordinato per volontà della stessa Santità e della Camera: sempre però dovrà rendere ragione di quelli al nominato Camerlengo, quando ne sia richiesto.
»17. Similmente il detto Capitano ha promesso e si è obbligato dare la sicurtà sopra banchieri di credito per la residua somma di mille cinquecento ducati d'oro di Camera, e assottigliata che sia la detta somma per compensi di danni, dovrà subito ripetere e rinnovare la stessa malleveria sufficiente a giudizio della Camera medesima per fermezza dell'adempimento dei capitoli, e per compenso dei danni a chi ne ha patiti, secondo che giudicherà la stessa Camera in forma sommaria e stragiudiziale.
»18. Similmente se durante la condotta avverrà che il Capitano per ordine di nostro Signore sia spedito in altra parte fuori dei confini della spiaggia romana, allora pe' casi già contemplati egli non sarà tenuto ad alcun risarcimento di danni che succederanno nella spiaggia, quando egli ne sarà assente per missione del santissimo Signor nostro: purché il detto Capitano dimostri chiaramente alla Camera la destinazione predetta, mostrando le lettere o i brevi del santissimo Signor nostro.
»19. Similmente se avvenisse, come spesso succede, che navigando a loro viaggio per la spiaggia romana alcuni brigantini di mercadanti cristiani, e veduti dagli altri marinari delle barche littorane, costoro entrassero in sospetto pensando i primi essere brigantini di pirati; e per ciò si mettessero in fuga ed anche eleggessero di investire in terra, o di fare altrimenti naufragio; in questo caso il Capitano non sia tenuto a risarcire i danni di alcuno, purchè presenti le sue prove che per la detta ragione coloro da sè stessi siansi gittati a traverso.
»20. Similmente quando il Capitano saprà essere per la spiaggia lo stormo dei pirati, e avviserà i padroni delle barche ammonendoli di non passare oltre; e di non doppiare i promontorî se prima egli non ne dia loro avviso e sicurtà; e ciò non ostante i padroni medesimi delle barche traessero di lungo e poi fossero presi, in cotal caso il detto signor Capitano non dovrà essere tenuto all'ammenda nè al risarcimento dei danni, sempre supposto che i pirati abbiano forza maggiore, tanto che egli non sia sufficiente a convogliare il barchereccio.