La donna e i suoi rapporti sociali
Part 15
Notisi, che v'ha però un caso, nel quale può stare in giudizio senza il consenso del marito, e questo caso eccezionale, benchè assai logico e giusto, non è fatto per portar luce sull'astruso problema della protezione maritale; quando cioè è inseguita dalla legge per delitti o contravvenzioni.
§ 130. La moglie non può donare, nè alienare, nè ipotecare, nè aquistare a titolo sia gratuito sia oneroso, nè obbligarsi per nessuno degli atti eccedenti la semplice amministrazione, senza che il marito, personalmente od in iscritto, presti a ciascun atto il suo consenso.
Dopo tutto ciò non sarà soverchio notificare alle mie giovinette lettrici, che la legge ammette anche nella donna il _diritto di proprietà_, tutto che, questi paragrafi non siano fatti per farlo credere.
Nel § 137, la legge si mette una mano al cuore, e prova un palpito d'incertezza e d'apprensione pel marito. Egli lo vede circondato da pericoli e superchierie, e si trova in dovere di proteggere e tutelare il forte contro i verosimili eccessi del debole; epperò pone per lui le mani avanti e decreta in anticipazione che «l'autorizzazione od il consenso in genere, non sono validi, ancorchè stipulati nel contratto di matrimonio».
Coll'articolo 139 poi, la legge ridona alla donna il _diritto pratico_ di proprietà, riconosce per un'ora di tempo la sua autonomia, permettendole di fare il suo testamento, senza autorizzazione o consenso del marito. Confessiamo che la legge è generosa, peccato che sia un po' tardi!
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Che il vedovo marito si crucci o meno, per il decesso della sua consorte, che più o meno presto la scordi, poco importa alla legge; ma ciò che le sta a cuore sommamente si è, che la vedova non troppo facilmente si consoli del perduto protettore, ed a ciò efficacemente provvede nel § 145, dov'è disposto che «la vedova, contraendo nuove nozze, prima che siano trascorsi dieci mesi dopo la morte del marito, incorre nella _pena_ della perdita di tutti i lucri nuziali stabiliti dalla legge, o stipulati col primo marito, non che di tutte le liberalità, che a lei fossero pervenute dal medesimo».
Notisi che quel vocabolo _pena_, di cui si serve la legge, supponendo una colpa, dichiara implicitamente criminose nella donna le seconde nozze; mentre il vedovo marito, erede della sposa defunta, è abilitato a scordarla innanzi sera.
Ecco come s'intende la legge alla reciprocanza ed alla mutualità; ed ecco come ella è coerente al suo paragrafo 125.
Ovunque vedesi la personalità della donna maritata affatto eclissata, ella non è che l'ombra del marito che la invalida, che la assorbe, che la annichila e dal quale non è emancipata neppur per la sua morte, non che pel caso di separazione di corpo e d'abitazione, nel qual caso, avendo ella la semplice amministrazione de' suoi beni, non può tuttavia senza il di lui consenso ed autorizzazione nè alienare, nè obbligare i suoi beni immobili, nè stare in giudizio per azioni _riflettenti li stessi suoi beni_.
Quando si rifletta che, cessata colla legale separazione la comunanza degli interessi fra i coniugi, possono questi diritti del marito attraversare ad ogni tratto gl'interessi della moglie, subordinati quali sono ad ogni suo capriccio, ben si vedrà quanto la legge si solleciti del benessere della donna.
E separata e non separata non può la moglie, senza consenso ed autorizzazione del marito, accettare incarico di esecutrice testamentaria; non può accettare nessun mandato; non può accettare nessuna donazione; non può validamente accettare nessuna eredità; non può assumersi fideiussione; in una parola, _civilmente non esist_e. Dove il marito si rifiuti all'assenso, il Tribunale di prefettura assume i suoi diritti, e conferma il rifiuto di lui, oppur prescinde secondo che gli pare; e questa specie di difesa, che la donna ripete dalla legge che controlla il rifiuto del marito, non è che un incoerenza di più in faccia al suo spirito, una oscurità di più ch'ella apporta a quell'oscuro _busillis_ che è la protezione maritale, un fatto di più che prova alla donna sposa, ch'ella è sempre minore od interdetta.
Se non che, potrebbero per avventura, questi esorbitanti diritti maritali, se non certo giustificarsi, almeno spiegarsi sopra ciò, che, dovendo il consorte nutrirla, in caso di dissipazione ella cadrebbe a tutto suo carico. Ma, signori no, anche qui la legge ha provvisto per non aver ragione, col sopraccitato paragrafo 128, nel quale é disposto che, «la moglie debba alimentare il marito, quando egli non ne abbia i mezzi bastanti» per cui, soggiacendo ambedue allo stesso peso, qui, come dovunque, la legge si sollecita affinchè non vi soccomba che il debole. Il marito perciò potrà sciupare i beni suoi e quelli della consorte, ch'egli solo amministra senza controllo, eppoi dovrà esserne alimentato.
Cosicché riassumendomi, abbia il marito torto o ragione, sia egli o non sia in buon accordo colla moglie, sia egli onesto od immorale, sia egli accorto e prudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna l'evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà ed intelletto, senza eccezioni e senza limitazioni.
Ma se la legge fatta dall'uomo, è necessariamente altresì fatta per l'uomo, essendogli pressoché impossibile astrarre dal personale interesse; per lo meno, essendo la morale una, ed inalterabile, saranno in caso di contravvenzione strettamente pareggiati nella penalità?
Ciò non potrebbe essere, senza che la legge cadesse in una delle più grosse incoerenze. Distribuiti parzialmente i doveri, ne risulta una disparità di situazione, donde relativa dev'essere la colpa, epperò relativo il castigo.
Il § 486 del Codice penale, decreta che «la moglie, convinta d'adulterio, sarà punita col carcere, non minore di tre mesi, estensibile a due anni»; e che «il marito convinto di concubinato, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni».
Per quanto giusta vi sembri questa disposizione non v'andate a credere, che stabilisca almeno in un punto un po' d'eguaglianza. La legge ha trovato modo di sciogliere il marito da ogni pericolo, e togliere alla moglie ogni diritto di querela coi § 482 e 483, dichiarando che, la moglie può essere adultera dapertutto, mentre il marito non lo è, per lei, che quando si abbia tenuto la concubina sotto il tetto coniugale.
Ma forse che la legge ha così disposto nella impossibilità di constatare più chiaramente il concubinaggio per parte del marito? Domando scusa.
Quando la legge ammette la sorpresa in flagrante, dovunque, contro la moglie, non v'ha equità che possa vietare sul conto del marito la stessa ipotesi. Più, se contro la moglie, la legge ammette prove risultanti da lettere o carte dal complice scritte; non si vede equa ragione, per la quale le prove reputate legali contro la donna, non si reputino egualmente legali contro il marito.
La legge considera ella nell'adulterio l'offesa al diritto coniugale? Or bene, questa davanti alla natura, davanti all'equità, davanti al suo medesimo § 125 è la stessa in ambo i coniugi. — O considera dessa le conseguenze? Allora l'elemento eterogeneo, che l'adulterio della donna arrischia d'introdurre nella famiglia del marito, è quello stesso, che il marito porta in un'altra famiglia; con quella maggior reità, che porta con sè davanti ad ogni sano criterio e davanti allo stesso codice penale, la provocazione e l'iniziativa. Più, il marito amministrando solo, le sostanze sue e della moglie, più funeste sotto ogni aspetto riescir debbono alla famiglia i suoi disordini. Egli può detrarre il patrimonio dei figli, egli può spogliare la moglie, per arricchire l'amica.
Finalmente, giudicate da ciò, se il codice divide il pregiudizio degli onesti che la morale sia una, e quanto si solleciti d'essere seco stesso coerente ricordandovi dell'edificante § 125, al quale or ora accennavo: «I coniugi hanno _dovere di reciproca fedeltà_».
Ma dandosi il caso che un uomo, nel quale il sentimento d'equità predomini lo innato egoismo, e porti alla sua sposa riverenza, siccome ad essere umano, ed in lei però considerando l'ingenito principio del diritto, non dipende egli dalla sua ragione, dal suo cuore, dalla sua volontà il riabilitarla, deponendo spontaneo i non equi diritti?
Rispondo. Sapete voi come, i legislatori della Carolina del sud, impediscono gli assembramenti delli schiavi neri, la loro istruzione e la loro privata industria, che padroni coscienziosi potrebbero favorire con animo di avviarli all'emancipazione, il qual risultato sembra a quei signori un _notevole inconveniente_? Punisce insieme il padrone e lo schiavo.
Con poche varianti il nostro codice, prevedendo questo caso appunto, che il marito possa voler riabilitare la sua compagna, dichiara anticipatamente nel § 1509, che gli sposi, nel loro contratto, non possono in alcun modo derogare ai _diritti risultanti sopra la moglie dall'autorità maritale_, ecc., e nel § 1511, avverte, che è egualmente vietato agli sposi di stipulare in modo generico, che il loro matrimonio verrà regolato da alcune delle leggi, statuti, consuetudini che non siano attualmente in vigore in questi Stati, e ciò tutto, _sotto la responsabilità del notaio, che incorrerà in una pena od anche nella deposizione della carica_.
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Si può contrarre matrimonio sotto diverse forme di regime, ben inteso, che queste modificazioni non riguardano che la proprietà, restando in tutto e sempre la persona della moglie completamente alienata.
E per primo, v'ha il regime della comunione dei beni, nel quale s'intende coniugato chiunque non abbia fatto convenzioni speciali; v'ha il regime della separazione dei beni; v'ha il regime dotale.
Nel primo l'amministrazione dei beni comuni è devoluta al marito _solo_; i quali beni si compongono di tutti i mobili ed immobili, frutti ed interessi d'ogni natura, acquisiti anche dopo il matrimonio.
Oltre il diritto di amministrare, egli solo può stare in giudizio per azioni riflettenti i beni della comunione.
Egli può inoltre vendere, alienare, ipotecare questi beni senza concorso della moglie, non essendo richiesto il suo esplicito consenso, per la legale validità d'ognuno di questi atti.
Ora, laddove si consideri che se abbia la donna posto dei beni in comunione, o col proprio censo, o col proprio personale lavoro, o col lento e penoso risparmio, deve pur sempre stendere al marito la mano per averne in tutto od in parte ciò che vuole ogni equità le sia dovuto, fortunata ancora se una cattiva amministrazione del marito, od i debiti da lui incorsi, od i suoi vizii e disordini non l'hanno spogliata di tutto, vedrassi chiaramente quanto un simile regime sconvenga alla donna.
Nel popolo, i cui matrimonii si fanno senza contratto generalmente, non è raro vedere un marito beone, brutale, o giuocatore, sciupare in assidue gozzoviglie il più che modesto mobiliare raccolto della misera consorte, colle lunghe notti vegliate nel lavoro, o con indicibili economie, che spesso le costarono la salute.
Bisogna perciò persuadere le donne del popolo a fare un contratto nuziale, ed a voi tocca, signore mie, ad accorrere in soccorso della loro improvvida ignoranza, in nome di quel vincolo solidale che unir deve la donna di tutti i ranghi sociali, poiché tutte sono egualmente oppresse dalle istituzioni; e passiamo ora a vedere come la legge tratta la donna nel contratto.
Un secondo regime matrimoniale è il regime dotale. I beni dotali debbono esplicitamente dichiararsi tali; tutti gli altri sono detti parafernali o estradotali.
I beni dotali sono inalienabili in regola generale. Il marito solo li amministra; i frutti sono destinati a concorrere al peso delle spese domestiche.
La moglie può ricevere annualmente sopra sua semplice quietanza una parte delle rendite di essa dote, dietro esplicita convenzione nel contratto di nozze.
Un terzo regime è la separazione dei beni. In questo caso la moglie ha il dominio non solo, ma anche l'amministrazione de' suoi beni parafernali, uniformandosi, in quanto all'esercizio dei suoi diritti, alle restrizioni citate più sopra, che la riducono all'impotenza d'ogni atto legale senza consenso esplicitamente prestato dal marito, od in caso di suo rifiuto, dal tribunale.
Come ognun vede, la donna, in qualunque regime coniugale, è _schiava_ o _minore_.
Per avere un diritto materno, ella non dovrebbe esser madre che di prole illegale, e per avere il reale possesso di sè stessa e delle cose sue, mai non dovrebbe piegare il collo al giogo del matrimonio; e così facendo ella non farebbe che ridurre a pratica le immorali lezioni, che le dà il codice con tanta eloquenza; donde poi la corrutela massima dei costumi; la origine incerta delle famiglie; la moltiplicazione allo infinito degli orfani e degli esposti, non potendo la donna, priva del diritto industriale, bastare all'alimentazione di numerosa prole; e ci darebbe così, delle generazioni degenerate dal punto di vista fisico, depravate, dal punto di vista morale, miserabili, dal punto di vista economico, e dal punto di veduta politico, terribile ed eterna minaccia all'organismo sociale.
Se le cose, la Dio mercè, non sono ancora a questo punto (benché i grandi centri già mostrino prepotenti gli elementi, che vi ci debbono condurre più o meno presto, se non si pensa al riparo), gli è perchè, e unicamente perchè, l'umanità, migliore assai delle demoralizzatrici legislazioni che la reggono, nell'intima vita delle famiglie non applica e non osserva le leggi. Egli è perchè generalmente la donna, più morale assai che non la vorrebbero i codici, preferisce incatenare sè stessa e le sue sostanze, e piegare il collo sotto il giogo che vede e sente iniquo ed ingiusto, perchè, ed unicamente perchè, le guarentisce un po' d'onore; quell'onore che la legge non cura e calpesta, dando al marito il diritto di disconoscere il figlio; ed indulgente quale ell'è alle seduzioni, le cui conseguenze abbandona tutte intere al debole che tiene nell'ignoranza, e perdona al forte che istruisce, e che non vuol manco conoscere — § 185. Le indagini sulla paternità non sono ammesse — § 186. Le indagini sulla maternità sono ammesse.
Questi due paragrafi fanno sorgere spontanea più d'una riflessione.
L'egregio professore Albini, ne' suoi _Principii della filosofia del diritto_, ammette il diritto d'educazione dei figli siccome diritto non solo morale, ma anche giuridico — (§ 92 e 65). Più lungi egli vede nel padre solo le attitudini fisiche e morali, che ne fanno il necessario capo della famiglia; e su queste attitudini egli fonda la patria potestà, e con lui la legge, ch'egli ormeggia riverentemente, permettendosi talora delle timidissime osservazioni.
Ma se la legge è davvero convinta, che il padre solo basti a reggere la famiglia, e provvedere i figli materialmente e moralmente, secondo è diritto loro _morale_ e _giuridico_, epperò si crede in obbligo di circondare il padre di tanta autorità, come dunque, smentendo a sè stessa, abbandona alla madre sola la prole naturale, col vietare la ricerca della paternità? O la legge adunque non crede necessaria tutta l'autorità di cui circonda il padre, o non crede la madre incapace, come sempre l'afferma, ma anzi assai più atta del padre, dacché le dà lo stesso cômpito senza gli stessi mezzi, o che disconosce nel figlio naturale il _diritto morale_ e _giuridico_, che il professore Albini vede così lucidamente servir di base alla patria potestà.
Non sarò io certo che mi darò il fastidio di sgarbugliare questa aruffata matassa di incoerenze.
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Procediamo ora ad un rapido sguardo sulle condizioni della donna maggiore, vedova o nubile ch'ella sia.
Libera dai pesi della famiglia, non vincolata ad ogni ora e momento ai più minuti capricci d'un consorte, vivendo o della propria industria, o del proprio censo, non v'ha ragione nessuna che la debba, in faccia alla legge, inferiorizzare nei diritti competenti ad ogni cittadino.
Eppure non è così. La legge assume sulla donna per conto suo una seconda edizione della patria potestà, e ne limita ad ogni tratto l'autonomia ed i diritti, con un'aria di sollecitudine che tutta rivela la sua profonda convinzione dell'incapacità femminile. Ed a ciò non si accontenta, ma con patente ingiustizia si dà premura eziandio di diminuire per lei anche quella porzione di beni, che l'ordine della natura le assegna, e vo' dire delle disposizioni della legge nelle successioni _ab intestato_.
Il codice Albertino dedica un apposito capitolo alla consacrazione di questa flagrante ingiustizia, fondata sul vieto diritto feudale, il quale avea saputo imaginare, come ognun sa, a maggior bene e gloria delle famiglie, l'oppressione di tutti i suoi membri, quale forzatamente coniugato, quale violentemente monacato, tutti, meno uno, snaturatamente spogliati.
Ora, nel secolo decimonono, il codice Albertino conserva fresche fresche le sue velleità feudali, e fa ancor dell'amore col passato trapassato.
In grazia che l'umanità ha un secolo di più, si rassegna ad emancipare tutti i suoi membri maschi, chè, in quanto ai membri femmine, non c'è mai premura; ed egli trova d'altronde, che il diritto scritto fa molto bene d'emanciparsi un po' dal diritto naturale, troppo più democratico che non comportino certi interessi; per cui: «Trattandosi di successione paterna, o di altro ascendente paterno maschio, la porzione di successione che spetterebbe alla femmina, o suoi discendenti, eredi o non della medesima, _sarà devoluta, a titolo di subingresso_, e secondo le regole di successione, _ai suoi fratelli germani, o loro discendenti maschi da maschi_, ove esistano; e in difetto di fratelli germani o loro discendenti maschi, ai fratelli consanguinei e loro discendenti maschi da maschi come sopra».
Il § 944 decreta la stessa disposizione riguardo alla successione d'un fratello germano e consanguineo, se la donna trovasi qui pure in concorrenza con maschi, o con loro discendenti maschi da maschi, come sopra.
Il § 945 conferma la stessa disposizione riguardo alla successione materna, esclusa sola la concorrenza dei fratelli consanguinei.
La donna sorella, è l'elemento sul quale fa, assai generalmente, le sue prime armi la petulanza virile; e queste disposizioni sembravano fatte per apporre la legale ratifica a questo comunissimo fatto; ma, cessato il feudalismo, gli uomini della legge sentono benissimo di non potere in alcun modo, non che giustificare, neppure spiegare, non fosse altro, con ragioni di coerenza siffatta ingiustizia. D'altronde la dottrina del diritto è oggidì abbastanza sentita dalla coscienza delle masse, perchè si possa più oltre procedere in un ordine di cose ormai divenuto impossibile. Nè ci riconosciamo noi stessi il diritto di più oltre insistere su questo proposito, dacché siamo informati, che la commissione incaricata di rivedere i codici dal Parlamento nazionale, ha già compreso questo articolo fra quelli, ch'esser debbono oggetto di riforma.
Se la pubblica opinione è il movente di questa riforma, lodiamo altamente il suo tatto politico dei tempi: se è il sentimento di giustizia, lo lodiamo ancora più. Si ricordi tuttavia il Parlamento italiano, che queste anticaglie barbariche, ed altre ancora, disparvero già da tempo dai codici delle nazioni, che dall'Italia ricevettero la civiltà; e faccia però, che più d'una provincia nel bel paese ripensando alle teutoniche istituzioni non le rimpianga!
Ma procediamo innanzi nell'esame delle condizioni della donna maggiore.
Riguardo alla tutela vi sono titoli di dispensa, titoli di rimozione, titoli d'esclusione.
Va senza dire, che i titoli di dispensa, per l'uomo sono gloriosi. Essi sono, od un privilegio annesso alle regie onorificenze, od un'impossibilità prodotta dalle grandi cariche dello Stato. Per la donna non è questione di tutto ciò, dappoichè l'uomo nel suo ingenuo egoismo, e nella beata convinzione della sua esclusiva eccellenza, non decreta che a sè stesso titoli e cariche; per cui la cosa è a riguardo di lei assai più semplificata.
Il titolo di dispensa per la donna è il suo semplice rifiuto. Notate, che in questo caso non può essere che la madre od una ascendente.
Il titolo di rimozione è un nuovo matrimonio, come quello che è sempre destinato a colpir di paralisi la sua vita morale.
Il titolo d'esclusione in regola generale è per la donna, l'essere donna.
La donna adunque, anche maggiore, è appena riputata capace d'amministrarsi; benché nel caso di certi atti legali, che la riguardano tutta sola, come a mo' d'esempio l'atto di donazione fra i vivi, sia più inceppata assai che l'uomo. Oltre all'esplorazione della sua libera volontà, per parte del prefetto o del giudice di mandamento, debbono essere sentiti in proposito due parenti della donante; od in difetto di quelli, due amici della sua medesima famiglia. Più, delle donazioni, che non importano l'obbligo d'omologazione, è più ristretto il numero dei casi per la donna, che non per gli altri cittadini. Le sue donazioni debbono tutte corredarsi della ratifica legale, non eccettuate che quelle fatte nella cerchia della famiglia e discendenti, a titolo di dote od aumento di dote.
Esclusa, in regola generale, la donna dalla tutela ed anzi tutelata eternamente ella stessa, non deve meravigliare il vederla esclusa dal consiglio di famiglia, per cui, anche davanti a questo tribunale intimo, davanti al quale si agitano gl'interessi più cari al suo cuore, e dove la voce di una madre, di un'ava, di una sposa e di una sorella sembra reclamata dalla natura, trovasi la donna annullata dalla legge.
Non dite più, che la donna è fatta per la famiglia; che nella famiglia è il suo regno ed il suo impero! Le son queste poetiche iperboli e vacue declamazioni, come mille altre di simil genere. Ella esiste nella famiglia, nella città e dovunque in faccia ai pesi ed ai doveri; da questi all'infuori ella non esiste in nessun luogo.
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Partendo dal principio della assoluta nullità femminile, che la legge afferma nella prima sua pagina, snaturalizzando la donna, che sposa uno straniero, lieta si direbbe di trovar plausibile pretesto a sbarazzarsene, e che sancisce ad ogni articolo che la riguardi, dovrebbe, ad essere conseguente, non riconoscerle la responsabilità.
Farà egli bisogno di ricordare al legislatore, che quell'essere è responsabile che porta nell'azione sua piena intelligenza, perfetta avvertenza e libera volontà; e che però, quella creatura, alla quale voi negate la pochissima intelligenza che basta a saper reggersi dietro la norma de' suoi stessi materiali interessi, tanto più dev'essere ottusa nelle nozioni tutte astratte e speculative del bene e del male, del giusto e dell'iniquo?
In base a questo sillogismo, la cui logica soluzione si presenta spontanea all'occhio di chiunque, noi saremmo in diritto di credere, che la donna è riconosciuta incapace di contravvenzione, epperò altresì di castigo.
Ma no; la legge che si ispira agli interessi e non ai principii è condannata per l'ordine fatale delle idee a contraddirsi.
Leggo nel codice penale, che la donna è dichiarata a 18 anni perfettamente responsabile di sè stessa, epperò egli più non si crede in dovere di rivendicarne l'onore.
Che se nuova, semplice, ignara, come pressoché tutte le giovinette, delle consacrate immoralità del codice, crede tuttavia alla santità della parola ed alla inviolabilità del giuramento e si lascia sedurre, allora la legge, come la plebe romana in faccia ad un cadavere sanguinoso, che rivela un assassino, domanda tenera e sollecita _s'è salvato lo poveretto?_ Senza pur sognare della vittima, la legge così si affretta d'informarsi se la vittima è diciottenne, e trovatala tale tira un gran fiato, ed accocolandosi ripete soddisfatta, _non è ammessa la ricerca della paternità_.
Ma e se la misera giovinetta non trova più pane neppure a prezzo di penoso lavoro?