La donna e i suoi rapporti sociali

Part 14

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Laddove poi si consideri avere la legislazione come ogni altra istituzione ormeggiato lo sviluppo dei popoli ed i procedimenti delle civiltà, andranno necessariamente crescendo le meraviglie, trovandoci in grado e necessità di constatare la universale incoscienza della giustizia.

Ma poteva egli essere altrimenti, dacché la filosofia non cercò e non istabilì una base generale di diritto, che soggiogando gl'interessi, ed ispirandosi ai principii, s'imponesse prepotentemente alla ragione, e si erigesse a coscienza universale? Epperò i legislatori, privi di luce ferma e costante a dirigersi, dovettero meschinamente ispirarsi ad interessi puri e semplici di luogo e di tempo, imponendo così all'opera loro il marchio fatale della caducità.

Infatti veggiamo apparire evidente dalla storia della legislazione questa enorme lacuna ch'ella è la nessuna base del diritto, risultando per lo appunto le istituzioni le voci dei bisogni di un giorno e di un paese, anziché i logici corollarii ai un concetto unico e fermo.

Ed invero, in faccia ad una base filosofica del diritto, che cosa avrebbero significato i diritti feudali?

Dove si sarebbero fondate la signoria e la schiavitù personale?

Sopra di che avrebbe potuto giustificarsi la patria e la marital potestà dei romani, per le quali la repubblica non riconosceva a cittadini che i capi di famiglia, non tutelando neppure la vita e la libertà delli altri membri?

E qual logica analogia troviamo fra la forma reppubblicana del governo e la forma autocratica della famiglia romana?

Ed ai nostri tempi (parlo di paesi civilizzati e progressisti) che cosa significano, in faccia al principio filosofico del diritto, l'ostracismo degli ebrei?

Che cosa, le barriere elevate alla libera associazione dalla diversità di credenze?

La diseredazione del figlio che ha lasciato la religione paterna?

La frase comune a molti codici, tolleranza dei culti?

La schiavitù delle razze colorate?

La soppressione dell'intelligenza e dell'attività femminile?

L'individuo, vivendo nella famiglia, e nella società, porta alternativamente in quella le impressioni ricevute in questa, ed in questa i sentimenti e le idee in quella assorbite; ed è però sommamente necessario che l'organizzazione politica armonizzi coll'organizzazione della famiglia, e lo spirito stesso e l'eguale indirizzo all'una ed all'altra! simultaneamente s'imprima.

Senza questa congiura, per dir così, di tutte le istituzioni contro i facili eccessi delle passioni, non potrà mai l'uomo informarsi ai precetti della giustizia, nè mai potrà avvertirne la somma importanza. L'incoerenza conduce al gratuito, il gratuito all'arbitrio, l'arbitrio all'egoismo, l'egoismo all'ingiustizia.

Ma in appoggio di questo mio concetto mi cadono in acconcio, e vi spiegheranno meglio assai ch'io non sappia l'importanza di questa coerenza di principii, le riflessioni del gran Beccaria sullo spirito delle famiglie, nel suo libro _Dei delitti e delle pene_. Ecco le sue parole:

«Quante funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate anche dalle repubbliche più libere, per aver considerato la società piuttosto come un'associazione di famiglie che come una unione d'uomini?»

«Vi siano 12,000 uomini ossia 20,00 famiglie, ciascuna delle quali sia composta di cinque persone compresovi il capo che la rappresenta. Se l'associazione è di famiglie vi saranno 2,000 uomini ed 8,000 schiavi; se l'associazione è di uomini vi saranno 10,000 cittadini e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica, e 2,000 piccole monarchie; nel secondo lo spirito repubblicano, non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura ove sta così gran parte della felicità e della miseria degli uomini.

«Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, ossia dei capi di famiglia, lo spirito monarchico s'introdurrà poco a poco nella repubblica medesima, e i di lui effetti non saranno frenati che dagl'interessi opposti di ciascheduno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed eguaglianza.

«Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii generali, vede i principii generali e li condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte.

«Nella repubblica di famiglia, i figli rimangono potestà del padre finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare e temere nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti sono meno modificati da quei timor d'esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno dessi agli ostacoli che il vizio sempre pone alla virtù, nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

«Quando la repubblica è di uomini, allora la famiglia non ha una subordinazione di _comando_ ma di contratto, ed i figli, quando l'età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di protezione e di difesa, divengono liberi membri della città, e si assoggettano al padre di famiglia per parteciparne i vantaggi, come uomini liberi nella grande società.

«Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della nazione sono alla discrezione del padre: nel secondo non sussiste alcun altro legame comandato, che quello sacro ed inviolabile di somministrarsi reciprocamente i necessari soccorsi, e quello di gratitudine per i beneficii ricevuti, il quale, non è tanto distrutto dal cuore umano quanto da una male intesa soggezione voluta dalle leggi.

«Tali contraddizioni fra le leggi della famiglia e le leggi fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente d'altre contraddizioni fra la morale domestica e la pubblica, epperò fanno sorgere un continuo conflitto nel cuore di ciascun uomo. La prima morale ispira soggezione e timore, la seconda, coraggio e libertà; quella, insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta; questa, ad estenderla ad ogni classe di persone; quella, comanda un continuo sacrificio di sè stessi ad un idolo vano che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il bene di nessuno che la compone; questa insegna, di servire ai proprii vantaggi senza offendere le leggi, ed eccita ad immolarsi alla patria col premio dell'entusiasmo che previene l'azione.

«Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino di seguire la virtù che trovano inviluppata e confusa, ed in quella lontananza che nasce dalla oscurità degli oggetti così fisici che morali».

Fin qui Beccaria, e noi facendo plauso alla sua equità aggiungiamo, che una legislazione, che non considera a cittadini tutti indipendentemente ed egualmente i membri della sua società, e non garantisce a ciascuno i mezzi di perfezionamento e la libera autonomia, perde il diritto al rispetto ed alla obbedienza, e dove punisce non esercita che una fredda violenza; poiché non l'uomo è fatto per la legge, ma la legge è fatta per l'uomo, e dove ella non raggiunge il suo bene ed il suo meglio non ha nessuna ragione d'esistere.

Se la legge vuol essere amata ed obbedita, è duopo sia tale che ogni cittadino d'ogni età, d'ogni condizione, d'ogni sesso, vi trovi il suo conto, e l'affermazione d'ogni giusta libertà, d'ogni onesto diritto; è duopo ch'ella non crei neppure alla metà della umana popolazione una condizione, che assomiglia forte a tutte quelle dalle quali le nazioni col sangue si sono sottratte.

La donna che, con sagrificio d'oro e di figli, con tanta forza d'entusiasmo e di devozione, si è associata nell'opera della politica redenzione non può certo tollerare per altri secoli la sua servitù personale. Ella sente che tutte le libertà e tutti i diritti si danno fraternamente la mano, epperò come propugnando la libertà della nazione mostrava di sentire il principio della libertà e di esser matura alla propria, deve ora, ad essere coerente e logica, rivendicarla, non potendo lo spirito pubblico non degenerare se non in quanto lo fortifichi il privato.

*

Dovendo, siccome abbiamo visto, consonare l'organismo politico coll'organismo interno della famiglia ad unificare negli uomini il principio della giustizia, vediamo ora come ciò avvenga ai nostri giorni, in cui l'atmosfera è tutta pregna delle luminose idee del diritto e dell'eguaglianza, in cui si mostra dalla pubblica opinione spregiarsi il brutale diritto della forza; in cui le classi altra volta peste e conculcate dalla aristocrazia feudale, forte della divina predilezione, se trovansi tuttora alle prese colla miseria, più non veggonsi almen contrastato il diritto naturale e la dignità umana. Entriamo, dico, nella famiglia, e veggiamo se avvi analogia fra l'atmosfera esterna e la interna; se il giovine che rispetta la dignità umana ed il diritto ingenito nel cenciaiuolo, che incontra per via, è educato a vederlo anche in sua madre; se il marito, che rispetta l'autonomia d'ogni vivente, non guarda per avventura la moglie siccome _cosa_ e _proprietà_; se l'uomo, che si crede obbligato a leali procedimenti verso l'uomo, non crede forse poter darsi maggior libertà ne' suoi rapporti colla donna.

Produttrice dei germi fisici, riconducendo continuamente col suo recondito lavoro la specie al suo tipo, sola nel lungo e penoso travaglio della gestazione, sola nella terribile crisi che dà alla luce l'uomo, fornita sola da natura del solo alimento conveniente alla sua prima età, estremamente affettiva, attaccata alla sua fattura colla fatalità dell'istinto, eminentemente analitica ed intuitiva, la donna è veramente la creatrice e la conservatrice della specie. E la natura, ponendo in tanta evidenza la maternità, non lasciava alcun dubbio sulla sua legge; cioè, la tutela della prole è devoluta alla madre, che in tutte le specie è creazione, conservazione e provvidenza.

Che cos'è la paternità? In faccia alla natura è un semplice impulso, in faccia alla legge è una ancor più semplice ipotesi, dovunque e sempre è ombra e mistero.

Da ciò ne risulta, che se la madre ha sempre diritto innegabile al rispètto ed all'amor della prole, alla quale la natura la indice con evidenza; il padre non partecipa a questi diritti, se non in quanto siasi egli stesso incaricato di provare al figlio la paternità sua, tutti verso di lui compiendo quei doveri di alimentazione e di educazione che la ragione gli suggerisce.

Tanto ci insegna semplicissima riflessione sulla logica dei fatti. Ma gli uomini sono eternamente inclinati a costruire gli edificii loro sulle ipotesi, ed anche qui preferirono meglio fondar sull'ipotesi che sull'evidenza; ed innalzarono la _patria potestà_ che, come piramide partita da larga base, col diritto di morte e di vendita sui figli, andiede in appresso assottigliandosi; ma ne rimane oggi stesso pur tanto da non lasciarci credere di troppo posteriori alla antica Roma.

La paternità legale è la prima ragione della schiavitù della donna. Infatti, perchè fossero duratori questi rapporti artificiati, era duopo dar qualche corpo alla ipotesi, qualche esattezza all'induzione. Da qui la reclusione della donna; e cessata questa nel modo assoluto colla civiltà dei tempi, perdura tuttavia nel suo spirito e nel suo scopo nelle mille limitazioni della sua libertà. Da qui il diritto di comando, di sorveglianza, il supremo arbitrio del marito; la signoria dell'uomo insomma, e la servitù della donna.

Sì, la madre dell'uomo non ha altro diritto che quello di soffrire per lui, di formarlo del suo sangue, di nutrirlo del suo latte, di sagrificarsi completamente, se vuole, ai suoi interessi, e basta. _La legge non riconosce nessuna maternità_; ed in mancanza del padre non ha la madre neppur _diritto di preferenza_ alla tutela della prole; laonde, rompendo così la legge ogni legame fra la madre ed i figli, dà a questi la prima lezione di immoralità e di ingratitudine, mentre strappa dalla fronte della donna la luminosa e simpatica aureola della maternità, insegnandole a far poco conto d'un carattere, ch'altro non può darle che triboli e spine.

Apro infatti il codice Albertino e trovo, che il § 211 dichiara essere i figli sotto la potestà del padre fino alla loro emancipazione, o se egli sia morto non emancipato, son essi sotto la potestà dell'avo paterno.

Col § 212 vieta al figlio di allontanarsi dalla casa paterna prima dei 25 anni compiti, senza il permesso del padre.

Il § 215 dà al padre il diritto di far tenere in arresto il figlio non ancora quadrilustre, sulla sua semplice domanda.

I § 216 e 217 permettono al padre di chiedere la detenzione del figlio per sei mesi, purché sia quatrilustre e fino a 25 anni inclusivi. Nell'uno e nell'altro caso non gli è imposta nessuna formalità o scrittura giudiziaria. L'ordine d'arresto sarà spiccato in iscritto senza essere neppur motivato.

Ecco una potestà discretamente romana, e nella quale si dispone in tutti i sensi di una creatura umana senza neppure supporle una madre, la quale non ha in tutto ciò nemmeno un voto consultivo.

Ma la madre non è ella almeno una limitazione del patrio diritto in forza del diritto incontestabile e solenne che le dà la natura, che affida la prole alle sue cure, e non a quelle del padre?

Signore no. _La madre legittima non esiste_; e se qualche cosa può limitare la patria potestà sul figlio, non sarà mai la madre, bensì la _proprietà_; e non sarà questo il solo caso in cui vedremo la legge fare assai più stima della proprietà che della persona, principalmente se questa persona è una donna; ed eccone la prova nel § 220... «se il figlio ha beni proprii ed esercita una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto se non mediante istanza nella forma prescritta nell'articolo 216, quand'anco il figlio non fosse giunto all'età d'anni 16».

Ma la madre non ha essa mai in nessun caso dei diritti sulla prole?

Oh sì; ma la legge nel concederli non riconosce già, nè apprezza il suo carattere materno ed il natural diritto che ne conseguita, ma rispetta e riconosce esclusivamente la volontà del defunto consorte. Il padre ha il diritto di nominare un tutore ai figli soggetti alla sua potestà; lo stesso diritto, compete all'avo sui nipoti soggetti alla sua potestà (§ 245).

§ 246. Se il padre o l'avo, rispettivamente come sopra, avrà nominato la madre tutrice, potrà destinarle un consulente speciale, _senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela_.

La madre adunque non può esser tutrice, se non nominata tale per esplicita volontà di chi dovrebbe da lei ricevere un tale mandato, secondo ragion naturale; essendo a lei sola possibile l'indicare con certezza a chi competa; più, l'azione sua è così totalmente invalidata che il nome di tutrice diviene una derisione.

Vedete infatti come la legge quando vuole s'intenda benissimo alle limitazioni.

Epperò potrà la madre fare arrestare il figlio non soggetto alla potestà dell'avo, _ma_ purché vi concorra l'assenso di due prossimi parenti _paterni_ (§ 221); e nel caso che manchi l'assenso dei parenti richiesto dal § 221, supplisce l'art. 223, raccomandando al prefetto di _supplire con quelle maggiori informazioni_ che crederà del caso.

Può la madre tutrice, nel caso di morte, eleggere un tutore ai suoi figli minori, _ma_ la sua elezione dovrà essere confermata dal consiglio di famiglia (§ 248).

Se la madre tutrice vorrà rimaritarsi dovrà, prima del matrimonio, far convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà di pien diritto la tutela, ed il suo nuovo marito sarà solidariamente responsabile della tutela esercitata dalla madre per lo passato (!!?), ed in appresso indebitamente conservata (§ 253).

(Mi dispenso dal commentare questo paragrafo, non sentendomi capace di scrutare il profondo abisso della mente del legislatore).

Quando la madre conserva la tutela, o vi sarà stata riammessa, il consiglio di famiglia le darà _necessariamente_ a contutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente responsabile unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio (§ 254).

Come ognun vede, un patrigno ed una madre rispettivamente alla prole, nel sentimento del legislatore, sono equivalenti.

La legge però, con una tenerezza tutta parziale per la madre, le accorda un diritto che se oltraggia la natura, ed è per la donna una lezione immorale, sente però in compenso una condiscendenza tutta cavalleresca. Coll'art. 252 non vuole che si obblighi la madre ad accettare la tutela dei suoi figli, e s'accontenta che ella ne adempia i doveri fino alla nomina di un tutore.

Del resto poi, in difetto dei genitori o di un tutore esplicitamente eletto colle forme volute, la tutela spetterà all'avo paterno, in difetto di questo all'avo materno, e collo stesso ordine risalendo la linea ascendentale, deve sempre preferirsi al materno il paterno (§ 257).

Quando poi concorrano alla tutela due bisavoli della linea materna, questi, subendo solidariamente colla madre lo spregio della legge per lei, vengono abbandonati all'arbitrio del consiglio di famiglia, che eleggerà fra i due (§ 259).

Ed ecco come la legge onora il carattere materno! Ella non suppone neppure spontaneamente che la madre sia capace di tutelare i suoi figli (chè in quanto a diritto ne è ben raro questione quando degna occuparsi della donna). Ella accetta la decisione del marito defunto, o dell'avo, o del bisavo, che tutti camminano innanzi alla madre, e la tollera tutrice, purché però a sua volta tutelata. Nell'azione sua la madre tutrice inciampa ad ogni passo nei meticolosi _se_ e _ma_ del leguleio. Fra lei ed il suo pupillo la legge pone costantemente od il consulente speciale, od il consiglio di famiglia, o i due prossimi parenti, o le informazioni del prefetto.

Ed ecco in qual modo la legge sa appoggiare i suoi stessi precetti! Davanti alla disistima che voi fate della maternità, davanti alla sanzione della materna incapacità che voi suggellate ad ogni paragrafo dei vostri codici, davanti alla spogliazione d'ogni diritto primitivo ed ingenito sulla persona della donna madre, chè cosa significa, di grazia, o legislatori, quell'art. 210 nel quale dite al figlio; «in qualunque età, stato e condizione ti trovi, onora e rispetta i tuoi genitori?»

Dite da senno, signori miei? E chi sono i _vostri_ genitori? Voi certo intendete il padre, l'avolo, il bisavolo, e l'arcavolo paterno, non già la madre, che non vedo che in rapporti indirettissimi e fortuiti con questi figli, dei quali si dispone in ogni verso senza nessuno intervento suo.

L'allievo dei vostri codici non conosce sua madre! Ella non è, e non può essere per lui che un oggetto di erudizione, una miseria, una incapacità incarnata; e se, volgendo lo sguardo sulla civil società, vedrò ancora talvolta ascoltata la voce potente della natura, ed onorata in qualche parte la maternità, dovrò esclamare: _a cattive leggi, uomini migliori!_

Se non che il disdegno, che i codici mostrano per la donna, non è che uno dei corollarii di quel principio così lucidamente impugnato dal Beccaria, che cioè, quel legislatore che considera la società come una associazione di famiglie, non deve necessariamente riconoscere a membri attivi che i capi di esse, e lasciar gli altri tutti nell'ombra ed in balìa del capo, sopprimendo così ogni diritto ingenito, sul quale si eleva prepotente il diritto parziale.

*

Se la legge tratta così la donna che, pel venerando carattere materno, si presenta all'uomo coll'autorità della causa sopra lo effetto suo; non è più a meravigliare che affatto la cancelli dal novero delle unità nei rapporti coniugali.

Il marito legale è per la donna la evirazione intellettuale, la minorità perpetua, lo annichilamento della sua personalità.

Infatti, se la donna è qualche cosa davanti alla legge, lo è quando è maggiore e libera; che, sebbene il legislatore tiri giù per conto suo dei tagli cesarei attraverso i diritti competenti a ciascun membro della civil società, la lascia almeno padrona di sè stessa, e le suppone la capacità di amministrarsi. Ma si marita essa? Da quel momento ella diviene incapace e minore, perde col suo nome anche la proprietà di sè medesima, e vi sfido a trovarmi un atto legale ch'ella possa fare senza il consenso del marito. Ma lasciam parlare la legge.

Riapro il codice sardo ove tratta dei rispettivi diritti e doveri dei coniugi, e trovo al § 125: «I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso ed assistenza».

Senz'altro va ad essere un paradiso terrestre! si tratta di una perfetta eguaglianza! Di una completa fraternità! È il matrimonio tipico! È l'ideale del coniugio! È l'androgino umanitario che fonde due esseri in una sola unità! Adagio, vediamo come s'intendono di reciprocanza e mutualità i nostri legislatori.

§ 126. «Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito». Ecco i primi albori della reciprocanza legale; discutiamoli un momento.

Chè cosa sia la protezione che il marito deve alla moglie; qual logica analogia ella abbia coi costumi d'una civil società; qual fatica costi al marito questo fantasma di dovere, non si saprebbe definir veramente, circondati come siamo da leggi ed agenti d'ordine pubblico. Egli lavora siccome un re, i cui ministri fanno tutto, ed al quale pur tuttavia i beati popoli governati debbono innalzare inni di riconoscenza e d'ammirazione. Così la moglie vive sicura all'ombra della protezione maritale esattamente come viveva sicura sotto l'egida dei provvedimenti di pubblica sicurezza, il giorno prima d'aver aquistato il protettore.

Ma niuno forse ardirà toccare alla moglie per timor del marito?

Vi domando scusa. È più che dimostrato, che tutti i delitti sono possibili.

Ma nel caso che la moglie venga insultata, sarà per lo meno dal marito vendicata?

Neppure. La giustizia personale è vietata; essa è fatta esclusivamente delle leggi. Il legislatore, che prescindesse da questo principio fondamentale d'ordine pubblico, esporrebbe la sua società a terribili disordini e distruggerebbe la sicurezza personale.

Chè cosa intende adunque la legge nello imporre al marito questa protezione?

Intende di gravare il marito di un dovere, ma di un dovere da marito; tuttochè illusorio, però le serve per giustificare tutti i diritti di cui vuole circondarlo. Dichiarato protettore, epperò responsabile, ogni misura, od intorno o sopra il suo protetto, divien logica ed equa, e la legge ha ribadito così l'arbitrio maritale.

Quella legge stessa però così vaga, così laconica, così speciosa sui doveri del marito, è quella stessa che sa molto bene determinarsi, amplificarsi e dimostrarsi nei doveri della moglie; e per primo le impone obbedienza, senza assegnare a questa obbedienza limite o confine, cosicchè, in faccia a tanta completa passività imposta alla metà della popolazione, io non so più chè cosa si voglia intendere il legislatore, dichiarando irrito e nullo ogni contratto, che stipuli l'alienazione personale.

Ed invero, un rapido sguardo ai doveri della moglie ed ai diritti del marito, basterà per toglierci alla taccia d'esagerazione. Veniamo perciò ai logici corollarii della illimitata obbedienza.

§ 127. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo _dovunque_ egli crede opportuno di stabilire la sua residenza. (Notate ch'egli _solo_ giudica dell'opportunità locale del suo domicilio).

§ 128. La moglie deve concorrere al mantenimento del marito, quando egli non ne abbia i mezzi bastanti.

§ 129. La moglie non può stare in giudizio senza il consenso del marito. Se questi non voglia o non possa prestarlo, il Tribunale può autorizzarla.