Part 42
[818] MARCOUR, _Antheil der Minoriten im Kampfe zwischen Ludwig IV von Baiern und Papst Johann XXII_, Emmerich, 1874, pag. 7.
[819] La traduzione italiana, pag. 64-76, tra le parole _tradi fecit_ e _volens igitur_ (BALUZE, MANSI, 207 _b_) inserisce un lungo racconto del concistoro tenuto da Giovanni XXII nel 6 marzo 1322. Il racconto, conforme in sostanza a quello che più brevemente si legge nella stampa del Baluze pag. 270 _b_, par dettato, secondo il Müller (_Zeitschrift_, pag. 66), da un testimone oculare.
[820] Vedi la Bolla _Quia nonnumquam_ (_Extravag._, tit. XIV, cap. II). Nos autem attendentes quod argumentis frequenter et collationibus latens veritas aperitur .... praesertim cum de novo suborta sint dubia .... prohibitiones et poenas praedictas .... auctoritate apostolica duximus .... suspendas. È data VII Kal. april, anno VII (1322).
[821] NICCOLÒ MINORITA ediz. Zambrini, pag. 84. Nell'originale latino sono riportate per disteso le due circolari di fra Michele (BALUZE-MANSI, III, pag. 208-211). Il Preger nella memoria _Ueber die Anfange des kirchenpolitischen Kampfes unter Ludwig dem Baier_ (München 1882) ha con ragione notato che Michele da Cesena, Occam e gli altri non si debbono considerare come rappresentanti degli spirituali, bensì dei conventuali. Tanto vero che Bonagrazia da Bergamo nella protesta, che fece quale procuratore dell'ordine contro Giovanni XXII, tenne a distinguere la causa loro da quella degli spirituali, che ei chiama _pseudo prophetas_ (BALUZE-MANSI, 220, col. a). Io aggiungo che Michele da Cesena sottoscrisse la dichiarazione, che ritiene eretici questi tre punti... 1º quod illud, quod est contra observantiam praefatae regulae beati Francisci et ejus intelligentiam, est per consequens contra evangelium et fidem et e converso, alias ipsa non esset penitus pro regula evangelica 2º.... quod dominus Papa non habuit nec habet potestatem nec auctoritatem faciendi constitutionem _Quorundam_.... 3º Quod nec Papae nec praelatis dicti ordinis obediendum est in his, quae in praefata constitutione continentur. (BALUZE-MANSI, II, 270-71).
[822] _Extrav._, tit. XIV, cap. III. Ad conditorem .... ipsum (cioè il compromesso) non profuisse sed potius tam ipsis fratribus quam aliis obfuisse subsequens magistra rerum experientia noscitur declarasse. Quis enim simplicem usuarium dicere poterit, cui rem usuariam licet permutare, vendere ac donare? .... nequaquam potest in rebus usu consumptibilibus reperiri, in quibus nec jus utendi nec usus facti separati a rei proprietate seu dominio possunt constitui vel haberi .... De fratrum nostrorum Consilio hoc edicto in perpetuo volitare sancimus, quod in bonis, quae in posterum conferentur .... fratribus seu ordini supradictis (exceptis ecclesiis, oratoriis, officius, et habitationibus, ac vasis, libris et vestimentis divinis officiis dedicatis ....) nullum jus seu dominium aliquod .... Romanae Ecclesiae acquiratur.
[823] La protesta francescana è riportata da Niccolò (BALUZE-MANSI, III, 213-221). Il frate Bonagrazia che la distese è quello stesso, come nota il Riezler (op. cit., pag. 69), che scrisse contro Ubertino da Casale un opuscolo riportato dal Baluze (ediz. MANSI, II, 270). Il MARCOUR (op. cit., pag. 39) dubita di questa identificazione, forse indotto dalla data che il Raynald assegna a questo scritto, vale a dire il 1325. Sarebbe stato infatti molto strano che dell'inchiesta contro Ubertino fosse incaricato dalla Curia chi un anno prima era stato messo in carcere per avere protestato contro il Papa. Ma io dubiterei piuttosto della data, non dell'identificazione, che va d'accordo colle notizie del Wadding, secondo le quali il Bonagrazia era così nemico degli spirituali, che al dire della _Cronaca delle Tribolazioni_ e del Wadding (VI, 317) dopo la dichiarazione di Clemente V in favore dell'uso povero fu bandito dalla Curia. E morto Clemente tornò a perseguitarli, e per opera sua morì in prigione un fra Bernardo delli Consi, compagno dei quattro bruciati in Marsiglia (WADDING, VI, 321). Questo altro fatto avrebbe potuto addurre il Preger per mostrare come i più fieri nemici degli spirituali ora facessero causa comune con loro contro il papa Giovanni XXII.
[824] Le due bolle sono riportate da Niccolò Minorita, la prima da pag. 211 _b_ a 213 _a_, la seconda da pag. 221 a 224 _a_. Nelle decretali è riportata naturalmente la seconda, che fu la definitiva.
[825] _Extrav._, tit. XIV, cap. IV: _Cum inter nonnullos_ .... assertionem hujusmodi pertinacem, cum scripturae sacrae, quae in plurisque locis ipsos nonnulla habuisse asserit .... erroneam fore censendam et hereticam de fratrum nostrorum consilio hoc perpetuo declaramus edicto.
[826] La protesta di Ludovico si trova nel Baluze (_Vitae pap. Aven._, II, 478-512) e nella Cronaca di Niccolò Minorita (BALUZE-MANSI, 224 _b_-232 _b_). Il Müller (_Der Kampf_, I, 357-58) le assegna la data del 22 maggio 1324. Nella protesta di Norimberga del 18 dicembre 1323 Ludovico accusava il Papa di aver menomata l'autorità dei vescovi per favorire i minoriti, contro i quali da tutte parti si levavano giuste lagnanze (MÜLLER, op. cit., I, 70); nella protesta di Sachsenhäusen invece l'accusava di perseguitare i minoriti col distruggere la legge della povertà, fondamento del loro ordine. Tra le due proteste però non corre, secondo il Preger (_Ueber die Anfange_, pag. 43), la contradizione che vi scopre il Marcour (op. cit., pag. 32); perchè nella prima protesta si difende la causa dei vescovi contro i minoriti conventuali, e nella seconda la causa dei frati spirituali, che in Spira s'erano messi dalla parte del vescovo, e non meno di lui si opponevano alle pretensioni ed agli abusi dei conventuali. Il più attivo fra codesti spirituali era frate Francesco di Lutra, a cui secondo il Preger si deve la parte della protesta di Sachsenhäusen, che riguarda le quistioni minoritiche. Non si potrebbe pensare ad Ubertino di Casale, come sospetta il Riezler (_Die litt. Widersacher_, pag. 73), perchè, come ha notato il Müller, Ubertino non lasciò Avignone prima del 1325. Nè tampoco al provinciale tedesco Enrico di Thalheim, come credono il Marcour (_Der Antheil_, pag. 35) e lo stesso Müller (_Der Kampf_, I, 24), perchè nella bolla del 10 gennaio 1831 il Papa non lo rimprovera di veruna partecipazione alla protesta di Sachsenhäusen.
[827] _Extrav._, tit. XIV, cap. V. Il Müller, op. cit., pag. 96, giustamente riproduce il giudizio del Wadding, al quale il Papa apparisce in questa bolla scholasticorum potius more disputans quam pontificia auctoritate decernens.
[828] Nella lettera papale, riportata da Niccolò Minorita (BALUZE, pag. 237; ZAMBRINI, pag. 95) non pure Michele da Cesena è chiamato diletto figlio, ma in una forma mitissima si accenna alle quistioni del giorno: Cum propter aliqua negotia tuum Ordinem contingentia, tua fit nobis praesentia opportuna ecc.
[829] Lo stesso fra Michele nella sua protesta del 13 aprile 1328 (BALUZE, 328) racconta che il Papa l'ebbe per iscusato, et quod non fuerat suae intentionis nec volebat quod supra posse laborem in veniendo ad eum.
[830] NICCOLÒ MINORITA, in BALUZE, pag. 237; ZAMBRINI, pag. 99: «Disse il detto Papa Giovanni a esso general ministro, riprendendolo intra molte altre cose, che egli era stolto, temerario, capitoso, tiranno e favoreggiatore d'eretici, e che egli era serpente nutricato nel seno da essa Chiesa. E spezialmente lo riprese d'alcuna lettera del capitolo generale fatta a Perugia, che pendendo la quistione nella Corte di Roma egli avea presunto di determinarla nel capitolo generale».
[831] NICCOLÒ MINORITA, in BALUZE, pag. 243; ZAMBRINI, pag. 105. «Da poi che il predetto frate Michele, general ministro, udì che Papa Giovanni pronunziava per eretica la lettera del capitolo generale .... resistendogli nella faccia affermò lo detto papa Giovanni essere eretico .... et a modo dei santi padri, i quali si partirono dall'ubbidienza dei sommi pontefici, et eziandio perchè egli correva pericolo di morte .... a dì XXIV di Maggio del detto anno MCCCXXVIII si partì dalla ubbidienza e dalla corte del predetto papa Giovanni».
[832] NICCOLÒ MINORITA (in BALUZE, pag. 243 _a_-_b_) dopo aver raccontato dell'elezione del frate di Corbara, cerca di giustificare con citazioni canoniche la misura audace di Ludovico, intorno alla quale a nonnullis fuit haesitatum hactenus, et adhuc haesitatum. Tutto il passo da _deinde praefatus_ sino _ad brachium seculare_ è saltato nella traduzione italiana.
[833] La sentenza fu pubblicata due volte, la prima a Roma il 18 aprile, e la seconda il 12 dicembre 1328 a Pisa. La prima edizione si trova nel BALUZE _Vitae_ II, 512, ed in Niccolò Minorita (BALUZE-MANSI, III, 240). Il Müller nella citata opera _Der Kampf_, I, 187, a ragione rileva che nella prima edizione solo di sfuggita si accenna al domma della povertà, che formava uno dei punti capitali della protesta di Sachsenhäusen, e ne inferisce che in Roma ai minoriti era sottentrato un altro consigliere, molto più radicale e che delle quistioni fratesche non facea gran conto, Marsilio da Padova. Nella seconda edizione invece (BALUZE-MANSI, 310_a_-314_a_), che sebbene riporti l'antica data del 18 aprile, è del tutto una redazione nuova, tornano ad occupare il primo posto le quistioni minoritiche. Il che mostra che l'ispiratore in luogo di Marsilio fu ora Michele da Cesena, come ha dimostrato il Müller, op. cit., p. 214 e 372. Il passo di Niccolò (BALUZE, pag. 243 _a_), che si riferisce alla doppia redazione, non è riconoscibile nella traduzione italiana (ZAMBRINI, pag. 104-105).
[834] La sentenza del papa inserita in Niccolò Minorita (BALUZE, pag. 243; ZAMBRINI, pag. 106) porta la data: Avinionis VIII Idus Junii Pontificatus nostri anno XII (6 Giugno 1328). Riproduco questo passo: Ipse Michael .... associatis sibi quibusdam suae iniquitatis complicibus, inter quos erant duo nequam viri, videlicet Bonagratia de ordine praedicto .... et quidam Anglicus vocatus Guillelmus Ockam ordinis praedicti, contra quem ratione multarum opinionum erronearum, et haereticalium, quas ipse scripserat et dogmatizaverat, pendebat in eadem Curia inquisitio auctoritate nostra diu jam incepta .... ad portum supradictum deveniens .... galeam supradictam conscendit.
[835] La lettera indirizzata universis ministris, Custodibus, Guardianis et eorum vicariis porta la data: nona die Julii a. d. MCCCXXVIII. (NICCOLÒ, in BALUZE, pag. 244-46; ZAMBRINI, pag. 107).
[836] Delle due proteste, la prima più diffusa (in majori forma) si suppone già fatta in Avignone nel mese di aprile in presenza di frate Guidone, notajo pubblico di detto ordine, e rinnovata poi in Pisa in domo fratrum minorum anno praedicto a nativitate Domini 1328, Indictione XI, 14 Kalendas octobris, praesentibus testibus vocatis .... et infrascriptis notariis pubblicis. La riporta Niccolò in BALUZE, pag. 246-303. ZAMBRINI, pag. 110. Questa protesta è una confutazione delle tre decretali _ad Conditorem_ (pag. 246-75), _Cum inter_ (pag. 275-86), _Et quia quorundam_ (pag. 287 e segg.) .... tres constitutiones haereticales .... vitae et doctrinae evangelicae et apostolicae et S. R. Ecclesiae et SS. PP. eam sequentium, statutis multipliciter adversantes, quae tanquam fumus teter et horridus e puteo abissali, et ab eo, qui pater est mendacii et schismatis, prorumpentes, veritatis et doctrinae solem evangelicae obnubilant et obscurant. La seconda protesta (appellatio in forma minori, BALUZE, pag. 303-310) ha la stessa data della precedente; anno supradicto decimo (leggi vigesimo) octavo mensis septembris. (ZAMBRINI, pag. 112). Il Müller (op. cit., I, 211) crede che codesta protesta sia stata redatta tardi, per esser letta nell'assemblea tenuta dall'Imperatore nel 13 dicembre (VILLANI, 10, 111). In questa seconda protesta sono notevoli i seguenti passi, che mancano nella prima (pag. 310): licet frater Bonagratia .... et subsequenter serenissimus Dominus Ludovicus Romanorum rex appellaverit legitime .... tamen dictus Joannes noluit corrigi, nec permisit quod Concilium generale congregaretur super praedictis .... Ex quibus patet dictum dominum Joannem fuisse et esse pertinacem et notorium et manifestum haereticum. Et quod secundum jura, ex quo Papa in haeresim lapsus est, ipso jure et facto est omni dignitate ecclesiastica, potestate, authoritate et jurisdictione privatus .... nec obviat illa regula per parem non potest solvere vel ligare, quia Papa haereticus minor est quocumque Catholico.
[837] La data di codesta costituzione è del 16 novembre 1329 (BALUZE-MANSI, pag. 323-341). La traduzione italiana della _Cronaca_ nel capitolo, di cui lo Zambrini (pag. 116) pubblica solo l'intestazione, dopo aver riportato il principio della costituzione sino alle parole _in rebus usu consumtilibus_ aggiunge: «Et così seguita di parte in parte replicando le aleghationi di frate Michele generale isforzandosi d'impugnarle per confermare le sue agiungniendo tanti errori sopra errori, che una confusione pestifera pazza e bestiale (_sic_). Perchè sarebbe troppo lungo e tedioso volgarizzare tucte sue costituzioni et heresie, e le opposite appelationi et alleghationi facte pro e contra, si pone in questa astrazioncella (_sic_) della chronica il principio e il fine delle cose più notabili, volgarizzandone alcune, che si possono dimostrare con più brevità e convenevole chiarezza ai non litterati divoti ricercatori, i quali avuta la introductione d'essa verità con meno fatica potranno investigare la plenitudine sua dalli licterati intendenti et ammaestrati nella sacra scriptura». (Codice Magliabechiano XXXIV, 76, carte 63 _recto e verso_).
[838] La cronaca del Minorita (in BALUZE, pag. 341-355) riporta un'_appellatio fratris Michelis a Generalis a Constitutione praescripta_. Il Müller però (_Aktenstücke_, pag. 78) ha dimostrato, che la protesta di fra Michele non poteva esser questa, ove si parla non solo di Giovanni, ma dei successori suoi (pag. 351) e più sotto dei tre successori (pag. 352 _b_). Inoltre questa protesta, che in verità non ha la forma delle solite appellationes, non è se non il _Defensorium_, male attribuito all'Occam, e già pubblicato dal Brown (_Fasciculus rerum expetendarum_, II, 434-65), e prima di lui nel _Firmamentum trinum ordinum_, Parigi 1512, e nel _Singulare opus ordinis Seraphici Francisci_, Venezia 1513. Il codice parigino, a differenza della stampa del Baluze, ha la vera protesta (pubblicata in parte dal Müller, pag. 83). La traduzione italiana (cod. Magliabechiano, carte 63 _verso_) ha soltanto il principio e la fine della protesta conformi al testo pubblicato dal Müller. Eccoli: In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Anno a nativitate domini MCCCXXX indictione XIII in Monaco in domo fratrum minorum venerabilis et religiosus vir frater Michael. E finisce così: Acta et facta fuerunt predicta in Monaco, in domo fratrum minorum in refectorio ejusdem domus anno predicto a nativitate domini MCCCXXX indictione XIII, VII Kal. aprilis presentibus (la lacuna è nel codice). Explicit. Amen. Oltre alla protesta Niccolò Minorita riporta una lettera del Cesenate spedita a tutti i ministri, custodi e guardiani, che ha la data del 4 gennaio 1331 (BALUZE, pag. 356-361). È riportata anche dal Goldast, II, 1338 (leggi 1328). La traduzione italiana la dà per intero volgarizzata da carte 64 a carte 86. Con questa lettera finisce la stampa della cronaca fatta dal Mansi e la traduzione italiana. Gli altri capitoli, la cui intestazione è riportata dallo Zambrini, non appartengono più alla cronaca, bensì formano altri opuscoli riuniti, come suole accadere, nello stesso codice. A differenza del testo del Mansi e della traduzione italiana il codice parigino seguita più oltre sino all'anno 1338.
[839] NICCOLÒ, in BALUZE, pag. 315-323. Una delle ragioni, su cui si appoggiavano è questa (pag. 319 _b_): Sed constat quod dictus Dominus Bertrandus se vicarium asserens ordinis antedicti pro libito voluntatis contra formam Juris et Concilii instituit et creavit ministros provinciales et custodes .... Et quod illi, qui fuerunt in dicta congregatione imo verius conspiratione facta Parisiis, fuerunt pro majori parte per dictum D. Bertrandum Provinciales et custodes creati.
[840] Vedi la lettera di fra Michele pubblicata dal Goldast, II, 1236, che comincia: Literas plurium magistrorum in sacra pagina aliorumque notabilium fratrum ordinis Beati Francisci tum Parisius quam de partibus aliis me noveritis recepisse, per quas me inducere videbuntur ut ad unitatem sanctae ecclesiae ac dicti ordinis, a qua me dicebant aversum, accedere festinarem .... e finisce: Ex parte fratris Michaelis generalis ministri dicti ordinis licet inviti de voluntate et assensu fratrum Henrici de Thalheim. Francisci de Esculo, Guilhelmi de Okam in sacra pagina magistrorum, et fratris Bonagratiae, et aliorum fratrum eis adhaerentium .... Questa lettera è riportata anche nel codice parigino della Cronaca di Niccolò (MÜLLER, pag. 75).
[841] In una lettera scritta la pentecoste del 1324 e pubblicata da un codice parigino dal Müller (_Aktenstücke_, pag. 111) dice l'Occam: Nam contra errores pseudopape prefati posui faciem meam ut petram durissimam, ita quod nec mendacia nec false infamie nec persecutio qualiscumque, que personam meam corporaliter non attingit, nec multitudo quantacumque credencium sibi aut favencium vel eciam deffendencium me ab impugnatione et reprobatione errorum ipsius, quamdiu manum cartam calamum et atramentum habuero, numquam in perpetuum poterunt cohibere.
[842] NICCOLÒ MINORITA, in ZAMBRINI, pag. 116: «Questa (_Quia vir reprobus_) è la quarta decretale eretica di papa Giovanni XXII, eretico manifesto, contra la quale appellò frate Michele, generale dell'ordine de' frati minori, e compuose e fe' pubblicare contro a essa la sua distesa appelazione da Monaco, e il maestro Guilglielmo Ocam fe' contro l'opera de' novanta dì, e la quarta parte del suo dialogo e il maestro Francesco Rosso fe' contro il libro, che comincia: _Del padre empio si rammaricano i figliuoli_; i quali, con molti altri, solennemente impugniorono sì essa sua decretale, come l'altre sue eresie».
[843] _Opus nonaginta dierum_, in GOLDAST, II, 993-1236. La bolla _Quia vir reprobus_ secondo l'Occam pag. 996, in tres partes principales dividitur. Primo siquidem respondetur ad objectiones contra constitutionem _Ad conditorem_; secundo respondetur ad objectiones contra constitutionem _Cum inter_; tertio ad objectiones contra constitutionem _Quia quorundam_. Analogamente a questa divisione o l'Occam stesso o l'editore, come vuole il Riezler, ha diviso l'_Opus_ in tre parti. La prima da pag. 966 a 1139; la seconda da pag. 1136 a 1220; la terza da pag. 1221 a 123 _b_. Benchè l'Occam adduca gli argomenti delle due parti, naturalmente svolge con maggior copia e forza le ragioni degli oppositori. E pare che egli sia stato il primo ad esporle con larghezza, perchè dice nella chiusa: impugnantium rationes scripturae mandavi, et quantum in me est omnibus pubblicavi, quod ipsos audio toto desiderio cordis affectare. Forse lo scritto di Occam precede quello di Michele da Cesena del 24 (o 4) Gennajo 1331 riportato da Niccolò in Baluze pag. 356-58, e pubblicato anche dal Goldast, II, 1238 (V. MÜLLER, _Aktenstücke_, pag. 75).
[844] Questo libro, come già dicemmo altrove, forma la seconda parte del _Dialogo_ (GOLDAST, II, 740-70). È intitolato: _De dogmatibus Papae Johannis XXII_, e si divide in due trattati. Il primo, in dodici capitoli, si riferisce alla predica tenuta da Giovanni XXII nel concistoro, e ne combatte ad una ad una le ragioni (pag. 740-61). Il secondo, in dieci capitoli (pag. 761-70), non si riferisce a Giovanni, ma ai suoi difensori. V. pag. 761: Non tamen principalem errorem improbare studebo, quia in aliis operibus inquisitus ejus poterit improbatio reperiri, sed ad quasdam rationes sophisticas, quas ad muniendum praedictum errorem adducunt, satagam respondere. I due trattati non mostrano nessuna connessione tra di loro, ma il secondo pare che vagamente ricordi il primo nelle parole surriferite. Il primo pare che sia stato scritto nel 1333, perchè l'autore stesso dice che il 3 gennaio di quell'anno gli venne fatto di leggere la narrazione di ciò che era stato detto da Giovanni nel pubblico concistoro, tenuto, come dice Niccolò Minorita in un passo pubblicato dal Müller (_Akten_, pag. 89), la vigilia della Pentecoste dell'anno precedente (5 gennaio 1332). È molto improbabile che, lette le ragioni di Giovanni, tardasse a rispondervi. Il secondo trattato è posteriore, ma non può essere scritto al di là del 1334, perchè, come osserva il Riezler, si parla di Giovanni XXII come ancora vivo, nè si fa cenno della bolla del 3 dicembre 1334, in cui pria di morire il Papa ritirò la sua dottrina della visione beatifica, che egli in verità dava solo come una opinione, secondo che confessa lo stesso Occam nel cap. VIII del primo trattato.
[845] _Compendium errorum Johannis Papae XXII_ (GOLDAST, II, 957-76). Qui sono combattute di nuovo le quattro costituzioni di Giovanni, che l'Occam colla consueta arguzia medievale chiama _destitutiones_. Nella prima _Ad conditorem_ (pag. 958-60) vengono trovati tredici errori; sette nella seconda _Cum inter_ (pag. 261-62); diciotto nella terza _Quia quorumdam_ (pag. 962-964); trentadue nella quarta _Quia vir reprobus_. Oltre a queste si combattono altre sette eresie di Giovanni XXII. Nella chiusa protesta contro una costituzione di Benedetto XII. Quae quidem destitutio praefatam haeresim retro seculis inauditam continens talis est: Districtius inhibemus ne postquam super negotio fidei quaestio seu dubitatio aliqua, super qua sunt opiniones adversae vel diversae, deducta fuerit ad Apostolicae Sedis examen, quisquam extunc alterutram partem declinare, eligere vel approbare praesumat, sed super ea sedis ejusdem judicium seu declaratio expectetur .... Unde licet ille nomine non re Benedictus XII praedecessori suo, in doctrina haeretica nunquam partecipasse .... tamen propter istam solam haeresim, cujus est auctor .... est inter haereticos computandus. Il Riezler (op. cit., pag. 77) crede che quest'opuscolo sia stato composto tra il 1335 ed il 1338. Nel 23 agosto 1338 Fra Michele da Cesena pubblicò la protesta contro Benedetto XII, alla quale s'associarono Buonagrazia, Occam ed Enrico di Thalheim, come racconta Niccolò Minorita nel frammento pubblicato dal Müller (_Akten_, pag. 100-102).
[846] L'_Opus nonaginta dierum_, cap. 122, pag. 1224, riproduce la protesta di Fra Michele contro quella parte della decretale _Quia quorundam_, ove si sostiene che il Papa può revocare i decreti dei suoi predecessori, e nel capitolo susseguente espone largamente le ragioni, che stanno in favore della protesta, nonostante le denegazioni fatte dal Papa nella bolla _Quia vir reprobus_. Parimenti nel _Compendium errorum_, cap. 4, pag. 962. Primus error quod illa, quae per clavem scientiae sunt a summis pontificibus in fide et moribus diffinita, possunt a suis successoribus in dubium revocari .... et per consequens fides esset in potestate hominum.
[847] _Compendium_, cap. 124, pag. 1232. Omnis error, qui contradicit aperte scripturae divinae vel determinationi ab universali ecclesia approbatae, est haeresis damnata explicite .... pag. 1233, sed iste impugnatus (Johannis XXII) cogit christianam veritatem catholicam abjurare, cum cogat multos veritatem declaratam per Niccolaum tertium de paupertate Christi abjurare, ergo debet inter haereticos computari.