Part 41
[790] _Cronaca_, c. 237: «Questa quinta tribolazione ebbe un altro principio nella provincia della Marca Anconitana pigliandola al tempo del Concilio generale facto a Lione da Papa Gregorio X». Carte 237_v_: «alcuni frati dicevano che rivorrebbero le possessioni e le rendite per observare la obedientia e il comandamento del sommo Pontefice, e li decreti del Concilio, costoro rispondevano che farebbono il contrario». Carte 238_v_: «Tre frati cioè frate Iramondo, frate Tommaso da Tolentino e frate Pietro da Macerata confermavano la loro opinione con ragioni e auctorità e ardentemente la difendevano dicendo, che nè la Chiesa nè il Papa non farebbono mai questa cosa, come cosa la quale non solamente era inconveniente e che conduceva all'apostasia e che non cadeva sotto potestà del sommo Pontefice e però non li era possibile» Carte 239: «Uno frate savio, che avea nome frate Beniamino, par che componesse la quistione, la quale cessò dopo tre anni della loro penitentia. Ma rimasono l'una parte e l'altra nella coscienza discordante di studii diversi e di desiderî contrari, perocchè quelli della maggior parte reputavano lo stato e il vigore ed il mantenimento in edificare luoghi nel mezzo delle città e delli castelli per attrarre a loro li populi, e in procurare le sepolture, in ricevere testamenti e legati, e in multiplicare libri scuole e scuolari e in inpetrare privilegi e simili cose. Ma quelli altri sentivano tutto il contrario delle predecte cose». Carte 242: «furono messi di nuovo in carcere come eretici e privati della confessione e delli altri sacramenti e alla fine della sepoltura ecclesiastica». Carte 244 _v_: «Morendosi il generale ministro Matteo Acquispartano, successe a lui frate Raimondo di Gauffredo della provincia di Provenza (WADDING, V, 210), uomo mansueto, pietoso .... che radunato il Capitolo della Marca chiese conto della sentenza pronunziata contro alcuni frati, e saputo li scarcerò e li mandò al re Ayecon d'Herminia (Armenia)». Carte 246 _r_: «I frati erano frate Agniolo, frate Tommaso da Tolentino (morto martire), frate Marco da Monte Lupone, frate Pietro di Macerata e un altro frate Pietro». Questi fatti successero nel 1289-90. Vedi WADDING, V, pag. 211, 236.
[791] DANTE, _Parad._, XII, 124.
Ma non fia da Casal, né d'Acquasparta, Là onde vengon tali alla scrittura, Ch'uno la fugge e l'altro la coarta.
Di Ubertino da Casale, lo scolare di Pier Giovanni Olivi, diremo più giù. Dante condanna i due opposti partiti i conventuali, rappresentati dal generale Matteo d'Acquasparta, e gli spirituali rappresentati da Ubertino. A Matteo successe Gaufrido nominato il 1289 (WADDING, V, 210) e rimosso da Bonifacio VIII nel 1295 (op. cit., 338).
[792] _Cronaca_, carte 218: «Nientedimeno ebbe victoria la protervia e la voluntà delli persequitori, e condannorono la sua dottrina insieme con la persona, disotterrorono e scavorono li suoi ossi, e furiosamente e con gran contumelia destrussono il suo sepolcro e li segni della sua santità e li segni delle divotioni a lui offerti, e con tutte le forze spensono le operazioni dello spirito nelli fedeli».
[793] _Cronaca_, carte 233: «Di poi quel sancto uomo di singolare perfectione, cioè frate Pontio di Buontungato, potente in opere e in parole .... perchè non volse dare ad ardere alcuni tractati, li quali aveva fatti il sancto uomo frate Pier Giovanni, lo tractorono tanto crudelmente e spietatamente, che la impietà della crudeltà, la quale li fu facta, turba et empie d'amaritudine li animi delli auditori. Lo rinchiusono in una carcere strettissima oscurissima e putridissima, ligato colli ferri alli piedi, ficcando un ceppo nel muro ed appiccandoci una catena ligata alli ferri, che haveva in piè, e tanto lo ristringono et opprimono che non poteva andare un poco pure alla necessità della natura se non dove sedeva, e non poteva se non sedere, e aggravato dal peso del ferro e della strettezza della carcere sopra la terra nuda, la quale era lotosa e fetente per l'orina e per lo sterco, il quale li stava socto, e così sedeva nel brutto fango, e li gettavano stretto pane e breve acqua voltando la faccia quelli, li quali erano più crudeli che le bestie e più velenosi che li serpenti, non mostrando mai a quello huomo, il quale cognoscevano bene che era veramente sancto, alcuno obsequio nè alcuna humanitade, nè per opere nè per parole insino alla morte sua, e alla fine essendo infermato giaceva inchinato sotto il peso del ferro, e nel puzzo dello sterco e dell'orina, lieto nell'animo e acceso del fuoco di carità e referendo a Dio infinite grazie, rendette lo spirito a Jesu Christo, lassando a tutti esempi e forma di fortitudine insuperabile e di patientia imperturbabile». Il Wadding, che riproduce (V, 380) molto laconicamente questo racconto, mette la morte di fra Ponzio nel 1297, poco dopo la morte dell'Olivi. Oltre a frate Ponzio furono incarcerati altri frati (come dice la _Cronaca_, a c. 233, e ripete il Wadding): frate Giovanni da Valle, frate Giovanni da Quiliano, frate Francesco di Lionetto, frate Raimondo di Auriolo, frate Giovanni del Primo e molti altri.
[794] Queste notizie il Wadding raccolse dall'opera stessa di Ubertino, _Annales_, V, 417-18.
[795] _Cronaca_, c. 297: «Questo frate Ubertino habitando sul Monte della Vernia della provincia di Toscana tutto devoto a S. Francesco, fedele testimonio della prima ed ultima perfezione regolare, sincero e fervente predicatore dell'evangelica verità infiammò e destò per esempio della vita e per virtù della sua parola molti nella religione e specialmente nella provincia della Marca e della Valle e di Toscana alla pura e fedele observantia della promessa perfectione, e per la vera charità, lassando lui stare la sua quiete, la quale lui haveva in Gesù Christo, attendendo solamente a Dio e alle cose celestiali, e assentendo al consiglio delle sancte persone per potere favorire li frati e le persone spirituali, li quali pativono dalli frati molte tribolazioni nella provincia di Toscana e della Valle di Spoleto, e si mise scientemente a molti pericoli, e si dette a molte fatiche. Imperocchè fu infamato a Papa Benedetto undecimo ed acusato di molte cose dalli suoi adversari, e fu citato dal Papa e chiamato a Roma a loro instantia, ma per lo ajuto di Gesù Cristo fu liberato per mirabile modo da tutte le calunnie. Ma pochi giorni doppo mandando li Peruggini solenni ambasciatori al predetto Papa, imposono a questi ambasciatori che addimandissino al S. P. due cose principali, la prima di restituirli il lume della loro direzione cioè frate Ubertino, il quale aveva inluminata e singularmente tirata a Dio tutta la loro città, la seconda cosa fu che offerendo al Papa come a padre e signore liberamente tutta loro città e tutte le loro persone, e che li dovesse piacere di venire a stare senza dimora insieme con li suoi fratelli cardinali, allora il sommo pontefice sorridendo rispose: voi avete messo frate Ubertino avanti a noi».
[796] Delle apologie, che Ubertino fece di Pier Giovanni, oltre al sunto che ne riporta il Wadding, V, 380, 390 abbiamo alcuni frammenti negli _Articuli Probationum contra fratrem Ubertinum de Casali inductarum a frate Bonagratia_ pubblicati dal Baluze, ediz. Mansi, II, 276. Riproduco questi passi. Pag. 276: Malignissime et impiissime dicunt quod frater P. Johannis in scriptis et in postilla, quam scripsit super _Apocalipsim_, vocat romanam ecclesiam meretricem magnam, et alia multa in ecclesie vituperium dogmatizet. Hoc enim est mendacissimum. Pag. 277: abdicatio proprietatis et dominii et omnis juris et jurisdictionis temporalis, tam in speciali quam in communi, et usus pauper omnium rerum nobilium est lampas nostrae fidei.
[797] Il Wadding, VI, pag. 168, pubblica la lettera di Clemente V dilecto filio generali ministro, caeterisque fratribus tum praelatis quam subditis ordinis minorum, nella quale dice di aver chiamato ad inquirendum de propositis veritatem oltre al ministro generale, altri ben noti, videlicet dilectos filios fratres Raymundum Gaufridi .... olim generalem ministrum, Raymundum de Giniaco, dudum provinciae Aragoniae provincialem ministrum, Guillelmum de Cornelione custodem Arelatensem, Guidonem de Levis, Ubertinum de Casali, Bartholomeum Siccardi, Guillelmum de Agantico, Petrum Rajmondi, Petrum Malodii. E codesti frati ab omni obedientia et jurisdictione vestra, filii minister, et praelati ac successorum vestrorum prorsus eximimus durante negotio supradicto.
[798] Nella bolla _Exivi de paradiso_ (CLEMENTINARUM, lib. V, tit. XI) Clemente espone così la questione insorta tra i frati, e che egli risolve in favore del partito degli spirituali: Quibusdam ex ipsis credentibus et dicentibus, quod sicut quoad dominium rerum habent ex voto abdicationem arctissimam, ita ipsis quoad usum arctitudo maxima et exilitas est indicta; aliis in contrarium asserentibus, quod ex professione sua ad nullum usum pauperem, qui non exprimatur in regula obligantur, licet teneantur ad usum moderatum temperantiae, sicut et magis ex condecenti quam caeteri Christiani.
[799] CLEM., lib. I, tit. I .... ipsum Dei verbi non solum affigi cruci et in ea mori voluit, sed etiam emisso jam spirito perforari lancea sustinuit latus suum .... Porro doctrinam omnem seu positionem asserentem aut vertentem in dubium, quod substantia animae rationalis seu intellectivae vere ac per se humani non sit forma, velut erroneam ac veritati catholicae inimicam fidei praedicto sacro approbante concilio reprobamus .... opinionem secundam, quae dicit tam parvulis quam adultis conferri in baptismo informantem gratiam et virtutes tamquam probabiliorem .... sacro approbante Concilio duximus eligenda. Che queste tre proposizioni si riferiscano a Pier Giovanni non è dubbio. Per il colpo di lancia lo confessa il Wadding stesso (VI, 386); per gli altri due basterà citare lo scritto stesso dell'Olivi riportato dal Duplessis (_Collectio_, I, pag. 232): Quod anima intellectualis non informat corpus sed tantum per sensitivam, pag. 231. Quod virtutes non dentur parvulis in baptismo: De hoc, sicut jam dixi, nihil est in scriptis meis, nihil etiam unquam asserui. Sed quod ex necessitate ad eorum salvationem hoc fieri non oporteat, aut communiter hoc non fiat, dixi ante tempora Fr. Hieronymi esse opinionem profundo et solemni scrutinio discutiendam, et non temerarie tanquam haereticam a quolibet reprobandam.
[800] Così si esprime Clemente nella bolla _Exivi_: declarando dicimus quod fratres minores ex professione suae regulae specialiter obligantur ad arctos usus seu pauperes, qui in ipsorum regula continentur .... Dicere autem quod hereticum sit tenere usum pauperem includi vel non includi sub voto evangelicae paupertatis praesumptuosum et temerarium judicamus. Di questa dichiarazione scrive la _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 307-8 «fu facta la quarta declaratione papale, la quale è in fra le altre come un'aquila volante tanto s'appressa all'intenzione di S. Francesco, la substantia della quale la trassono li Episcopi e li maestri di quelle cose, che frate Ubertino proponeva per se e per li compagni». Quanta parte abbia avuta in codesta decisione frate Ubertino, lo dice con viva compiacenza la _Cronaca_, carte 298: «Ma perchè frate Ubertino dovea sostenere le insidie li empiti e li assalti della sesta battaglia, però Dio li dette l'uscio aperto delle sacre scripture, ed il chiaro e sottile ingegno della intelligentia, e lo riempiè dell'acqua della sapientia del salvatore Christo Jesu, intanto sparivano e mancavano dalla faccia sua le ragioni delli adversarii, come le tenebre dalla faccia dello inradiante sole. E questo fu manifesto a tutti avanti e dopo il Concilio, perchè uno solo delli electi delli trentamila vinse fortemente la schiera delli adversari e roppe le reti delli loro sophismi, come se fussino teli di ragnia».
[801] WADDING, VI, pag. 313.
[802] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 300: «Per la quale cosa il Papa non volse che havessi alcuno vigore cosa, che si proponesse in juditio per parte del generale o veramente dell'ordine contro frate Ubertino e li suoi compagni. E per questo arrabbiandosi molto più li frati adversarii delli umili poveri di Gesu Christo, predicavano e dicevano che era sacrifizio mattutino e vespertino offenderli e perseguitarli come destructori e diffamatori dell'ordine, e questo perchè essi humili figlioli della obbedientia e zelatori della verità li aveano detta la verità, la quale conveniva loro dire per l'ordine. E intanto si erono questi persequitori inanimiti contro alli persequitati, che uno di loro non si vergognò di confessare arditamente e pubblicamente avere avvelenato frate Raymondo di Gaufredo, frate Guido dei Mirapesci, e frate Bartolomeo Sicardo, e un altro frate; onde questa fama riempie quasi tutta la corte. Il Papa ancora più volte massime nel Concilio di Vienna si lamentò della irreverentia e l'inobedientia delli frati».
[803] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 305: «Conciosia cosa che Papa Clemente quinto avessi assignato nel Concilio di Vienna episcopi doctori in jure canonico e molti maestri in teologia per udire ed esaminare quelle cose, le quali erano proposte per la riformatione di tutta la religione da frate Ubertino e da tutti li altri fratelli secondo che havevano havuto comandamento da esso Papa Clemente, tanta crudeltà e tanto odio mostravano loro e alli loro aderenti li frati in Provenza e in Toscana e nella provincia della Valle di Spoleto, che ciascheduna persona si poteva accorgere che in poco o nulla reverentia havevono l'obbedientia del Papa, e mostravano un odio tanto implacabile contro a questi zelatori della Regola, che per le diverse persecutioni furono costretti li frati zelatori della Regola di dividersi dalla comunità delli frati e di separarsi da loro. Ridussonsi adunque doppo quella segregatione e separazione dalli persecutori al convento di Narbona e di Bises. Perocchè quelli uomini di quelle cittadi li havevono in grande reverentia e devotione sì per la santità, la quale cognoscevono in loro, sì per li miracoli che tutto il giorno vedevono al sepolcro del santo uomo Pier Giovanni». Carte 310: «Per la qual cosa conoscendo questi poverelli, che lo stare con quelli che li avevono in odio ne seguitava loro pericolo corporale, trovorono una chiesa derelicta e solitaria appresso a Malusana, dove era dell'acqua e alcuna spelonca, ed ivi si raccolsono quelli frati zelatori di licentia del Patron di quello loco, vivendo in vera e pura observantia della regola. E la vernata seguente si stettono nel loco di S. Lazzaro di Vignone per insino che fu data la diffinitiva sententia del Papa».
[804] Le lettere di Clemente V sono riportate dal Wadding, VI, 214. Quia tamen relatione intelleximus fide digna quod nonnulli fratres occasione dissensionis predictae, ad illicita laxatis habenis, quaedam loca dicti ordines in eadem provincia constituta contra ipsius statuta ordinis temeritate propria occuparunt .... non mandamus quatenus vos vel unus aut duo vestrum per vos seu alium vel alios eisdem fratribus ex parte nostra in virtute sanctae obedientiae districte praecipere studeatis. La _Cronaca delle Tribolazioni_ ben rileva le conseguenze funeste del dissidio toscano e narbonese .... carte 308-309: «Elessonsi questi frati il generale e li altri prelati secondo la regola. La qual cosa e tornò in scandolo a loro e a tutti li lor compagni, Papa Clemente e li cardinali e tutti quelli ancora che per la reformatione li davano favore ne furono turbati ed agevolmente potessono credere di loro tutti li mali che di loro erano proposti in juditio dalli loro avversarii. E avvenga che essi frati partiti mandassero appresso la morte di Papa Clemente littere, che di tutto erano apparecchiati ad obbedire a tutte le cose che comandassi sua Santità, e di stare sotto alla sua correptione, nientedimeno quelle lettere non pervenneno alla presentia del sancto padre».
[805] Il Wadding riporta (VI, 271) la lettera indirizzata da Giovanni XXII dilecto filio fratri Ubertino de Ilia de Casali, vercellensis dioecesis monacho monasterii sancti Petri de Gemblaco ordinis sancti Benedicti dioecesis leodiensis .... Sane nobis exponere curavisti, quod propter debilitates varias et infirmitates proprii corporis, quibus frequenter molestaris et propter alias causas nobis explicitas, de ordine fratrum minorum, quem ab olim fuisti professus .... ad ordinem sancti Benedicti desideras transferre. Nos .... tuis in hac parte desideriis annuentes, te ex nunc ab omni subjectione, jurisdictione, obligatione, jugo et obedientia Regulae dicti ordinis fratrum minorum et omnium Praelatorum ipsius, auctoritate Apostolica prorsus absolvimus ecc. Datum Avenion. Kal. octobris anno II (1317).
[806] Contro i dissidenti toscani, che s'erano rifugiati in Sicilia sotto la protezione di Federico II d'Aragona, scrisse la lettera del marzo 1317 carissimo in Cristo filio regi Trinacriae, riportata dal Wadding (VI, 266). Riferisco questo passo: Non modicum excellentiae tuae derogatur honori, si hujusmodi viros devios, professionis propriae ac sacrorum canonum transgressores, ac etiam seminatores errorum in dicta insula permittas ulterius commorari. Simili lettere del maggio 1317 furono indirizzate dilecto filio officiali narbonesi, dilecto filio officiali Biterrensi (WADDING, p. 268).
[807] _Extravag._, tit. XIV _De verborum significatione_. Nelle due disposizioni accennate Giovanni non avea fatto se non riprodurre, come lui stesso dichiara, le prescrizioni di Clemente V. Ma nella Clementina _Exivi_ § 11 era chiaramente detto: non est verisimile voluisse ipsum (Franciscum) eos habere granaria vel cellaria, ubi quotidianis mendicationibus deberent sperare posse transigere vitam suam; e solo per via di eccezione si permettevano le provviste: tunc tantum cuna esset multum credibile ex jam expertis, quod non possent vitae necessaria aliter invenire. L'_Estravagante_ riproduce la concessione, ma tace la massima.
[808] _Extravag._, loc. cit. Magna quidem paupertas, sed major integritas, horumque obedientia maximum, si custodiatur illaesa. Nam prima rebus, secunda carni, tertia vero menti dominatur et animo.
[809] L'inquisitore che li condannò fu frate Michele dell'ordine dei Minori, al quale Giovanni XXII nella bolla riportata dal Baluze (ediz. Mansi, II, pag. 247) e dal Wadding (VI, 259) avea ingiunto di procedere contro coloro che ricalcitravano alla costituzione _Quorundam_. La sentenza di condanna pubblicata dallo stesso Baluze (ediz. Mansi, II, 248), fu pronunziata in cimiterio beatae Mariae de Aquis Curiatis Massiliae anno Domini MCCCXVIII, indictione prima, VII maji, pontificatus sanctissimi Patris Johannis XXI anno secundo. Tra i considerandi riporto questi: Asseruerunt quoc sanctissimus Pater Johannes XXII non habuit nec habet potestatem faciendi quosdam declarationes, commissiones et praecepta contenta in quadam constitutione sive decretali .... quae incipi _Quorundam_, et quod ipsi Domino Papae non tenebantur obedire. Et insuper coram nobis constituti protestati sunt verbo et in scripti quod stabant et stare intendunt usque in diem judicii in protestationibus .... videlicet quod illud quod est contra regulae fratrum minorum observantiam et intelligentiam est per consequens contra evangelium et fidem, alias non esset penitus quod regula evangelica, et quod nullus mortalis potest eos cogere ad deponendun ipsos habitos curtos et strictos.
[810] Vedi le aggiunte al rapporto sulla Postilla dell'Olivi (BALUZE-MANSI, II, 271): nonnulli alii ejusdem ordinis, qui praedictos errore abjuraverunt, fuerunt ad poenam carceris condemnati, ex quibus aliqui postmodum infra annum .... transierunt ad gentes infedeles, reliquentes in scriptis ea quae sequuntur, videlicet quod ipsi non dimittebant ordinem, sed parietes; non habitum sed pannum; non fidem, sed corticem; non Ecclesiam, sed Synagogam coecam; non pastorem, sed divoratorem.
[811] _Inquisitoris sententia_ (BALUZE, II, 249). Et quia constat nobis quod praefati errores imo haereses manifeste processerunt seu originem habuerunt a venenato fonte doctrinae immo verius seductrinae, quam frater Petrus Johannis Olivi .... temere scriptitavit, et doctrinam ejus et libros .... fuisse per praefatum ordinem de consilio etiam plurium magistrorum in sacra pagina condemnatos ac etiam igni adjudicatos, et attendentes nihilominus quod praefatus sanctissimus Pater Johannes Papa certis ex dominis cardinalibus et quibusdam in sacra pagina magistris examinationem praedictorum librorum commisit .... praecipimus .... quod pendente dicto negotio coram praefato Domino Papa et ejus facto collegio nullus praesumat praenominato Petro Johanni tanquam sancto aut catholico viro et approbato reverentiam exhibere. La Commissione, a cui accenna qui la sentenza, è la stessa che scrisse il rapporto a Giovanni XXII, pubblicato dal Baluze (II, 258 e segg.), e dal quale ci siam serviti nell'esposizione delle dottrine dell'Olivi.
[812] L'inquisitore oppone naturalmente (pag. 247): quod nulla regula religiosorum aequanda est evangelio, cum evangelium Christi Sancta Universalis atque Romana Ecclesia propter eminentissimam ejus auctoritatem nec mutet nec corrigat nec confirmet .... regulae vero praedictae et quorumcumque religiosorum omnis tenor et vigor sic a Romanae sedis potestate manat, ut nulla sit ejus auctoritas, quae ab indulgentia seu confirmatione sedis apostolicae non decurrat.
[813] _Inquisitoris sententia_, pag. 248: ea quae in constitutione sive decretali de habitu et quaestu et similia mandabuntur (nella decretale _Quorundam_) erant contra consilium Christi evangelium et eorum votum de altissima et evangelica paupertate, quam Christus servavit, et Apostolis ac professoribus evangelicis imposuit ac servandum: Anche l'Olivi (BALUZE, II, 261) aveva scritto: consta regulam minorum per beatum Franciscum editam esse vere e proprie illam evangelicam, quam Christus in se ipso servavit e apostolis imposuit, et in evangeliis suis conscribi fecit.
[814] Il Baluze attribuisce a Giovanni di Belna l'opuscolo intorno ai beghini e spirituali che comincia: Quaestiones aut dubia quae circa illa, quae sunt fidei, oriuntur, ad sedem apostolicam pertinet interpretari, declarare (II, 274).
[815] _Cronica della Quistione insorta nella corte di Papa Giovanni XXII circa la povertà di Cristo_ pubblicata dallo ZAMBRINI in appendice alla _Storia di fra Michele Minorita_ (_Scelta di curiosità letterarie_, dispensa 50). Codesta cronaca è una traduzione del _Chronicon de Gestis contra fraticellos auctore Joanne Minorita_ pubblicata dal Mansi in appendice al terzo volume del Baluze, pag. 206 e segg. Il Müller nella sua opera _Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der römischen Curie_ (Tübingen 1879-80, I, 354 e segg.), ed in una memoria speciale inserita nella _Zeitschrift für Kirchengeschichte herausgegeben von Brieger_ (VI. I pag. 63 e segg.) ha dimostrato non solo l'identità della cronaca italiana colla latina, ma confrontando un manoscritto parigino (Bibl. Naz., cod. lat. 5154) ha messo fuori discussione che l'opera, attribuita a Giovanni dal Mansi, è identica a quella di Niccolò Minorita, dalla quale il Raynald, il Wadding ed il Böhmer cavarono alcuni estratti. Il vero nome è certo Niccolò, perchè si trova non solo nella traduzione italiana, ma nel codice parigino e nel vaticano. Ed io aggiungo che essendo scritto il nome dell'autore colla sola iniziale, come nella traduzione italiana, era ben facile lo scambio tra un J ed un N.
[816] Niccolò III teneva per evangelica la regola della povertà (_Sext. Decr._, tit. XII, cap. III): Hi sunt illius sanctae regulae professores, quae evangelico fundatur eloquio, vitae Christi roboratur exemplo, fundatoris militantis ecclesiae, apostolorum ejus sermonibus actibusque firmatur.
[817] La risposta di frate Ubertino è pubblicata dal Baluze (ediz. Mansi, II, 279). Vedi anche _Cronica della Quistione_, pag. 77-80.