Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8

Part 33

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Il Re Filippo II, non meno che i suoi Luogotenenti, per li quali e' governò questo Regno, lasciò a noi molte utili e provvide leggi, che per lo corso di quarantaquattro anni del suo Regno, secondo le varie occasioni, egli mandò a dirittura di Spagna, perchè fossero osservate, essendo cominciate sin dal primo anno 1554, quando gli fu fatta la cessione dall'Imperador Carlo suo padre, e per tutto il penultimo anno del suo Regno 1597, le quali possono osservarsi nella _Cronologia_ prefissa al tomo primo delle nostre Prammatiche.

§. I._ Collezioni delle nostre Prammatiche._

Erano intanto (cominciandosi dal Re Cattolico insino al Regno di Filippo III) le novelle Prammatiche emanate così da' nostri Principi, come da Vicerè loro Luogotenenti per lo spazio poco men d'un secolo, cresciute in tanto numero, che farsene di quelle una Raccolta era pur troppo necessario: non solo perchè la loro osservanza maggiormente s'inculcasse a' Popoli, ma per maggior agio de' Professori e de' Magistrati, affinchè avessero i primi dove ricorrere per allegarle, ed i secondi per le decisioni delle cause. Per ciò erasi introdotto, che nelle ristampe che si facevano delle _Costituzioni_ e _Capitoli del Regno_, vi s'aggiungessero anche le _Prammatiche_ fino a quel dì promulgate. Così nelle edizioni delle Costituzioni e Capitoli del Regno ristampate, ed in Napoli, ed in Venezia, leggiamo ancora molte Prammatiche ivi aggiunte; e nell'edizione di Venezia dell'anno 1590 le Prammatiche aggiunte arrivano sino al tempo di D. Pietro di Toledo nell'anno 1540. Nel 1570 in Napoli, siccome porta il Chioccarello[362], se ne fece la prima edizione; e nel 1591 si fece un'altra più esatta raccolta, ed in un volume separato si videro stampate in Napoli in quarto, il qual volume correva per le mani di ogni uno, reso ora molto raro, per le altre Compilazioni fatte da poi che l'oscurarono, la qual Raccolta però non deve trascurarsi, almeno per l'Istoria, leggendosi in quella alcune Prammatiche pretermesse nelle altre Compilazioni più moderne. _Scipion Rovito_ da poi fece una nuova Compilazione con nuovo ordine e più copiosa, riducendo i titoli secondo l'ordine dell'alfabeto: il qual metodo fu da poi seguitato nell'altre Compilazioni. Questo Autore, oltre i suoi _Commentarj_, raccolse tutte le note e le esposizioni, che i più antichi vi aveano fatte, de' quali il Toppi[363] tessè lungo catalogo. Oltre d'alcune altre, _Biagio Altimare_ nel Regno di Carlo II ne fece un'altra assai più copiosa, divisa in tre volumi; ed ultimamente a' dì nostri nel 1715 se ne formò un'altra più ampia, la quale ora va per le mani di tutti. In cotal maniera alle _Costituzioni, Capitoli, Riti_, così della Vicaria, come della Camera, ed al volume de' Privilegi e Grazie della città e Regno, si aggiunsero questi altri delle _Prammatiche_.

§. II. _Del Codice FILIPPINO, compilato per privata autorità dal Reggente CARLO TAPPIA._

Multiplicati in cotal guisa i volumi delle nostre patrie leggi, venne pensiero in questi tempi al Consigliere Carlo Tappia, poi Reggente, di compilarne un solo, ove con nuovo ordine potessero le leggi sparse in tanti volumi leggersi tutte unite e collocate sotto la materia che trattano, sotto titoli convenienti. Si propose per ciò egli l'ordine tenuto da Giustiniano nel suo Codice e valendosi de' medesimi titoli, sotto ciascuno collocò a suoi luoghi le leggi a quel soggetto appartenenti. Avvertì con tal occasione e separò le Costituzioni, che per desuetudine non erano osservate, da quelle che aveano vigore: conciliò le ripugnanti; ed accrebbe le Annotazioni degli antichi nostri Giureconsulti con le sue nuovamente aggiuntevi. Avea dato egli a quest'opera il titolo di _Codice Filippino_[364], per averlo dedicato al Re Filippo III; non altrimente di ciò, che fece Antonio Fabro, che voleva, che il suo si chiamasse _Codice Emanuele_, per averlo dedicato ad Emanuele Duca di Savoja; ma siccome le costoro Compilazioni si facevano per privata autorità, non per commessione del Principe, così a questa del Tappia rimase il nome di _Jus Regni_ ed a quella di Fabro del _Codice Fabriano_: da non paragonarsi però l'un Codice coll'altro, cedendo questo di Tappia al Fabriano, sia per gravità ed eleganza, sia per dottrina legale e molto più, perchè Tappia niente altro vi fece, che collocare le costituzioni istesse sotto que' titoli, che prefisse, seguitando l'ordine di Giustiniano; ma Fabro le compilò egli stesso e furono parti del suo sublime ingegno. Divise il Reggente questa sua opera in sette libri, li quali non fur impressi tutti in un tempo, ma secondo che uno terminavasi, si dava alla luce. Il primo libro fu compilato nel primo anno dei Regno di Filippo III, onde per ciò l'Epistola dedicatoria, che si legge prefissa a quest'opera, porta la data del 1598, ancorchè l'edizione di quello insieme col secondo libro si fosse differita insino all'an. 1605. Il secondo libro fu terminato a' 16 luglio del 1604. Il terzo a' 19 agosto del seguente anno 1605, ancorchè l'edizione si fosse differita al 1608 insieme col quarto. Il quinto lo compilò mentr'egli era Reggente nel supremo Consiglio d'Italia, e fu poi dato alle stampe nel 1633; siccome il sesto che si stampò nel 1636. Il settimo, e l'ultimo, fine di tutta l'opera, parimente lo terminò in Madrid a' 4 ottobre del 1615, ancorchè poi si stampasse in Napoli nel 1643, penultimo anno della sua vita.

Più nobile idea d'un nuovo Codice fu proposta negli ultimi nostri tempi, alla compilazion del quale, non per privata autorità, ma per commessione pubblica fu dato principio da insigni Giureconsulti; ma non sì tosto fur poste le mani all'opera, che per varj accidenti svanì il bel disegno, tal che ora non ne rimane alcun vestigio.

CAPITOLO VIII.

_Stato della nostra Giurisprudenza nel fine di questo XVI Secolo, e principio del seguente, così nell'Accademie, come ne' Tribunali; e de' Giureconsulti, che vi fiorirono._

Non deve recarci maraviglia, se nel decorso di questo secolo e più verso il suo fine, la Giurisprudenza del Foro fosse cotanto presso noi esercitata e rialzata cotanto, quanto dimostrano il numero delli Professori e delle loro opere, e l'ingrandimento indi seguito de' nostri Tribunali. Le nuove _Leggi_, i tanti nuovi istituti; la varietà di tante nuove cose incognite a' Romani, nuovamente stabilite, la resero assai più vasta e sterminata; i tanti nuovi affari, che doveansi quivi trattare, resero i Tribunali molto più ampj e frequentati. Niente dico del nuovo _diritto Canonico_ stabilito nell'Imperio, che portò seco tanta ampia materia di disputare sopra i confini dell'una e l'altra potestà, onde sursero le tante controversie giurisdizionali e la maggior occupazione del _Collateral Consiglio_, il quale inteso al governo del Regno, bisognò attendere non meno a quello, che a regolare e soprantendere in queste cose, affinchè l'una potestà stesse ristretta ne' suoi limiti e non facesse delle sorprese sopra l'altra: niente dico della nuova materia beneficiaria, delle elezioni, collazioni, resignazioni, translazioni, _juspatronati_, decime e tante altre quistioni attinenti allo Stato e Gerarchia Ecclesiastica.

La nuova materia _Feudale_ incognita a' Romani, cotanto presso di noi esercitata per li tanti Feudi, e di così varia natura, de' quali il Regno abbonda, multiplicati in questo secolo molto più di prima, quante contese doveano recare, e quanto pascimento per ciò portare agli ingegni dei nostri Professori? Per ciò sopra questo soggetto i Napoletani s'hanno lasciato indietro tutti li altri Professori d'altre Nazioni. Un Regno da' Spagnuoli diviso in tante nuove investiture, tanti Baroni multiplicati, non potevano non accrescere lo studio feudale, e non empire i Tribunali di nuove dispute e quistioni.

La dottrina delle _Regalie_, poco nota agli antichi, e li diritti di quelle, cotanto stese da' nostri Principi, sopra le cacce, fodine, tesori, foreste e sopra tante cose, quanto s'è potuto vedere ne' precedenti libri di quest'Istoria: i tanti nuovi dazj e le tante nuove dogane e gabelle, le alienazioni, le pignorazioni di quelle: le nuove collette e fiscali, e tanti altri nuovi _jus prohibendi_ introdotti a quasi tutte le cose, onde la vita umana si conserva, somministrarono abbondante materia al Tribunale della _Regia Camera_ per tener occupati i suoi Ufficiali, tanto che non bastando il numero prima stabilito, bisognò accrescerlo, e farne degli altri in numero maggiore, e somministrarono ancora a' Professori nuova materia a' loro scritti ed a' lor volumi, che vi composero, ed a multiplicarsi per la abbondanza delle liti, che ne sursero, e a far sì che la gente s'applicasse molto più, che prima a questo mestiere.

I tanti nuovi _Ufficiali_, introdotti a questi tempi, non meno nel nostro Reame, che in quello di Francia; tanto che quivi, per lo lor eccessivo numero, fu nel 1614 lungamente dibattuto di levarne un numero grande, del che il _Savarone_ ne stese una dotta scrittura[365]: le tante contese per ciò insorte per regolare le giurisdizioni, le loro precedenze, i loro diritti ed emolumenti; e perciò stabiliti tanti nuovi _Ufficj_, la multiplicità di quelli, e la loro varietà, esercitarono molto più le penne dei nostri scrittori.

Ma sopra tutto furono aperti al Tribunal del S. C. abbondantissimi fonti, onde la sua applicazione fosse maggiore, e per conseguenza s'accrescessero le sue Ruote, si moltiplicassero i suoi Ufficiali, ed il numero degli Avvocati si rendesse più ampio. La materia de' testamenti, delle successioni, delle detrazioni di legittima, e suoi privilegj, e le loro solennità: il nuovo modo introdotto di testare, spiegato sotto nome di testamenti nuncupativi impliciti, di testamenti canonici, non conosciuti dagli antichi; di ridurgli insieme con l'altre ultime volontà, vivente anche il testatore, in forma pubblica: i nuovi testamenti ordinati avanti il Parroco: le disposizioni fatte a cause pie, e tante altre novità sconosciute dalle leggi de' Romani, introdussero nuove altercazioni e contese agli antichi ignote.

I Fedecommessi, ancorchè noti a' Romani, ricevettero presso noi notabilissime alterazioni per le tante quistioni svegliate da' nostri Interpreti, da poi che per lo spazio di sei secoli e più, stati in tenebre sepolti, risorsero, e 'l lor uso si fece più frequente e comune, tanto che non si leggeva testamento, nel quale non si ordinassero. I _maggiorati_, e le _primogeniture_, quasi che incognite agli antichi, si resero così frequenti, che la lor materia cotanto diffusa empì la Giurisprudenza di nuovi termini, di nuove dispute e nuovi trattati.

I Legati ricevettero non minor alterazione, così a riguardo della moderazione dell'antico rigore del S. C. Liboniano, e della proibizione della Falcidia, come per quelli lasciati a cause pie, già sottratti dalle comuni regole e dalle solennità della ragion positiva.

La successione intestata molto diversa, e da' suoi principi pur troppo lontana, in altra guisa vien regolata dal Diritto Canonico, di altra maniera la dispongono li particolari Statuti, ed altrimente le Consuetudini proprie di ciascheduna Città e Regione.

Non minore alterazione si vide nei contratti, e molto maggiore incremento per altri, o nuovamente inventati, o più di prima frequentati. L'_enfiteusi_, ancorchè nota a' Romani, cotanto da poi presso noi praticata, che diede ampia materia a' nuovi trattati e volumi. Li _censi_, che diciamo _consegnativi_, cotanto ora frequentati, o sian vendite d'annue entrate, incognite, non meno alle Romane leggi, che agli antichi canoni, e da Martino V e dagli altri suoi successori stabiliti per mezzo delle loro Costituzioni; poichè i Pontefici Romani abbominando il nome d'usure, cercarono questo manto per covrirle, e dar loro un più spezioso aspetto: condennando l'usure de' Romani, ma in effetto permettendole, quando s'usino i modi da essi prescritti nelle loro Costituzioni, con assegnare un corpo certo e fruttifero, e la sorte facendola irrepetibile.

I _cambj_ cotanto ora diffusi per la scissura dell'Imperio, e per la varietà de' nuovi Dominj in Europa stabiliti, ancorchè fosser noti a' Romani, nulladimeno sotto un Imperio, che tutto ubbidiva ad un solo, dove il commercio era più facile, i viaggi più sicuri, il valore del denaro era lo stesso in tutte le province dell'Imperio, non eran molto usati. Il lor uso si rese da poi necessario e più frequente, perchè il valor della moneta non essendo in tutte le Nazioni uguale, i traffichi e commercj per le continue guerre impediti, i viaggi non troppo sicuri, gli spinse a maggior perfezione; e con più sottil industria, con modi pur troppo ingegnosi ed utili, l'uso delle lettere di cambio si rese più frequente e comodo: tanto che questa dottrina de' _cambj_ riputata come nuova, esercitò l'ingegno di più Giureconsulti a comporne particolari commentarj e trattati; e ad esser riputata una delle principali parti della nuova Giurisprudenza del Foro.

Per quest'istessa cagione del più facile e sicuro commercio, furono frequentati i contratti delle assicurazioni, de' cambj marittimi e le tante altre convenzioni, che vengono regolate dal moderno uso e da' proprj Statuti di ciascuna Regione, o da particolari leggi, agli antichi affatto ignoti.

Questi particolari Statuti, ovvero Consuetudini, introdussero ancora con tanta varietà il diritto del _ritratto_, o sia del _congruo_. Questi regolano le servitù ne' poderi, così rustici, come urbani; e tante altre materie, delle quali troppo nojosa cosa sarebbe farne qui un più lungo catalogo.

La dottrina delle _doti_ pur troppo dagli antichi trattata, non è però, che presso i moderni non avesse ricevuta grandissima alterazione, per ciò che riguarda a' lucri dotali, diversi dall'antiche donazioni _propter nuptias_; onde nuovi nomi d'antefato, di _donativi_, di _meffio_ e _catameffio_, ed altri strani vocaboli, con nuove dispute s'intesero.

Gli _sponsali_, i _matrimonj_, sono affatto, così nelle solennità, come nella forma, difformi dagli antichi: non vien più richiesto consenso di padre o avo, nella cui potestà sono gli sposi; non que' riti; ma tutti altri dal Concilio di Trento sono stati prescritti.

Le _Tenute_, le donazioni, compre, vendite, e le altre alienazioni in gran parte alterate, ed altre nuove introdotte, agli antichi ignote. Le leggi civili non trattano delle donazioni, introdotte per contemplazione del matrimonio, in quella forma, nella quale oggi cotanto sono in uso. Quelle proibivano le donazioni e gli altri contratti tra' conjugi, tra' padri e figliuoli; ed ora per diritto canonico, quando siano giurate, si convalidano e restano ferme.

I _concorsi_ così frequenti de' _Creditori_ sopra la roba del comun _Debitore_, e le tante discussioni sopra ciò insorte, per le anteriorità e poziorità de' loro crediti hanno reso inestricabili molti giudizj, e tenuti occupati non meno i Tribunali, che i nostri Professori.

La nuova materia delle _Renunzie_, nella forma, che furono da poi praticate da' moderni, fu anche a' primi nostri Interpreti ignota; ma poi cotanto agitata, che se ne composero ben ampj discorsi e trattati.

I rigori della legge civile intorno a' patti, ed altre convenzioni, fur tutti, o tolti, o in parte moderati: non reca ora stranezza di pattuire sopra l'eredità d'un vivente, di contrattare sopra gli altrui ufficj, aspettando la morte dell'Ufficiale: saldarsi ogni patto irregolare coll'apposizione del giuramento, e tante altre novità ed esorbitanze.

In fine per tralasciarne innumerabili, l'ordine dei Giudicj non pure è tutto altro, ma in tanti Tribunali tutto diverso, e fra se medesimo vario, così nelle accusazioni criminali, come nelle azioni civili: altre leggi, nuovi stili, nuovi riti, altre pratiche ricevute, altre andate in disuso: onde sursero tanti nuovi trattati e commentarj attenenti a questo soggetto.

Essendosi cotanto, per sì varj e nuovi affari ampliata la Giurisprudenza del Foro, portò in conseguenza l'ingrandimento de' nostri Tribunali, l'accrescimento degli Ufficiali e 'l numero maggiore de' Professori. Siccome si è veduto nel XXVI Libro di quest'Istoria, il Tribunale del S. C. fu dall'Imperador Carlo V accresciuto di maggior numero di Consiglieri, e vi aggiunse un'altra Ruota. Nel Regno di Filippo II per la multiplicità di negozj, fu duopo aggiungervi la terza; ma in discorso di tempo, nel fine di questo secolo e de' di lui giorni, per le cagioni di sopra narrate, l'ampiezza degli affari fu tanta, che la città di Napoli ne' Parlamenti tenuti negli anni 1589 1591 e 1593 chiese al Re Filippo II, che per la maggior espedizion delle cause aggiungesse alle tre Ruote del S. C. la quarta, con crear nuovi Consiglieri, e dal suo Patrimonio assegnar loro il salario. Ed il Re si compiacque ordinarlo per sue lettere spedite nel Monastero di S. Lorenzo, sotto li 3 settembre del 1597, che si leggono nel volume delle nostre Prammatiche[366]; onde furono eletti cinque altri Consiglieri, distribuendosi cinque per Ruota.

Parimente l'istesso Re Filippo, considerando, come s'esprime in una sua regal carta spedita in Madrid a' 24 Dicembre del 1596, la moltitudine de' negozj, che si trattavano nel Tribunale della _Regia Camera_, per essere il Regno cresciuto, e vie più le rendite del suo Regal Patrimonio, ordinò al Conte d'Olivares allora nostro Vicerè, che dividesse il Tribunale in due sale; affinchè in due Ruote distinte, con maggior agio e sollecitudine s'attendesse alla pronta spedizione delle cause[367]. Lo stesso fece del Tribunal della _Vicaria Civile_, che lo divise per l'istessa cagione in due sale, ad esempio, com'egli dice, del Consiglio regale di Castiglia, _Que se divide por salas, y quando se offrece alcun negocio grave, se juntan todas_, come sono le parole della sua regal carta rapportata dal Toppi[368]. Accresciuti in cotal guisa i Tribunali ed i Ministri, non tralasciava il Re Filippo II, per la loro retta amministrazione, d'invigilarvi; ed introdusse le Visite, mandando di volta in volta di Spagna Visitatori per correggere gli abusi, e, quando bisognasse, deporli dai loro posti; e vi mandò successivamente il _Quiroga_, ed il _Gusman_; onde s'introdussero appresso di noi i _Visitatori_[369].

Moltiplicarono in conseguenza gli Avvocati, i Proccuratori e tanti altri Curiali in numero infinito. Narrava Fabrizio Sammarco celebre Avvocato di que' tempi, secondo che rapporta il Toppi[370], che quando il Tribunal del S. C. si reggeva in S. Chiara bastavano poche stanze, ed il solo Cortile di quel Convento si riputava capacissimo per i litiganti, per i Proccuratori, de' quali non arrivava il numero che a cinquanta, e per gli Avvocati, che non erano più che venti. Ma nel decorso di questo XVI secolo, e principio del seguente, appena bastavano per li litiganti. Avvocati e Proccuratori, e per tanti Curiali, quell'ampie sale del magnifico Palazzo di Capuana. Per queste cagioni, sin da questi tempi, si diedero quasi tutti allo studio delle leggi, come quello, ch'era favorito dagli Spagnuoli, con gli onori delle Toghe, e che nelle famiglie recava non pur splendore, ma utile grandissimo.

Sursero per ciò appo noi tanti Dottori, i quali dopo i primi anni de' loro studi s'applicavano al Foro, e dopo averne consumati molti nell'Avvocazione (nel qual tempo davano saggio de' loro talenti e dottrina) erano poi assunti al Magistrato; e si rendevano illustri, non meno per le Toghe, che per le opere, che davano alle stampe. Gli Avvocati di questi tempi non collocavano molto studio nell'arte oratoria, sì che i loro arringhi comparissero al Foro luminosi e pomposi: si studiavano ricavar l'eloquenza più dalle cose, che dagli ornamenti dell'arte, trascurata tanto, che solamente le orazioni del _Cieco d'Adria_ erano lette, riputandole per norma del ben dire. Per ciò i loro discorsi in Ruota erano corti e tutto sugo, non curandosi delle lunghe dicerie e di tanti pampani: dove abbondavano i negozj, si tralasciavano volontieri i preamboli e le apostrofi. Il principale loro studio era nel porger con metodo ed energia i fatti, e negli articoli di ragione che proccuravano esaminarli con dottrina ed esattezza.

Questa comune applicazione alle leggi del Foro, fece, che fiorissero in questi tempi tanti Giureconsulti che lasciarono a' posteri molte loro opere legali, dei quali tediosa cosa sarebbe, se si volesse qui tesserne lungo catalogo, e per ciò ci contenteremo di nominar solamente i più celebri, le cui opere per essere vulgatissime e che corrono per le mani di tutti, non fa mestieri qui registrarle.

I più rinomati furono i Reggenti _Salernitano_, _Villano_ e _Revertera_, il Reggente Camillo _de Curtis_, figliuolo di Giannandrea, il Reggente Giannantonio _Lanario_, il Reggente Annibale _Moles_, e poi i Reggenti Carlo _Tappia_ e Fulvio di _Costanzo_. Rilussero ancora per dottrina Prospero _Caravita_ d'Eboli, Camillo _Borrello_, Cesare _Lambertino_, Gianvincenzo _d'Anna_, Fabio _Giordano_, Giacomo _d'Agello_, Gaspare _Caballino_, Giovanni _de Amicis_, Giannantonio _de' Nigris_, Fabio _d'Anna_, figliuolo di Gianvicenzo, Marcantonio _Surgente_, Marcello _Cala_, Roberto _Maranta_, e per tralasciar gli altri che possono vedersi presso Toppi, così nella sua Biblioteca, come ne' tre volumi dell'Origine de' nostri Tribunali, Niccolò Antonio _Gizzarello_, il quale ancor egli si distinse per le sue _Decisioni_, che compilò. Ma sopra tutti costoro rilusse a questi tempi il famoso Vincenzo _de Franchis_, il quale per la sua probità ed eminente dottrina legale, fu dal Re Filippo II nel 1591 creato Consigliere, e poco da poi eletto Reggente nel supremo Consiglio d'Italia, ed indi Presidente del Consiglio di S. Chiara e Viceprotonotario. Le sue cotanto rinomate _Decisioni_ lo resero illustre per tutte le nazioni d'Europa, e non fu suo picciol pregio nell'Escurial di Spagna, nel Tempio di S. Lorenzo, vedersi collocato il suo ritratto tra gli altri degli uomini più illustri e rinomati d'Europa. Bernardino _Rota_[371] non si dimenticò ne' suoi Epigrammi d'altamente celebrarlo, e dalle fatiche, che sopra le sue _decisioni_ v'impiegarono, non pur i nostri, ma gli esteri, si vide quanto fosse luminosa la sua fama. Morì egli in Napoli a' 3 d'aprile dell'anno 1600, e giace sepolto in S. Domenico Maggiore, dove si vede il suo tumulo con iscrizione[372].

La copia così abbondante di tanti Professori, e le tante loro opere, che pubblicarono alle stampe, empirono le nostre Biblioteche di infiniti libri. Nè essendo minore il lor numero nelle altre Città d'Italia, si videro crescere in immenso i volumi legali. Le tante compilazioni delle decisioni di vari Tribunali e sopra tutto della Ruota Romana e del nostro Sagro Consiglio. I tanti Trattati, ed i libri delle _Quistioni_ e _Controversie_: ma quello, che si rese più insopportabile, fu la gran copia de' _Consigli_ ed _Allegazioni_, dove non già si scrivea per la ricerca della verità, ma, secondo che facevano alla causa, s'empivano di citazioni e di conclusioni generali più tosto per adombrarla. Quindi si rese più laboriosa e difficile la profession legale; poichè non bastando la perizia delle leggi comuni così civili, come canoniche, delle leggi Feudali, delle nostre Costituzioni, Capitoli, Riti e Prammatiche: delle consuetudini e stili di tanti Tribunali sì vari e diversi: a tutto ciò s'aggiunse, non meno a' Professori, che a' Giudici, un'altra obbligazione vie più maggiore e pesante, di dover sapere l'autorità delle cose giudicate, e le opinioni di tanti Interpreti e Scrittori: quali di quelle fossero le più comuni e vere, e le più ricevute nel Foro: quali di quelle antiquate e non ammesse.