Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8

Part 25

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Il Pontefice Pio, usando de' soliti modi, faceva dal suo Nunzio in Madrid importunare il Re Filippo, querelandosi del Duca, che nel Regno impediva a Vescovi, ancorchè prevenissero, di conoscere contra i secolari ne' narrati casi; tanto che il Re scrisse a' 17 luglio del 1569 una lettera al Duca, ordinandogli che avesse fatto consultare e risolvere dal Collaterale con tre o quattro altri del Consiglio di Santa Chiara, e con li due Avvocati Fiscali, queste controversie, se i Vescovi, quando prevengono, possano conoscere ne' suddetti casi. Il Duca fece assembrare i Reggenti del Collaterale con tutti gli altri Ministri, che il Re volle che intervenissero per Aggiunti, ed esattamente discusso l'affare, con pienezza di voti fu conchiuso, che quest'era un abuso: in conformità di che si scrisse dal Duca a' 19 luglio del seguente anno 1570 una solenne e piena Consulta a Sua Maestà di quel, che s'era conchiuso in Collaterale, coll'intervento di que' Ministri e de' due suoi Fiscali: cioè, che in questo Regno la cognizione di questi casi contra laici spetta privativamente a Giudici Regj, e non alli Prelati, e non si dà prevenzione, come i Vescovi pretendono: in esecuzione del quale stabilimento, accadendo il caso, che i Vescovi volevano impacciarsi ne' delitti di sortilegio, di spergiuro, d'incesto, o d'altro, rapportato di sopra o d'intrigarsi ad esazion di decime contra laici, loro si faceva valida resistenza: le cui pedate seguitarono da poi il Cardinal Granvela e gli altri Vicerè suoi successori, de' quali ci rimangono ancora presso il Chioccarello nel _tom. 5_ de' suoi _M. S. Giurisdizionali_ molti esempj.

Fu antico costume nel nostro Regno, che qualora i Pontefici, o per occasione di guerra contra Infedeli o per altra cagione imponevano decime sopra beni Ecclesiastici, la metà di quelle appartenevano al Re, e di questa pratica ve n'è memoria ne' nostri Archivj sin da' tempi di Papa Sisto IV e del Re Ferdinando I. Alcune volte i Pontefici consapevoli di questo diritto per loro volontà, permettevano esigerla, altre volte senza loro espresso volere, ed i collettori di dette Decime ch'erano per lo più Vescovi o altre persone Ecclesiastiche, davano il conto delle loro esazioni nella Regia Camera, e li denari, che s'esigevano, si ponevano nella Regia General Tesoreria, parte de' quali era riserbata per detta porzione al Re spettante, altra era consignata alle persone destinate da' Sommi Pontefici. Nel Pontificato di Pio V minacciando il Turco guerre crudeli ne' nostri mari, ed ardendo allora la guerra di Malta cotanto ben descritta dal Presidente Tuano, questo Pontefice per ajutare le forze de' Principi Cristiani, affinchè s'opponessero ad un così potente ed implacabil nemico, taglieggiava sovente gli Ecclesiastici, e nel nostro Regno impose con _Placito Regio_ più decime sopra i loro beni. Era veramente commendabile il zelo, che avea il Pontefice Pio per queste espedizioni, ma nell'istesso tempo si proccurava dalla Corte di Roma, che l'esazione di quelle pervenisse tutta intera in loro mani: cominciava a difficoltare questo dritto del Re, e fece sentire a D. Giovanni di Zunica, allor Ambasciadore in Roma, ed al Vicerè di Napoli, che mostrassero il titolo, onde veniva al Re questo diritto. Il Duca d'Alcalà rispose come conveniva, ed il Re Filippo avvisato da D. Giovanni di Zunica di questa domanda, a primo luglio del 1570, gli rispose, che facesse sentire a quella Corte, che il suo Re non teneva necessità alcuna di mostrare il titolo, col quale costumasi in Regno pigliarsi questa parte di decime: che Sua Santità voglia conservarlo in quella quasi possessione, nella quale egli stava, e stettero i suoi predecessori, perchè non consentirà mai, che sia spogliato di quella.

Ancorchè da queste contese niente avesse ricavato Roma intorno a questo punto, con tanta costanza sostenuto, nulladimanco, per la pietà del Re, e perchè veramente il bisogno della guerra di Malta era grande, si compiacque il Re, che le decime imposte sopra le persone Ecclesiastiche del Regno per soccorso di quell'Isola, si esigessero da' Ministri Ecclesiastici, i quali dovessero tutte impiegarle a quel fine; ed affinchè quest'atto non recasse alcun pregiudizio alle ragioni del Re, si fece fare dichiarazione da Fra Martino Royes, deputato Collettore Generale sopra l'esazione di dette decime, come Sua Maestà graziosamente concedeva a detta Religione la metà di dette decime, che a lui toccava, e similmente concedeva, che i denari di dette decime non pervengano alla Regia General Tesoreria, com'è consueto, ma s'esigano per le persone deputate da detta Religione, e per esso Fra Martino in nome della medesima. Parimente, intendendo il Papa imporre tre decime sopra i frutti Ecclesiastici di questo Regno, per ajutare a complire le fortificazioni della città di Malta, quando però S. M. avesse rimessa a quella Religione la metà a se spettante, il Re benignamente vi condescese; siccome nei tempi, che seguirono, in consimili occasioni, per ajutare i Principi Cristiani, che si trovavano travagliati da Infedeli, o Eretici, senza pigliarsi cos'alcuna, ordinava a' suoi Ministri, che facessero liberamente esigere queste decime per impiegarle in spedizioni così pie.

Questa pietà del Re Filippo non fu però sufficiente a rimovere la Corte di Roma dall'impresa; poichè tra le istruzioni date al Cardinal Alessandrino nella sua Legazione vi fu anche questa, di dolersi col Re, come, così ne' Regni di Napoli e di Sicilia come nel Ducato di Milano, era gravata la Giurisdizione Ecclesiastica nell'impedimento che si dava nell'esigere le decime, che Sua Santità avea imposte sopra il Clero d'Italia, sotto colore, ch'apparteneva parte di quelle a S. M., dicendo altresì, che sebbene si fossero ottenute intorno a ciò alcune permissioni per li Pontefici passati, non s'avea da formar regola universale; e che per ciò avesse per bene Sua Maestà lasciarlo a libera disposizione di Sua Santità; e pretendendo tenere in quello alcuno diritto, se ne dasse conto a Sua Santità, acciò potesse quietare sua mente, e levarsi da ogni scrupolo.

Ma il Cardinal di Granvela successore del Duca, a cui il Re partecipò i punti della Legazione suddetta, rispose al Re con sua Consulta de' 22 marzo del 1572, che intorno a ciò Sua Santità poteva levarsi ogni scrupolo, perchè questo era un costume antichissimo, e che i Re suoi predecessori n'erano stati da tempi immemorabili in pacifica e quieta possessione con consenso de' Sommi Pontefici medesimi: onde dovea parere ora cosa stranissima, che l'amor filiale e sommo rispetto portato sempre a Sua Santità abbia da partorir contrario effetto di dimandargli il titolo di cosa cotanto chiara, ereditata da' suoi maggiori e permessa da tanti Sommi Pontefici. I medesimi sentieri furono da poi calcati dal Conte di Miranda e dagli altri Vicerè suoi successori, tanto che ora questo costume vi dura nel Regno più fermo, che mai[292].

CAPITOLO VIII.

_Contese per li Cavalieri di S. Lazaro._

Parve veramente destinato il Duca d'Alcalà dal Cielo per resistere a tante intraprese della Corte di Roma, che mosse sotto il Pontificato di Pio V. Una assai nuova, e stravagante saremo ora a raccontarne: e poichè il soggetto ha in se qualche dignità, non ci rincresce di pigliarla un poco più dall'alto, manifestando la instituzione ed origine di questi Cavalieri; e quali disordini apportassero nel Regno.

Questi Cavalieri vantano un'origine molto antica, e la riportano intorno all'anno 363 sotto l'Imperador Giuliano, ne' tempi di Basilio Magno, e di Damaso I. R. P. Confermano questa loro antichità da tanti Ospedali, che sotto il nome di S. Lazaro, l'Istoria porta, essere stati in que' primi tempi costrutti per tutto l'Orbe Cristiano, e sopra ogni altro in Gerusalemme, e nelle altre parti di Oriente[293]. Ma questa prima instituzione, per l'incursione de' Barbari e per l'ingiuria de' tempi, venne quasi a mancare, infino che Onorio III ed Innocenzio III non la ristabilissero, e ne prendessero protezione, intorno all'anno 1200. Da poi Gregorio IX ed Innocenzio IV concedettero loro molti privilegj, e prescrissero al loro Ordine una nuova forma, con facoltà di poter creare un Maestro. Alessandro IV con grande liberalità confermogli i privilegj, e quanto da' suoi antecessori era stato lor conceduto.

I Principi del secolo, tirati dall'esempio de' Pontefici, e dal pietoso loro istituto, consimile a quello degli antichi Ebrei (di cui Fleury[294] ce ne rende testimonianza) dell'Ospedalità, e di curare gl'impiagati, e specialmente coloro, ch'erano infettati di lebbra, gli cumularono di beni temporali. I primi furono i Principi della Casa di Svevia, e fra gli altri Federico, il quale concedè loro molte possessioni in Calabria, nella Puglia ed in Sicilia[295]. I Pontefici romani, ed in fra gli altri Niccolò III, Clemente IV, Giovanni XXII, Gregorio X e poi Urbano VI, Paolo II e Lione X favorirono gli acquisti, e con permetter loro di potergli ritenere, sempre più avanzando, divennero molto ricchi. Ma loro avvenne ciò, che l'esperienza ha sempre in casi simili mostrato, che per le soverchie ricchezze, per li favori soverchi dei Principi e per li tanti privilegj de' Romani Pontefici, venisse a mancare la buona disciplina e l'antica pietà; ed all'incontro a decadere di riputazione e stima presso i Fedeli. I Pontefici, infra gli altri privilegj, avean lor conceduto, che le robe rimase per morte dei lebbrosi, o dentro, o fuori degli Ospedali, s'appartenessero ad essi; parimente, che potessero costringere i lebbrosi a ridursi negli Ospedali, ancorchè repugnassero. I Principi davano mano e facevano eseguire nei loro Dominj queste concessioni: onde anche fra Noi leggiamo[296], che il nostro Re Roberto a' 20 aprile 1311 scrisse a tutti i suoi Ufficiali di questo Regno, avvisandogli, come i Frati Religiosi dell'Ospedale di S Lazaro di Gerusalemme gli aveano esposto, ch'essi in vigor de' Privilegi lor conceduti da' Sommi Pontefici aveano autorità di constringere que' che sono infetti di lebbra, dovunque accadesse trovargli, di ridurgli e restringerli negli Ospedali deputati all'abitazione di tali infermi, anche con violenza bisognando, separandogli dall'abitazione de' sani e dando loro gli alimenti necessarj; e poichè alcuni di questi infermi ricusavano venire a detti Ospedali, ajutati spesso da loro parenti potenti, perciò il Re ordina a' suddetti suoi ufficiali, che prestino ogni favore, acciò possano ridurre detti lebbrosi in dette case, con costringergli ancora e pigliargli personalmente. E sotto 'l Regno dell'Imperadore Carlo V pur leggiamo, che Andrea Caraffa Conte di S. Severina, Vicerè di questo Regno a petizione di Alfonso d'Azzia Maestro di S. Lazaro, a' 18 decembre del 1525, ordinò a tutti gli Ufficiali del Regno, che facessero giustizia ad un Vicario del suddetto Alfonso, che avea da andare a ricuperare molte robe per lo Regno di persone infette di lebbra, decadute per la lor morte alla Religione, in vigor dei privilegj e Bolle de' Sommi Pontefici.

Questi modi indiscreti, usati sovente per uccellare le robe di que' miserabili, in decorso di tempo gli fecero cadere dalla stima, e a poco a poco vennero in tanta declinazione, che appena erane rimaso il nome. Ma assunto al Pontificato Pio IV, costui gli rialzò ed a somiglianza degli altri Religiosi Cavalieri gli ornò di molti, ed ampi privilegj, ed immunità, restituendogli nell'antica dignità e per G. Maestro dell'Ordine creò Giannotto Castiglione. Pio V parimente gli onorò e favorì, tanto che in questi tempi presso di noi nel Viceregnato del Duca d'Alcalà s'erano molto rialzati, ed in sommo pregio avuti.

Ma che i Pontefici Romani con tanti onori e prerogative avessero voluto innalzargli senza altrui pregiudizio, era comportabile, ma che ciò avesse da ridondare in pregiudizio de' Principi, ne' cui Stati essi dimoravano, non era da sopportare. Essi ancorchè laici ed ammogliati, in vigor di queste papali esenzioni e privilegi pretendevano, così in riguardo delle loro persone, come de' loro beni, essere esenti dalla regal giurisdizione, non star sottoposti a' pagamenti ordinarj, ed estraordinarj del Re; e quel ch'era appo noi insoffribile, il lor numero cresceva in immenso, perchè erano creati Cavalieri, non pur dal G. Maestro, ma anche dal Nunzio del Papa residente in Napoli, ciò che abbonandosegli, avrebbe recato grandissimo detrimento e pregiudizio alle regali preminenze.

Perciò il Duca d'Alcalà non fece valere nel Regno que' lor vantati privilegj, ed ordinò, che fossero trattati in tutto, come veri laici, ed a' 15 maggio del 1566 ne fece una piena Consulta al Re Filippo, nella quale l'avvisava, come il Nunzio di Napoli avea fatta una gran quantità di Cavalieri di S. Lazaro, ed ogni dì ne creava de' nuovi e questo lo faceva per esimergli dalla giurisdizione di Sua Maestà, e suoi Tribunali, pretendendogli esenti, ancorchè fossero meri laici, e che possono pigliar moglie e far quel che loro piace; e quando si volessero osservare i privilegi dell'esenzione, che pretendono, multiplicando in infinito il lor numero, gran parte del Regno verrebbe a sottrarsi dalla real giurisdizione; onde avendo il Nunzio richiesto l'Avvocato Fiscale, che gli desse il braccio per far imprigionare uno di questi Cavalieri e lo facesse tenere in suo nome, il Fiscale ricusò farlo, con dirgli, che nè il Nunzio nè il G. Maestro avea potestà, nè giurisdizione sopra detti Cavalieri per essere laici, sottoposti alla giurisdizione di Sua Maestà; ed avendo il Nunzio mandato il suo Auditore in casa del Fiscale a mostrargli i privilegi conceduti da' Pontefici Romani a detta Religione, gli fu risposto, che di quelli, non poteva tenerne conto alcuno, così per mancar loro il _Regio Exequatur_, come ancora per essere pregiudizialissimi alla giurisdizione regale; ma l'Auditore vedendosi convinto, non seppe far altro, che presentargli la Bolla _in Coena Domini_, avvertendolo, che come Cristiano volesse mirare di far osservare quel che Sua Santità avea conceduto al detto G. Maestro, altrimente sarebbe scomunicato. Avvertiva perciò il Duca in questa Consulta a Sua Maestà, che l'eseguire nel Regno quelli privilegi conceduti a detto G. Maestro, oltre d'indebolirsi la sua regal giurisdizione, sarebbe stato di gran detrimento per li pagamenti ordinari ed estraordinarj, a' quali i suoi sudditi erano obbligati.

Il Re rescrisse al Duca sotto il 12 luglio del medesimo anno, ordinando; che non s'introducesse nel Regno la Religione di S. Lazaro, anzi si levasse, ed annullasse ciò, che si era introdotto, ordinando, che niuno portasse l'abito di quella[297].

Parimente i Reggenti di Collaterale, per ordine del Duca, a' 13 agosto del medesimo anno fecero una piena relazione, nella quale fra l'altre cose dicevano, che il creare e dar l'abito a questi Cavalieri, per lo tempo passato l'avea sempre fatto il G. Maestro, e non il Nunzio, e mai li Maestri han tenuta giurisdizione alcuna, eccetto che di cacciare e segregare li lebbrosi dal commercio de' sani: e che i privilegi pretesi da detta Religione erano pregiudizialissimi alla giurisdizione di Sua Maestà e sono stati nuovamente conceduti da Pontefici Pio IV e Pio V i quali mai furono ricevuti nel Regno, nè a quelli dato _Exequatur_, anzi sempre si è loro negato, come a' presente si nega. E contra detti Cavalieri si è proceduto e procede tanto in cause civili, quanto criminali per li Tribunali Regj, come se fossero meri laici: ed essendo stati carcerati alcuni di quelli in Vicaria, ancorchè si sia dimandata la rimissione al loro G. Maestro, o al di lui Vicario, non se gli è dato mai orecchio, ma ordinato, che la causa resti; ed alcuni sono stati anche condennati ad esilio. Anzi quando i G. Maestri hanno pretesa ragione sopra i beni de' Lazarati, si è commesso agli Ufficiali Regj, che loro ministrassero giustizia: e pretendendo uno di Castellamare, ch'era dell'abito di S. Lazaro, essere esente dalli pagamenti Fiscali, dal Tribunale della Regia Camera fu condennato a pagare come tutti gli altri Cittadini, per non godere esenzione alcuna.

Vedendo la Corte di Roma, che il Duca niente faceva valere questi privilegj, tentò a dirittura il Re Filippo, con offerirgli in perpetua amministrazione l'Ordine suddetto ne' suoi Regni; ma il Re scrisse al Duca, che per quel che tocca alla renunzia, che si offeriva fare in persona sua, acciò sia perpetuo Amministratore di quell'Ordine, eragli paruto di non convenire accettarla, onde che non ne facesse più parlare. Mitigarono nondimeno l'animo del Re, che siccome prima avea ordinato, che si levasse tal Ordine dal Regno permise da poi, che vi restasse, ma che i Cavalieri di quello si riputassero come meri laici. Così egli nel 1579 volle star inteso dello stato di detto Ordine; onde dalla Regia Camera, per ordine del Marchese di Montejar allora Vicerè, fu fatta relazione di tutte le Commende, che teneva nel Regno, e di che rendite erano, riferendogli parimente, che questi Cavalieri non godevano nè immunità, nè franchigia alcuna.

Ma come poi il Duca di Savoja ne fosse stato di quest'Ordine creato G. Maestro, siccome è al presente, è bene che si narri. Morto che fu in Vercelli nel 1562 Giannotto Castiglione, sedendo da poi nella Cattedra di Roma Gregorio XIII, questi per maggiormente illustrarlo, creò perpetuo G. Maestro di quello Emmanuele Filiberto Duca di Savoja[298], il quale nell'anno seguente, avendo tenuto a Nizza un'assemblea di Cavalieri, si fece da quelli dare solenne giuramento, con farsi riconoscere per loro Gran Maestro, e nuove leggi e riti per maggiormente decorarlo prescrisse loro; ed avendone ottenuta conferma dal Papa, unì, e confuse in uno l'Ordine di S. Maurizio (da chi i Duchi di Savoja vantano tirar l'origine[299]) con questo altro di S. Lazaro, li quali prima erano Ordini distinti, ed assignò loro due Ospizj, uno a Nizza, l'altro a Torino. Quindi è, che questi Cavalieri si chiamino de' Santi Maurizio e Lazaro, e quindi avvenne ancora, che questi Cavalieri e le Commende, che abbiamo ancora nel Regno si creino e concedano dal Duca di Savoja; onde leggiamo, ch'essendosi spedito un monitorio dalla Camera Appostolica, in nome del Duca di Savoja, Gran Maestro della Religione de' Santi Maurizio e Lazaro, a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Prelati ed altre persone Ecclesiastiche, che dovessero ubbidire, ed osservare i Privilegi conceduti alla suddetta Religione per Brevi Appostolici, fu quello presentato in Collaterale dal Commendator Maggiore Giovan Francesco Reviglione nel 1608 per ottenerne il _Regio Exequatur_; ma esaminato dal Cappellan Maggiore, da costui si fece relazione al Vicerè, che potea quello concedersi a riguardo delle persone Ecclesiastiche solamente[300].

In Francia quest'Ordine ebbe pure fortuna: fu quello, siccome in tutti gli altri Regni d'Europa, distinto da quello di San-Giovanni Gerosolimitano; ma poi i Cavalieri di quest'Ordine, come loro emoli proccurarono d'estinguerlo, siccome finalmente l'ottennero da Innocenzio VIII, il quale nell'anno 1490 con suo diploma l'estinse e lo confuse col Gerosolimitano. Tennero i Cavalieri di S. Giovanni per molto tempo nascosto questo diploma; ma quando pervenne alla notizia de' Cavalieri di S. Lazaro, ne fu del diploma, come abusivo portata appellazione al Senato di Parigi l'anno 1544. Fu la causa quivi dibattuta e fu pronunziato a favore degli appellanti; ed essendo stato rivocato il diploma pontificio, fu interposto decreto che per l'avvenire gli Ordini de' _Joannitii_ e _Lazarini_ fossero distinti e separati. Da quel tempo (poichè non potevano farlo apertamente) con astuzia e vafrizie proccuravano i Cavalieri di S. Giovanni, che l'Ordine di S. Lazaro a poco a poco si abolisse, proccurando, che il Gran Maestrato di questo fosse appresso di loro, siccome fuvvi insino ad Emaro Casto, il quale per la sua fede e virtù, se ben fosse egli _Joannita_, restituì quest'Ordine, e lo pose nell'antico splendore[301]. Quindi avvenne, che i Cavalieri di S. Giovanni aspirassero sempre a soprantendere a quelli di S. Lazaro: e quindi veggiamo ancora in Napoli nella Chiesa di S. Giovanni a Mare, Commenda della Religione di Malta, eretta una Cappella di S. Lazaro, pretesa per ciò ad essi subordinata e soggetta.

CAPITOLO IX.

_Contese insorte per li Testamenti pretesi farsi da' Vescovi a coloro, che muojono senza ordinargli; ed intorno all'osservanza del Rito 235 della Gran Corte della Vicaria._

Quest'abuso ancora ebbe a combattere il nostro Duca d'Alcalà, che ne' suoi tempi erasi reso purtroppo insolente ed insoffribile. Ebbe principio, come fu da noi accennato ne' precedenti libri di quest'Istoria, ne' tempi dell'ignoranza, o per dir meglio della trascuraggine de' Principi e de' loro Ufficiali: nacque quando gli Ecclesiastici senza trovar chi lor resistesse, sostenevano, che ogni cosa, dove si trattasse di salvezza dell'anima, fosse di loro giurisdizione: per somigliante ragione mantenevano, che la conoscenza de' testamenti, essendo una materia di coscienza, loro s'appartenesse, dicendo medesimamente, ch'essi erano li naturali esecutori di quelli. Non s'arrossivano ancora di dire, che il corpo del defunto testatore, essendo lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa ancora s'era impadronita de' suoi mobili per quietare la sua coscienza, ed eseguire il suo testamento.

Ed in fatti in Inghilterra, il Vescovo o altro proposto da sua parte, s'impadroniva de' mobili di quello ch'era morto intestato, e gli conservava per 7 anni, nel qual termine potevano gli eredi, componendosi con lui, ripigliarseli. E Carlo di Loysò[302] rapporta, che anticamente in Francia gli Ecclesiastici non volevano seppellire i morti, se non si metteva tra le lor mani il testamento, o in mancanza del testamento non s'otteneva comando speziale del Vescovo; tanto che gli eredi per salvare l'onore del defunto morto senza testare, dimandavano permissione di testare per lui _ad pias causas_; e di vantaggio vi erano Ecclesiastici, li quali costringevano gli eredi dell'intestato di convenire a prender uomini per arbitri, come il defunto, e che quantità avesse dovuto legare alla Chiesa; ma regolarmente quest'arbitrio se lo presero i Vescovi, i quali s'arrogavano questa autorità di disporre _ad pias causas_ per coloro, che morivano senza testamento. Per questa intrapresa degli Ecclesiastici, fin a' nostri tempi è rimasto il costume, che i Curati ed i Vicari siano capaci di ricevere li testamenti come i Notari. Era per ciò rimaso in alcune Diocesi del nostro Regno che i Vescovi per antica consuetudine potessero disporre per l'anima del defunto intestato; e la pretensione erasi avanzata cotanto, che lusingavansi poter disporre delle robe di quello con applicarle eziandio a loro medesimi; ed in alcune parti del Regno i Prelati anche indistintamente pretesero d'applicarsi in beneficio loro la quarta parte de' mobili del defunto. Il Cardinal di Luca[303] condanna gli eccessi e gli reputa abusivi, e vorrebbe riforma e moderazione secondo l'arbitrio di un uomo prudente. Parimente in Roma, le Congregazioni de Cardinali del Concilio e de' Vescovi, per render plausibile il costume, lo moderano e restringono a certe leggi; ma non assolutamente lo condannano. Così ancora Mario Caraffa Arcivescovo di Napoli, avendo nell'anno 1567 tenuto quivi un Concilio Provinciale, dichiarò in quello esser ciò un condannabile abuso, ma moderò la condanna con dire, che dove era tal consuetudine, il Vescovo con la pietà, che conviene, avendo riguardo al tempo, a luoghi, alle persone e con espresso consenso e volontà degli eredi, poteva dispensare alcuna moderata quantità di denari, per messe ed altre opere pie, per suffragio dell'anime di que' defunti. Ciò che fu approvato (siccome tutto il Sinodo) da Pio V, precedente esame e relazione della Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio.