Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8

Part 22

Chapter 223,665 wordsPublic domain

Da ciò parimente deriva, che non ogni Tribunale di Giustizia, ancorchè supremo, abbia facoltà di concedere questo _Placito Regio_. Ma ciò è solo riserbato a' Consigli supremi del Re istituiti per lo Governo, ed a' Consiglieri, che sono al suo lato e che hanno l'economia. Così presso di Noi è del solo Collateral Consiglio, il cui capo è il Vicerè, di concederlo, non già d'altro Tribunale di giustizia, supremo che fosse[236]. E negli altri Dominj de' Principi Cristiani d'Europa, siccome in Ispagna ed in Francia, è solo ciò riserbato a' Consiglj Supremi del Re; siccome in Fiandra al supremo Consiglio di Brabante ed agli altri Supremi Consiglj di quelle province[237]. Per questa cagione furono nel 1551 meritamente dal Vicerè Toledo ripresi il Reggente ed i Giudici della Vicaria, li quali s'avanzavano a concedere tali _Placiti_, con ammonire ed ordinar loro, che per l'innanzi più non gli spedissero, perchè questa preminenza era del solo Vicerè e suo Collateral Consiglio, non già de' Tribunali di Giustizia[238].

Nè questa è solamente prerogativa del nostro Regno e de' nostri Re, come altri forse crede: ella è comune a tutti i Principi, i quali ne' loro dominj praticano lo stesso. In Ispagna, come ci testificano Covarruvias[239], Belluga[240], e Cevallos[241], le Bolle e tutte le provvisioni che vengono di Roma, prima di pubblicarsi s'esaminano nel Consiglio Regio, e sovente quando non vogliono eseguirsi, _si ritengono_; onde _Salgado_ per giustificar questo stile ed inconcussa pratica, compose quel trattato, che per ciò ha il titolo _De Retentione Bullarum_; e quell'altro. _De Supplicatione ad Sanctissimum etc._, ed il medesimo praticarsi in Portogallo testifica Agostino Manuel nell'Istoria di Giovanni II[242].

In Francia e nella Fiandra è cosa notissima, che non si pubblica cosa che venga di Roma, se prima non sia stata quella esaminata per gli Ufficiali del Re; anzi essi non si vagliono di questa, per altro assai modesta e rispettosa parola _exequatur_[243] (ancorchè pure si fosse preteso di mutarla in _Obediatur_) ovvero, come si pratica in Milano[244], di _Pareatis_, ma di _Placet_, e quando le provvisioni non piacciono, si ributtano[245]. Lo stesso s'osserva nel Ducato di Brettagna secondo l'Argentreo[246], e nel Ducato di Savoja, siccome ce ne rende testimonianza Antonio Fabro[247]. In Sicilia si pratica il medesimo, e Mario Catello[248] rapporta lo stile e le formole di quel Regno intorno a ciò. In Italia, siccome in Venezia, lo testifica il P. Servita: nel Ducato di Fiorenza, Angelo[249], ed in tutte le altre Regioni d'Italia, Antonio d'Amato[250].

Nel nostro Regno di Napoli non solo sotto i Principi _Normanni_ e _Svevi_ fu inalterabilmente ciò praticato, ma anche sotto i Re medesimi della Casa d'_Angiò_, ligj de' Romani Pontefici; e coloro eziandio, che nell'investiture si contentarono di spogliarsi dell'_Assenso_ nell'elezioni de' Prelati. Ciò che maggiormente convincerà, non aver niente di comune l'_Assenso_ prima ricercato, col _Regio Exequatur_ sempre ritenuto e non mai interrotto.

ANGIOINI.

Carlo II d'Angiò, essendo stato eletto per Vescovo di Melito Manfredi di Gifuni, Canonico di quella Chiesa, non volle a verun patto alle di lui Bolle dare il suo beneplacito; gl'impedì il possesso, perchè egli era sospetto d'infedeltà, e la carta del Re data a Napoli l'anno 1299 vien rapportata dall'Ughello[251]. Gli altri Principi di questa Casa, quando all'incontro conoscevano niente esservi d'ostacolo, lo davano; anzi presentate ad essi le Bolle e' Brevi, o altre provvisioni provenienti da Roma, non solo lo concedevano, ma vi prestavano anche il lor favore ed ajuto, perchè tosto s'eseguissero.

Carlo Duca di Calabria primogenito e Vicario Generale del Re Roberto, all'Arcivescovo di Siponto, che gli avea presentate alcune lettere Appostoliche di Papa Giovanni XXII spedite per una causa pendente in Roma sopra l'unione del monastero di S. Giovanni in Lamis della Diocesi di Siponto col monastero di Casanova della Diocesi di Penna, non solo alle medesime concedè il suo beneplacito, ma a primo agosto del 1321 scrisse a' Giustizieri ed altri Ufficiali della provincia di Capitanata, che prontamente le facessero eseguire.

Il Re Carlo III, avendo Urbano VI conferito a Fra Girolamo di Pontedattilo la Badia di S. Filippo di Gerito della Diocesi di Reggio, fece lo stesso, e scrisse a' 18 novemb. del 1382 a' Capitani di quella città, che gli prestassero ogni favore ed assistenza circa la possessione che dovea prendere della Badia.

Il Re Ladislao, essendo stato un tal Fra Elia creato da Bonifacio IX Archimandrita del Monastero di S. Adriano della Diocesi di Rossano, volle prima informarsi de' suoi costumi, e trovatolo di sufficienza diè l'_Exequatur_ alla Bolla, ed ordinò a' 6 gennajo del 1403 a' suoi ufficiali in Calabria, che lo favorissero a pigliar la possessione, siccome quest'istesso Re, particolarmente in tempo dello Scisma, ne impedì ad altri il possesso.

La Regina Giovanna II, avendo il Papa conferito a Cicco Guassarano la Badia di S. Maria di Molocco nella Diocesi di Reggio, avendo questi presentate nella sua Reginal Corte le Bolle originali speditegli dal Papa, che furon vedute e lette, diede il suo assenso, ed ordinò a' 20 aprile del 1419 a' suoi ufficiali di Calabria, che le facessero dar esecuzione[252].

ARAGONESI.

Non meno che in tempo degli Angioini, fu ciò praticato co' Re _Aragonesi_. Re Alfonso I espose ad Eugenio IV, da poi ch'ebbe dal medesimo ricevuta l'investitura colle solite clausole, che nel Regno v'era consuetudine di non riceversi i Prelati provvisti da Roma senza il suo beneplacito; ed il Papa non v'ebbe difficoltà alcuna, che per l'avvenire potesse valersi di questa prerogativa. Per ciò, essendo stato nel 1451 provveduto il Vescovado di Marturano in Calabria, il Re Alfonso diede al provvisto l'_Exequatur_, come dal suo diploma, rapportato dall'Ughello[253]. Il medesimo Re, avendo Papa Calisto III conferita la Badia di S. Pietro in _Pariete_ fuori le mura del Castello di Cilenza dell'Ordine di S. Benedetto della Diocesi di Vulturara a Fr. Baldassare di Montauro, monaco del Monastero di S. Pietro della Canonica fuori le mura d'Amalfi dell'Ordine Cisterciense, diede l'_Exequatur_ alle Bolle, che gli furono da costui presentate, ed ordinò a 29 luglio del 1457 al Conte di Termuto che si eseguissero. Lo stesso fece alla concessione, che il Gran Maestro di Rodi dell'Ordine Gerosolimitano avea fatta a Filippo Ruffo di Calabria, figliuol naturale di Carlo Ruffo Conte di Sinopoli[254], del Priorato e Governo della Chiesa di S. Eufemia di detto Ordine, situata nella Provincia di Calabria, dandogli l'_Exequatur_, ed ordinando a' suoi ufficiali che l'assistessero nel pigliar il possesso, ed alla percezione de' frutti.

Morto il Re Alfonso, e succeduto nel Regno Ferdinando I suo figliuolo, questi, nel Pontificato di Sisto IV, seguitando le medesime pedate de' Re suoi predecessori, non ebbe chi tal prerogativa gli contrastasse; anzi nel 1473 ne stabilì Prammatica, al cui esempio il Duca d'Alcalà ne promulgò poi un'altra nel 1561, della quale si dirà più innanzi[255]; egli per ciò alle Bolle, ed altre provvisioni, che venivano da Roma, quando non poteva considerarsi inconveniente, dava l'_Exequatur_, ed avendo il Pontefice suddetto conferito il Vescovado di Capaccio a Lodovico Fonellet Arcivescovo di Damasco per Bolle Appostoliche dei 20 marzo 1476, presentategli le Bolle, assenti, ed a' 13 maggio del medesimo anno scrisse al Capitano di Capaccio ed a' suoi Ufficiali, che l'eseguissero.

Assunto che fu poi al Pontificato Innocenzio VIII, portando la condizione di que' tempi, che la corruzione in Roma arrivasse insino all'ultima estremità, si vide non meno in lui (ma più ne' Pontefici, che gli successero) una ambizione così sregolata, che niente altro si studiava, che per ogni via rendersi assoluti Monarchi sopra i Principi della Terra; cominciò a dispiacer loro quest'_Exequatur_, ovvero _Placet_, che praticavasi in tutti i Dominj de' Principi Cristiani di Europa.

Innocenzio VIII adunque fu il primo, che per mezzo d'una sua Costituzione[256] cercò toglierlo a tutti, e tentò la prima volta contrastarlo al nostro Re Ferdinando: ma siccome la sua Bolla non ebbe alcun seguito, e fu riputata inutile e vana negli altri Regni, così ancora nel nostro: si continuò per tanto l'_Exequatur_, e Ferdinando istesso, avendo il medesimo Pontefice conferito il Vescovado di Sessa ad un tal Fr. Ajossa Napoletano, non si fece eseguir la Bolla, se non presentata a lui, il quale, a' 3 aprile del 1487 concedè l'_Exequatur_[257].

Succeduto, ad Innocenzio Alessandro VI Pontefice dotato di tante belle doti e virtù, quante il Mondo sa; costui per le cagioni rapportate nel _lib. 29_ di questa Istoria, essendo molto avverso al nostro buon Re Federico, fra l'altre cose gli contrastò l'_Exequatur_ con maggiore ostinazione e vigore; e vedendo che tutti i suoi sforzi gli riuscivan vani, lo portò tanto innanzi la sua stizza, che non ebbe punto di difficoltà nel 1500 a' 25 giugno di deporlo dal Regno, e fra l'altre colpe che gl'imputava, per le quali veniva a dare tal passo, era questa ancora, ohe aveva in più modi impedite le provvisioni Appostoliche, eziandio quelle fatte in favore de' Cardinali, e voleva che le Bolle di Roma non si mandassero in effetto, senza il _Regio Exequatur_[258]. Ma altronde, che dalla collera di Alessandro e dalla sua vana deposizione vennero le disgrazie a questo infelice Principe, il quale in tutto il tempo che proseguì a regnare fra noi, non soffrì, che le Bolle si ricevessero senza l'_Exequatur_: anzi ora vie più forte che mai, a' 3 di luglio del medesimo anno 1500, scrisse una molto grave lettera al Vescovo di Carinola, dicendogli, che in tempo de' Re suoi progenitori e massime del Re Ferdinando suo padre, era stato da antichissimo tempo e continuamente osservato nel Regno, che niuna provvisione venuta da Roma, o da altro luogo straniero, era stata ammessa, letta, nè pubblicala senza licenza del Re: e così ancora erasi osservato da' successori di Ferdinando dopo la sua morte, e che tutto ciò erasi da' predecessori Pontefici sopportato; ma che presentemente scorgendosi, che alcuni, per la revoluzione de' tempi, sogliono scusarsi non avere di ciò notizia, perciò avea egli voluto farlo intendere a tutti i suoi sudditi, con incaricar loro, che niuna Bolla, Breve o Scomunica e qualsivoglia altra sorta di provvisioni, che venga da fuori del Regno, si debba leggere, ammettere e pubblicare per persona del Mondo, senza sue lettere esecutoriali, osservando detta antica consuetudine, e non faccia il contrario se ama la sua grazia. In esecuzione del quale stabilimento, avendo inteso, che al Maestrodatti del Vicario Capuano era stata presentata inibitoria di Roma senza Exequatur; scrisse a' 3 dicembre del medesimo anno 1500 al Capitano di Capua, che proccurasse aver nelle mani detta inibitoria, e la mandasse a lui, per provedere a ciò che stimerà necessario.

Ma in niun tempo fu ciò con maggior rigore fatto osservare, quanto nel Regno di _Ferdinando il Cattolico_, e negli anni che fu il Regno governato dal Gran Capitano, e dopo la sua partita, da' _Vicerè_ suoi successori.

In tempo del _Gran Capitano_ leggonsi presso il Chioccarello[259] molti ordini da lui dati, affinchè non si desse la possessione a' Vescovi ed Abati senza _Exequatur_; e di vantaggio si è proceduto al sequestro delle rendite, nel caso si fosse presa senza di quello, e questo medesimo fu praticato ancora nelle Badie concedute a' Cardinali, i quali nè tampoco ne sono in ciò esenti, e per ciò non ebbero ripugnanza di cercarla, siccome fece il Cardinal d'Aragona per la Badia di S. Maria dello Mito posta in Provincia di Terra d'Otranto, concedutagli da Papa Giulio II nel 1505. Così ancora quando dal detto Papa, per resignazione fattane dal Cardinal Oliviero Caraffa Arcivescovo di Napoli, fu dato il Vescovado di Chieti a Gianpietro Caraffa, poi Cardinale e Papa, detto _Paolo IV_, fu la Bolla spedita a' 30 luglio del detto anno 1505 presentata al Gran Capitano, il quale a' 22 settembre del medesimo anno, vi diede l'_Exequatur_.

Parimente procedè il Gran Capitano con gran rigore contra coloro, i quali ardivano di servirsi di qualunque scrittura, anche di scomunica, o interdetto, venuta di Roma senza il _Placito Regio_. Così avendo con grandissimo rincrescimento inteso, ch'erano state poste nella porta della Chiesa Metropolitana di Cosenza alcune scomuniche, o interdetti contra Suor Arcangela Ferraro Monaca dell'Ordine di S. Bernardo, senza essersi ottenuto prima _Regio Exequatur_, scrisse a' 23 dicembre del detto anno 1505 una molto grave lettera al Governadore di Calabria, ordinandogli che ne prendesse informazione, e trovando le suddette censure essere state affisse da persona laicale, la castighi severamente, ed esemplarmente: se poste da persona Ecclesiastica ne gli dia avviso, acciò che possa procedere a quello sarà di dovere. E non pure nelle provvisioni di beneficj, o censure venute da Roma, ma anche di commessioni venute dalla Sede Appostolica vi si cercava il _Placito Regio_. Così avendo il Papa mandata commessione a D. Nicolò Panico Commessario Appostolico, che insieme col Vescovo di Melito avea da far inquisizione e castigare alcuni Preti delinquenti della Chiesa di Melito, fu detta Commessione presentata al G. Capitano, il quale a' 20 giugno del seguente anno 1506 vi diede il _Regio Exequatur_.

Partito che fu Consalvo da Napoli per Ispagna col Re Ferdinando il Cattolico, il Re lasciò in suo luogo il _Conte di Ripacorsa_ Castellano d'Emposta, Aragonese e glie ne spedì commessione nel Castel Nuovo sotto li 5 giugno del 1507, nella quale lo chiama suo nipote[260]. Rimasero parimente in Napoli la Regina Giovanna vedova del Re Ferdinando I d'Aragona, sorella di Ferdinando il Cattolico; l'altra Regina Giovanna la giovane, che fu moglie del Re Ferdinando II, Beatrice Regina d'Ungheria, figliuola del Re Ferdinando I, ed Isabella Duchessa di Milano, figliuola del Re Alfonso II, la quale, per la morte del Duca Giovanni Galeazzo suo marito, succeduta nel tempo che passò in Italia il Re di Francia Carlo VIII, fu scacciata da quel Ducato da Lodovico il Moro. Ferdinando il Cattolico vietò che a questo Principe si desse la minima molestia intorno alla possessione delle Città e Terre che possedevano, assignate loro in tempo de' Re Aragonesi per loro doti ed appannaggi, e confermate nel trattato di pace, che Ferdinando conchiuse col Re di Francia, quando si divisero il Regno, nel quale fra gli altri patti si legge, che queste Regine dovessero durante la loro vita, tenere e quietamente possedere tutti i Dominj, Terre e rendite che per cagione di dette loro doti possedevano nel Regno così in Napoli, Terra di Lavoro, ed Apruzzi, (metà assegnata al Re di Francia) come ne' Ducati di Calabria e di Puglia, altra metà appartenente al Re Ferdinando[261]. In esecuzione di che Ferdinando trattò sempre la Regina Giovanna vedova del Re Ferdinando I sua sorella con sommo rispetto, e la mantenne nella possessione de' suoi Stati con tutte le preminenze regali, che vi esercitava, come se di quelli fosse libera ed indipendente Signora.

Possedeva questa Regina la città di Lucera di Puglia, ovvero _de' Saraceni_, la città di Nocera detta _dei Pagani_, la città di Sorrento, la città della Cava, e, come Principessa di Sulmona, la città di Sulmona, colle loro appartenenze. Il nuovo Vicerè Conte di Ripacorsa rispettava questa Regina come Padrona, nè si impacciava nel governo di quelle città dove ella esercitava assoluto ed indipendente imperio. Osserviamo per ciò in questi tempi, spediti alle scritture provenienti da Roma, più _Regii Placiti_, non meno dal Conte di Ripacorsa nel Regno, che dalla Regina Giovanna nelle sopraddette città a lei appartenenti. Tutti con più chiarezza dimostranti l'inconcussa pratica di tal requisito, e reputato allora grave eccesso e delitto il trascurarsi.

Ma niun più chiaro documento conferma questo rigore, quanto una lettera, che il Re Ferdinando il Cattolico scrisse a' 22 di maggio dell'anno 1508 a questo Vicerè piena di minacce e molto terribile, per aver il Conte, forse a riguardo della Regina Giovanna, rilasciato alquanto il rigore in una occasione, che saremo a riferire. Essendo insorta una controversia nella città della Cava, nella quale la Regina come città sua vi avea parte, avea il Papa mandato un Corriere Appostolico con un Breve, il quale ebbe ardimento di valersene senza il _Placito Regio_, e di notificarlo allo stesso Vicerè; ciò che partorì gravi disordini. Il Conte di Ripacorsa con sue lettere ne avvisò Ferdinando, il quale risedeva allora a Burgos. Rispose il Re con tal risentimento e tanta alterazione, che fra l'altre cose gli scrisse, che egli era rimaso molto mal contento di lui, che non avea in affare cotanto grave proceduto con quel rigore, che meritava, con aver permesso un pregiudizio di tanta importanza contra la sua dignità Regale e sue preminenze, e come abbia potuto soffrire quell'atto del Corriero Appostolico, senza farlo tosto impiccare: che questo era un attentato contra il diritto, e che non vi era memoria, che contra un Re, o Vicerè di questo suo Reame, si fosse altre volte ardito tanto, ch'egli voleva far valere questa sua ragione nel Regno di Napoli, siccome nelli Regni di Spagna, e siccome praticavasi ancora in quelli di Francia; che questi attentati del Papa, siccome l'esperienza ha fatto conoscere, non eran ad altro drizzati, che ad augumentare la sua giurisdizione; onde aveano fortemente scritto al suo Ambasciadore residente in Roma, affinchè portasse al Papa le sue querele, con dimostrazioni forti, poich'egli era risoluto, se non rivocava il Breve, e si cassassero tutti gli atti, ch'erano seguiti, di sottrarre dalla sua ubbidienza tutti i Reami della Corona di Castiglia e d'Aragona: facesse avvertita bene la Regina di questa sua fermezza e proposito, ed egli invigilasse, che nel Regno non entrasse Bolla, Breve o altra scrittura Appostolica contenente interdetti o altra provvisione toccante quell'affare direttamente o indirettamente, nè permetta, che qualsivoglia altre scritture di tal natura siano quivi rappresentate, o pubblicate.

Questa lettera del Re, ancorchè non rapportata dal Chioccarello, fu tutta intera impressa nel suo idioma Spagnuolo dall'autore del Trattato _de Jure Belgarum circa Bullar. receptionem_[262]; e viene ancora rapportata in idioma franzese da Van-Espen nel suo Trattato _De Placito Regio_ nell'Appendice[263], dove allega questa pratica del nostro Regno per inconcussa e non mai interrotta.

Il Conte di Ripacorsa, atterrito da questo risentimento del Re, non tralasciò in tutto il tempo del suo governo invigilare più di quello, che avea fatto per lo passato, che non si ricevesse scrittura alcuna di Roma senza il _Placito Regio_, e di punire i trasgressori, siccome avea già fatto nell'occasione del possesso dato senza _Exequatur_ d'una Rettoria, con farne carcerare molti, e ad un Prete, che per la stessa cagione era parimente stato carcerato, obbligollo a dar malleveria di presentarsi, e così lo fece rilasciare.

Parimente essendo stato avvisato, che s'era presentata nella Corte di Cività Ducale un'inibitoria del Papa, onde il Giudice non voleva in quella causa procedere, scrisse egli a' 7 aprile di questo medesimo anno 1508 al Governadore di quella Terra, che restava di ciò molto maravigliato, perchè dovea sapere, che in questo Regno tutte le provvisioni Appostoliche non si possono presentare senza _Exequatur_: ed essendo stata presentata quell'inibitoria senza tal atto non ne dovea fare alcuna stima, e per ciò gli ordinava, che dovesse in quella causa procedere, non ostante detta inibitoria, e che questo praticasse nell'avvenire, quando occorrerà, in simiglianti casi. Ed a' 30 giugno del medesimo anno diede ordine all'Arcivescovo di Nazaret Regio Cappellan Maggiore di non dar licenza, senza cognizione di causa, di far citare per Roma i Possessori dei beneficj, e senza che egli ne stia inteso. E nel seguente anno 1509 fece condur prigione con buona custodia in Napoli un tal D. Felice, della Diocesi di Nola, per essersi servito di certe provvisioni di Roma senza il dovuto _Exequatur Regium_[264].

Non meno che il Conte di Ripacorsa, la Regina Giovanna d'Aragona serbò questo istituto nelle Città del suo Dominio. Come padrona di Lucera de' Saraceni, a primo giugno del 1510 concedè il suo _Regio Exequatur_ ad un ordine venuto di Roma contra il Patriarca d'_Antiochia_, Vescovo di quella Città. Come Principessa di Sulmona a' 8 maggio del 1512, concedè il suo _Placito Regio_ a Prospero de Rusticis per lo Vescovado della Città di Sulmona conferitogli da Papa Giulio II con Bolle Appostoliche de' 30 aprile del 1512. Come Signora della città di Nocera de' Pagani, a 30 giugno del medesimo anno concedè _Exequatur_ a Domenico de Jacobaccio per lo Vescovado di detta città, conferito dal medesimo Pontefice; siccome a' 12 febbrajo del 1515, lo concedè a D. Pietro Jacopo Veneto di Napoli per la Chiesa Parrocchiale di S. Matteo di Ancipontico di detta città di Nocera conferitagli dal Papa. Come padrona della città di Sorrento lo concedè a 8 ottobre del 1514, al Reverendo Messere Alberto fratello del Cardinal di Sorrento per l'Arcivescovado di Sorrento, che il Papa glie lo avea conferito per resignazione fattagli dal detto Cardinal suo fratello. E finalmente, come Signora della Cava concedè l'_Exequatur _ad una Bolla del Pontefice Lione X[265] il qual Pontefice, ancorchè avesse promulgata una terribile Costituzione[266] contra gl'Imperadori, Re ed altri Principi, che pretendevano doversi ricercar il loro _Placito_ o sia _Exequatur_ alle provvisioni di Roma; non fu però quella accettata da niun Principe, ma rimase vana ed inutile e senza effetto veruno.

AUSTRIACI.

Nel principio del Regno di Carlo V fu da' suoi Luogotenenti, mandati da lui a governar questo Regno, costantemente serbato questo medesimo istituto. Il Vicerè _D. Carlo di Lanoja_ concedè l'_Exequatur_ alle Bolle spedite da Adriano VI a Gianpietro Caraffa Vescovo di Chieti, per l'Arcivescovato di Brindisi. Ed il Vicerè Conte di S. Severina scrisse al Capitano della città dell'Aquila, che compliva al servizio di S. M. che il Cardinal di Siena non pigliasse possessione di quella Chiesa, senza espresso suo ordine, e che debbia stare in questo con grandissima avvertenza, dandogli di tutto ragguaglio, in modo che la possessione non si abbia a dare a persona alcuna, senza espresso ordine d'esso Vicerè[267].

Questo costume, senza minima contraddizione, serbossi inviolabilmente nel Regno di Carlo V infino che assunto al Papato Clemente VII non venisse a costui in pensiero di usar ogni sforzo per toglierlo. Seguitando le pedate de' suoi predecessori promulgò una Costituzione, a quella di Papa Lione X consimile, nel dì primo gennajo dell'anno 1533[268] ed acciocchè venisse ubbidita nei Regno di Napoli, fece scrivere all'Imperadore da Antonio Montalto Promotor Fiscale del Regno di Sicilia, che facesse abolire in Napoli l'_Exequatur Regium_, come dalle sue lettere in data de' 20 dicembre 1533, dove si legge; _Ricerca ancora Sua Santità da Vostra Maestà, che levi dal Regno di Napoli quella servitù del Regio Exequatur, imposto alle lettere Appostoliche, siccome Vostra Maestà è obbligato di levarla per le condizioni dell'investitura, che ha di quel Regno, e del giuramento prestato in essa etc_.[269].