Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8

Part 21

Chapter 213,723 wordsPublic domain

In questo stato rimasero le cose in tempo del governo del Duca d'Alcalà, che poco da poi se ne morì in Napoli: non si venne mai ad una decisiva risoluzione intorno a quest'affare, ma le cose s'andaron da poi temporeggiando, usando gli Spagnuoli i soliti rimedj. Essi non cessavano dall'un canto impedire l'esecuzione a' Prelati, quando volevan servirsi della Bolla, con tutto che non molto si curassero che coloro la facessero leggere ogni anno.

All'incontro i Vescovi e gli Ecclesiastici non cessavano di pubblicarla nel Giovedì Santo ne' pulpiti, ed affiggerla nè Confessionarj e nelle porte delle Chiese; nè molto si curavano, che poi non si praticasse. Nel Viceregnato del Duca d'Alcalà trovarono, per le forti premure che glie ne dava il Re Filippo, più resistenza e vigilanza. I suoi successori, secondo le congiunture ed opportunità, ora lenti, ora forti, si opponevano.

Il Cardinal di Granvela successore del Duca mostrò non minor fortezza che il suo predecessore; poichè fortemente crucciato il Re Filippo II, che non ostante le promesse del Nunzio fatte in nome del Papa in Ispagna, tuttavia non si cessava da Roma insinuare a' Prelati del Regno la pubblicazione ed affissione della Bolla, scrisse una molto grave lettera al Granvela, dolendosi insieme, e mostrando la sua collera per questo modo di procedere di quella Corte, dicendogli fra l'altre cose: _Es fuerte cosa, que por ver que yo solo soy el que respeto a la Sede Apostolica, y con suma veneracion mis Reynos, en lugar de agradecermelo, como devian, se aprovechan dello, para quererme usurpar la autoridad que es tan necessaria, y conveniente para el servicio de Dios, y por el buen govierno de la que el me ha encomendado, y assi podria ser que me forcassen a tomar nuevo camino, y io os confiesso, que me trahen muy cansado, y cerca de acaverseme la paciencia, per mucho que tengo, y si a esto se llega podria ser que a todos pesasse dello_[217]. Per la qual cosa il Granvela usò ogni vigore e vigilanza in questo; tanto che avendo l'Arcivescovo di Rossano pubblicata la Bolla, e costandogli, che vi era intervenuto un servidore laico dell'Arcivescovo, lo fece porre in carcere, dove dopo esservi stato molti mesi, morì.

Il Duca d'Ossuna, per le memorie che ci restano, le quali tutte le dobbiamo al diligentissimo Bartolommeo Chioccarello, proccurò, quanto i tempi permettevano, imitarlo: poichè avendo presentito, che dal Vescovo d'Ugento in una Domenica nella solennità della Messa nel 1583 s'era pubblicata nella città di Ugento quella Bolla, scrisse a' 12 ottobre del detto anno una lettera regia a Francesco Caraffa Governadore di Terra d'Otranto, ordinandogli che s'informasse, se fosse vero, che si era pubblicata questa o altra Bolla senza l'_Exequatur Regium_, e che se vi erano intervenuti laici, procedesse alla carcerazione di quelli, e mandasse a lui copia dell'informazione per risolvere il di più, che gli parerà; ma non essendosi trovati laici, e costando per l'informazione presa e trasmessa all'Ossuna, che la Bolla non era stata affissa, ma solamente pubblicata a voce, e che il Vescovo non teneva beni patrimoniali nel Regno; il Duca nella consulta, che ne fece al Re a' 23 gennaio del medesimo anno, lo ragguagliava, ch'egli non avea in questo caso potuto far quelle dimostrazioni, che praticò il Duca d'Alcalà, ed il Cardinale di Granvela, perchè la Bolla non s'era affissa, e non vi erano intervenuti laici, onde stimava di chiamar il Vescovo di Napoli, e di sequestrargli l'entrate del Vescovato; ma egli prima di ricever gli oracoli da Sua Maestà non avea stimato allora far altro, che di chiamarlo e d'ordinare al Conte d'Ugento, che l'informasse dell'entrate e qualità d'esse, che teneva il Vescovo, affinchè se gli potesse far mandato in nome del Fisco _ad ostendendum titulum_, e per questa via castigarlo del suo errore.

Questi avvenimenti, che si sono raccolti dalle Consulte mandate dal Duca d'Alcalà al Re Filippo in Ispagna, e dalle lettere del Re, che sono registrate nella Cancellaria di Napoli, e la testimonianza d'uno Scrittore non men grave e fedele, che contemporaneo ai narrati successi, quanto fu il Presidente _Tuano_, convincono per troppo sfacciate le adulazioni del Cardinal Albizio[218], il quale non s'arrossì di dire, che nei Regni di Spagna e segnalatamente nel Regno di Napoli fosse stata questa Bolla ricevuta, dando una mentita non meno al _Salgado_[219], che scrisse non essere stata ricevuta ne' Regni di Spagna, che al nostro Reggente _Tappia_[220], il quale nel suo Trattato _De Contrabandis Clericorum_, avea con verità detto, che quella non fu mai nel nostro Regno accettata, dicendo l'Albizio: _totum enim contrarium apparet ex consultationibus et literis directis ad Regem Catholicum Philippum II, o Duce de Alcalà Prorege Neapolis de anno 1567, videlicet, Bullam hanc fuisse, non solum in Civitate Neapolis, sed per totum Regnum pubblicatam_; poichè da queste Consulte e Lettere, come si è veduto, tanto è lontano ricavarsi, che fosse stata ricevuta, che anzi i Vescovi ne furono castigati, quando ebbero ardimento di pubblicarla. Ebbero è vero i Vescovi questa arroganza contra il volere del Re, istigati da Roma di pubblicarla, ma furono sempre impediti i loro disegni e resi vani gli effetti: si continuò l'esazione delle gabelle, e se n'imposero delle nuove senza licenza della Sede Appostolica: l'_Exequatur_ si ritenne: a' Magistrati non si fece dare impedimento in esercitando li loro ufficj: le tratte furon come prima vietate; nè senza Regio permesso s'introducevano vettovaglie in Roma.

Assai più favoloso è ciò che questo Autore soggiunge, che il Re Filippo II avesse ceduto a questo punto, e che nelle istruzioni date al Marchese de las Navas mandato a Roma nell'anno 1578 avesse confessato in tutti i suoi Regni essere stata la Bolla pubblicata ed accettata; poichè il Presidente Tuano rapporta il contrario, d'avere il Papa rimesso il suo fervore, ed il Re Filippo al Duca d'Alcalà scrisse, che il Pontefice avea ordinato, che sino a nuovo ordine non si pubblicasse la Bolla, e dopo la missione del Marchese de las Navas, il Cardinal Granvela e D. Pietro di Giron Duca d'Ossuna, che fu Vicerè, dall'anno 1582 insino al 1586, si opposero agli attentati de' Vescovi, siccome fecero i loro successori: ancorchè per le circostanze de' tempi, non con quel medesimo vigore e fortezza del Duca d'Alcalà.

Se gli Spagnuoli avessero usati i rimedj praticati in Francia per guarir queste ferite, non già impiastri ed unguenti, non si sarebbe data occasione agli assentatori della Corte di Roma di scrivere queste ed altre maggiori esorbitanze, in grave scorno della potestà e giurisdizione de' nostri Re; ma l'aver sovente trascurato di punire la pubblicazione che si faceva da' Vescovi e da' Parrochi, e solo accorrere a casi particolari, impedendo a' Vescovi, quando volevan con effetto eseguirla e metterla in uso, ha portato questo, che gli Autori Ecclesiastici, perchè la sentivano pubblicare da' Vescovi e da' Parrochi e la vedevano affissa nelle porte delle Chiese e ne' Confessionarj, abbiano scritto che questa Bolla fosse stata nel Regno pubblicata e ricevuta, siccome fra gli altri fece il Cardinal Albizio, il quale per ciò, come testimonio di veduta, dice: _Et ego, qui per triennium exercui officium Auditoratus Nunciaturae Neapolis, sub fel. rec. Urbani VIII Pontificatu, testor acceptationem et ejus usum in praedicta Civitate et Regno_. Ma egli dovea sapere ancora, che quando i Vescovi volevan quella porre in pratica, tosto il Collaterale ed il Delegato della giurisdizione vi s'opponeva e dava riparo: che a' suoi tempi si ponevano nuovi dazj senza licenza della Sede Appostolica: che si proibiva in Roma e nello Stato Ecclesiastico mandar vettovaglie ed altre cose, senza Regio permesso, tutto che per la Bolla non si potesse ciò loro impedire, anzi gli Ecclesiastici ne dimandavano le tratte ogni anno, ed in tutto il resto niente fu variato di quel che prima della Bolla si faceva.

Da ciò ne nacque ancora, che i Vescovi del Regno ne' Sinodi Diocesani, stabilendo in quelli i loro decreti, si servissero della Bolla, e spesso l'allegassero; ma non per ciò i Sinodi erano per quelli capi ricevuti, ma s'impediva loro di mandarli in esecuzione. Sono piene le nostre Province di questi Sinodi, ma non s'ardisce però niuno metterli in pratica.

Quindi nacque ancora, che gli Scrittori Ecclesiastici, e particolarmente i Casuisti (poichè con gran trascuraggine non molto vi si bada) abbiano empiti i loro volumi di massime quanto false, altrettanto pregiudizialissime alla giurisdizione del Re, con sostenere come per tacer altri, fecero Marta, Diana, del Bene e tanti altri, la Bolla _in Coena Domini_, come tutte le altre, aver forza ed obbligar le coscienze degli uomini anche ne' Regni, nelli quali non è stata ricevuta, per non esser necessario alle Bolle del Papa pubblicazione o accettazione alcuna, ma che basti che siano quelle pubblicate _in acie Campi Florae, ad valvas Basilicae D. Petri_ e negli altri luoghi soliti di Roma, per obbligare tutti i Principi e tutte le Nazioni del Mondo Cristiano: che tenendo il Papa la sua autorità immediatamente da Dio, non ha bisogno la sua legge di accettazione o pubblicazione: che questo istesso lo diffinisce la Bolla medesima _in Coena Domini_, e tante altre esorbitanze. Come se al Papa, ancorchè eccedesse i limiti della sua potestà spirituale, mettendo ciò che vuole nelle sue Bolle, abbiano i Principi ciecamente ad ubbidire, ancorchè per quelle si trattasse di levargli la loro potestà e giurisdizione, che parimente essi la riconoscono da Dio. E come se non fosse il Principe in obbligo, per la custodia de' suoi Stati, invigilare a ciò, che s'introduce da Roma in quelli, ed opporsi a' pregiudizj de' suoi regali diritti e de' suoi vassalli: intorno a che è da vedersi _Van Espen_[221], dotto Prete e celebre professore de' Canoni nell'Accademia di Lovanio, il quale sopra ciò compose un particolar trattato, confutando gli errori di costoro, stampato in Brusselles l'anno 1712. Anzi questi assentatori della Corte di Roma erano trascorsi insino a dire, che chi sente altrimenti è sospetto d'eresia, e può denunciarsi al S. Ufficio, e di vantaggio (ciò che non può sentirsi senza riso insieme ed indignazione) sono scorsi sino a dire, che controvertire del fatto, cioè se in tale provincia sia ricevuta o no questa Bolla, s'incorra nel medesimo sospetto, ed il Cardinal Albizio[222] narra, che a' suoi tempi per comando d'Alessandro VII, s'era da tutti i Qualificatori del S. Ufficio, _nemine excepto_, qualificata per falsa, temeraria, erronea, ingiuriosa all'autorità del Santo Pontefice, e che prepara la via allo Scisma, questa proposizione: _Bulla, quae promulgatur in Coena Domini, non est in Belgio usu recepta juxta probabilem multorum opinionem_: e ne cita il decreto profferito sotto li 20 settembre del 1657. E qual documento maggiore dell'inosservanza potevano avere, che da quest'istessa Bolla; dove si proibisce a' Principi di metter nuovi pedagi e gabelle senza licenza della Sede Appostolica, dove si scomunicano i loro Ufficiali che impedissero a' Giudici Ecclesiastici d'esercitare la loro giurisdizione _contra quoscumque_, dove finalmente l'imperio si sottopone interamente al Sacerdozio ed il Papa fassi Monarca sopra tutti i Re e Principi della Terra?

CAPITOLO V.

_Contese insorte intorno all'EXEQUATUR REGIUM delle Bolle e rescritti del Papa, ed altre provvisioni, che da Roma vengono nel Regno._

È veramente da notare la provida mano del Signore, come nel Pontificato di Pio V con pari compenso, al soverchio zelo ed arditezza di quel Pontefice abbia voluto contrapporre la vigilanza e fortezza in resisterlo del Duca d'Alcalà, perchè nel nostro Regno fosse eseguito ciò che di sua propria bocca prescrisse di doversi rendere a Cesare ciò ch'è di Cesare ed a Dio, quel ch'è di Dio. La Bolla _in Coena Domini_ come si è veduto, proibiva a' sudditi di pagare i tributi a' Re, se nell'imporli non si fosse prima ottenuta licenza dalla Sede Appostolica; ma il Duca non fece valere la Bolla, e fece pagare come prima le gabelle e le collette legittimamente imposte con decreto ed assenso Regio. Si toglievano per quella a' Principi i diritti più supremi della loro potestà regale, ma non si permise un attentato sì scandaloso, e cotanto a lor pregiudiziale: si proccurava in breve sottoporre interamente l'imperio al Sacerdozio, ma poichè Iddio non mai ciò volle, s'eseguì il suo Divin volere. Ma la Corte di Roma non perciò arrestandosi, e sempre più vigilante ed attenta alle sorprese, cercava togliere a' nostri Re una prerogativa cotanto lor cara, ch'è riputata la pupilla de' loro occhi, e 'l fondamento principale della loro regal giurisdizione: questo è l'_Exequatur Regium_, che si ricerca nel Regno alle Bolle e Rescritti del Papa, e ad ogni altra provvisione, che viene da Roma, senza il quale non si permette, che si mandino in esecuzione. Il Pontefice Pio V, sopra gli altri suoi predecessori, l'ebbe in tanta abbominazione, che qualificandolo come _disautorazione_ della dignità ed autorità Appostolica, fece ogni sforzo per toglierlo e distruggerlo: vi s'impegnarono poi, seguendo le sue pedate, gli altri Pontefici suoi successori, e non men la Corte di Roma, che i Prelati del Regno con varj modi, tentando ogni via, cercarono abbatterlo. In contrario si rese commendabile la costanza de' nostri Re, che sempre forti resisterono con vigore alle loro intraprese, tanto che ci rimane ora vie più stabile e fermo che mai. Racconteremo per tanto, seguendo il nostro istituto, la sua origine, come fossesi nel Regno mantenuto sotto tutti i Principi che lo ressero, le contese perciò avute colla Corte di Roma, che cercava abbatterlo e particolarmente nel Viceregnato del Duca d'Alcalà, e per quali ragioni, e come in fine restasse sempre fermo e saldo.

Gli Scrittori Ecclesiastici, per appoggiare come meglio possono la pretensione della Corte di Roma, oltre alle generali ragioni rapportate di sopra, che le Bolle e Rescritti del Papa non abbiano bisogno d'accettazione o pubblicazione alcuna fuor di quella che essi fanno in Roma, ne adducono una particolare per questo Reame; e confondendo l'_Assenso Regio_, che prima i nostri Re davano alle elezioni di tutti i Prelati del Regno, coll'_Exequatur Regium_, che si dà a tutte le Bolle e Rescritti del Papa, ed a qualunque altra provvisione, che ci viene da Roma, pretendono, che siccome quello per l'investiture, che si cominciarono a dare a' Re della Casa d'Angiò e poi continuate sino al presente, fu tolto, così ancora debba levarsi l'_Exequatur_. Così il Cardinal Alessandrino, mandato dal Pontefice Pio V suo zio Legato in Madrid al Re Filippo II, fra le altre cose, che espose nel memoriale[223] datogli, diceva querelandosi, che nel Regno di Napoli in moltissimi capi non s'osservava il Concilio Tridentino; _ed in infinite maniere s'impediva l'esecuzione delle lettere ed espedizioni Appostoliche: a quali abusi, e particolarmente a quello dell'Exequatur Regio, è obbligata la M. V. per proprio giuramento a rimediare e rimovere, come potrà vedere dalle clausole dell'Investitura di Giulio II in persona di Ferdinando il Cattolico, e di Giulio III in persona della M. V. da lei giurata_.

A questo fine gli diedero una origine assai favolosa, dicendo che fosse introdotto nel Regno, e cominciò a praticarsi nelle proviste de' Prelati delle Chiese Cattedrali, solo per sapere, prima che si eseguisse la provista delli Prelati eletti, se fossero nemici e mal affetti del Re, ed acciocchè dentro lo Stato non si ricevesse persona di cui potea aversi sospetto di dover portare in quello macchinazioni, tumulti e rivoluzioni; e ciò s'introdusse quando il Regno era tutto sconvolto per le contese de' Principi pretensori, e quando ogni dì, guerreggiandosi spesso, l'uno cacciava l'altro. Quest'origine appunto gli diede Papa Clemente VIII, in una lettera scritta a' 5 di ottobre del 1596 di sua propria mano al nostro Vicerè Conte di Olivares, per la quale pretendeva farlo togliere dal Regno in que' tempi pacati senza guerre e senza sospetti[224].

Ma confondere due cose, che sono pur troppo diverse, e che l'una ha principio totalmente dall'altra diverso, dar quella origine all'_Exequatur Regium_, che nacque ne' Dominj de' Principi Cristiani insieme col Principato e colla loro potestà regia, o è pur troppa simplicità, ovvero sottil malizia.

L'Assenso Regio, che prima si richiedeva in tutte le elezioni de' Prelati del Regno, non nacque principalmente per la cagione di sopra rapportata; ma da un altro principio, cioè d'avere prima avuto i Principi parte nell'elezione di quelli, o sia, come dice Duareno[225], perchè rappresentando le ragioni del Popolo, il quale al Principato trasferì tutta la sua potestà, siccome prima il Popolo nell'elezione ci avea insieme col Clero gran parte, così fossesi ciò trasferito al Principe: ovvero dall'avere essi da' fondamenti erette le Chiese, o ristorate, o arricchite d'ampj poderi e ricchezze, in maniera, ch'essi si riserbarono questa ragione, anzi s'attribuirono d'investire i Prelati col bastone e coll'anello, non già per la spiritualità della carica, che non si apparteneva a loro, ma per le temporalità, che alle Chiese essi, o loro maggiori aveano donate. Così nel Regno de' Normanni, che furono cotanto liberali e profusi in dotar le Chiese, non vi era elezione senza il lor consenso; così ancora praticossi nel Regno dei Svevi, insino che Carlo I d'Angiò, avendo acquistato il Regno per l'invito e favore del Papa, questi, che riconosceva da lui cotanto beneficio, non ebbe riparo nell'investitura, che gli fece di quello, di contentarsi di non doversi per l'avvenire nell'elezione de' Prelati richiedere il suo assenso: ciò, che però non tolse il _Regio Exequatur_: nè di non poter rimediare alle provvisioni, che si facevano da Roma, nel caso il provvisto fosse nemico o al Re sospetto, perchè questa ragione dipende da altro principio; anzi Papa Niccolò IV lo dichiarò in una sua Bolla istrumentata a' 28 luglio del 1288 in tempo del Re Carlo II d'Angiò, dicendo che non potevano in modo alcuno essere assunti a dignità Arcivescovile, Vescovile, o altra Dignità o Prelatura del Regno, coloro, che saranno sospetti al Re[226]. Nè parimente tolse le ragioni di presentare o nominare le persone in quelle Chiese, che fondate da' nostri Re, o loro maggiori, ovvero ampiamente dotate, erano di _Patronato Regio_; onde poi per togliere li continui contrasti, che sopra di ciò insorgevano per le Chiese Cattedrali colla Corte di Roma, nacque tra Clemente VII e l'Imperador Carlo V quel concordato, di cui altrove fu da noi lungamente discorso.

L'_Exequatur Regium_, che si dà nel Regno, non pure alle proviste, che si fanno in Roma delle Prelature ed altri Beneficj del Regno, ma a tutte le Bolle e rescritti del Papa, anche a' Brevi di giubileo e d'indulgenze, ed a qualsivoglia provvisione, che ci venga da Roma, non dipende da questo principio, nè nacque ne' turbolentissimi tempi di guerra, per sospetto che forse s'avesse del provvisto, d'esser poco amico dei Principi contendenti, quando l'uno spesso cacciava l'altro. La sua origine è più antica, nacque non pur nel Regno di Napoli, ma in tutti i Dominj de' Principi Cristiani col Principato istesso, e s'appartiene ad essi, _titulo sui Principatus_, ovvero _jure Regaliae_, come ben pruova Van-Espen dotto Prete e gran Teologo di Lovanio[227]. Nacque per la conservazione dello Stato, e perchè in quello non siano introdotti da straniere parti occasioni di tumulti e disordini; onde fu sempre mai lecito a' Principi, e proprio della loro commendabile vigilanza, capitando ne' loro Regni scritture di fuori, per le quali si pretenda in quelli esercitar giurisdizione o sia spirituale o temporale di riconoscerle prima che quelle si mandino in esecuzione: tanto maggiormente, che la Corte di Roma da molto tempo aveasi arrogata molta autorità, che eccedeva il confine di un potere spirituale, e sovente si metteva a decider punti, che non le appartenevano, e toccavano la potestà temporale de' Principi: onde fu introdotto stile, che se le provvisioni venute di Roma dovranno eseguirsi contra Laici, si abbia a domandar da' Magistrati l'implorazione del braccio, i quali non come semplici esecutori, ma ritrattando l'affare ed esaminandolo, se conoscono essere a dovere, lo fanno col loro braccio eseguire, altrimente niegano l'esecuzione: se la scrittura contenerà il solo affare degli Ecclesiastici, o si tratterà di cose meramente spirituali e di cause Ecclesiastiche, se le dà l'_Exequatur_ dal Re ed in suo nome dal Vicerè, se però conoscerà coll'eseguirsi, niente ridondare in pregiudizio delle sue preminenze e Regalie dello Stato e de' suoi sudditi, nè contrastare agli usi e costumi del paese; ond'è, che per ciò non si pretende di volere avvalorare o disfare ciò, che il Papa ha fatto, quasi ch'egli nelle cause Ecclesiastiche e spirituali abbia bisogno della potestà del Principe Secolare[228]; ma unicamente vien richiesto, perchè il Principe, che deve vigilare e star attento, acciocchè il governo de' suoi Regni non sia perturbato, sappia, che cosa contiene ciò, che da fuori viene nel suo Dominio e Principato, affinchè sotto questo colore o pretesto non s'introduca cosa, che possa nuocere alla quiete e tranquillità del suo Stato ed al governo della Repubblica; e questo è il fine perch'è ricercato, siccome ben a lungo dimostrò Van Espen nel suo trattato _De Placito Regio_[229]; ciò che ben intesero il Vescovo Covarruvias[230], Belluga[231], ed il Cardinal di Luca[232], il quale scrisse, che a questo fine si praticava nel nostro Regno l'_Exequatur Regium_.

Quindi deriva, che niuna Bolla, Breve, Rescritto, Decreto o qualunque altra scrittura, che venga a noi da Roma, sia esente da quello: si ricerca eziandio per questo fine alle Bulle dei Giubilei e dell'Indulgenze[233]; anzi, secondo che con più argomenti pruova Van-Espen[234], può ancora ricercarsi alle Bolle istesse dogmatiche, non già, che s'appartenga al Principe diffinire, o trattare cose di fede; ma perchè le clausole, che si sogliono apporre in quelle, e delle quali, secondo il moderno stile di Roma, soglion esser vestite, il modo, il tempo, le congiunture e l'occasioni di pubblicarsi tali Bolle, devono essere al Principe note e palesi. Forse, se oltre al dogma in quelle diffinito ed alle pene spirituali, si volesse metter anche mano alle temporali: forse, perchè non convenisse per altri motivi rilevanti di Stato, pubblicarsi allora, ma aspettarsi tempo più congruo, e per altri rispetti e cagioni, le quali furono ben a lungo esaminate da quello Scrittore. Quindi vien ricercato ancora il _Regio Exequatur_ a tutti i Decreti, che si fanno in Roma nelle Congregazioni del S. Ufficio, e dell'Indice intorno alla proibizione de' libri, di che altrove fu da noi lungamente ragionato. E quindi deriva ancora, che nell'interposizione, di quello non si proceda per via di cognizione ordinaria, ma per via estragiudiziale e secondo le regole di Stato e di Governo, non già secondo quelle del Foro; onde si vede quanto di ciò poco s'intendano e Casuisti e Canonisti, i quali credendo, che questo esame si abbia a fare con termini forensi, gracchiano per ciò ne' loro volumi[235], e scrivono, che non possono le Bolle ed i Rescritti del Papa _ritenersi_, o esaminarsi dai Giudici Laici, perch'essi non han giurisdizione sopra le cause Spirituali ed Ecclesiastiche, trattando questa materia al modo loro, e con termini d'immissione, di giurisdizione e con altre inezie forensi.