Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8

Part 18

Chapter 183,537 wordsPublic domain

In Francia s'impedì la pubblicazione del Concilio, ed il Re si scusava col Papa, che secondo lo stato, nel quale allora si trovava la Francia, era la pubblicazione molto pericolosa[169]. In fine la _Dottrina_ del Concilio vi fu ricevuta per essere l'antica dottrina della Chiesa Gallicana, ma i decreti sopra la _Disciplina_, quelli che non erano di diritto comune, furono rigettati dall'autorità del Re e dal Clero, ancorchè fossero state grandi l'istanze di Roma per farli ricevere e pubblicare[170]; ed appena i decreti del Concilio furono dati alle stampe, che tosto il Parlamento di Parigi si vide tutto inteso ad esaminar quelli riguardanti la _Disciplina_, notandone moltissimi, particolarmente quelli stabiliti nelle due ultime Sessioni tenute con tanta fretta, pregiudizialissimi, non meno alla pubblica utilità, che alla potestà del Re, ed alle supreme sue regalie[171]. Notarono avere il Concilio stabilita l'immunità Ecclesiastica, secondo le Decretali di Bonifacio VIII, per interessare i Prelati di Francia ad usare tutti i loro sforzi, come gli usarono, per essere il Concilio ricevuto; ma essendosi il Parlamento sempre vigorosamente opposto, riusciron loro vani, ed inutili[172]. Notarono essere stata allargata fuori de' suoi termini l'autorità Ecclesiastica, con diminuzione della temporale, in dando a Vescovi potestà di procedere a pene pecuniarie, ed a presure di corpo contra i Laici: essersi posta mano sopra i Re ed Imperadori, ed altri Principi sovrani, sottoponendoli a pena di scomunica, se permettessero ne' loro Dominj il duello. Lo scomunicar ancora i Re e i Principi sovrani, lo stimavano intollerabile, avendo essi per massima costante in Francia, che il Re non possa essere scomunicato, nè gli Ufficiali Regj, per quel che tocca all'esecuzione del lor carico. Che il privar i Principi de' loro Stati e gli altri Signori de' Feudi, ed a Privati confiscare i beni, erano tutte usurpazioni dell'autorità temporale, non estendendosi l'autorità data da Cristo alla Chiesa a cose di questa natura. Essersi fatto gran torto non meno a' Principi, che a' privati intorno alla disciplina de _jus patronati_ de' secolari: non approvavano in modo alcuno, che fosse concesso ai Mendicanti il posseder beni stabili: di obbligare i Parrocchiani, con imposizioni di collette, primizie o decime a sovvenire i Vescovi e Curati, de' proprj beni nell'erezione di nuove Parrocchie. In breve tutto ciò, che concerne la nuova disciplina, toltone ciò che era di diritto comune, non fu ricevuto, ed apertamente rifiutato. Con gran contenzione per ciò fu dibattuta in Francia la pubblicazione di questo Concilio, per la quale da Roma si facevano premurose istanze; e se bene, essendo stata sempre tenuta lontana, finalmente nell'anno 1614 nel Regno di Luigi XIII non pur l'Ordine Ecclesiastico, ma la Nobiltà la richiedesse; nulladimeno essendosi vigorosamente a ciò opposto il terzo Stato, e l'ordine della plebe, non ebbero l'istanze fattene verun effetto[173]. Uscirono in Francia in detto anno 1614 più scritture sopra ciò, fra l'altre una, che portava questo titolo; _Sylloge complurium articulorum Concilii Tridentini, qui juri Regum Galliae libertati Ecclesiae Gallicanae, privilegiis, et immunitatibus Capitulorum, Monasteriorum, et Collegiorum repugnant_.

In Ispagna il Re Filippo II intese con dispiacere essersi con tanto precipitamento terminato il Concilio, ed in quelle due ultime Sessioni essersi stabilite molte cose in diminuzione della potestà temporale de' Principi[174], ma colla solita desterità spagnuola, adattandosi a' tempi, ei mostrava in apparenza tutta la soddisfazione d'essersi il Concilio compito, e di volerlo far tosto pubblicare ed accettare in Ispagna ed in tutti i Regni della sua Monarchia; ed essendo stato informato da' suoi Ministri, che ne' decreti di _Riforma_ vi erano molte cose pregiudizialissime alla sua potestà, al costume de' suoi Regni, ed alla pubblica utilità dei suoi popoli, deliberò, con molta riserba e cautela di congregare innanzi a se li Vescovi, ed Agenti del Clero di Spagna, per trovar modo, come quelli doveano eseguirsi, e con qual temperamento; onde non solamente tutto quel, che si fece in Ispagna nel ricevere ed eseguire li decreti del Concilio, in questo nuovo anno 1564, fu per ordine e deliberazione presa nel Regio Consiglio; ma alli Sinodi che tennero i Vescovi di Spagna in Toledo, in Saragozza, ed in Valenza (poichè terminato il Concilio in Trento, quasi tutti i Metropolitani d'Europa cominciarono, ed ebbero a gloria il tener anch'essi de' Concilj, adattando per lo più i loro regolamenti e decreti a quelli del Tridentino) il Re per dubbio non si fossero in quelle Ragunanze con tal occasione pregiudicate le sue preminenze e regalie, mandava anche suoi Presidenti ad intervenirvi; facendo proporre ciò, che compliva per le sue cose, ed impedire i pregiudizj.

In Fiandra il Re Filippo, usando di queste medesime arti, scrisse in quest'anno 1564 a Margherita di Parma allora Governatrice, alla quale solamente spiegò, che i suoi desiderj erano, che il Concilio di Trento fosse pubblicato e ricevuto in tutti i suoi Stati; ma Margherita, prevedendo, che per li tumulti, che allora eran cominciati ad eccitarsi in Fiandra, la pubblicazione e recezione di quello avrebbe potuto portare disordini e difficoltà, fece consultare questo punto, non meno a' Vescovi dello Stato, che a' Consiglj, ed a' Magistrati Regj, i quali notando ne' Decreti della _Riforma_ molte cose pregiudiziali alle prerogative e diritti non meno del Re, che de' suoi Vassalli, e contrarie agli antichi costumi, privilegi e consuetudini di quelle province, onde avrebbero potuto, pubblicandosi, cagionare in quelle notabile perturbazione e gran pericolo di popolari tumulti: consultarono alla Governatrice, che la loro pubblicazione non dovea permettersi, se non con espressa modificazione e protesta a ciascuno degli Articoli già notati, che non si dovesse apportare per detta pubblicazione alcun pregiudizio alle suddette ragioni, privilegi e consuetudini, ma che quelle rimanessero sempre salve, illese ed intatte. Il Re Filippo informato di tutto ciò da Margherita, ordinò alla medesima, che nelle province di Fiandra si pubblicasse e ricevesse il Concilio, ma l'avvertì nel medesimo tempo, che la pubblicazione si permettesse con quelle clausole e modificazioni, che il Consiglio Regio avea notate, e così dalla Governatrice fu eseguito; la quale, a' 12 luglio del 1565, permise a' Vescovi la pubblicazione, con inserirvi espressamente la clausola, che la mente del Re era, che per detta promulgazione niente si mutasse, nè cos'alcuna s'innovasse circa le sue regalie e privilegi, così suoi, come de' suoi vassalli, e spezialmente intorno alla sua giurisdizione, ai padronati laicali, ragioni di nominazioni, d'amministrazione d'Ospedali, cognizion di cause, beneficj, decime, e di tutto ciò che negli Articoli notati si conteneva. Furono parimente date, a' 24 luglio del medesimo anno, lettere della Governatrice dirette a' Senati, e Magistrati Regj, contenenti l'istessa clausola[175]; onde gli Scrittori[176] di que' Paesi, avendo fatto un Catalogo (con osservare l'ordine istesso delle Sessioni e dei Capitoli del Concilio) di tutti quegli Articoli notati pregiudiziali, come fece Antonio Anselmo nel suo _Triboniano Belgico_,[177], ammonirono, che il Concilio di Trento, in quanto a' suddetti punti, non era stato in quelle Province ricevuto.

Queste erano le arti e le cautele praticate dal Re Filippo e da' suoi cauti Consiglieri spagnuoli; si proccurava in apparenza tener soddisfatto il Pontefice, con inorpellare e destreggiare, come si poteva meglio lusingarlo, mostrando tutta la riverenza e rispetto alla sua Sede, ed alla sua persona, ma nell'interno non si volevano pregiudicar le loro regalie. All'incontro i Franzesi alla scoverta rifiutarono que' Canoni, non vollero accettarli, ed a' mali nascenti accorrevano tosto col ferro e col fuoco per estirparli. Quindi è, che saviamente disse quell'insigne Arcivescovo di Parigi Pietro di Marca, che queste piaghe gli Spagnuoli proccuravano sanarle con unguenti e con impiastri, ma i Franzesi con ferro e con fuoco: medicamenti assai più efficaci, e propri per la total estirpazione del male, essendosi veduto con isperienza tanto in Ispagna quanto nel nostro Regno di Napoli, ch'essendosi secondo queste massime degli Spagnuoli voluto accorrere a medicare le continue piaghe e ferite, che riceve la regal giurisdizione, con tali impiastri ed unguenti, le controversie, se per qualche tempo rimanevan sopite, non eran però estinte; anzi essendo gli Ecclesiastici sempre accorti e vigilanti, le facevano risorgere in tempi per essi più opportuni, ne' quali sovente ci mancava, non pur il ferro ed il fuoco, ma anche l'impiastro; onde quasi sempre facevano delle scappate sopra la potestà temporale de' nostri Principi. Quindi è, che Giovanni Bodino[178] chiamava i Re di Spagna, _Servi obsequentissimi de' Romani Pontefici_.

Così appunto avvenne a noi intorno a questo soggetto del Concilio: poichè per avere voluto usar questi modi, venneci posto in controversia ciò, che in Francia ed in altri paesi era fuor di dubbio.

Il Re Filippo dunque per mostrar in apparenza, come si è detto, la subordinazione al Papa, di voler far valere i decreti di quel Concilio in tutti i suoi Regni, pubblicati che quelli furono in un volume stampato, mandò in Napoli un ordine generale, colla data de' 27 luglio di quest'anno 1564, diretto al nostro Vicerè Duca d'Alcalà, nel quale gli diceva, che avendo egli accettati li Decreti del Concilio, che il Papa gli avea mandati, voleva, che nel Regno di Napoli si pubblicassero, osservassero ed eseguissero. Ma nell'istesso tempo mandò sua lettera a parte al suddetto Vicerè scritta sotto lo stessa data, significandogli, che avea per sua carta ordinato, che s'osservassero, ed eseguissero i Decreti del Concilio Tridentino nel Regno di Napoli, come in tutti gli altri suoi Regni e Stati; con tutto ciò non voleva per questo, che punto si derogasse a quel che toccava alla sua preminenza ed autorità regale, nè alle cose che gli possano apportar pregiudizio ne' _Juspatronati Regii_, nell'_Exequatur Regium_ delle Bolle, che vengono da Roma, ed in tutte le altre sue ragioni, e regalie; che per ciò gli comandava, che stesse ben avvertito di non far fare novità alcuna, imponendogli di mandar nota di tutte le cose, che noteranno in detti Decreti pregiudiziali alle sue preminenze ed autorità regale. Avvertendolo ancora, di non far saper niente a Roma, che tenga questo suo ordine; ma che simuli il contrario, dicendo aver ricevuto ordine di far osservare detti Decreti[179].

Il Duca d'Alcalà in esecuzione di questi ordini regali, dando a sentire in pubblico avergli il Re ordinato l'osservanza del Concilio, diede all'incontro incombenza segreta al _Reggente Francesco Antonio Villino_, che gli facesse nota di tutti i capi, ch'erano nel Concilio pregiudiziali alla giurisdizione, per doverla mandare al Re. Il Reggente Villano ubbidì prontamente e fecene relazione; ma avendone da poi scoverti altri, fece la seconda, nelle quali notò molti capi pregiudiziali alla potestà temporale di Sua Maestà, e moltissimi altri, che toccando i laici, offendevano la sua regal giurisdizione[180]. Però l'opera del Reggente Villano non fu così esatta, che alcuni non fuggissero la presa della sua mano, e non restasse ad altri anche parte per rispigolare. Noi in questa Istoria per quanto concerne il nostro instituto, noteremo i capi più importanti, e da non tollerarsi senza un gravissimo torto e grande offesa delle supreme regalie de' nostri Principi.

Intollerabile è quello, che si legge in molti Decreti, per vedersi allargate fuori de' termini d'una potestà spirituale la facoltà data a' Vescovi di procedere contra a' Laici a pene pecuniarie ed a prese di corpo. Nella _sessione quarta_[181], agl'Impressori delle Scritture, o d'altri sì fatti sagri libri, che senza licenza dell'Ordinario, o senza nome degli autori gl'imprimono, oltre la scomunica, s'impone pena pecuniaria, a tenor del Canone dell'ultimo Concilio Lateranense, celebrato sotto Lione X. Si dà parimente nella sess. 25[182] a' Vescovi (affinchè non diano subito di piglio alle scomuniche) potestà di valersi della medesima pena e di multe pecuniarie, col costringimento ancora delle persone de' rei, indifferentemente a' Cherici ed a' Laici o per propri, o per alieni esecutori; come se volendo imprigionare i Laici, non manchi loro la potestà di farlo, ma sovente quando non possa riuscir ad essi co' propri esecutori, manchi loro il bargello e perciò debbano ricorrere a' Magistrati per la esecuzione e ministero della cattura. Parimente nella Sess. 24[183] alla concubina, che passato l'anno, durando nella scomunica, non lascia il concubinato, si vuole, che i Vescovi possano sfrattarla dalla Terra o Diocesi e solamente, se sarà di bisogno, possano invocar il braccio secolare, poichè se loro verrà in acconcio di farlo coll'opera de' propri esecutori, bene starà; in caso contrario si valeranno, per l'esecuzione dello sfratto, del ministero secolare, ciò ch'è di maggior offesa e disprezzo.

Quando fra' PP. del Concilio si cominciarono a sentire queste pene, alcuni non poterono non ascoltarle senza scandalo e fra gli altri il Vescovo d'Astorga e l'Arcivescovo di Palermo spagnuoli fortemente si opposero, dicendo, che il Signor Nostro a' suoi Ministri non avea data altra autorità, se non la pura e mera spirituale, che perciò non potevan essi imporre a' Laici multe di denaro, onde la pena dovea essere meramente spirituale, come di scomunica; ma narra il Cardinal Pallavicino[184], che questi Prelati furon fortemente ripigliati dal Vescovo di Bitonto italiano, dicendo loro che la maggior parte de' Deputati era di opposto parere: _riconoscendo_ (come sono le parole del Cardinale) _nella Chiesa tutta quella potestà, che ricercasse il buon reggimento del Cristianesimo e dicendo, che l'esperienza insegna, essere le pene temporali più efficaci delle spirituali ad impedire i delitti esteriori, perciocchè la pena è introdotta per freno de' malvagi, là dove a ritrarre i buoni, basterebbe, che l'opera fosse illecita, quantunque impunita, ed i malvagi sono malvagi, perchè antipongono li beni del corpo a que' dello spirito._ In questa maniera, _riconoscendo gli Ecclesiastici nella Chiesa tutta quella potestà, che ricercasse il buon reggimento del Cristianesimo_, potrà ella, per conseguire questo _buon reggimento_, valersi di tutti i mezzi che possono a quello conducere; e perchè vede che a conseguir tal fine sono più efficaci le pene temporali che le spirituali, può, tralasciando queste, dar di piglio a quelle; onde, se stimerà forse più efficaci mezzi gli esilj e la confiscazion de' beni, che non sono gli _sfratti_ e le _multe_ pecuniarie, avrà tutta la potestà di farlo, sempre che venga indirizzato al fine _del buon reggimento del Cristianesimo_. E se pure queste non bastassero, potrebbesi venire ancora alle relegazioni, alle condannagioni di galea, alle mutilazioni di membra, agli ultimi supplicj, a' talami, ed alle forche, perchè sempre che condurranno a quel _buon reggimento_, tutto si può, e tutto lece. Chi mai udì cose sì portentose e stupende! Questo istesso Scrittore, siccome ad altro proposito fu da noi ponderato, aggiunge altrove[185] un'altra ragione, perchè possono gli Ecclesiastici imporre queste pene pecuniarie; poichè altrimente sarebbe _l'istesso, che allentar la disciplina; poichè e' dice, la pecunia è ogni cosa virtualmente. Così la pena pecuniaria è dall'umana imperfezione la più prezzata di quante ne dà il Foro puramente Ecclesiastico; il quale non potendo, come il secolare, porre alla dissoluzione il freno di ferro, convien che gliel ponga di argento._ Accortisi per tanto i savj Principi di così perniciose massime, non permisero, che allignassero negli loro Stati: onde presso di noi vi fu dato riparo, nè mai il Duca d'Alcalà fece valere nel Regno questi Decreti, siccome fecero, come diremo più innanzi, i suoi successori.

Si notarono ancora negli altri Decreti di quel Concilio altri capi di non minor pregiudicio. Nella sess. 5,[186] sotto un grand'inviluppo di parole si parla di doversi esaminare ed approvare da' Vescovi i Maestri di Grammatica ed i Lettori di Teologia, comprendendovi anche le pubbliche Scuole e le Università degli Studj, i cui Lettori, o l'Università istessa, o il Principe gli fornisce di potestà bastante, per potere ivi insegnare qualunque facoltà sagra o profana, che si fosse, senza esame ed approvazione alcuna de' Vescovi. Da ciò nacque presso noi la baldanza d'alcuni Vescovi, i quali ne' loro Sinodi per lo più raccolti col medesimo spirito del Tridentino, avanzandosi sempre più, stabilirono, che i Maestri di Grammatica e tutti gli altri Professori di scienze, non potessero sotto pena di scomunica, nè in pubblico, nè in privato, insegnare senza lor licenza ed approvazione, onde al Tribunal della giurisdizione ha bisognato reprimere tal abuso non senza contrasti e litigj.

Nella _sessione_ 21 e nella _sess_. 24[187] si prescrive, che riputando il Vescovo di far nuove Parrocchie, non bastando l'entrate, e' frutti della Matrice Chiesa, possa costringere il Popolo con imposizioni di decime, di collette, o in altra guisa che stimerà, a somministrare ciò che bisogna, per sostentamento de' Sacerdoti e Cherici, che stimerà. Parimente, se i frutti delle Chiese Parrocchiali non bastassero alla sustentazione de' Parrochi, e de' Preti, possa il Vescovo, quando per l'unione de' beneficj non si possa arrivare, costringere i Parrocchiani con collette, primizie, o decime a supplire il bisogno. Questi decreti in Francia, siccome nel nostro Regno, nè meno furono ricevuti, come pregiudizialissimi alla potestà de' Principi, presumendosi di poter metter pesi a' Popoli, e collette; in tempo, che il Clero ha acquistato tanto, che molto poco resta a' secolari, e bene i nuovi Parrochi e poveri, potranno esser sovvenuti da' ricchi; e la Chiesa abbonda ora cotanto di rendite, che bastano a sostenere non pur il bisogno, ma il fasto e 'l lusso.

Nella sess. 22[188] si notarono più cose da non doversi accettare. Nel _cap_. 8 si sottopongono alla visita de' Vescovi tutti gli Ospedali e Confraterie de' Laici; tutti i Monti e Luoghi pii da' Secolari eretti, per essere di pietà, e da essi amministrati, eccettuandone solamente quelli, che sono sotto l'immediata protezione Regia, in maniera che non ostante, che questi siano meri Corpi Secolari, abbiano della loro amministrazione a dar conto a' Vescovi, non ostante ancora qualunque consuetudine, anche immemorabile, qualunque privilegio e qualunque statuto in contrario, e nel _cap_. 9 et 10 _de Reformat. sess_. 24, parimente tutte le Chiese de' Secolari si sottopongono alle visite dei Vescovi. Nel _cap_. 9 s'impone anche agli Amministratori Laici destinati per le fabbriche di qualsivoglia Chiesa, Ospedale e Confrateria, di dover dar conto ogni anno all'Ordinario. Nel _cap_. 10 si sottopongono i Notari Regj all'esame de' Vescovi, e di poter essere da quelli sospesi dall'esercizio del loro ufficio, o perpetuamente, o a certo tempo, _etiam si Imperiali, aut Regia authoritate creati fuerint_. Nel _cap. 11_ si mette mano sopra i Laici, e sopra coloro che hanno _jus patronati_, con impor loro pena di privazione di quelli, se s'abuseranno delle rendite, frutti, ragioni e giurisdizioni delle loro Chiese, ancor che fossero Laici.

Nella sess. 23 al _cap_. 6[189] si dà il privilegio del Foro a' Chierici di prima tonsura, ed a' conjugati a lor talento, essendo le circostanze a lor arbitrio prescritte, come se niente a' Principi appartenesse il vedere, quando possano esimere dalla loro giurisdizione i loro sudditi, e quali requisiti debbano avere: siccome anche fassi nel _cap_. 17. E nel _cap_. 18 si toccano anche i beni de' Corpi Secolari per supplire a' bisogni de' Seminarj, che si vogliano istituire, e nuovamente fondare. Parimente nella _sess_. 24 al _cap_. 11[190] si toccano i Cappellani Regj intorno a' loro privilegi, ed esenzioni dagli Ordinari: e nella ultima sessione con molta precipitanza, e con troppa fretta tenuta, si notano pregiudizi assai più spessi e gravi. Ne trasceglieremo alcuni.

Nella _sess_. 25 al cap. 3[191] si proibisce a qualunque Magistrato Secolare di poter impedire, o far ritrattare al Giudice Ecclesiastico le scomuniche, che avesse fulminate, o fosse per fulminare; contra l'inveterato costume, non men del nostro Regno, che degli altri Reami, dove, quando le censure sono nulle, o ingiuste o emanate contra il prescritto de' Canoni, s'usano contra i Giudici Ecclesiastici rimedj economici, o con farli desistere dall'emanarle, ovvero far loro rivocare l'emanate. Nel _cap_. 8 si toccano gli Ospedali amministrati da' Laici, dandosi a' Vescovi potestà di commutar la volontà degl'institutori, le loro entrate applicarle ad altri usi, punire i Governadori con privarli dell'amministrazione e del governo, e sustituire altri. Nel _cap_. 9 si dispone con libertà de' padronali de' Laici, dandosi norma intorno agli acquisti, prescrizioni, e loro suppressioni. Nel _cap_. 19 agli Imperadori, Re, Principi, Marchesi, Conti, ed a qualunque altro Signore temporale, che permettessero ne' loro Dominj il duello, oltre la scomunica, si vuole, che s'intendano anche privati de' loro Stati, e se gli tenessero in feudo, che subito ricadano a' loro diretti Padroni: a' privati, che vengono alla tenzone, ed a' loro padrini, oltre alla scomunica, parimente s'impone pena di confiscazione di tutte le loro robe, di perpetua infamia, e d'esser puniti come micidiali. Usurpazioni tutte dell'autorità temporale; non estendendosi, come s'è detto, l'autorità data da Cristo alla Chiesa a cose di questa natura.

Riconosciuti pertanto ne' Decreti di riforma questi ed altri consimili capi pregiudiziali alla potestà del Principe e sue supreme regalie, 'e fattene due relazioni dal Reggente Villano, e quelle consegnate al Vicerè, costui le trasmise in Ispagna al Re Filippo, il quale fattele attentamente esaminare, ed accertatosi de' pregiudicj che contenevano, scrisse altra lettera al Duca Vicerè, sotto li 3 luglio del 1566, colla quale dicendogli, che non fu intenzione del Concilio di pregiudicare in maniera alcuna a Sua Maestà, ed alle sue Regali preminenze, secondo se n'era accertato in Ispagna da alcuni Prelati, che intervennero in quel Concilio, gl'incaricava, che non facesse far novità alcuna in pregiudizio della sua autorità Regale, in tutti que' capi accennatigli.

Il Duca d'Alcalà pertanto, ancorchè facesse correre il volume de' Decreti del Concilio dato alle stampe per tutto il Regno, nè si fosse apertamente opposto alla divolgazione del medesimo; nulladimeno essendogli stato richiesto sopra il medesimo l'_Exequatur Regium_, così egli come il Collaterale non vollero concederlo; ed affinchè i Vescovi del Regno, avendo accettato il Concilio, eseguendo insieme con gli altri que' decreti notati, non portassero pregiudizio alla giurisdizione del Re, il Vicerè diede ordine a' Presidi, ed agli altri Ufficiali del Regno, che non facessero far novità alcuna, ma di quanto i Vescovi attentavano, ne facessero a lui relazione.