Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6

Part 3

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Ma tanta moderazione del Re Roberto, tanto suo rispetto, a niente giovò a questo Principe, perchè i Prelati ed i Canonisti non declamassero contro questo suo regolamento. Sin da' tempi di Luca di Penna[44], che scrisse sotto il Regno di Giovanna I: _Hoc statutum_, com'egli dice, _multi Praelati, et Canonistae nitebantur infringere, dicentes, Principem Secularem nihil posse contra Clericos, et eorum causas directe, vel indirecte statuere, sed ipsi circa hoc inique loquuntur_: tanto che bisognò ch'egli impugnasse la sua penna per confutare i loro errori. E ne' tempi posteriori, essendo più cresciuta la licenza degli Scrittori ecclesiastici, furon da essi sempre questi rimedi combattuti e riputati, com'essi dicono, offensivi alla immunità, ovvero libertà ecclesiastica. Nel decimoterzo tomo dei MS. giurisdizionali raccolti da Bartolommeo Chioccarelli, si legge una relazione delle tante controversie che sono state tra' Ministri del Re, e gli Ecclesiastici sopra questi Capitoli: si leggono ancora diverse allegazioni in jure fatte per difesa e per mostrar la giustizia de' medesimi: all'incontro quanto siansi affaticati gli Ecclesiastici per distruggere e far togliere la loro osservanza ed esecuzione; ma non ostante questi loro sforzi, per lo decorso di più secoli sono rimasti sempre stabili e fermi, e sono stati presso di noi sempre in uso, e praticati sotto quanti Principi mai da Roberto in qua hanno dominato questo Regno, e tuttavia sono nel lor fermo vigore ed inalterabil osservanza.

Di Roberto, oltre del Capitolo ad _regale fastigium_, ne abbiamo tre altri ordinanti il medesimo, drizzati secondo i casi accaduti a' suoi Uffiziali che si leggono impressi tra' Capitoli del Regno spediti da lui negli ultimi anni del Regno. Il primo è sotto la rubrica: _Conservatorium pro Laico contra Clericum_: che comincia: _Charitatis affectus_, drizzato a' Giustizieri d'Apruzzo _Ultra_, ad istanza di Ruggiero Conte di Celano per le molestie e turbazioni che gl'inferivano l'Abate, ed i Monaci del Convento di S. Maria della Vittoria. Il secondo, che comincia: _Finis praecepti charitas ed è sotto il titolo, Conservatorium pro Clerico contra Clericum_, fu drizzato al Giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana, e fu spedito ad istanza di Giovanni Tavolaccio di Castrovillari Canonico Cosentino, per l'ingiuste molestie che gli venivan date da Guglielmo ed Oliviero Persona Cherici di Rossano, e da' loro congiunti e seguaci. Il terzo fu drizzato da Roberto al Reggente della G. Corte della Vicaria e suoi Giudici, e si legge sotto il titolo, _de Spoliatis pro Laico contra Clericum_, e comincia: _Omnis praedatio_: fu spedito ad istanza di Perotto Scalese di Napoli, il quale per essere stato con propria autorità, e violentemente spogliato della possessione d'un Territorio, ch'egli possedeva nelle pertinenze della città di Capua dal Vicario dell'Arcivescovo di Capua, ebbe ricorso a Roberto perchè vi dasse riparo. Oltre di questi che abbiamo impressi tra' Capitoli del Regno, furono da Bartolommeo Chioccarelli da' regi Archivi raccolte consimili lettere regie conservatoriali, spedite dal medesimo Roberto, da Carlo Duca di Calabria suo figliuolo, e da molti altri Re successori per quest'istesso fine e drizzate a' loro Ufficiali.

Carlo Duca di Calabria, mentr'era Vicario Generale del Regno, drizzò nell'anno 1322 consimili lettere al Capitano di Napoli, spedite ad istanza di Francesco Cannavacciolo di Napoli per le molestie che se gl'inferivano sopra la possessione d'una sua casa, situata dentro la Città di Napoli, dall'Abate Guglielmo Caracciolo con alcuni altri Cherici. L'istesso Carlo nel 1324 commette a' Giustizieri di Calabria, che a tenor del Capitolo di suo padre facciano purgar lo spoglio che avea patito Giovanni Canonico della maggior chiesa di S. Marco d'una vigna e certi buoi, da Guglielmo Malopere Primicerio di Napoli, e Vicario dell'Arcivescovo di Cosenza. Nel 1328 anno della morte del Duca di Calabria, il Re Roberto scrive alli Giustizieri di Terra di Lavoro e Contado di Molise, e d'Apruzzi _Citra_ ed _Ultra_, che avendogli esposto Francesco Abate del Monastero di S. Maria di Cinquemiglia, che il Vescovo di Valve, pretendendo detta Badia appartenersi alla sua Chiesa, voleva di fatto spogliarlo della medesima, che mantenessero detto Abate nella possessione pacifica di detto monastero, nella quale lo ritrovavano, _dunec justa causa possessionis duraverit_. Roberto istesso nell'anno 1337 manda consimili lettere al Reggente e Giudici di Vicaria ed altri suoi Ufficiali, che _juxta tenorem novi nostri Capituli_, procedano su l'esposto fattogli da Tommaso Monsella di Salerno Maestro Razionale della Gran Corte, che stando egli in possesso del Castello di S. Giorgio situato in Calabria, il Vescovo di Melito, insieme con altri laici lo turbavano, e tentavano con violenza occupar i tenimenti del medesimo.

Il Re Carlo III d'Angiò nel 1383 scrisse al Gran Giustiziere del Regno o suo Luogotenente, ed alli Giudici della Gran Corte che rivocassero gli aggravi, e violenze fatte per l'Arcivescovo di Napoli, o suo Vicario per mezzo d'un Prete suo Cameriere in loro nome a Simone Guazza di Giugliano, in eseguirgli di fatto, e di propria autorità alcuni suoi beni mobili, pendente l'appellazione d'una sentenza data a favore di detto Cameriere, per un credito, che pretendeva conseguire in nome del suddetto Arcivescovo.

Il Re Alfonso I d'Aragona nel 1440 drizzò consimili lettere al Vescovo di Valenza Presidente del S. C. e Viceprotonotario del Regno, ed alli suoi regi Consiglieri, perchè a tenor di questi Capitoli emendassero lo spoglio, che Febo Sanseverino Vescovo di Cassano avea patito da Geliforte Spinello, il quale non ostante, che il Sanseverino era stato promosso a quel Vescovado da Bonifacio IX, e confermato da Papa Martino V, e per più anni l'avea pacificamente posseduto, asserendosi egli Vescovo, per forza, e fraude l'avea spogliato di fatto, e s'era intruso in detto Vescovado. Il medesimo Re nel 1478 scrisse al suo Vicerè, ed altri Ufficiali in Calabria, che avendogli esposto il Prete Guglielmo di Gambini di Mangano, pertinenza della città di Cosenza, che possedendo egli con altri Preti per più di venti anni alcuni beneficj, da certi altri Preti di fatto n'erano stati spogliati, perciò gl'incarica, che costando loro di questo spoglio, lo rivochino, e facciano mantenere il medesimo nel possesso con fargli corrispondere i frutti.

Il Re Ferdinando I nel 1481 scrive al Vescovo di Martorano, che non molesti in cosa alcuna Palamede di Landro Vescovo di Catanzaro, nè impedisca l'esazione de' frutti, e rendite del suo Vescovado, anzi se avesse alcune rendite, o ragioni nella diocesi del suo Vescovado glie le faccia corrispondere conforme e di giustizia: e nell'anno 1485 scrive al Castellano di Catanzaro che lo mantenga, e conservi nella pacifica possessione, nella quale era stato, e stava del suo Vescovado, facendogli corrispondere tutte le sue entrade e frutti spettanti a quello. Il medesimo Re nell'istesso anno scrive a Carlo Carafa Signore della terra di Montesarchio, dicendogli, che Fra Jacopo Sordella dell'Ordine di S. Gio: Gerosolimitano Commendatore della Commenda di detta Terra gli avea esposto, che possedendo detta Commenda concedutagli dalla sua Religione, ne era stato di fatto scacciato da Fra Ipolito d'Amelia in vigor di certe lettere ottenute surrettiziamente dalla Corte di Roma: perciò gli ordina che costandogli di questo spoglio per sommaria informazione, lo restituisca nella possessione.

Il Gran Capitano D. Consalvo di Cordua nel 1503 scrive ad un Ufficiale regio, che l'Abate Guglielmo Germano di Maratea, possedendo in vigor di Bolle appostoliche la Badia di S. Giovanni d'Abate Marco della diocesi di Cassano, n'era stato spogliato di fatto da Giovanni Caseo, gli ordina perciò, che servata la forma de' Capitoli del Regno restituisca detto Abate nella possessione, e gliela mantenghi, _donec justa causa possessionis duraverit_. Il medesimo Gran Capitano nell'anno 1506 ordina al Governadore di Calabria, che essendo vero, che l'Abate di S. Giovanni di Florio di Calabria sia stato spogliato di fatto dal Cherico Martino di Torponibus d'alcune Chiese, e Grancie annesse alla sua Badia, lo rimetta nella primiera possessione, e gliela conservi, _donec etc_.

Il Vicerè D. Giovanni d'Aragona Conte di Ripacorsa nel 1507 scrive al Governador di Calabria, ed agli altri Ufficiali di quella Provincia, che Fra Lodovico di Nicotera Vicario Generale di detta Provincia dell'Ordine di S. Francesco dell'Osservanza gli avea esposto, che da molti Prelati di quella provincia eran usate molte violenze a' Frati Osservanti del suo Ordine, che perciò ordina a detti ufficiali, che ad ogni istanza del detto Vicario procedano co' dovuti rimedi, che con effetto detti Prelati cessino ogni via di fatto, e di violenza contro detti Osservanti: ma se pretendono cos'alcuna, propongano le loro ragioni avanti Giudici competenti. Il medesimo Conte in detto anno scrive al Capitano di Cariati, dicendogli, che li giorni passati essendo stato spedito dal S. C. un editto, giusta la forma de' Capitoli del Regno, a favore di Tommaso Assagno Paleologo, il qual dicea essere stato turbato dal Vescovo di Cariati sopra la possessione del Casale di Belvedere, e territorj di Malapezza; dovendosi quello affiggere nelle porte della maggior Chiesa di Cariati, ed essendo ivi apparecchiato l'Algozino con l'editto in mano, ed il Giudice, Notajo e Testimonj per far l'atto dell'affissione; il Vicario del Vescovo colla maggior parte del Clero uscendo della Chiesa, levarono l'editto da mano dell'Algozino, e lo stracciarono, maltrattandolo insieme col Notajo, non senza grave offesa della dignità del S. C. comanda perciò al suddetto Capitano, che ordini al detto Vicario, ed a que' Preti, che v'intervennero, che fra quindici giorni debbiano venire in Napoli a presentarsi avanti il Vicerè, e non mai partire senz'espressa sua licenza.

Nell'anno 1574 Decio Caracciolo Abate della regal Cappella, ed Abadia di S. Pietro a Corte di Salerno, avendo dimandato al Vicerè esser conservato, e mantenuto nel quasi possesso d'esercitare alcune sue giurisdizioni spirituali e temporali, che teneva in detta Badia, nel quale era turbato dall'Arcivescovo di Salerno, che pretendeva di fatto spogliarlo di quelle; fu commesso l'affare al Regio Cappellan Maggiore, che provvedesse servata la forma di questi Capitoli, avanti del quale, speditosi il solito editto, comparve l'Arcivescovo, e formatosi processo, fu l'Abate mantenuto nella possessione delle giurisdizioni di detta sua Chiesa.

Nel 1593 avendo Giovanni Alfonso, Ferrante, ed altri della famiglia Buonuomo della città di Pozzuoli esposto al Vicerè, che tenendo essi nella maggior Chiesa una Cappella con un Sepolcro antico di loro Antenati, il Vescovo di Pozzuoli di fatto, e di notte avea fatto diroccare e levar detto sepolcro; dimandarono, che siccome di fatto s'era levato, così fosse riposto, e conservati nella possessione, nella quale erano. Fu il negozio dal Vicerè rimesso al Cappellan Maggiore, il quale, servata la forma di questi Capitoli, spedì il solito editto; ed ancorchè il Vescovo di quest'editto n'avesse avuto ricorso in Roma, e dalla Congregazione de' Cardinali fosse spedita lettera al Nunzio in Napoli, che facesse ordine al Cappellan Maggiore, che sotto pena di scomunica rivocasse l'editto, e che non tollerasse questa pratica, come pregiudiziale alla giurisdizione ecclesiastica, nulladimanco dal Cappellano Maggiore, e dal Collateral Consiglio fu fatta consulta al Vicerè insinuandogli, che non dovesse tener conto delle pretensioni di Roma, essendo l'osservanza di questi Capitoli antichissima nel Regno, e fondati a somma giustizia, per evitare gli spogli e le violenze.

Nel corso d'un altro secolo appresso, insino a' dì nostri, s'è tenuto questo stile sempre per fermo e costante, e gli Archivj del S. C. sono pieni d'innumerabili processi fabbricati sopra l'osservanza de' medesimi: tanto che oggi presso noi questa osservanza non riceve più contrasto, nè ammette più dubbio o difficoltà alcuna.

CAPITOLO V.

_Delle quattro Lettere Arbitrarie._

Fra' capitoli del Re Roberto, non sono meno celebri i Conservatori regj, che le quattro Lettere Arbitrarie: riconoscono per Autore anch'elle questo savio Principe, il quale usando ora rigore, ora clemenza, secondochè la quiete e tranquillità del suo Regno richiedevano, le drizzava alli Giustizieri delle province. Ne leggiamo ancora un'altra diretta a Giovanni di Haya Maestro Giustiziero e Reggente della Corte della Vicaria, la quale in alcuni esemplari va sotto la rubrica: _Litera arbitralis_; in altri sotto il titolo: _De Praeminentia M. C. Vicariae_, e comincia: _Si cum sceleratis_. Quest'ultima, come quella che contiene le grandi prerogative che furono solamente concedute al Gran Giustiziero e suo Tribunale, e non agli altri Giustizieri delle province, come di procedere contro i disrobatori di strade, omicidi, ladri, famosi ladroni ed altri, per loro gravi ed infami delitti, senza accusa e senz'ordine; e di poter procedere col solo processo informativo alla tortura de' rei (prerogativa, che unicamente s'appartiene al Tribunal della Vicaria): ciò che non essendo stato ad altri conceduto, siccome furono le altre quattro lettere arbitrali drizzate a' Giustizieri delle province; quindi avvenne, che questa non si annoverasse tra le quattro, ma la facessero passare sotto il titolo _de Praeminentia M. C. Vicariae_. Girolamo Calà[45] nel Trattato che compilò sopra questo soggetto, credette che tal prerogativa non dal Re Roberto fosse stata data a questo Tribunale, ma che prima l'avea già avuta da Carlo II suo padre per lo capitolo in _accusatis_; e che per questo capitolo si cum _sceleratis_, da Roberto le fosse stata tolta più tosto che conceduta, vedendosi essere stato quello drizzato a Giovanni di Haya, a cui unicamente fu conceduto tal arbitrio per le sue particolari ed eminenti virtù di fede, di giustizia e di zelo, e d'odio contro gli scellerati: dice però che da Roberto fu restituita tal preminenza a questo Tribunale per lo Capitolo _juris censura_, e per l'altro _provisa juris sanctio_. Ma non bisogna allontanarsi da quel che sentirono gli altri nostri Scrittori regnicoli, essere stata tal autorità ed arbitrio conceduto da Roberto a Giovanni, non già per le sue particolari virtù, ma come Gran Giustiziero della G. C. della Vicaria, per cui venne comunicata al suo Tribunale. Assai più s'ingannò quest'Autore, quando scrisse, che da Roberto le fosse stata restituita tal preminenza per li Capitoli _juris censura_, e _provisa juris sanctio_, come se quelle lettere fossero state drizzate al Gran Giustiziero di quel Tribunale. Il Capitolo _juris censura_, come si vedrà più innanzi, fu drizzato al Capitano di Napoli, Ufficiale, come si è detto, ch'era allora affatto diverso, e distinto dal Giustiziere della Vicaria: e l'altro conviene a tutti i Giustizieri delle province, non già unicamente al Giustiziere della G. C.

Furono chiamate _Lettere Arbitrarie_, non solo perchè Roberto le concedè rivocabili a suo volere e beneplacito; ma anche perchè si commetteva all'arbitrio degli Ufficiali di procedere ne' delitti in ogni tempo, o con tortura o senza, o con accusa, o per inquisizione, ovvero con composizione, usando clemenza, o con imporre le pene stabilite dalle leggi, usando rigore. Una di queste lettere porta perciò il titolo: _De Arbitrio concesso Officialibus_. L'altra, de Componendo, et Commutatione poenarum. La terza, _Quod latrones, disrobatores stratarum, et piratae omni tempore torqueri possunt_; e l'altra, _de non procedendo ex officio, nisi in certis casibus, et ad tempus_. Quella che fu drizzata a Giovanni di Haya pure fu detta _Lettera Arbitrale_; perchè nella fine si leggono queste parole: _In his enim tibi plenam potestatem meri, et mixti Imperii, ac arbitrium competens duximus concedendum_. È da credere che fosse stata dettata da Bartolommeo di Capua, come quella, che porta la data del 1313, quinto anno del Regno di Roberto.

Fabio Montelione da Girace in quel suo ridicolo Commento, che fece nell'anno 1555 sopra queste quattro Lettere Arbitrarie, dedicato da lui a Carlo Spinelli I, Duca di Seminara, portò opinione, che la prima lettera arbitrale fosse quella, che tra' capitoli del Regno leggiamo sotto la rubrica _De non procedendo ex officio, ec_. la qual comincia: _Ne tuorum:_ ma se deve attendersi l'ordine de' tempi, dovrà quella riputarsi l'ultima, non la prima. Fu questa istromentata per Giovanni Grillo Viceprotonotario del Regno, dopo la morte di Bartolommeo di Capua, nel 1329 ventesimo primo anno del Regno di Roberto, come porta la sua data; la quale deve correggersi, ed in vece di _Regnorum nostrorum anno_ 20 deve leggersi _anno_ 21. In questa si dà arbitrio e potestà a' Presidi e Capitani di poter procedere _ex officio_ in alcuni delitti, senza querela, o accusazione, cioè in tutti quelli, dove dalle leggi vien imposta pena di morte civile o naturale, ovvero troncamento di membra: ove si tratti d'ingiuria inferita a persone ecclesiastiche, pupille e vedove: e finalmente negli omicidj clandestini, ove non appaja accusatore alcuno.

Più antica certamente fu quella, che leggiamo sotto la rubrica _de Arbitrio concesso Officialibus_; che comincia: _Juris censura_. Quella fu dettata da Bartolommeo di Capua nel 1313 quinto anno del Regno di Roberto, come è chiaro dalla sua data somministrataci da Jacopo Anello de Bottis nelle sue addizioni a questo capitolo. A chi fosse stata drizzata, ce ne mette in dubbio l'edizione vulgata, nella quale si legge: _Magistris Rationalibus etc_. e Bottis, il quale riferisce in altre edizioni leggersi indrizzata _Iustitiario Basilicatae_. Ma dal corpo della lettera è facile conoscere, che quella fosse stata drizzata al Capitano di Napoli poichè si commette al suo arbitrio, e potestà, per li frequenti eccessi, che si commettevano nella città di Napoli e di Pozzuoli, e ne' loro distretti, dove erano insorti famosi ladroni, disrobatori di strade, incendiari, rattori violenti, ed altri autori d'enormi scelleraggini e d'infami delitti, che procedesse in quelli con ogni severità e rigore, postergato ogni ordine, non osservate le regole comuni prescritte ne' Capitoli del Regno; ma attendendo solamente alla pura e semplice sostanza della verità, col consiglio del suo Giudice, sterpi, e svella da que' luoghi questi reprobi, ed uomini sì rei, affinchè ritorni in quelli la quiete, _nocendi facultas abeat, et pacis optata amaenitas suavius reviviscat_. È noto, che al Capitano di Napoli s'apparteneva in quei tempi anche il governo di Pozzuoli, e suo distretto, come fu chiaramente dimostrato da Camillo Tutini nel Teatro de' Gran Giustizieri del Regno, e da noi altrove fu rapportato.

L'altra lettera arbitrale, che leggiamo sotto la rubrica: _Quod latrones, disrobatores, etc_., e che comincia: _Provisa juris sanctio_, non vi è dubbio, che pure fosse stata da Roberto scritta per mano di Bartolommeo di Capua; poichè sopra della medesima abbiamo di questo Giureconsulto alcune note. Si dà facoltà per la medesima a' Giustizieri del Regno, che contro gl'insigni ladroni, che nelle strade, nelle case ed in mare rubano, e contro altri malfattori notati di maggiori scelleraggini, possano procedere in ogni tempo a tormentargli, eziandio in giorno di Pasqua, senza accusatore, senza ricercar plegierie, a loro arbitrio e facoltà.

L'ultima si legge sotto il titolo, _de Componendo, et Commutatione poenarum_, e comincia: _Exercere volentes benigne_. In questa Roberto, temperando il molto rigore finora praticato, permette a' suoi Ufficiali, e dà loro potestà di poter componere, e commutare con multe pecuniarie le pene stabilite dalle leggi in questi delitti, cioè, d'asportazione d'armi, per gli omicidj clandestini; commutar le pene, che gli Ufficiali medesimi avranno imposte ne' loro banni, o che imponeranno nell'avvenire all'università o persone particolari: le pene delle difese, _de parendo juri_, e nell'altre arbitrarie, e nelle multe. In tutti questi casi loro si permette, avuto riguardo alla povertà, all'impotenza, ovvero ad altra ragionevol cagione, _in certa quantitate pecuniae componere pro Curiae nostrae parte_.

Fu per questa lettera arbitrale Roberto biasimato d'avarizia da' suoi detrattori, e che avesse perciò oscurata la fama delle altre virtù sue; e Scipione Ammirato ne' suoi Ritratti rapporta, che questo savio Re fosse stato perciò biasimato d'avarizia, e creduto essere stato cagione delle molte discordie e divisioni, che nacquero in molte città del Regno tra' lor Cittadini per le composizioni, ch'egli traea dagli misfatti de' suoi sudditi, più in danari che in sangue; e ch'egli era solito scusarsi con dire, che tutto ciò gli conveniva di fare per aver onde nudrire cotante armate, che quasi ogni anno era costretto di mettere in punto per la ricovrazione del Regno di Sicilia. Ma chiunque considererà, che Roberto queste composizioni le ristrinse a certi non gravi delitti con tanta riserva e moderazione, ed avuto ogni riguardo alla condizione delle persone, ed a molte altre circostanze, secondo l'arbitrio d'un uomo prudente e da bene, non lo condannerà certamente per sordido ed avaro.

Queste sono le cotanto presso di noi celebri e famose Lettere Arbitrarie, sopra le quali sin da' tempi della Regina Giovanna I, il Viceprotonotario Sergio Donnorso fece un Commento, del quale fa egli menzione nelle note a' Capitoli del Regno[46], e di cui fu anche ricordevole Pier Vincenti nel suo Teatro dei Protonotari del Regno[47]; le quali nell'investiture dei Feudi furon da poi concedute a' Baroni insieme col mero e misto imperio; non che Roberto avesse quelle a loro concedute, poichè esse furono drizzate a' Giustizieri, non a' Baroni, i quali allora non aveano giurisdizion criminale, nè il mero e misto imperio, siccome aveano i Giustizieri delle province. I Baroni insino al Regno d'Alfonso I d'Aragona, ovvero, come credettero alcuni, di Giovanna II, non aveano nelle loro terre e castella, che la giurisdizion civile. Non potevano prima d'Alfonso i Feudatari, che possedevano terre con Vassalli, esercitar altra giurisdizione, se non quella infima e bassa, indrizzata unicamente a sedar le liti e le discordie, che sogliono nascere tra gli abitatori de' luoghi, creando a questo fine alcuni Ufficiali annuali chiamati Camerlenghi, i quali non avean altra giurisdizione, che di conoscere e giudicare d'alcune cause minime e sommarie.

I Giustizieri delle province, ed il Tribunal della Gran Corte erano quelli Magistrati, che esercitavano l'alta e piena giurisdizione sopra tutti i castelli e luoghi del Regno[48]. Non altrimenti che praticavasi a' tempi de' Romani, i quali nelle loro città e terre aveano minori Magistrati, che s'eleggevano dal Corpo delle medesime chiamati _Defensores_, da' quali s'esercitava una bassa, ed infima giurisdizione, consistente nella cognizione delle cause minime, e sommarie civili.

In luogo di questi _Difensori_, secondo avvertì a proposito Andrea d'Isernia[49], succederono poi nel nostro Regno i Baglivi de' luoghi, i quali conoscevano delle cose civili, de' furti minimi, de' danni dati, dei pesi e misure, e d'altre cause leggieri, e di picciolo momento[50]. Ma le cose più gravi, e massimamente quelle, che riguardavano il mero imperio, e la giurisdizione criminale, secondo le leggi de' Romani, appartenevano a' Presidi delle province, in vece de' quali da poi nel nostro Regno furono costituiti i Giustizieri delle Regioni[51]. E però non è maraviglia, che le concessioni delle Terre con vassalli, portassero con esso loro quell'infima giurisdizione, come a loro coerente, e da esse inseparabile, e non il mero imperio e la giurisdizion criminale, che non poteva dirsi alla medesima coerente, siccome quella, che non da' proprj Magistrati, ma da' Presidi prima soleva esercitarsi, e da poi non da' Baglivi de' luoghi, ma da' Giustizieri delle regioni.