Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5

Part 9

Chapter 93,621 wordsPublic domain

Ma a' tempi di Carlo M. che favorì cotanto i Pontefici romani, acquistando vie più forza le loro decretali, si cominciò a separarle da' Canoni, e riputandosi non esser mestieri per aver vigore, di esser confirmate da' Concilii, o da' Sinodi, si credette, che esse sole bastassero per regolare la dottrina e la disciplina della Chiesa, onde maggiormente i Pontefici stabilirono la loro autorità, e vie più crebbe il lor numero, tanto che bisognò pensare ad unirle insieme, e farne raccolta, con introdursi perciò un nuovo dritto Pontificio, lasciando da parte stare i Canoni de' Concilii[148].

La prima compilazione di queste lettere decretali separate da' Canoni la fece _Bernardo Circa_ Preposito di Pavia, e poi Vescovo di Faenza, il quale sotto certi titoli dispose le decretali de' Pontefici, cominciando da Alessandro III, insino a Papa Celestino III il qual pervenne al Ponteficato nell'anno 1191. Non ebbe egli altro scopo, se non perchè quella servisse, come un supplemento al decreto di Graziano; onde questa Raccolta fu chiamata libro delle _Stravaganti_, perchè le Costituzioni ivi racchiuse, vagavan fuori del _Decreto_[149]. Antonio Augustino la diede alla luce, dandole il primo luogo fra le altre Raccolte delle antiche decretali. In questo decimoterzo secolo ne surse un'altra, di cui si nominano tre Autori, _Gilberto_, _Alano_ e _Giovanni Gallense_. Questi imitando _Bernardo_, raccolsero le decretali di quelli Pontefici, che vissero dopo Bernardo; ma sopra i due primi si distinse _Giovanni_, che ne fece più ampia Raccolta[150]. La terza la dobbiamo a Bernardo _Compostellano_ il quale da' Registri d'Innocenzio III Pontefice il più dotto, e 'l maggior facitore di decretali, le raccolse, fu chiamata _Romana_[151].

Tutte queste Collezioni essendosi fatte per privata autorità, allegate nel Foro o altrove, non avevano vigor alcuno; onde era di mestieri da' scrigni della Chiesa di Roma cavar gli esemplari perchè facessero autorità. Per la qual cosa i Romani pregarono Innocenzio III perchè di sua autorità comandasse una nuova Compilazione: Innocenzio loro compiacque e diede la cura a _Pietro Beneventano_ suo Notajo, che la facesse: questi nell'undecimo anno del suo Ponteficato intorno il 1210 la fece, e fu la prima raccolta del _jus Pontificio_, che si facesse con pubblica autorità[152]. Passati cinque anni, coll'occasione del Concilio tenuto in Laterano sotto il medesimo Pontefice, se ne fece un'altra nel 1215, nella quale furono aggiunte tutte le decretali e rescritti, che per lo spazio di que' cinque anni eransi emanati. Da poi nell'anno 1227 _Tancredi_ Diacono di Bologna ne fece un'altra, nella quale unì le Costituzioni d'Onorio III successor d'Innocenzio; ma quantunque fosse stata terminata in quell'anno, nel quale morì Onorio IX suo successore, che meditava oscurar la fama de' suoi predecessori con una più ampia o nuova compilazione, la fece supprimere, nè mai vide la luce del Mondo, se non negli ultimi tempi, quando Innocenzo Cironio nell'anno 1645 la fece imprimere in Tolosa colle sue dottissime chiose[153].

Gregorio IX adunque per maggiormente stabilire la Monarchia romana, ordinò, che si compilasse un nuovo Codice, nel quale ad imitazione dell'Imperadore Giustiniano, volle, che risecate le altre Costituzioni dei Pontefici suoi predecessori, le quali non erano più confacenti a' suoi tempi, s'inserissero in quello le sue e l'altre de' suoi predecessori, che egli stimò più a proposito; ed oltre a ciò, perchè non s'avesse occasione di ricorrere al _jus civile_, statuì da se molte cose ancorchè non richiesto[154], affinchè con questo suo Codice si regolassero i Tribunali ne' giudicii, e le Scuole nell'insegnar a' giovani la giurisprudenza. Commise la compilazione di quest'opera a _Raimondo di Pennaforte_ del Contado di Barcellona, Frate Domenicano, gran Canonista, ed Inquisitore in Catalogna, e molto caro a Giacomo Re d'Aragona, che lo trascelse per suo Confessore[155]. Gregorio tratto dalla fama della sua dottrina e bontà de' costumi, lo fece venire in Roma, e lo creò suo Cappellano e Penitenziero, dignità che a que' tempi non si conferiva se non che ad uomini riguardevoli e letteratissimi. Costui eseguendo la sua commessione la ridusse a compimento. Divise l'opera in cinque libri, e seguitò l'istesso metodo appunto, che tenne Triboniano nella compilazione del Codice di Giustiniano[156].

Papa Gregorio, vedendo terminata l'opera a seconda del suo genio, tosto promulgò una Costituzione, che la propose all'istesso Codice, per la quale, abolendo tutte le altre, comandò a tutti, che solamente di questa compilazione si servissero così ne' giudicii, come nelle scuole: proibendo ancora con molto rigore, che per l'avvenire niuno abbia ardimento di farne altra, senza spezial autorità della Sede Appostolica[157]. Comandò ancora, che per tutto il Mondo si divolgasse, ed in tutte l'Accademie ed Università d'Europa si legesse[158], infiammando allo studio di quella non meno i Professori, che gli scolari.

Non vi fu parte d'Europa, che per la potenza e credito di Gregorio non la ricevesse con ardore; e si mossero i Professori da tutte le parti, non meno ad insegnarla nelle scuole, che a farvi copiose chiose. I primi furono _Ruffino_, _Silvestro_ e _Riccardo_ inglese: _Rodovico_ cognominato di _pocopasso_, e Pietro _Corbolo_, ovvero _Boliato_ spagnuolo: _Bertrando_, _Damaso_ ed _Alano_ inglese: _Pietro_ Preposito di Pavia, _Pietro Gallense_ di Volterra, _Bernardo Compostellano_, _Vincenzo Castiglione_ di Milano, _Giovanni Teutonico_ e _Tancredi_. Seguitarono appresso le costoro pedate _Guglielmo Naso_ e _Giacomo di Albenga_ Vescovo di Faenza, _Vincenzo Goffredo_, _Filippo_, _Innocenzio Ostiense_, _Pietro Sampso_, _Egidio_ bolognese, _Bonaguida_ d'Arezzo, _Francesco_ da Vercelli, _Boatino_ di Mantua, e l'_Arcidiacono_. Ma surse poi sopra gli altri _Bernardo Bottone_ da Parma, il quale raccogliendo tutte le costoro Chiose, ne fece egli, intorno l'anno 1240, una più ampia, trasferendo a se la gloria di tutti[159].

Anche i _Monaci_ per secondare il genio de' Pontefici v'impiegarono i loro talenti, e sopra queste _Decretali_ composero un'opera intitolata _Suffragium Monachorum_; ma come mancante delle cose sustanziali, e ripiena di molti errori e di cose vane e superflue, riuscì molto inetta ed inutile. _Frate Giacomo_ Canonico di S. Giovanni in Monte pure intorno a ciò volle affaticarsi: ma così egli, come tutti coloro, che vi s'erano affaticati riuscirono inetti, e siccome per quelli, che s'erano impiegati sopra il _Decreto_, ne nacque il proverbio _Magnus Decretista, Magnus Asinista_, così ancora, secondo che ci testifica Giacomo Gujacio[160], non vi furono Dottori più inetti di coloro, i quali a questi tempi si posero a scrivere sopra questo nuovo _Diritto Pontificio_.

Dopo questa compilazione di Gregorio non tralasciarono gli altri Pontefici suoi successori (per ingrandire vie più la Monarchia romana) di stabilire altre loro Costituzioni, sicchè nel fine di questo istesso secolo decimoterzo non fosse stimata necessaria da Bonifacio VIII una nuova altra compilazione. Se n'erano stabilite alcune da Gregorio istesso, molte da Innocenzio IV, da Alessandro IV, da Urbano IV, da Clemente IV, da' due Gregorio IX e X, da Niccolò III e dall'istesso Bonifacio. Vi erano ancora molte Costituzioni fatte nel Concilio di Lione nell'anno 1245 sotto Innocenzio IV. Ve n'erano ancora delle stabilite nell'altro Concilio di Lione, tenuto nel 1274 sotto Gregorio X. Per tanto Bonifacio VIII, il quale sopra tutti gli altri suoi predecessori ebbe idee molto grandi, e vaste del Ponteficato romano, riputando per quella sua veramente _stravagante_ Costituzione _unam Sanctam_, che in balia del Papa sia maneggiar ugualmente i due coltelli, e la sovranità temporale essere dipendente dalla spirituale: volle, che di tutte queste Costituzioni se ne formasse una nuova raccolta, e fosse come di Giunta a quella fatta da Gregorio IX, e ne diede l'incumbenza a tre Cardinali, a Guglielmo Mandagoto Arcivescovo d'Ambrun, al Vescovo Berengario Fredello ed a Riccardo Malumbro da Siena gran Dottore di que' tempi, e Vicecancelliere della chiesa di Roma[161]. Costoro diedero compimento all'opera, e la divisero pure in cinque libri, e quasi in altrettanti titoli, come fu divisa da Raimondo di Pennaforte la sua. Bonifacio, compita che fu, la fece pubblicare intorno l'anno 1299 e volle, che s'aggiungesse al volume delle decretali di Gregorio, e si chiamasse perciò il _Sesto_ libro; e con sua particolar Bolla ordinò, che da tutti s'osservasse, che in tutte l'Università del Mondo si leggesse, e ne' Tribunali avesse la sua forza e vigore, non altrimenti di quel, che Gregorio fece per la sua; ma in Francia questa compilazione di Bonifacio non ebbe gran successo, non solo per contener molte ordinazioni riguardanti l'ingrandimento della sua potenza, e del maggior guadagno della sua Corte, ma ancora perchè molte cose in quella avea stabilite in odio del Regno di Francia per le controversie, ch'allora ardevano fra lui e il Re Filippo il Bello[162]. Non così gli avvenne negli altri Regni[163] dove fu con onor ricevuta, nè le mancarono Canonisti, che vi facessero le loro Chiose, e fra gli altri il famoso _Giovanni d'Andrea_ insigne Dottore del diritto canonico di quei tempi[164].

Seguirono da poi nel seguente secolo decimoquarto l'altre Collezioni chiamate le _Clementine_; ed anche l'_Estravaganti_, affinchè siccome le compilazioni sinora fatte corrispondevano, cioè quella del _Decreto_ alle _Pandette_, e le _Decretali_ al _Codice_, così l'_Estravaganti_ corrispondessero alle _Novelle_; e perchè niente mancasse, negli ultimi secoli, si venne anche a far compilare i libri delle _Istituzioni_; di che ne' loro luoghi e tempi secondo l'opportunità, che ci sarà data, ragioneremo.

Queste _Decretali_ presso di noi durante il Regno de' Svevi, in quelle cose, che s'opponevano alle nostre _Costituzioni_, non ebbero gran successo: e così Federico II come gli altri Re svevi suoi successori fecero valere le loro Costituzioni, e quelle dei Re normanni suoi predecessori, contrastando con vigore alle sorprese, che intendevano fare i romani Pontefici sopra i loro diritti e supreme regalie, facevano valere le leggi da essi stabilite sopra i matrimoni, sopra gli acquisti de' stabili alle Chiese, mantenevano le loro regalie nelle Sedi vacanti, nell'elezioni de' Prelati, e sopra tutto ciò, che ne' precedenti libri si è potuto osservare.

Ma caduto questo Regno sotto la dominazione degli Angioini uomini ligi de' Pontefici romani, e da' quali riconoscevano il Regno, prendendo vigore la fazion Guelfa, ed abbassata affatto la Ghibellina, tantosto si vide tutto mutato, ed introdotte nuove massime, e le _Decretali_ non pur ricevute ed insegnate nelle scuole, ma anche ne' Tribunali: non già per legge d'alcun Principe, ma per l'uso e consuetudine, che di quelle s'avea in ciò, che non era espresso nel diritto civile, e massimamente per l'edificazione de' processi nelle cause forensi, per la forma e per l'ordine di procedere ne' giudicii, contenuto nel secondo libro[165]; siccome ancora per le cause ecclesiastiche, e dove accadeva disputarsi di cosa, che poteva portar peccato e pericolo della salute dell'anima[166]. Ed i nostri Principi della casa d'Angiò, ancorchè conoscessero essersi quel volume fatto compilare per gareggiare colle leggi degli Imperadori, ed ingrandire la potenza de' Pontefici, e che si metteva mano non pure alle cose ecclesiastiche ma anche alle profane, con assumersi autorità di giudicare sopra tutte le cause ne' dominii dei Principi cristiani, così fra gli Ecclesiastici come fra' laici; nulladimanco parte per trascuraggine ed ignoranza, non sapendo essi farne migliori, parte perchè molto loro premea aver la grazia e buona corrispondenza de' Pontefici, non si curarono di farle valere ne' loro dominii, e che non pure nelle pubbliche scuole s'insegnassero, ma anche ne' loro Tribunali s'allegassero.

I nostri Professori perciò vi s'applicarono non meno di quello, che faceano gli altri nelle altre città d'Italia; onde imbevuti delle loro massime, ciò che non era a quelle conforme, era riputato straniero ed ingiusto. Alcune Costituzioni di Federico e degli altri Re normanni suoi predecessori, parvero perciò empie, e tra l'altre quelle, che disponevano de' matrimoni, degli acquisti, della cura delle robe delle Chiese vacanti e cose simili: si credette che ciò non potesse appartenere alla potestà del Principe, e fosse un metter la falce nell'altrui messe. Andrea d'Isernia disse chiaramente, che tutto ciò erasi prima stabilito, perchè allora non era uscito fuori il libro delle _Decretali_: _non erat compilatum_ (e' dice) _volumen Decretalium_[167].

A tutto ciò providero ancora i romani Pontefici nell'investiture, che diedero a' nostri Re, e Clemente IV in quella che diede al Re Carlo I d'Angiò, volle che s'annullassero tutte le Costituzioni e tutti gli Statuti, che riputava essere contra la libertà ecclesiastica[168], togliendogli molte regalie e preminenze, che i Re normanni e svevi si aveano mantenute; onde presso di noi nel Regno degli Angioini, non solo i Pontefici romani non ebbero alcuno ostacolo a' loro disegni di stabilire la Monarchia; ma trattando questo Reame come lor Feudo, ed i Principi come veri Feudatarj e loro ligi, vi fecero progressi maravigliosi, come si vedrà chiaro ne' seguenti libri di quest'Istoria.

§. II. _Elezione de' Vescovi, e provisione intorno a' beneficj._

Non bastava per fondar una Monarchia provvederla di sole leggi, ed ornar la Corte di grandi Senatori, e di altri Ministri per renderla più maestosa; ma bisognava ancora provvederla di denaro, per mantenerla con pompa e fasto conveniente ad una Reggia universale del Cristianesimo, senza il quale sarebbe tosto sparita. Le sole rendite dello Stato della Chiesa di Roma non bastavano: si proccurò pertanto tirare da tutte le province ogni cosa a Roma. Bisognava, che siccome gli altri Principi per gratificare i loro fedeli, e per premiare coloro che per essi militavano, concedevan Feudi, Dignità ed Ufficj: così era uopo averne de' consimili per potergli dispensare a coloro che militavano per la Corte, e trovar mezzi per istabilirgli, affinchè niente mancasse, ed in tutto il Sacerdozio corrispondesse all'Imperio. S'istituirono perciò molte dignità ed ufficj, i quali non appartengono punto alla Gerarchia della Chiesa per ciò che concerne il suo potere spirituale; ma indrizzati solamente per la temporalità e giurisdizione, e per le cose del governo politico: ed in ciò la Corte di Roma ha superate tutte l'altre Corti de' Principi. Per li _Feudi_, si sono istituiti i _Beneficj_, e siccome per la materia _Feudale_ surse una nuova giurisprudenza, che ha occupati tanti volumi, così per la materia _Beneficiale_ ne surse un'altra, che ha occupati assai più volumi presso i _Canonisti_, che non la Feudale presso i _Legisti_.

La maniera, che si praticò per fargli sorgere, fu non meno ingegnosa che travagliosa: bisognò lungo tempo per istabilirgli, e s'ebbero da sostenere grandi contese co' Principi, e co' Popoli, e Capitoli delle province per tirargli tutti a Roma.

L'elezioni de' Vescovi, ancorchè in apparenza si lasciassero al Clero, si è già veduto, che i Pontefici si servivano di varj mezzi per tirarle tutte in Roma. Si proccurò ancora togliere nell'elezioni l'assenso a' nostri Principi: Federico II, Corrado e Manfredi sostennero con vigore i loro diritti, nè permisero sopra ciò novità alcuna; ma Clemente IV, investendo Carlo I d'Angiò, fra i Capitoli, già rapportati, che gli fece giurare, volle espressamente, che si rinunciasse a quest'assenso, e nel capitolo 18 gli prescrisse, che così egli, come i suoi successori, non s'intromettessero nell'elezioni, postulazioni e provisioni de' Prelati, in maniera, che nè prima, ne dopo l'elezione si ricercasse regio assenso; ma solamente lor rimanesse salvo il diritto, che per ragione di _patronato_ avessero in alcune Chiese, per quanto i canoni concedono a' _padroni_ di quelle[169].

Rimase solamente a' nostri Re la facoltà di poter impedire all'eletto, che se gli dasse la possessione senza il lor _placito regio_; e questa pure tentarono di contrastarla; ma non meno gli Aragonesi, che gli Angioini stessi loro ligi, se la mantennero, leggendosi, che Carlo II essendo stato eletto Manfredi Gifonio Canonico di Melito per Vescovo di questa istessa città, perchè era al Re sospetto, gl'impedì il possesso di quella Chiesa, non concedendogli il _regio exequatur_, come si legge nella carta del Re data in Napoli nell'anno 1299, rapportata dall'Ughello nella sua Italia Sacra[170]. E tutti gli altri Re Angioini, come Carlo III Ladislao, insino alla Regina Giovanna II quando gli eletti non eran loro sospetti, davano alle Bolle papali di loro provisione l'_exequatur_; di che presso il Chioccarelli[171] se ne leggono più esempj.

Tolse ancora Clemente a' nostri Re la _Regalia_, la quale (non meno che i Re di Francia) tenevano nelle Sedi vacanti del nostro Regno, con porvi i Regj Baglivi, o altre persone da essi destinate per l'amministrazione dell'entrate, per conservarle al successore, secondo il prescritto de' canoni; e Federico II, com'è chiaro dalle nostre Costituzioni del Regno[172], ve la mantenne. Siccome altresì fece Corrado suo successore, il quale, secondo che narra Matteo Paris, essendo stato dal Pontefice, fra l'altre cose, imputato, che avesse occupato i beni delle Chiese vacanti; rispose all'accusa, ch'egli non faceva usurpazione alcuna, ma valevasi di quella istessa ragione, che i suoi Predecessori s'erano valsi nelle Sedi vacanti, con dar la cura de' beni di quelle a' suoi proccuratori idonei, e fargli da quelli amministrare; e che egli era contento di valersi di quell'istessa ragione, che i Re di Francia, e d'Inghilterra valevansi nelle Chiese vacanti de Regni loro[173].

Ma Clemente IV ne' suddetti Capitoli investendo Carlo I ciò non piacendogli, volle nel capitolo 22 obbligare quel Re, e suoi successori a rinunziare a qualunque _Regalia_, stabilendo, che nelle Sedi vacanti non potesse pretendere, nè avere, nè regalie, nè frutti; rimanendo intanto, finchè non fossero proviste, la custodia delle Chiese presso le persone ecclesiastiche, le quali secondo il prescritto de' Canoni dovranno amministrare le rendite di quelle, e conservarle a' futuri successori[174]. Questo fu un gran passo, che avanzarono i Pontefici romani, togliendo a' nostri Principi le regalie nelle Chiese vacanti; poichè, se bene in questi principii si mostrasse di far rimanere la cura delle medesime alle persone ecclesiastiche, e di regolare l'amministrazione delle loro entrate secondo i Canoni; nulladimanco in processo di tempo, vi destinarono essi i Collettori e Nunzii, i quali mettendo mano sopra i beni di quelle, non più a' futuri successori, ma a Roma si serbavano i frutti; onde fu stabilito presso di noi un nuovo fondo, e cominciò a sentirsi il nome di _Nunzio Appostolico_, il che non ebbe perfezione se non nel seguente secolo decimoquarto nel Regno di Roberto per le cagioni, che saranno da noi rapportate ne' libri seguenti di quest'Istoria, quando ritornerà occasione di favellare dell'introduzione del _Collettore Appostolico_ nel Regno e de' suoi maravigliosi progressi in fornir Roma di danari per gli spogli delle nostre Chiese, e per altri emolumenti, che ivi si tirarono.

Si fecero ancora a questi tempi altre sorprese per tirar ogni cosa in Roma; poichè quando prima, secondo i concordati dal Re Guglielmo I colla Sede Apostolica, non erano accordate le appellazioni del Regno di Sicilia[175]; ora Clemente nel 18 articolo dell'investitura data a Carlo, espressamente convenne, che le cause ecclesiastiche dovessero trattarsi innanzi agli Ordinarii, e per appellazione dalla Sede Appostolica; ed essendosi proccurato in questi tempi, come vedremo più innanzi, stendere la conoscenza, ed il Foro episcopale in immenso, e tanto che non vi era litigio, dov'essi non pretendessero metter mano, furono tirate tutte le cause in Roma: ciò che apportò a quella Corte grandi emolumenti e danari.

Ma quello, che portò maggior utile e guadagno alla Corte di Roma, siccome non minor povertà al Regno, fu la provisione de' beneficii, ed i varii mezzi e modi inventati e stabiliti da poi per le loro _Decretali_, ed _Estravaganti_ e molto più _per le Regole della Cancelleria_, per le quali quasi tutto il denaro delle nostre chiese e monasterii va a colare in Roma.

Il nome di _Beneficio_ fu ne primi secoli della Chiesa inaudito, nè per tutto il tempo, che durò la quadripartita divisione de' beni di quella, s'intese mai; ma quella poi posta in disuso ed annullata, si videro varie mutazioni. Siccome la parte assignata a' poveri si diede a' Vescovi col peso d'alimentargli, così la porzione assegnata a' Cherici cessò, ed in sua vece furono assegnati agli ecclesiastici ufficii certi, con destinar loro determinate rendite, delle quali si servissero i Ministri delle Chiese, come di roba propria; e questo dritto di raccogliere le mentovate rendite congiunto col ministerio spirituale, fu generalmente appellato _Beneficio_, e credesi che tal nome, ed assegnato di rendite a ciascun ministero cominciasse nel nono secolo circa l'anno 813 come si raccoglie dal _Maguntino_, celebrato in quell'anno, dove la prima volta si fa menzione del Beneficio ecclesiastico[176]. In cotal guisa, siccome coloro, che militavano per l'Imperio, erano premiati con Feudi, che pure si dissero _Beneficj_, così i Ministri militanti per la Chiesa era di dovere, che si premiassero con tal sorte di _Beneficj_, cioè con queste rendite, e dignità ecclesiastiche, le quali erano chiamate Beneficj; affinchè con tal premio ciascuno si rendesse più animoso e forte, e adempisse al proprio dovere ed ufficio.

Ma questi beneficj non essendo, che un dritto annesso e dipendente dal ministerio di godere le rendite ecclesiastiche in vigore d'una canonica istituzione, bisognava, che chi il conferiva, avesse ragione e potestà di conferirlo, e che la persona, a chi si conferiva, fosse parimente ecclesiastica, per cagion del ministerio, a cui con titolo perpetuo era unito. Nelle diocesi la facoltà di conferire era de' Vescovi, i quali o liberamente gli conferivano, ovvero di necessità; ed era quando il beneficio non poteva conferirsi se non a colui, che il _Padrone_ presentava in vigor del _patronato_, che v'avea: diritto, che erasi acquistato, o per aver fondata la Chiesa, o arricchitala di beni, sopra i quali avea istituito il beneficio.

I Pontefici romani trovaron mezzi non solo di tirar in Roma le collazioni, e privarne i Vescovi, ed i padroni delle presentazioni, ma d'inventare nuove regole, perchè ogni cosa servisse a congregar tesori. Prescrissero certi termini, così agli uni, come agli altri, di valersi di loro ragione, li quali elassi, la collazione si devolve a Roma. Parimente se nominavano persone indegne ed incapaci, ed a' quali ostassero canonici impedimenti, a' quali essi soli si riserbarono la potestà di poter dispensare, togliendola ad ogni altro. Se fra gli presentati, o eletti accadeva litigio, la causa era tirata in Roma, e spesso il beneficio si conferiva nè all'uno, nè all'altro, ma ad un terzo. S'introdusse, che il Papa potesse concorrere, e prevenire ciascun collatore de' Beneficj. S'inventò la _Riservazione_, ch'è un decreto, per cui il Papa innanzi che un Beneficio vachi, si dichiara, che quando vacherà, nessuno lo possa conferire. Che li vacanti in Curia, la provisione sia del Papa; siccome tutti li vacanti per privazione, ovvero per traslazione ad un altro Beneficio, ed ancora tutti quelli, the fossero rinunziati in Curia, e tutti li Beneficj dei Cardinali, Ufficiali della Corte, Legati, Nunzj, ed altri Rettori e Tesorieri nelle terre dello Stato romano, e parimente li beneficj di quelli, che vanno alla Corte per negozj, se nell'andare, o nel tornare morissero circa 40 miglia vicini alla Corte, ed ancora tutti quelli, che vacassero, a cagione che li possessori loro avessero avuto un altro beneficio.