Istoria civile del Regno di Napoli, v. 4
Part 5
Passò intanto Guglielmo in Calabria, e assediò strettamente Taverna per tutti i lati, e benchè la Contessa Clemenzia con sua madre e con Alferio e Tommaso suoi zii, si difendessero insieme co' terrazzani valorosamente: e' pure finalmente la prese a forza e distrusse, ed essendo venute in suo potere la Contessa e sua madre, le mandò prigioniere a Palermo, ove fece di presente impiccar per la gola Tommaso ed Alferio. Il Conte Roberto risaputa la presura di Taverna, se n'andò tantosto in Taranto, e confortati quei cittadini alla difesa, e munitigli di nuovo presidio, passò prestamente in Apruzzi per dilungarsi dalle forze di Guglielmo. Ma questi gitone immantenente in Taranto, s'impadronì prestamente di quella città, e fece impiccar per la gola alcuni soldati del Conte Roberto, che colà ritrovò. Ricuperò poi con la medesima agevolezza, con la quale perduti gli avea, tutti i luoghi di Puglia e di Campagna. Intendendo poi, che Roberto di Bassavilla se n'era con parte di sua gente andato in Apruzzi, inviò incontanente con grosso stuolo d'armati Riccardo di Soria per farlo prigione; ma il Conte avendolo penetrato, uscì dal Regno, e se ne andò in Alemagna a ritrovare l'Imperador Federico. Gli altri Baroni vedendo le continue vittorie del Re, si fuggirono tantosto via, alcuni in Romagna ed altri in Apruzzi. Salvossi anche con la fuga Ruggieri dell'Aquila Conte d'Avellino, il quale benchè gli avesse in prima perdonato il Re, temea al presente di lui per un nuovo errore, che commesso avea, essendosi senza sua licenza ammogliato con la sorella di Guglielmo da Sanseverino, il quale anche egli per paura dello sdegno del Re fuggì via per tal cagione. Andò dopo questo il Re alla città di Salerno, che afflisse grandemente, riscotendo da' Salernitani grosse somme di moneta; e quindi imbarcatosi su le galee, in Palermo fece ritorno. Così Guglielmo avendo col suo rigore racchetati i suoi Stati, stanco de' passati travagli, si diede poscia a più tranquilla e riposata vita: ed avendo data la cura del Governo del suo Regno a Matteo Notajo di Salerno, e ad Errico Vescovo di Siracusa, inglese, tra gli agi ed ozio, nel Palagio tutto intento a' piaceri si nascose, senza volere udire più nulla degli affari del Regno.
CAPITOLO IV.
_Papa ALESSANDRO III riconosciuto da tutti per vero Pontefice, morto l'Antipapa VITTORE, ritorna in Roma; ed il Re GUGLIELMO, dopo aver sedati nuovi tumulti accaduti nel suo palazzo, se ne muore in Palermo l'anno 1166._
Intanto mentre questi avvenimenti accaddero nelli Regni di Sicilia e di Puglia, altri assai più notabili avvennero in Francia ed in Italia fra il Pontefice Alessandro, e l'Imperador Federico; poichè Alessandro, dopo esser dimorato in Alagna, passò a Genova, ed indi imbarcatosi se ne andò in Provenza: la di cui partita intesa dall'Antipapa Vittore, che dimorava a Segna, fu cagione, che se ne passasse prestamente in Lombardia a ritrovar Federico, col quale per alcun tempo dimorò, a fargli sapere, Alessandro esser già passato in Francia: l'Imperadore ciò inteso, temendo non fosse colà ricevuto da Lodovico Re di Francia come vero Papa, v'inviò il Conte Errico suo Ambasciadore, perchè trattasse tra di loro un abboccamento presso la città d'Avignone per potere dar sesto e riforma agli affari della Chiesa. Cercava l'Imperadore con quest'occasione, vedendo che l'Antipapa non avea quel seguito che Alessandro, almeno che si dovesse deporre l'uno e l'altro, e creare un nuovo Pontefice, acciò che Alessandro suo scoverto inimico non fosse alla fine stato come vero Papa da tutti adorato; ed avendo persuaso al Re francese, uomo d'animo schietto, e facile ad esser ingannato, il ridusse con pochi de' suoi a venir per tale effetto al luogo destinato, e Federico con grande esercito vi giunse il giorno seguente; e pose col suo venire così poderoso di soldati in grave angustia il Pontefice ed il Re, che si avvidero tardi del suo ingannevol pensiero; e sarebbero mal capitati, se Errico Re d'Inghilterra prode e cristianissimo Principe, presentiti i disegni di Federico, non fosse accorso in Francia con grossa armata a soccorrere Alessandro ed il Re Lodovico. La cui opportuna venuta pareggiando le forze di Federico, fece che il suo pensiero non ebbe effetto alcuno, onde dopo vari trattati, sdegnato l'Imperadore d'esser riusciti vani i suoi pensieri, se n'andò col suo Antipapa in Alemagna; ed Alessandro rimasto libero di così grave periglio, fu dal Re d'Inghilterra, e dal Re Lodovico, e da tutti i lor Reami, come vero Pontefice riconosciuto e riverito. E passato poi in lor compagnia a Parigi, racchetò e compose alcune differenze, ch'eran tra quelli Re, facendogli far insieme lega e compagnia. Celebrò parimente in quest'anno 1163 un general Concilio in Turone, ove intervennero tutti i Prelati d'Inghilterra, di Scozia, di Francia, di Spagna e di Ibernia, con alcuni Prelati tedeschi, e riordinò in esso molte cose, e tolse altri abusi appartenenti al governo della Chiesa. Intanto l'Antipapa, non ostante l'impegno di Federico, gito con lui in Alemagna, non potè nemmeno essere ubbidito da que' Vescovi; onde ritornossene in Italia, ed andato a Lucca ivi dimorò insino alla sua morte, che poco da poi gli sopravvenne. Ma non per questo s'estinse lo scisma: poichè per opra di Rinaldo Cancellier di Federico, che colà dimorava, gli fu subito dato successore, e fu rifatto in suo luogo Guido da Crema, che Pascale III nomossi. I Romani avendo udita la morte dell'Antipapa, inviarono prestamente loro Ambasciadori in Francia a richiamare Alessandro, pregandolo che se ne fosse ritornato in Roma, che l'avrebbero con ogni amor ricevuto; onde il Pontefice conoscendo esser utile alla sua Chiesa, ch'egli risedesse nella sua principal sede, imbarcatosi su i vascelli di Francia, campando dalle insidie, che tra via per opera di Cesare gli aveano con lor galee tese i Pisani per farlo prigione, giunse a salvamento con tutti i suoi Cardinali, e con l'Arcivescovo di Magonza, che 'l seguiva, alla città di Messina: la cui venuta significata al Re Guglielmo, che allor dimorava a Palermo, il mandò prestamente a visitar per suoi Ambasciadori, che gli recarono in suo nome ricchi doni, e cinque galee armate, su le quali imbarcatosi il Pontefice, andò prima a Salerno, e di là ne venne colle stesse galee sino al Tevere, ed alla chiesa di S. Paolo, ove gli uscirono all'incontro tutto il Popolo, e i Cherici di Roma, i quali con nobil pompa al Laterano il condussero[46].
Ma ecco che il Re Guglielmo, mentre si credea esser d'ogni parte sicuro, per cagione che men si pensava, corse gravissimo periglio di perder la vita; perciocchè alcuni pochi prigioni, disperando di poter più ricuperar la loro libertà per la malvagità di Matteo Notaio, che s'era scoverto non men crudele e tiranno di Majone; e fastiditi della noia, che lor recava l'orror delle prigioni, tentarono di mettersi in libertà, ovvero di dar fine con la morte a i lor mali. Per la qual cosa, corrotti i custodi, quando era men frequentato il palagio, uscirono fuori, e benchè fossero picciol numero, diedero nondimeno con disperato ardimento sopra i custodi delle porte, ed entrati più a dentro nel palagio, posero in iscompiglio tutto l'Ostello regale, con intendimento d'aver in loro mani il Re, ovvero i suoi figliuoli; ma al rumore essendo accorso grosso numero di soldati con Odone Maestro della stalla del Re, furono dopo qualche resistenza, alla fine tutti l'un dopo l'altro uccisi, ed i lor cadaveri d'ordine della real Corte dati a mangiare a' cani, vietando che lor si dasse sepoltura. Si smarrì grandemente il Re di tal caso, e considerando che due fiate i prigioni del castello l'avean condotto a gran rischio di perder la vita; fece tantosto cavar di là que' che vi eran rimasi, e trasferì le carceri in altra Rocca presso al mare, ed in altre Fortezze dell'isola. E dopo questo si diede sì fattamente all'ozio ed alla quiete, che vietò espressamente a' suoi famigliari, che non gli significassero cosa alcuna, che noia e travaglio recar gli potesse; onde da questo suo non volere udir nulla degli affari del Regno si cagionò, che Gaito Pietro, e gli altri Eunuchi del palagio con molti lor partigiani afflissero, con rapine e con straziargli nelle persone, grandemente i Siciliani; onde presso i medesimi acquistò il nome di Guglielmo il _Malo_, che tanto più si rese divolgato, quanto che sperimentarono poi il suo successore altrettanto buono. Il Re tutto intento a' suoi piaceri, ripensando che suo padre Ruggiero avea edificato due palagi di diporto in Palermo, volle egli fabbricarvi il terzo, superando di gran lunga quegli del padre non solo nella magnificenza e ricchezza dell'ostello, ma anche ne' vaghi giardini e ne' dilettevoli fonti e peschiere, che da tutti i lati il cingevano. Ma appena fu terminata quest'opera, che gli fu vietato il goderne da quella, che tutti gli umani disegni termina ed interrompe; poichè nel principio di quaresima di quest'anno 1166 si ammalò di flusso, che grandemente il travagliò, il qual crescendo tuttavia, presi con divozione i Sacramenti della Chiesa, fece liberare molti di coloro, che tenea in prigione, e levò via parimente una nuova imposta di moneta, che avea fatta porre sopra la città e terre di Puglia; ed avendo a se chiamati tutti i Magnati della Corte, e gli Arcivescovi di Salerno e di Reggio, dettò, essi presenti, il suo testamento, nel quale lasciò erede del Reame Guglielmo suo maggior figliuolo, e confermò all'altro nomato Errigo il Principato di Capua, del quale già prima avealo investito[47]; ed alla Reina sua moglie lasciò la cura ed il baliato del Regno, finchè i figliuoli fossero giunti a perfetta età; e l'impose, che si fosse in tutti gli affari di quello valuta del consiglio del Vescovo di Siracusa, di Gaito Pietro e di Matteo Notaio; e crescendo tuttavia il male fece venire a se Romualdo Guarna Arcivescovo di Salerno suo stretto parente, ch'era secondo l'uso di que' tempi assai dotto in medicina, il quale, benchè gli ordinasse molti rimedi valevoli al suo male, e' nondimeno non ponea in opera se non quelli, che a lui parevano; per la qual cosa s'accelerò il morire, poichè il sabato che va innanzi all'ottava di Pasqua[48], fu assalito da una grave febbre, per la quale non guari da poi uscì di vita d'età di 46 anni, dopo averne regnato sedici, due mesi e tre giorni, da che in vita del padre fu incoronato Re di Sicilia.
La Regina temendo, che sparsa tra' Palermitani la novella improvisa della sua morte, non cagionasse alcun periglioso movimento, il fece segretamente riporre entro il palagio, simulando che ancor vivea, sin che fossero giunti i Baroni, ch'erano stati già chiamati, e ch'eran di mestiere per incoronare il novello Re. La qual cosa posta in effetto fra pochi giorni, si pubblicò poscia in un medesimo tempo, che Guglielmo era morto e che 'l figliuolo regnava; e tolto il cadavero con molto onore il portarono alla cappella di S. Pietro, ed ivi gli celebrarono per tre giorni continui nobili e pompose esequie, ove intervennero tutti i Baroni e Vescovi, che in Palermo si trovarono; ed in processo di tempo fu trasportato il suo corpo dentro la chiesa di Monreale, ch'edificò poscia il Re suo figliuolo, ove la Regina sua moglie gli eresse un ricco avello di porfido, il qual sino ad oggi si vede senza iscrizione alcuna.
Fu Guglielmo, come narra Romualdo, un Principe di nobile, e signorile aspetto, oltre modo cupido di onori e valorosissimo in guerra: vinse più volte in mare ed in terra i suoi nemici; ma nella pace fu di poco avvedimento, ed oltre modo amico dell'ozio ed infingardo. L'aver inclinato alla crudeltà, e l'essere stato troppo bramoso d'accumular denaro, ed avaro in ispenderlo, lo fece parer cattivo appresso i Popoli; del rimanente stimò e careggiò i suoi amici, e gli esaltò a grandi onori, e largamente premiò: ed all'incontro perseguitò aspramente i suoi nemici, de' quali molti fece crudelmente morire, ed altri cacciò fuori e sbandì da' suoi Stati: fu assai religioso ed amator del culto Divino, e riverente a' Pontefici romani, coi quali, toltone Adriano nel principio del suo Regno, non ebbe con altri contese.
CAPITOLO V.
_Leggi del Re GUGLIELMO I._
Le leggi di questo Principe, ancorchè alcune sembrassero gravose a' suoi sudditi per l'avidità di cumular tesori, nulladimanco tutte l'altre furon assai provide ed utili, tanto che Federico II le inserì nel volume delle sue _Costituzioni_, che fece compilar da Pietro delle Vigne, e volle che insieme con quelle di Ruggiero s'osservassero. Ventuna ne abbiamo di questo Principe nel volume delle Costituzioni, le quali bisogna separare da quelle, che promulgò da poi Guglielmo II suo figliuolo, non confonderle, come han fatto i nostri Scrittori, che tutte le riputarono di Guglielmo I.
Quella che leggiamo nel libro primo sotto il titolo _de Usurariis puniendis_, e che porta in fronte in alcune edizioni il nome di Ruggiero, ed in alcune altre quello di Guglielmo, non è, come si disse, nè di Ruggiero, nè, come credettero Andrea d'Isernia, Afflitto, e gli altri nostri Scrittori, di questo Guglielmo I. Fu quella promulgata molto tempo da poi da Guglielmo II suo figliuolo; perciocchè ivi si stabilisce, che tutte le quistioni, che s'agiteranno nella sua Corte appartenenti alle usure, s'abbiano nella medesima a diffinire e terminare secondo il decreto del Papa novellamente promulgato in Roma; intendendo Guglielmo II del decreto, che nel Concilio lateranense, celebrato in Roma da Alessandro III, fu stabilito contro gli usurai, inserito anche da Gregorio IX ne' suoi _Decretali_[49]; onde non potè esserne Autore Guglielmo I, poichè questo Concilio fu celebrato da Alessandro in Roma nell'anno 1180 come rapporta Antonio d'Agostino, o come i più accurati Scrittori nell'anno 1179, nel qual tempo era già morto Guglielmo il Malo, che finì i giorni suoi, come si è veduto, fin dall'anno 1166, e regnava in Sicilia Guglielmo II, il quale tutto diverso dal padre, abbominando l'avidità degli usurai, ed i loro detestabili acquisti, volle che le quistioni d'usure si terminassero non già secondo la ragion civile de' Romani, ma secondo i canoni del Concilio di Laterano. Merita riflessione che in questi tempi i delitti d'usura erano conosciuti da Giudici secolari, nè apparteneva la cognizione de' medesimi agli Ecclesiastici, come pretesero da poi, avendo solo Guglielmo comandato che dovessero i suoi Giudici terminar tali controversie non già colle leggi romane, ma secondo quel decreto, il quale senza questa Costituzione non avrebbe potuto obbligare i sudditi dei suoi Regni, non avendo ancora i regolamenti ecclesiastici acquistato ne' Tribunali quella forza ed autorità che da poi col lungo uso acquistarono ne' nuovi dominj de' Principi cristiani; ma perchè s'osservassero nel Foro, ed in vigor de' quali le liti si decidessero, era bisogno che il Principe lo comandasse.
Parimente l'altra Costituzione, che leggiamo nel medesimo libro primo, sotto il titolo, _Ubi Clericus in maleficiis debeat conveniri_, al II Guglielmo, non già al I, dee attribuirsi. Fu quella insieme con un'altra, che si legge nel libro terzo sotto il titolo _De adulteriis coërcendis_, stabilita da Guglielmo II a richiesta di Gualtieri Arcivescovo di Palermo[50], colla quale furono, intorno a' delitti, le persone de' Cherici del suo Regno, sottratte dalla giurisdizione laicale, ordinando per quella, che la cognizione de' medesimi, per quanto s'attiene alle loro persone, sia della Chiesa, e che debbano da lei esser giudicati secondo i canoni e secondo il dritto ecclesiastico; eccettuando solamente i delitti di fellonia e quelli che per la loro atrocità spettassero alla Maestà del Re, ne' quali volle che la cognizione fosse della sua Corte.
Sono sì bene di Guglielmo I le altre, che seguono nell'istesso libro primo sotto vari titoli collocate. La prima si legge sotto il titolo 59, per la quale vien proibito agli Ufficiali esercitar per altri le loro cariche, togliendosi a' M. Giustizieri ed agli altri Giustizieri minori il poter per mezzo de' loro Vicari esercitare i loro Uffici, imponendo con sommo rigore pena capitale a chi contravenisse a tal divieto. La seconda è sotto il titolo _De juramentis non remittendis a Bajulis_, ove punisce con pena pecuniaria d'una libbra d'oro gli eccessi de' Baglivi, i quali per favore o per denaro rimettessero i giuramenti, ed altre pruove nelle liti, che i Giudici sentenziassero doversi prestare. La terza sotto il titolo _De Officio Magistri Camerarii_, fu stabilita per togliere le confusioni tra gli Ufficiali, e distribuisce a ciascuno d'essi ciò che sia della sua incumbenza. Vuol perciò che i Maestri Camerari possano conoscere delle cause civili solamente, e non delle feudali, che s'appartenevano alla Gran Corte, ed a' Gran Giustizieri; e diffinire le cause che nascessero tra Baglivi, e Gabelloti alla sua giurisdizione soggetti, e che ad essi si riportassero le appellazioni delle cause decise da' Giudici ordinari in presenza de' Baglivi, li quali possano confermare, o rivocare i loro decreti o sentenze; siccome il dritto loro detterà: da' quali poi possa appellarsi, non già come prima al Gran Giustiziero, ma al Re solamente.
La quarta, posta sotto il medesimo titolo, ordina ai Maestri Camerari delle Regioni a se commesse che col Consiglio de' Baglivi mettano essi l'assise delle cose venali per ciascuna città e luoghi a se soggetti.
La quinta che si legge sotto il titolo _de Officio Secreti_, è locale, e riguarda la provincia della Calabria, per la quale è stabilito che in quella provincia l'Ufficio di Secreto e di Questore, per l'avvenire s'eserciti da Camerari della medesima. E nella sesta che siegue, si dà particolare incumbenza a' suddetti Secreti e Questori d'invigilare a' tesori che si ritrovassero per incorporargli a comodo del Fisco, e di conoscere sopra i naufragj che accadessero, perchè essendo morti i padroni, nè lasciando legittimi successori, possano le robe appropriarsi al Fisco. Come ancora dà loro incumbenza d'invigilare e conoscere sopra i beni vacanti di coloro, che morendo senza far testamento non abbiano successori legittimi, ordinando che la terza parte del prezzo delle robe ereditarie si dispensi ai poveri per l'anime de' defunti, e tutto il resto s'applichi al Fisco.
La settima, posta sotto il medesimo titolo, comanda a' Giustizieri, Camerari, Castellani e Baglivi che siano solleciti in prestar ogni aiuto e consiglio a' suddetti Secreti e Questori in tutto ciò, che concerne il comodo della sua Corte.
L'ottava che si legge sotto il titolo, _De praestando Sacramento Bajulis, et Camerariis_, merita tutta la riflessione; poichè in essa si prescrive a' Camerari ed a' Baglivi il modo di dover amministrar giustizia ai suoi sudditi. Comanda che debbano amministrarla secondo le sue Costituzioni e quelle di Ruggiero suo padre, ed in difetto di quelle, secondo le Consuetudini approvate ne' suoi Stati, e finalmente secondo le leggi comuni, longobarde e romane; onde si convince, che a' tempi di questo Principe le leggi longobarde erano in tutto il vigore, ed osservanza in questo Reame, e riputate leggi comuni, non meno che le romane. Quindi avvenne, che le prime fatiche, che abbiamo de' nostri Giureconsulti fossero indrizzato alle medesime, e che Carlo di Tocco, contemporaneo di questo Guglielmo, da cui nell'anno 1162 fu fatto Giudice della G. C.[51], si prendesse il pensiero e la cura di commentarle: nel che fare servissi delle Pandette ed altri libri di Giustiniano, non perchè questi avessero acquistata forza alcuna di legge in questo Regno, ma perchè non si riputassero le longobarde cotanto barbare ed incolte, giacchè molte di esse eran conformi alle leggi delle Pandette, le quali avendo tirato a se lo studio di molti, questi cominciavano ad aver in disprezzo le longobarde. Nè Guglielmo intese altro per le leggi comuni romane, se non quelle, che prima d'essersi ritrovate le Pandette in Amalfi, erano rimaste come per tradizione presso i nostri provinciali; poichè insino a questi tempi, se bene nell'altre città d'Italia, come che pubblicamente insegnate nelle loro Accademie, cominciassero ad allegarsi nel Foro; nulladimanco in queste nostre parti, non essendovi ancora pubbliche Scuole introdotte, se non a' tempi di Federico II, non solo non aveano acquistata autorità alcuna di legge, nè s'allegavano nel Foro, ma nè meno erano insegnate ed esposte come in Bologna e Milano e nell'altre città d'Italia: e le liti per lo più decidevansi secondo le leggi longobarde, siccome è chiaro da quelle due sentenze rammentate da noi, e rapportate dal Pellegrino, una in tempo di Ruggiero, l'altra di Guglielmo II. Ed è ciò così vero, che non era lecito nè meno ricorrere alle leggi delle Pandette in difetto delle longobarde; come è chiaro da Commentari del medesimo Carlo di Tocco[52], ove dimandando se, siccome il figliuolo succedeva alla madre, così potesse ancor la madre succedere a' figliuoli: dice che le leggi longobarde di ciò niente stabilirono, onde la madre come cognata dovrebbe escludersi, poichè secondo quelle succedono i soli agnati; e che perciò vi sarebbe bisogno d'una nuova legge, che l'ammettesse alla loro successione, non altramente di quello praticavasi presso i Romani, appo i quali perchè la madre potesse succedere, fu mestier che il Senatusconsulto Orficiano lo stabilisse. Che bisogno dunque vi sarebbe stato di questa nuova legge, se s'avesse alla legge de' Longobardi potuto supplire colle leggi delle Pandette? Ne' tempi dunque di questo Guglielmo le leggi comuni de' Romani non eran quelle, ch'eran comprese nelle Pandette, ma quelle, ch'erano rimaste presso i Popoli, che dopo estinto l'Imperio romano, le ritennero più tosto come antiche costumanze, che per leggi scritte, non essendo stati i libri di Giustiniano in queste parti, se non dopo molti secoli conosciuti, e molto tardi riacquistarono in esse l'antica loro autorità e vigore, per l'uso più, che per qualche Costituzione di Principe, che lo comandasse, come si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.
La nona Costituzione di Guglielmo, che si legge sotto lo stesso titolo, tutta si raggira intorno all'incumbenza de' Maestri Camerari e de' Baglivi. Si prescrive il numero de' Baglivi e de' Giudici in ciascuna città e luogo delle province; e s'impone a' Camerari di non rendere venali questi Uffici, ma di distribuirgli a persone meritevoli e fedeli: che invigilino sopra i medesimi con vedere i loro processi; e dà altre providenze attinenti alla retta amministrazione della giustizia, ed al buon governo delle province.
La decima, che abbiamo sotto il titolo _de quaestionibus inter Fiscum, et privatum_, prescrive a' Maestri Camerari che eccettuatene le cause feudali, abbiano a conoscere di tutti i giudicj, così reali, come personali tra il Fisco ed i privati, colli Giustizieri aggiunti, e coll'intervento dell'Avvocato fiscale.
L'undecima, sotto il titolo _de cognitione causae coram Bajulis_, dà facoltà a' Baglivi di poter conoscere ne' luoghi dove sono preposti, di tutte le cause civili così reali, come personali, eccettuatene le cause feudali: di conoscere ancora de' furti minimi e d'altri minori delitti, che non portano pena di mutilazion di membra. La duodecima che si legge sotto il titolo _de fure capto per Bajulum_, prescrive a' Baglivi, che prendendo qualche ladro forastiero, l'abbiano insieme colla roba rubata a consignar in mano de' Giustizieri: se sarà del luogo, ove sono preposti, parimente lo debbiano consegnare a' Giustizieri, ma le robe mobili del medesimo dovranno essi applicarle al Fisco di quel luogo.