Istoria civile del Regno di Napoli, v. 3
Part 34
Chi fosse stato nel Regno di Ruggiero Maestro Giustiziero, non abbiamo, che un sol riscontro nell'Archivio della Trinità di Venosa, in un istromento rapportato dal Tutini, ove si legge che nell'anno 1140 fu Giustiziero dei Re Errico Ollia. _Ego Henricus Ollia Dei gratia Regalis Justitiarius_; ma ne' tempi de' due Guglielmi suoi successori, così presso Romualdo Arcivescovo di Salerno, come nella Cronaca di Notar Riccardo da S. Germano, se ne incontrano molti; come Roberto Conte di Caserta, Ruggiero Conte di Andria e Luca Guarna, come diremo ne' Regni di questi Principi; onde fassi chiaro l'error di coloro, che reputarono questo Ufficio averlo introdotto nel Regno Federico II. Fu sì bene da questo Imperadore in più sublimità e in miglior forma stabilito per mezzo delle sue molte Costituzioni attinenti a quest'Ufficio, non già che egli fosse stato il primo ad introdurlo, come dalle medesime sue Costituzioni ciascuno potrà conoscer chiaramente. Altre leggi furono da poi promulgate a' tempi degli Angioini intorno all'Ufficio del Gran Giustiziero e molti Capitoli abbiamo sopra ciò di Carlo II, che trattano della sua giurisdizione ed incumbenza; ma dovendo di quest'Ufficiale trattare più ampiamente, quando del Tribunale della Gran Corte della Vicaria farem parola, riserbiam perciò in quel luogo di discorrere così del suo incremento, come della sua declinazione; poichè essendosi in decorso di tempo sotto i Principi aragonesi ed austriaci eretti altri Tribunali, siccome quello della Gran Corte perdè sua antica autorità e dignità, così ancora il Gran Giustiziero restò in gran parte spogliato del suo splendore e delle sue preminenze; tanto che oggi è rimaso solo a titolo d'onore, nè ritiene altro se non la precedenza sopra gli altri Ufficiali dopo il Gran Contestabile, di cuoprirsi di porpora nelle funzioni e celebrità pubbliche, e di godere quelli onori e preminenze che godono gli altri Ufficiali della Corona.
§. V. _Del Gran Camerario._
Ciò che nel Regno di Francia era chiamato il Gran Tesoriero, per la soprantendenza, che teneva delle Finanze, presso di noi Gran Camerario appellossi, essendo egli il Capo Ufficiale della Camera de' conti del Re. Prima la sua incumbenza era di aver custodia della persona del Re, dentro la sua Camera accomodare il suo letto, aver la cura e il pensiero di provvedere il Re e i suoi figliuoli di abiti: disponere le sentinelle per custodia della persona del Re nella sua Camera, ordinare gli uscieri, distribuire le vesti per la famiglia del Re, e custodire le gioie ed altri monili preziosi, l'oro, l'argento ed i panni di lana o di seta. Ma la sua principal incumbenza era di ricevere tutto il denaro, che si manda alla Camera del Re; soprantendere a tutti gli altri Tesorieri del Regno, levargli ed in suo luogo sostituire altri. Era ancora sua incumbenza di aver notizia di tutte le ragioni appartenenti al regio Fisco, delle rendite, delle gabelle e di tutti gli Ufficiali. Avea perciò giurisdizione sopra tutti li Tesorieri e Commessari delle province, sopra tutti gli erari e Percettori dell'entrate del Regno, e tenea conto del denaro del Re, che a lui per qualunque cagione era da' Percettori inviato, i quali doveano a lui render conto di tutte l'esazioni ed entrate. Quindi avvenne, che siccome in Francia, essendo li Tesorieri dispersi in tutto il Regno, e la loro carica divisa per le province, fu riputato necessario ergere un Tribunale supremo e generale delle Finanze, dove si formasse lo stato intiero di quelle, e se ne facesse il ripartimento a ciascuno de' Tribunali particolari delle province, e dove finalmente tutto si riportasse: così presso di noi surse perciò un nuovo Tribunale supremo e generale delle Finanze, ove tutto si riportasse: Capo del quale era il Gran Camerario, essendo egli il supremo sopra tutti gli altri Ufficiali, che sono impiegati intorno alle cose fiscali, a' diritti ed alle esazioni, rendite e gabelle del Re, come sono i Camerarj delle province, i Portolani, i Secreti, i Doganieri, gli Erarj ed ogni altro, da' quali egli riceve i conti; onde perciò fu appellato Capo ufficiale della Camera de' conti, che ha molta simiglianza al _Comes sacrarum largitionum_ presso i Romani; e siccome presso coloro più erano gli _Quaestores pecuniarum_, così ancora presso noi più furono i Tesorieri minori, i Camerarj, i Portolani, i Secreti, i Doganieri ed altri, de' quali era incumbenza di raccogliere il denaro del Re. Questo Tribunale in tempo di Federico II e dei Re della Casa di Angiò si reggeva per li Maestri Razionali nella Corte della _Regia Zecca_; i quali erano detti Maestri Razionali, perchè la maggior loro incumbenza era di invigilare, affinchè i minori Camerarj, Tesorieri, Doganieri ed altri rendessero ragione della loro amministrazione, e ricevevano perciò da essi i conti dell'esazioni fatte e del denaro che mandavano alla Camera del Re.
Grandi privilegi e prerogative furono concedute dal Re Lodovico d'Angiò e da Giovanna I, a questi Maestri Razionali[626], li quali erano anche chiamati M. Razionali della Gran Corte, ed a' tempi de' Re angioini da' personaggi, che sostenevano queste cariche, si vede quanto chiara ed illustre fosse questa dignità; poichè si legge, che il famoso Andrea d'Isernia, il celebre Niccolò Alunno d'Alife, ed altri insigni Giureconsulti sotto il Re Carlo II, Roberto ed altri Re suoi successori furono Maestri Razionali.
A' tempi posteriori degli Aragonesi, il Re Alfonso II, a questo Tribunale unì l'altro da lui eretto della _Summaria_, il qual si reggeva per quattro Presidenti legisti e due idioti, dandogli un Capo, che vi presedesse in luogo del Gran Camerario, onde prese il nome di suo _Luogotenente_[627]. Si vide per ciò questo Tribunale in maggior splendore ed autorità; poichè oltre alla cura del patrimonio regale, gli fu data anche la cognizione delle cause feudali, le quali prima s'appartenevano alla Gran Corte. Surse quindi il nome della _Camera Summaria_, e Presidenti della Summaria, prendendo tal denominazione (senza che ci andiamo lusingando con etimologie più speziose di _summa rei_, ovvero _rationis_, come vaneggia Luca di Penna[628], seguitato a torto da Marino Freccia[629], di che a ragione ne fu ripreso dal Reggente Moles) dalla cognizione sommaria, che doveano prendere sopra i conti, declaratorie, o significatorie, che da' Maestri Razionali si spedivano. Onde siccome appresso i Franzesi questo Tribunale si appella la _Camera de' conti_, ovvero delle Finanze: così presso di noi per l'istessa cagione fu detta _Camera_ della _Summaria_. Ciò che maggiormente si conferma da un privilegio dell'istesso Re Alfonso inserito nelle nostre prammatiche[630], dove il Re chiaramente dice, essersi questo Tribunale chiamato della Summaria, _quod rationes ipsae in Camera per Praesidentes, et Rationales ibidem ordinatos SUMMARIE viderentur_: di che ci tornerà occasione di parlare più ampiamente, quando dell'istituzione di questo Tribunale della Camera seguita nel Regno d'Alfonso I, ci toccherà di favellare.
Questo supremo Ufficio di Gran Camerario, siccome è vero ciò che dice Freccia, che fu da Carlo I d'Angiò ristabilito in miglior forma, a somiglianza di quello di Francia: non è però che fosse stato Carlo il primo ad introdurlo, essendo stato conosciuto dai nostri Re normanni e svevi; e di molti Camerarj fassi nel Regno di questi Principi memoria: molti se ne leggono nel Regno di Ruggiero istesso, ma i loro nomi essendo stati a noi involati dall'antichità del tempo, non abbiam potuto qui registrargli. Ben nei tempi di Guglielmo I suo successore, infra gli altri, leggiamo Maestro Camerario del palagio reale, Gaito Joario; dopo la morte del quale fu creato Maestro Camerario Gaito Pietro Eunuco, ambedue Saraceni[631]. Era presso questi il nome di _Gaito_, nome di Ufficio, che non voleva denotar altro, che Capitano[632]. E nel Regno di Guglielmo II, pur leggiamo, che Gaito Riccardo fu Maestro Camerario del regal palagio[633]; e che Gaito Martino avea cura della regal Dogana. E sotto il medesimo Re pur abbiamo menzione de' Camerari di Calabria, che risedevano in Reggio, fra i quali fu Giovanni Colomeno, di cui ci tornerà occasione di parlare nel Regno di questo Principe[634]. Così ancora ne' tempi de' loro successori Svevi, e nelle Costituzioni di Federico[635] si leggono molte leggi attinenti a quest'Ufficio, così del Maestro Camerario, come degli altri Camerarj inferiori delle province, Doganieri, Maestri Secreti ed altri, de' quali il Toppi tessè lungo catalogo.
Carlo d'Angiò lo ridusse in miglior forma a modo del Regno di Francia, stabilendo un solo Gran Camerario, al quale tutti gli altri Camerarj delle province ubbidissero, ed a cui tutto si riportasse, costituendolo Ufficial supremo di tutte le Finanze. E ci diede molte leggi scritte e stabilimenti intorno alla sua incumbenza, formando un particolar regolamento di questo Ufficio, nel quale non potè nè meno dimenticarsi de' vocaboli franzesi; poichè stabilì, che fosse dell'autorità del Gran Camerario di deputare, sustituire e correggere i _Graffieri_, de' quali l'incumbenza era scrivere e notare, siccome degli _Antigraffieri_ di controscrivere e notare, che noi ora nel Regno chiamiamo _Credenzieri_, affinchè non si commettesse frode nell'esazioni. Stabilì ancora i Maestri degli _Arresti_, onde è che ancora presso noi fosse rimase questo vocabolo franzese, e diciamo perciò gli _Arresti_ della Camera, siccome essi chiamano le determinazioni e sentenze de' loro Parlamenti[636].
Ne' tempi posteriori, e men a noi lontani, cominciò il Gran Camerario a perdere queste tante sue prerogative, ma non già il Tribunale della Camera; perchè reggendosi questo dal suo Luogotenente, co' Presidenti e Razionali della medesima, come che il crearlo non s'appartiene più a lui, ancorchè si chiami suo Luogotenente, ma al Re; quindi è nato che se bene questo Tribunale si fosse innalzato al pari degli altri Tribunali supremi del Regno il Gran Camerario però è oggi rimaso per solo titolo di onore, nè più s'impaccia degli affari del medesimo, ne è della sua incumbenza d'intrigarsi nell'entrate della Camera del Re, ma tutto si fa dal Luogotenente e suoi Ministri, i quali al Vicerè, che è in luogo del Principe, son obbligati dar conto della loro incumbenza, avendo un particolar Tesoriero da chi viene conservato il denaro del Re. Ritiene però le sue preminenze, così nel sedere alla parte sinistra del Re dopo il Giustiziero[637], occupando il quarto luogo, come nelle congiunture solenni di nozze, o altre funzioni pubbliche, di vestirsi di porpora, e tra i sette Ufficj della Corona è ancora annoverato, ed insino agli ultimi tempi se gli pagava il soldo.
§. VI. _Del Gran Protonotario._
Pietro Vincenti, che distese un libretto de' Protonotarj del Regno, piuttosto tessè un catalogo di coloro, che esercitarono questa carica nel Regno, che ci descrisse il loro Ufficio ed impiego. Il Protonotario, ovvero Logoteta non vi è dubbio che presso di noi prese il suo principio da' Greci, siccome denota la voce istessa; ma ciò non fa che quest'Ufficio non fosse conosciuto da' Romani sotto altro nome. Nell'Imperio, essendo egli il Capo de' Notai era perciò chiamato _Primicerius Notariorum_, ed era decorato della dignità Proconsolare, e dopo due anni d'esercizio diveniva _illustre_. Avea nell'antico Imperio sotto di se tre sorte o gradi di Notai, che sono apertamente distinti nel Codice Teodosiano[638]. I primi erano intitolati _Tribuni Praetoriani, et Notarii_; ed anche, come l'attesta Cassiodoro[639], erano chiamati _Candidati_; e questi avevano la dignità de' Conti. I secondi erano semplicemente detti _Tribuni, et Notarii_; e questi aveano la dignità de' _Vicarii_. Finalmente i terzi erano chiamati _Notarii familiares_, ovvero _domestici_, li quali avevano l'ordine, o dignità della _Consularità_.
Ma non bisogna confondere questi Nomi con quelli d'oggi, che i Romani appellarono _Tabelliones_, i quali come diremo, aveano funzioni diverse, ed erano Ufficj differentissimi. Siccome non bisogna confondere l'Ufficio del Gran Protonotario a' tempi de' nostri Re normanni, svevi, angioini ed aragonesi, con quello del Viceprotonotario d'oggi, ristretto alla sola creazione de' Notai e Giudici cartularj, ed alle legittimazioni.
L'Ufficio del Gran Protonotario era ne' tempi di questi Re cotanto illustre, che in gran parte somigliavasi a quello del Primicerio de' Notai presso i Romani. Questi, secondo ce lo descrive Cassiodoro[640] e Giacomo Gottofredo[641], era del Concistoro del Principe, avea il pensiero e la cura di notare tutti gli atti ed i secreti del Principe, che si facevano nel suo Concistoro: per lui uscivan fuori i responsi ed i decreti imperiali, e sovente le orazioni degl'Imperadori fatte al Senato si recitavano dal Primicerio: in breve egli era il Secretario fedele del Principe, a cui non vi era secreto o consiglio, che non si confidasse, e perciò l'obbligo della sua carica lo astringeva continuamente ad assisterlo, e con indefessa applicazione attendere alle spedizioni de' suoi imperiali comandamenti. Teneva perciò sotto di se que' tre gradi di Notaj, che ridotti a forma di Milizie, o di Collegio, militavano sotto di lui, i quali aveano molta somiglianza a' Secretarj d'oggi di Stato, o del Gabinetto e della casa del Re, de' quali favelleremo nel Regno di Carlo II d'Angiò.
Uguale era l'Ufficio e potestà del Gran Protonotario ne' tempi di questi Re. Il suo principal impiego non era già della creazione de' Notai e de' Giudici cartularj, ma d'assistere continuamente appresso la persona del Re, ricevere le preci e i memoriali, che si portavano a quello, sentire nell'udienze coloro che aveano al Re ricorso, e farne al medesimo relazione: per le sue mani passavano tutti i diplomi, e da lui s'istromentavano. Tutte le nuove costituzioni, gli editti e le prammatiche, che il Re stabiliva, erano dal Protonotario dettate e firmate. Ciò che il Principe, o nel suo Concistoro, o in ogni altro suo Consiglio sentenziava o decretava, egli riducevalo in forma di sentenza o di decreto, ovvero in forma di diploma o privilegio[642], e si vide nel Regno di Carlo II, d'Angiò in quanta eminenza arrivasse, quando questo Ufficio era esercitato da Bartolomeo di Capua, per mano del quale passavano i più gravi e rilevanti affari della Corona.
Ma siccome in decorso di tempo il Tribunale della Gran Corte della Vicaria abbassò il Gran Giustiziero riducendolo in quello stato, che oggi si vede, così l'erezione del Consiglio di S. Chiara a' tempi d'Alfonso I Re d'Aragona fece quasi che sparire il Gran Protonotario; e quantunque Alfonso concedendo al Presidente di quello ugual potestà, si dichiarasse ch'egli non intendeva pregiudicare alle preminenze del Gran Protonotario, tanto che o egli, o il suo Viceprotonotario era ammesso a presiedere in quel Consiglio, e sovente a commettere le cause, non altrimenti che faceva il Presidente; nulladimanco a poco a poco l'Ufficio di Gran Protonotario fu ridotto poi a titolo di onore, e rimase fuori di quel Consiglio; e s'arrivò a tale, che dovendo il Gran Protonotario assistere di persona, nè senza nuova permissione del Re potendo elegger altri per Viceprotonotario, che assistesse in suo nome, non concedendosi più dal Re tal facoltà, siccome si legge[643] essersi conceduta da Carlo II a Bartolomeo di Capua: il Viceprotonotario non più si creava da lui, ma a dirittura dal Re, come si pratica tuttavia. Per questa cagione fu introdotto, che il Gran Protonotario, quando era dal Re eletto, pigliava con molta solennità il possesso nel Consiglio di S. Chiara, con intervenire insieme col Presidente, e tutti gli altri Consiglieri in tutte le sentenze, che si profferivano quella giornata; e per questa coerenza s'introdusse ancora, che il Re creava Viceprotonotario l'istesso Presidente del Consiglio, onde quasi sempre si videro queste cariche unite in una medesima persona, come più diffusamente diremo nel Regno d'Alfonso I.
In decorso di tempo essendo innalzati a quest'Ufficio i primi Baroni, non più Giureconsulti, come ai tempi di Bartolomeo di Capua: i Gran Protonotarj, come personaggi d'alta gerarchia, quasi sdegnando d'intervenire di persona nel Consiglio di S. Chiara, i Viceprotonotarj venivano ad assistervi; ma questi poi non essendo più creati da essi, ma dal Re, vennero per ciò affatto i Gran Protonotarj ad esserne esclusi, e di non aver poi parte alcuna in quel Consiglio. Dall'altra parte i Presidenti del Consiglio, l'autorità de' quali era grandissima, esclusero poi i Viceprotonotarj dalle commesse delle cause, e da tutte l'altre preminenze, che rappresentando la persona del Gran Protonotario prima aveano; onde venne a restringersi la loro autorità alla sola creazione de' Notai e de' Giudici cartularj, ed alle legittimazioni, che ora gli rimane.
Ma quantunque l'Ufficio di Viceprotonotario si fosse ristretto a queste tre sole incumbenze: portando la creazione de' Notari e de' Giudici, il visitare i loro privilegi e protocolli, grandi emolumenti: sursero gravi contese fra i Gran Protonotarj, che pretendevano quelli a loro doversi, ed i Viceprotonotarj, che come destinati dal Re, tutti ad essi se gli appropriavano: intorno a che Marino Freccia[644] rapporta una fiera lite, che a' suoi tempi per ciò s'accese fra il Duca di Castrovillari Gran Protonotario, ed il famoso Cicco Loffredo Viceprotonotario. Presentemente tutte queste contese son finite, poichè il Viceprotonotario non riconoscendo da altri, che dal Re quella carica, se l'appropria solo, ed ora l'Ufficio di Gran Protonotario è rimaso a sol titolo d'onore, senza soldo e senza emolumenti; ritiene però gli onori di vestire di porpora, e di sedere ne' Parlamenti nella parte destra del Re dopo il Grand'Ammiraglio.
Ma egli è ben da avvertire, che i Notari d'oggi, la creazion de' quali s'appartiene al Viceprotonotario, non hanno conformità alcuna con que' Notari, delli quali si parla nel Codice Teodosiano, e di cui parla Cassiodoro, i quali, come si è detto, aveano più somiglianza con gli Ufficiali della Secretaria, o Cancellaria del Re, li quali hanno il pensiero degli atti, e delle scritture del Re, che co' Notari presenti, la cui incumbenza si raggira agl'istromenti, ed atti de' privati, ancorchè il lor Ufficio pubblico fosse. Hanno costoro più coerenza co' _Tabellioni_ degli antichi Romani, l'Ufficio de' quali era a questo somigliantissimo; con una sola differenza, che nella persona dei Notari d'oggi si vedono uniti insieme l'Ufficio dei _Tabularii_, e quello de' _Tabellioni_.
Presso i Romani coloro, ch'erano destinati ad aver la custodia de' pubblici Archivj, ove si conservavano i pubblici istromenti, ed i monumenti delle cose fatte, si chiamavano _Tabularii_, poichè il luogo, dove quelli si serbavano, era appellato _Tabularium_; ed i Greci lo chiamavano _Grammatophylacium_, ovvero _Archium_[645]; e sovente la cura di questi luoghi era commessa ai servi pubblici, cioè comprati con pubblico denaro delle città, o delle province; e questi Tabularj, perchè pubblici, non solo per la Repubblica, ma anche per ciascheduno privato potevano intervenire e stipulare, acquistare, e in lor nome prender anche la possessione[646]. L'Imperador Arcadio poi discacciò dal _Tabulario_ i servi pubblici, e comandò che i Tabularj fossero uomini liberi[647], i quali come persone pubbliche potessero stipulare per altri, non altrimenti che il Magistrato[648]. Ma l'Ufficio di questi Tabularj non era altro, che custodire nell'Archivio i pubblici istromenti e monumenti delle cose fatte, e come persone pubbliche di poter intervenire e stipulare per altri.
Li _Tabellioni_ erano quelli, i quali avanti a' Tabularj dettavano e scrivevano i testamenti, e stendevano i contratti, facendone pubblici istromenti[649], che si davan poi a conservare a' Tabularj. Questi Tabellioni erano ancora chiamati _Nomici_ cioè _Juris studiosi_, perchè in quelli per concepir bene, e dettare gl'istromenti, ovvero testamenti, vi si ricercava ancora qualche perizia delle leggi[650]. Altri interpretarono la voce _Nomicus_, cioè _Legitimus_, perchè egli rendeva legittimi tutti gli atti. Che che ne sia, egli è certo, che i Tabellioni, che oggi noi appelliamo _Notari_, eran tutto altro da' Tabularj, i quali erano preposti all'Archivio, siccome fra di loro vengon distinti da Giustiniano nelle sue Novelle[651], e non bisogna confondergli, come fecero Accursio[652], Goveano[653], e Forcatolo[654].
Queste due funzioni però s'uniron poi nelle persone de' nostri Notari; poichè siccome prima i Tabellioni avanti a' Tabularj scrivevano gl'istromenti, e presso questi nell'Archivio si conservavano: poi fu introdotto, che gl'istromenti o testamenti avanti a' Tabellioni si scrivessero, senza più ricorrere a' Tabularj, e ch'essi medesimi gli conservassero, facendone protocolli, e custodendogli non più ne' pubblici Archivj, ma nelle proprie case. Quindi nacque, che confondendosi quest'uffici, fosse il Notaro riputato persona pubblica, e che siccome i Tabularj potevano stipulare per altri, potessero anch'essi farlo.
Divenne perciò l'Ufficio de' Notari di maggior fede e confidenza: ond'è che i Principi nel creargli vi stabilirono certe leggi, e ricercarono molti requisiti, d'essere incorrotti, e di buona fama, fedeli ed intelligenti; che sappiano scriver bene, ben intendere le convenzioni delle parti per poterle poi nettamente ridurle in iscritto: siano secreti, liberi, cristiani, conoscano i contraenti, e perciò nazionali de' luoghi, ove desiderano esercitare. Quindi richiedendo quest'Ufficio una somma fedeltà, si vide ne' tempi antichi esercitarsi presso di noi da persone nobili; e siccome un tempo non si sdegnavano i Nobili, particolarmente i Salernitani, esercitar medicina, così ancora molti Nobili de' nostri Sedili, non si sdegnarono ne' tempi antichi farsi Notari; e Marino Freccia[655] testifica aver egli veduto molti istromenti, registri, inventarj, ed altri antichi monumenti scritti per mano di Notari nobili, le cui famiglie, egli dice, non voler nominare, per non dar dispiacere a' loro posteri leggendole. Quindi nacque ancora presso i nostri Autori la massima, che per l'esercizio del Notariato, non si perdano i privilegi della Nobiltà, e che non debbano i Notari noverarsi fra gli artegiani[656].
§. VII. _Del Gran Siniscalco._
Siccome presso i Franzesi, dopo la suppressione de' Maestri del palazzo, quattro Ufficj della Corona furono grandemente accresciuti, che riguardavano la guerra, la giustizia, le finanze, e la casa del Re; e per quel che si attiene alla guerra, surse il Gran Contestabile, per la giustizia il Gran Cancelliere, e per le finanze il Gran Tesoriero Capo ufficiale della Camera de' conti: così ancora per quel, che riguarda la casa del Re, innalzossi il Gran Maestro di Francia, anticamente chiamato Conte del palazzo, cioè Giudice della casa del Re, ch'ebbe il governamento della medesima.
Non altrimenti nella Corona di Sicilia, oltre gli altri Ufficiali annoverati, si vide ad esempio di quello di Francia il Gran Maestro di Sicilia, chiamato con vocabolo ancor franzese Siniscalco, ovvero Maggiordomo della casa del Re, il quale avea il governamento della medesima, e la cura ed il pensiero di provedere il regio Ospizio di ogni sorte di viveri, secondo il bisogno richiedeva: era ancora della sua incumbenza di provedere delle biade ed altre vittovaglie per li cavalli della stalla del Re, tener cura delle foreste, e delle caccie riserbate per divertimento del Re, de' familiari, ed altri servidori della casa reale, sopra i quali teneva giurisdizione di correggergli, e castigargli eccetto che sopra i Ciambellani, i quali per essere intimi servidori e Cubicularj del Re, che pongono il Re in letto, e lo scalzano, e sono nella Camera secreta del Re, perciò furono esenzionati dalla giurisdizione del Gran Siniscalco, siccome li Collaterali del Re, che erano partecipi del consiglio segreto del Re, e riputati come parte del corpo del Re[657].