Istoria civile del Regno di Napoli, v. 3

Part 31

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La decimaquinta Costituzione di Ruggiero l'abbiamo nel libro terzo sotto il titolo _de prohibita in terra demanii constructione Castrorum_. Proibisce ne' luoghi demaniali del Re, che niuno possa sotto colore di miglior difesa erger torri, o Rocche; dovendo bastargli per lor sicurezza quelle del Re, o la sua regal protezione. La decimasesta è sotto il titolo _de injuriis Curialibus personis irrogatis_; per la quale viene a' Giudici imposto, che nel punir l'ingiurie notino diligentemente la qualità delle persone, alle quali si fanno, da chi, in qual luogo ed in che tempo; e se saranno offesi i suoi Ufficiali, si dichiara essersi fatta ingiuria non solamente a costoro, ma anche la dignità sua regale rimanerne offesa.

La legge 17 che è sotto il titolo _de probabili experientia Medicorum_ è la prima, che presso di noi fosse stabilita, intorno ad evitar quanto fosse possibile, que' mali, che l'imperizia de' Medici poteva cagionare. Prima i prudentissimi Romani reputarono, che l'elezione ed approvazione de' Medici, non a' Presidi delle province, ma agli Ordini o Decurioni della città s'appartenesse per quella ragione, che Ulpiano[574] espresse con queste elegantissime parole: _Ut certi de probitate morum, et peritia artis, eligant ipsi, quibus se, liberosque suos in aegritudine corporum committant_. Ruggiero in questa sua legge ordinò, che niuno potesse medicare, se prima non si presenterà avanti i suoi Ufficiali e Giudici per essere esaminati, e dichiarati abili a quell'esercizio, imponendo pena di carcere e confiscazion de' loro beni, se per se soli senza questo esame temerariamente presumeranno di medicare. Federico II da poi dichiarando più ampiamente questa legge del suo avo, molte altre leggi stabilì intorno a' Medici, per le quali la Scuola di Salerno fu eretta in Accademia, siccome altresì quella di Napoli, ove piacque a questo Principe fondarne un'altra più famosa ed illustre, come diremo quando de' fatti di questo glorioso Augusto ci tornerà occasion di ragionare.

Leggesi ancora sotto il titolo _de nova militia_ un'altra Costituzione di Ruggiero, che è la 18 per la quale vien proibito, che niuno possa esser ascritto alla milizia, se non deriverà da militare schiatta; e parimente che niuno possa esser Giudice o Notajo se i padri loro non siano stati di simile professione. Questa legge da Federico nella Costituzione seguente vien confermata, ed aggiunto ancora, che niuno di vil condizione possa esser ascritto a questi Ufficj, nè possa militare se non fia per lato paterno discendente da soldato. Egli è però vero, che Bartolomeo di Capua ci attesta, che queste Costituzioni a' suoi tempi non erano in osservanza nel Regno di Sicilia, avea però inteso, che così si praticava nel Regno di Francia, donde Ruggiero, per emular gl'istituti di quel Regno, l'apprese. E molto a proposito notò il Summonte, questa seconda Costituzione esser di Federico, non già di Ruggiero, come porta l'iscrizione nella vulgata edizione, vedendosi chiaramente, che per questa vien confermata quella di Ruggiero dal suo nipote Federico: poichè si fa menzione della precedente con quelle parole, _contra prohibitionem divae memoriae avi nostri_. Oltre a ciò, si conferma da quel, che rapporta Riccardo da S. Germano nella sua Cronaca, ove dice, che Federico nel Parlamento che tenne a S. Germano nel mese di febbrajo dell'anno 1232 tra l'altre sue Costituzioni che fece, vi fu anche quella _de militibus_; come osservò anche Tutini[575] dell'origine de' Seggi.

La 19 è quella che abbiamo sotto il titolo _de Falsariis_, per la quale si punisce con pena capitale colui che falsificasse o mutasse le lettere del Re, o il suo suggello. La ventesima è sotto il titolo seguente _de cudentibus monetam adulterinam_, ove con pena di morte e di confiscazione, si puniscono non solamente coloro, i quali coniassero moneta falsa, ma anche quelli che scientemente la ricevono, o in alcun modo consentono a tanto delitto. La ventesimaprima è sotto il titolo, che siegue _de rasione monetae_, per la quale vengon a morte parimente dannati, e confiscati i beni di coloro, che ardiranno di tosare, o in qualunque modo diminuire le monete d'oro o d'argento.

Se ne leggono da poi sette altre sotto sette diversi titoli disposte, per le quali varie pene s'impongono a' falsari. La prima scusa coloro, che ignorantemente si saranno serviti d'istromenti falsi. La seconda punisce con pena di falso, chi si vale di testimoni falsi. La terza colla medesima pena condanna quelli che nascondono, tolgono, radono o cancellano i pubblici testamenti. La quarta priva dell'eredità paterna colui che cancella, o nasconde il testamento del padre per succedergli ab intestato. La quinta dichiara che la qualità della persona aggrava e minuisce la pena del falso. La sesta punisce di pena capitale coloro, che avranno, o venderanno veleni, o medicamenti nocivi per alienar gli animi; e per la settima si dispone, che non sarà in tutto fuor di pena colui, che porgerà altrui poculi amatorj, o cibi nocivi, ancorchè per quelli non siasi recato alcun danno: le quali Costituzioni furono da poi da Federico approvate, e più ampiamente distese ne' titoli seguenti.

Nelle leggi, che sieguono di questo Principe, si vede chiaro quanto fra l'altre virtù sue ebbe cura dell'onestà ed onor delle donne. Nella 29 che abbiamo sotto il titolo _de poena adulterii_, si toglie a' mariti di poter in giudicio accusare d'adulterio le loro mogli, se in lor presenza permetteranno a quelle di trastullarsi co' loro drudi con atti lascivi e disonesti; e nella trentesima, che siegue sotto il titolo _de prohibita quaestione foeminae_, oltre dell'infamia, minaccia pena grave, e degna de' suoi tempi a que' mariti, che permetteranno alle mogli commettere adulterj.

Non meno piene d'onestà sono l'altre sei, che sieguono; proibisce per la prima alle donne oneste la conversazione colle prostitute, alle quali però vieta, che si possa usar violenza. Per la seconda, _de repudiis concedendis_, si permette al marito di poter dimandar il libello del repudio alla moglie, mentre che giustamente l'accusa d'adulterio. Per la terza _de lenis_; si puniscono colle pene istesse dell'adultere quelle, che useranno ruffianesmi per corrompere la castità delle donne. La quarta, confermata da poi da Federico, è terribile contro le madri, che prostituiscono le loro figliuole vergini; oltre della pena de' ruffiani, vuol che lor si tronchi il naso, soggiungendo queste gravi parole: _Castitatem enim suorum viscerum vendere, inhumanum, et crudele_; ma se mai per se stessa alcuna si sarà prostituita, e la madre avrà solamente dato il suo consenso, si lascia all'arbitrio del Giudice di punirla. Per la quinta sotto il titolo de _poena uxoris in adulterio deprehensae_, si permette al marito, che possa uccidere la moglie, e l'adultero ritrovandogli sul fatto, senza però interporre intervallo alcuno di tempo alla vendetta; e nella sesta sotto il titolo _de poena mariti ubi adulter aufugit_, si stabilisce, che se il marito lascerà fuggire l'adultero, e ritenerà la moglie, debba esser punito come ruffiano, purchè senza sua colpa l'adultero scappasse.

Così Ruggiero avendo per queste leggi proveduto all'onestà delle donne, con non minor saviezza provede alla sicurtà degli uomini; si leggono perciò tre altre sue leggi, che sono l'ultime, che abbiamo di questo Principe; e che compiscono il numero di trentanove. Per la prima sotto il titolo _de venditione liberi hominis_; si riduce in servitù colui, il quale scientemente venderà un uom libero. Per la seconda sotto il titolo _de incendiariis_, si impone pena capitale contro coloro, i quali fraudolentemente porranno fuoco nelle case altrui. E nell'ultima, s'impone la medesima pena a chi si sarà precipitato da alto, averà menato un sasso, o un ramo senza gridare, o avvisare, onde avesse ammazzato alcun uomo: il rigore della quale fu poi da Federico temperato nella Costituzione seguente.

Ecco come Ruggiero, dopo avere stabilito il suo Regno, lo riordinò con sì provvide ed utili leggi. Ancorchè per alcune di esse si dasse providenza su i matrimonj, su l'amministrazione delle Chiese, sopra i repudj e sopra i Cherici, non perciò erano riputate improprie, a questi tempi, de' Principi secolari. Non ancora s'erano intese quelle querele, che nacquero da poi de' Pontefici romani d'essersi offesa la loro immunità, e che fosse questo un metter la falce nella messe altrui. Cominciarono essi poco da poi pian piano a pretenderlo, e vi diedero l'ultima mano quando Gregorio IX ridotti in un Corpo tutti i rescritti, che servivano alla grandezza romana, ed esteso ad uso comune quello, che per un luogo particolare, e forse in quel solo caso speziale era statuito, ed aboliti tutti gli altri, cavò fuori il decretale, che principiò a fondare e stabilire la Monarchia romana. Ecco parimente, come in questo nostro Reame, alle leggi antiche romane ritenute più per costume, che per leggi scritte, ed alle leggi longobarde, si fossero aggiunte da Ruggiero queste sue Costituzioni, le quali a riguardo delle romane e longobarde erano riputate leggi particolari, siccome quelle comuni ed universali.

§. I. _Delle leggi feudali particolari del Regno._

Ma essendosi come altre volte abbiam notato, multiplicate in queste province le Baronie ed i Feudi, siccome in tutta Italia, surse ancora una nuova legge, feudale appellata. Questa nella sua origine fu introdotta per le costumanze de' Longobardi nelle città d'Italia, le quali furono varie e diverse, secondo varie eran le usanze di ciascuna città; tanto che la ragion feudale, prima non poteva chiamarsi, se non che legge non scritta de' Longobardi, onde è, che alcuni saviamente la dissero figlia del tempo, e da' Longobardi introdotta in Italia, non per iscritto, ma per costume; crebbe in cotal guisa da poi, insino che Corrado il Salico, che fu il primo, non pensasse colle leggi scritte ad accrescerla; siccome al di lui esempio fecero da poi gli altri Imperadori suoi successori; onde tutto ciò, che da queste Consuetudini feudali introdotte da' Longobardi, e dalle leggi scritte degli Imperadori surse, fu riputato la ragion comune dei Feudi; poichè in tutta Italia, e da poi in tutta Europa, adattandosi a lei l'altre province, furono quelle Consuetudini e leggi ricevute ed abbracciate. E per questa ragione a riguardo de' Feudi, non vi era differenza alcuna tra quelli, che viveano colle leggi longobarde, e quelli che si governavano colle leggi romane; poichè i Romani non conobbero Feudi, e se alcun Romano era investito di qualche Feudo, era tenuto osservare la legge longobarda, che de' Feudi disponeva, già che dalle romane niente potea ritrarsi.

Questa ragion comune feudale, prima di Ruggiero siccome era egualmente osservata in tutta Italia, così ancora ebbe forza ed autorità in queste nostre Province. Ma ridotte ora da Ruggiero in forma di Regno, e sottratte dall'Imperio, siccome alle leggi comuni romane e longobarde, aggiunse questo savio Principe le proprie, stabilite particolarmente per li suoi dominj, così ancora alla legge comune feudale, volle aggiungervi altre sue leggi feudali particolari, che dovessero osservarsi nel suo Regno, siccome tra le sue Costituzioni che sono a noi rimase, due ne abbiamo osservato attenenti a' Feudi. Seguitando le costui pedate aggiunsero da poi i due Guglielmi suoi successori altre leggi feudali; e finalmente Federico II moltissime altre ne stabilì, che si leggono nel volume delle Costituzioni; onde si fece, che nel nostro Regno altro fosse il _Jus comune_ feudale, che è quello compreso ne' libri feudali, ed altro quello particolare per queste sole nostre province, che incominciandosi da Ruggiero, s'accrebbe da poi da Guglielmo, e più da Federico, e che col correr degli anni da tutti gli altri Re, che ressero questo Regno, fu in quella forma, che oggi si vede ampliato per tante Costituzioni, Capitoli, Grazie e Prammatiche, come diremo a più opportuno luogo. Nel che dovrà avvertirsi; che risedendo nella persona di Federico II la dignità imperiale e regale di Re di Sicilia, quelle sue Costituzioni, che si veggono ne' libri de' Feudi, sono quelle appartenenti al Jus comune de' Feudi; quelle, che sono nel volume delle nostre Costituzioni, appartengono al Jus feudale particolare del Regno di Sicilia.

Ruggiero adunque, siccome fu il primo, che alle romane e longobarde aggiungesse nuove leggi, così ancora fu il primo, che alla ragion comune feudale aggiungesse nel suo Regno nuove leggi feudali particolari, per le quali fu introdotto nuovo costume di succedere a quelli contro le longobarde; e fu perciò, che introdusse il nuovo _Jus Francorum_, onde da poi presso di noi si rese celebre quella distinzione dei Feudi _de Jure Longobardorum et Francorum_.

Fra gli altri pregi di questo Principe, è lodato cotanto dagli Scrittori quel suo costume di voler essere informato delle leggi e costumi delle altre Nazioni, e ciò che reputava commendabile, introdurlo nel Regno suo; ma di niuna altra Nazione era egli più amante, quanto della franzese, donde egli traea origine; perciò fu più inchinato d'introdurre nel suo novello Regno tutte quelle usanze, e tutti quegl'istituti, che osservava in quel floridissimo Reame; per questa istessa cagione, come osserveremo quindi a poco, v'introdusse egli i sette Ufficj della Corona, che ivi erano; ed amante pur troppo de' Franzesi, diede gelosia e cruccio a' Siciliani e a' Pugliesi, che si vedevan perciò posposti negli onori a' forestieri[576].

Quindi, come si è detto, trassero l'origine nel nostro Regno i Feudi _Juris Francorum_, poichè Ruggiero facendo venir spesso dalla Francia Capitani ed altri soldati franzesi, si serviva di loro in tutte le sue ardue imprese, essendo stata sempre questa gente per valor militare riputata sopra tutte le altre; onde Ugone Falcando dice, che perciò soleva Ruggiero fargli venire: _Transalpinos maxime, cum ab Normannis originem duceret, sciretque Francorum gentem belli gloria caeteris anteferri, plurimum diligendos elegerat, et propemodum honorandos._ E questo costume fu ritenuto anche da poi da' due Guglielmi suoi successori, anzi ne' principj del Regno di Guglielmo II fu cotanto nella sua Corte il favore de' Franzesi, che non si ritenne di crear suo Gran Cancelliero un Franzese, onde si rese numerosa la sua Corte di questa gente con indignazione grandissima de' Nazionali[577].

Per questo avvenne, che militando valorosamente questi Capitani sotto l'insegne di Ruggiero, e de' due Guglielmi, furono da essi investiti di molti Feudi, onde abbandonando la Francia, fermarono in queste province le loro famiglie, non lasciando intanto di vivere secondo i proprj loro costumi, che da Francia portarono; ed insino a' tempi di Federico II lor si permise, che dovessero così ne' giudicj, come in altre occorrenze, esser giudicati secondo i loro patrj istituti e costumi, fra' quali il più considerabile era, che ne' Feudi dovesse succedere il primogenito, esclusi tutti gli altri fratelli minori, non già, come con molta imprudenza si praticava da' Longobardi, secondo i quali venivan tutti ammessi alla successione, dividendo con tanto discapito dello splendore delle loro famiglie i Feudi; una delle principali ragioni, che fu della rovina de' medesimi in queste nostre province, come altrove fu da noi osservato. In tutta la Francia, come ne rendono a noi testimonianza Ottone Frisingense e Cujacio[578], con provido consiglio fu istituito, che i soli primogeniti succedessero ne' Feudi, reputando così potersi conservare lo splendor delle famiglie. Così tutti que' Capitani e soldati franzesi, che furono investiti di Feudi in queste nostre province, ritennero questo costume; e Ruggiero, ed i due Guglielmi, non solamente loro il permisero, ma anche che ritenessero tutti lor altri istituti, tanto che Federico II per toglier le confusioni, che si cagionavano perciò in questo Reame per queste leggi infra di lor difformi, ebbe bisogno di stabilire una Costituzione speziale, che è quella che si legge sotto il titolo _de Jure Franc. in judic. subl._ per la quale tolse, che ne' giudicj potessero più servirsi di que' loro particolari istituti; e tolse ancora quell'altro lor barbaro costume del duello, per quella sua celebre Costituzione _Monomachiam_.

Non però tolse, anzi approvò il lor costume, come molto commendabile, che ne' Feudi succedesse il primogenito; quindi avvenne che presso di noi tutti i Feudatarj si distinguessero in Franchi e Longobardi: per Franchi intendendo coloro che viveano intorno alle successioni de' Feudi _Jure Francorum_, e per Longobardi, quelli che viveano secondo la lor antica usanza, d'ammetter tutti i figliuoli alla successione de' loro Feudi. Era però il _Jus Francorum_ reputato come speziale a riguardo del _Jus Longobardorum_, ch'era il comune, tanto che scrisse Andrea d'Isernia[579], colui che dice esser Franco, e perciò non dover dividere co' fratelli, allegando una ragione speziale, suo dee esser il peso di provarlo, già che comunemente tutti si presumono vivere secondo il _Jus comune_ de' Longobardi, che stabilisce i Feudi doversi tra fratelli dividere.

Fu adunque in tempo di Ruggiero, che s'introdusse nel Regno questa ragion speziale di succedere ne' Feudi all'uso de' Franzesi, il quale non soddisfatto d'aver con sì provide leggi stabilito il suo novello Reame, e dalla Francia introdottovi nuovi costumi ed istituti per dargli forma più nobile, volle ancora illustrarlo, e renderlo più maestoso con introdurvi nuove dignità e più illustri, che prima non ebbe, onde ad emulazione di quello di Francia, l'adornò de' Principali Ufficj della Corona, che in quel Regno da molto tempo erano stati introdotti.

CAPITOLO VI.

_Degli Ufficj della Corona._

Dapoi che in Francia, nella stirpe di Ugo Ciappetta, restò estinta quella sublime dignità di Maestro del Palazzo, che come ruinosa a' Principi stessi, come si vide chiaro nel Regno di Ghilperico, fu riputato saggio consiglio di que' Re di spegnerla affatto, si videro da questa suppressione grandemente accresciuti quattro altri Ufficj di quella Corona, le cui funzioni eransi prima trasfuse in quello di Maestro del Palazzo, che per la sua grandezza e sublimità avea assorbiti tutti gli altri. Egli era perciò detto Capo de' Capi di tutti gli altri Ufficiali: Duca de' Duchi: e non senza ragione era assomigliato al Prefetto Pretorio sotto gli ultimi Imperadori romani. A lui non meno si riportavano le cose della guerra, che della giustizia; sovrastava alle Finanze, ed alla Casa del Re: in breve, era il Superior generale di tutti gli Ufficiali del Regno senza eccezione.

Dalla suppressione dunque di quest'Ufficio ripigliarono gli altri Uffizj della Corona la loro antica autorità, non riconoscendo poi altri per lor Capo e superiore, che il Re istesso; onde perciò i supremi vennero con titolo di Grandi decorati. Surse il Gran Contestabile, che ebbe la soprantendenza della guerra, ed il comando degli eserciti in campagna. Il Gran Ammiraglio capo dell'armate navali, che ebbe il comando sopra mare in guerra ed in pace. Il Gran Cancelliero per la soprantendenza della giustizia, capo di tutti gli Ufficiali di pace, e Magistrato de' Magistrati, dipendendo da lui i Giustizieri, i Protonotarj, e tutti gli altri minori Cancellieri. Il Gran Tesoriero, ovvero Gran Camerario, capo della Camera de' Conti, ed Ufficial supremo delle Finanze; ed il Gran Siniscalco, ovvero Giudice della Casa del Re, poichè ebbe il governamento della medesima.

Tutti questi Ufficj erano chiamati della Corona, ovvero del Regno, perchè non riguardano il servigio della persona del Re, ma del Regno: e Ruggiero stabilito ch'ebbe il suo, ve gl'introdusse insieme con gli altri Ufficiali minori subordinati a' medesimi. Prima, queste nostre province non gli conobbero, e le loro funzioni venivano esercitate sotto altro nome da diversi altri Ufficiali: e se ben sotto i Goti se ne fosse avuta qualche conoscenza, avendocene Cassiodoro lasciata qualche notizia, onde è da credersi, che i Franzesi dai Goti gli apprendessero; nulladimanco essendo stati questi discacciati da' Greci, ed i Greci da' Longobardi, si vede che nè gli uni, nè gli altri in tutto il tempo, che dominarono queste Province, l'usarono[580]. I Greci le governarono per Straticò e Catapani; onde è, che oggi ancora presso di noi sia rimasto qualche vestigio di questi Ufficiali. In Salerno ancor si ritiene il nome di Straticò, come in Messina. In Puglia i Catapani furono assai rinomati; onde è che per questo nome di Magistrato ritenga oggi il nome di Capitanata una provincia del Regno. Ebbero ancora i Greci altri Ufficiali, come i Maestri de' Cavalieri, per li quali lungamente ressero il Ducato di Napoli. Ebbero i Patrizj, i Protospata, ed altri moltissimi; nè mai usarono i soprannomati. Solamente è chi dice, che l'Ufficio di Protonotario fosse d'origine greco, ma di ciò ne parleremo al suo luogo.

I Longobardi certamente non gli conobbero; essi prima divisero i Governi in Castaldati, a ciascuno preponendo un Castaldo per reggerlo, al quale s'appartenevan così le cose della guerra, come della giustizia. Da poi crearono i Conti, che nella loro origine non erano più che Ufficiali, e non Signori; ciascuno avendo il governo del Contado a se commesso sin tanto che poi col correre degli anni cominciassero a mutargli, e da Ufficj, ridurgli in Feudi e Signorie, come altre volte abbiamo osservato.

Furono adunque i Normanni, e sopra tutti il famoso Ruggiero, che avendo ridotti i suoi dominj in un ampio e potente Reame, era di dovere che vi introducesse questi Ufficj, che in altri Regni, e particolarmente in quello di Francia, erano riputati proprj della Corona regale, e come tanti lumi, che facessero maggiormente risplendere il suo regal diadema.

§. I. _Del Gran Contestabile._

Quello che meritamente, e secondo il comun sentimento degli Scrittori s'innalza sopra tutti gli altri, e tiene il primo luogo, è il Gran Contestabile. Nella sua origine, appresso i Franzesi era chiamato il Gran Scudiero del Re, e perciò da Aimone[581] viene appellato _Regalium Praepositus Equorum_, come parimente l'attesta il suo nome latino Comes _stabuli_, molto frequente negli antichi libri, di cui Caronda[582] riferisce molti be' passi, e sostiene Loyseau[583] contro l'opinion d'alcuni moderni, e spezialmente di Cujacio[584], ch'è di contrario sentimento.

Ha due grandi prerogative: l'una, egli è custode della spada del Re, poichè quando vien promosso a sì sublime dignità, il Re gli dà tutta nuda la sua spada nelle mani, per la quale egli all'incontro in quell'istante gli dà la fede ed omaggio, come appunto si narra dell'Imperador Trajano, il quale dando la sua spada nuda a Sura Licinio Prefetto Pretorio, gli disse queste memorabili parole: _Accipe hunc ensem, ut si quidem recte Reip. imperavero, pro me, sin autem secus, in me utaris_. Perciò l'insegna di questa dignità è la spada nuda; siccome il nostro Torquato seppe ben esprimere nella persona del Gran Contestabile d'Egitto, collocandolo perciò in quella rassegna alla destra del Re, appartenendo a lui il primo luogo sopra tutti gli altri Ufficiali della Corona, e dandogli la spada nuda per sua insegna.

.... _alza il più degno_ _La nuda spada del rigor ministra_.

L'altra prerogativa è, che negli eserciti egli ha il comando sopra tutte le persone, anche sopra i Principi del sangue: dispone gli alloggiamenti, istruisce le squadre, distribuisce le sentinelle: sono a lui subordinati i Marescialli, e tutti gli altri Ufficiali minori: in breve ha il supremo comando negli eserciti mentre sono in campagna, onde di quest'altra prerogativa parlando il Tasso cantò:

_Ma Prence degl'eserciti, e con piena_ _Possanza è l'altro ordinator di pena._