Istoria civile del Regno di Napoli, v. 2
Part 16
Per li matrimonj molte provide leggi s'ammirano nel libro secondo di quel volume[287]. L'ingenuo non s'accoppiava con la libertina, nè il nobile coll'ignobile; quindi essendo i Re collocati sopra la condizione di tutti; quelli morti, le loro vedove non si collocavan poi con altri, se non eran di regal dignità decorati. Ma Giustiniano prese Teodora dalla scena con gran vituperio del Principato. Quelli che non eran nati da giuste nozze, non si creavano Cavalieri: non eran ammessi al Magistrato, anzi nè meno a render testimonianza. Le profuse donazioni tra' mariti e mogli eran vietate: prudentissima fu perciò la legge di Luitprando, colla quale fu posto freno al dono mattutino, che solevan i mariti fare alle mogli il mattino dopo la prima notte del loro congiungimento, che i Longobardi chiamavano _morgongap_[288]; solevan sovente i mariti d'amor caldi, allettati da' vezzi delle novelle spose, donar tutto: Luitprando[289] proibì tanta profusione, e stabilì che non potessero eccedere la quarta parte delle loro sostanze. E per gli esempj che rapporta Ducange, si vede che per tutto l'undecimo secolo fu la legge osservata. Ed è veramente nuovo e singolare ciocchè l'Abate Fontanini nel suo libro contra il P. Germonio rapporta di alcuni atti, che pubblicò d'una notizia privata dell'anno 1162, nella quale si legge, che un tal Folco da Cividale del Friuli dona a Gerlint sua moglie tutto il suo, _omnia sua propter pretium in mane quando surrexit de lecto_. Gli adulterj erano severamente puniti; le nozze fra' congionti, secondo il prescritto, non men delle leggi civili, che de' canoni erano vietate; e Luitprando[290] istesso rende a noi testimonianza, che fu mosso a vietarle anche con sue leggi: _Quia_, com'e' dice, _Deo teste, Papa Urbis Romae, qui in omni Mundo caput Ecclesiarum Dei, et Sacerdotum est, per suam epistolam nos adhortatus est, ut tale conjugium fieri nullatenus permitteremus_.
Alcuni s'offendono, che in questo secondo libro delle leggi de' Longobardi[291] si legga permesso il concubinato, vietandosi solamente, che in un istesso tempo si possa tener moglie e concubina, non altrimente, che due mogli, essendo anche presso a' Longobardi vietata ogni poligamia. Ma tralasciando che quella legge fu di Lotario, non già d'alcuno de' Re longobardi; questa maraviglia nasce dal non sapere che presso ai Romani il concubinato fu una congiunzione legittima[292], non pur tollerata, ma permessa, ed era perciò detto _semimatrimonium_, e la concubina era chiamata perciò _semiconjux_[293], e lecitamente l'uomo poteva avere per sua compagna o la moglie o la concubina, non però in un medesimo tempo e moglie e concubina insieme, perchè questa era riputata poligamia, non altrimente se tenesse due mogli[294]. Questo istituto fu continuato anche dappoichè per Costantino Magno l'Imperio abbracciò la nostra religione, il quale ancorchè ponesse freno al concubinato, non però lo tolse; ed appresso i Cristiani di più Nazioni d'Europa, per molti secoli fu ritenuto; di che fra gli altri ce ne rende certi un Concilio di Toledo, ove fu parimente stabilito, che l'uomo sia Laico, sia Cherico d'una sola debba contentarsi o di moglie o di concubina, non già che possa ritenere in uno stesso tempo tutte due[295]. Ma vietatosi poi nella Chiesa latina a' Preti affatto di aver moglie, ed in conseguenza di tener anche concubine, poichè gli Ecclesiastici per la loro incontinenza non potevan vivere soli, si ritennero le concubine: fu per isradicar questo costume in varj Concilj severamente proibito loro di tenerle: non ebbero queste proibizioni gran successo, e furon di poco profitto: rada era l'osservanza; ed i Preti non potevano a patto alcuno distaccarsene: furono perciò replicati i divieti: non vi era Concilio che si convocasse, che con severe minacce non inculcasse sempre il medesimo, detestandosi il concubinato, e predicandosi peggior dell'adulterio, dell'incesto, e più grave d'ogni altro vizio. Quindi nelle seguenti età il nome del concubinato, che prima era riputato una congiunzion legittima, fu renduto odioso ed orrendo in quella maniera, ch'oggi si sente. Nel Regno d'Italia non pur presso a' Longobardi, ma anche quando passò sotto la dominazione de' Franzesi, durava ancora l'istituto de' Romani. Appresso alcune altre Nazioni d'Europa era anche il concubinato riputato legittimo, e Cujacio testimonia, che anche a' suoi tempi era ritenuto dai Guasconi, e da altri popoli presso i Pirenei[296]. In Oriente per le Novelle di Basilio Macedone[297], e di Lione, fu il concubinato proibito; ma quelle non ebbero alcun vigore nelle province d'Europa, come quelle ch'erano state sottratte dall'Imperio, ed ubbidivano a' loro Principi independentemente dagl'Imperadori d'Oriente: ciocchè meriterebbe un discorso a parte, ma tanto basterà per ciò, che riguarda il nostro istituto.
Intorno alle tutele, furon dati savj provvedimenti: eran i pupilli raccomandati ugualmente agli agnati, che a' cognati: ma de' pupilli nobili il principal tutore era il Re[298]. Quindi appresso noi nacque l'istituto di darsi dal Re il Balio a' Baroni, e prendersi da lui le lettere del Baliato. Davano ancora alle donne per la loro imbecillità un perpetuo tutore, ch'essi chiamavano Mundualdo, il quale s'assomigliava in gran parte al tutore cessizio de' Romani antichi, sotto la cui autorità eran sempre le donne di qualunque età fossero, ed ancorchè a nozze passassero: ond'è che ancor oggi in alcuni luoghi del nostro Regno sia rimaso di loro alcun vestigio.
Ne' contratti, l'equità e la giustizia fu unicamente ricercata: i contratti de' maggiori, diffinendo la maggior età nell'anno decim'ottavo, eran ben fermi, nè alle restituzioni soggetti. I creditori, ed i compratori erano sicuri di non esser fraudati e delusi per le tacite ipoteche, e per gli occulti fedecommessi; imperocchè si facevan passare tutti i contratti, le vendite, i pegni, i testamenti stessi sotto gli occhi, ed avanti i Magistrati, ed al cospetto del Popolo. L'ordine di succedere ab intestato era semplicissimo: colui ch'era più prossimo in grado, era l'istesso che l'erede, eccetto solamente che i figliuoli, e' lor descendenti erano preferiti a' genitori.
I giudicj, che appresso i Romani eran tratti in immenso con grave dispendio delle proprie sostanze, e cruccio dell'animo, appo i Longobardi eran brevi e meno travagliosi. La temerità de' litiganti era frenata da' pegni, e dalle pieggiarie. A' Giudici niente era più facile e spedito: nelle quistioni di fatto portava l'attore i suoi testimoni, ed il reo i suoi, e colui guadagnava, che dal suo canto avea di lor maggior numero ed autorità. Nelle cose dubbie ed ambigue si ricorreva alla religione de' giuramenti; questo si dava al reo, ma con molto riguardo, cioè se produceva testimonj di provata fama, che deponessero ed attestassero della di lui probità e religione, e che essi volentieri crederebbero al suo giuramento[299]. Rade eran le quistioni di legge, e se pur accadevano, non dagli infiniti volumi degl'Interpetri, ma da' semplici e piani detti delle lor leggi, dal giusto e dal ragionevole prestamente eran decise. Pronto era il remedio nelle perturbazioni di possesso, e subita la restituzione, andando il Giudice co' testimonj in sul luogo a conoscer dello spoglio, e ad immantenente ripararlo.
Nella cognizion criminale de' delitti erano due cose saggiamente osservate. La violazione della ragione e società pubblica, e di quella del privato. Per questo due multe furono introdotte: coll'una si riparava al danno del privato, che chiamarono Vedrigeldium, cioè quel che si dava per lo taglione; coll'altra si riparava alla pubblica pace, che dissero per ciò Fedra, e si dava al Re, o al comune di qualche città. Commenda Ugone Grozio[300] questo lor istituto di non spargere il sangue de' Cittadini per leggieri cagioni, ma solo per gravissime e capitali. Ne' minori delitti bastava, che per danaro si componessero, ovvero che il colpevole passasse nella servitù dell'offeso, in cui s'era peccato.
I beni de' condannati erano salvi a' loro figliuoli, nè stavano soggetti a confiscazioni. Nelle cause criminali non ammettevano appellazioni, nè questo portò a Grozio alcuna maraviglia, come non debbono altri averla; poichè i Pari della Curia con somma religione e clemenza de' lor pari giudicavano. Quindi presso di noi nacque l'istituto, che le cause capitali de' Baroni non potessero decidersi senza quelli, che diciamo _Pares Curiae_.
I riti e le solennità ch'essi usavano nelle manumissioni, e nell'adozioni eran conformi a' lor costumi feroci e guerrieri. Le manumissioni come c'insegna Paolo Varnefrido si facevano _per sagittam_, le adozioni _per arma_, siccome le alienazioni _per glebae festucaeve conjectionem in sinum emptoris_.
Dispiacque a molti quell'antica consuetudine dei Longobardi, che in alcune cause dubbie ed ambigue e ne' gravi delitti se ne commettesse la decisione alla singular pugna di due, che chiamiamo duello. Fu veramente il duello antica usanza de' Longobardi, che poi passata in legge, fu per molto tempo praticata non pur da loro, ma da molte altre Nazioni, le quali da' Longobardi l'appresero. In fatti l'istorie loro sono piene di questi duelli; e memorando fu quello di Adalulfo, che di adulterio aveva tentata la Regina Gundeberta[301], ed avutane ripulsa, per vendicarsene, ricorse al Re Arioaldo suo primo marito, al quale accusandola falsamente, che insieme con Dato Duca della Toscana gl'insidiasse la vita ed il Regno, fece imprigionare quella infelice Principessa. Di che offeso Clotario Re di Francia, dal cui sangue discendeva, mandò Legati ad Arioaldo con gagliarde richieste di dover tosto liberarla; al che avendo il Re risposto, ch'egli aveva cagioni giustissime di tenerla prigione, e negando i Legati ciò che s'imputava alla Regina, affermando che mentivano gli Autori di tal impostura; finalmente Ansoaldo uno di essi richiese al Re, che per duello il dubbio dovesse terminarsi. Vennero alla pugna Cariberto per la Regina, e l'impostore Adalulfo pel Re, nella quale restando l'ultimo vinto, fu la Regina liberata, e restituita al suo antico onore. Questo genere di purgazione fu cotanto commendato presso a tutte le Nazioni, che Cujacio[302] dice, che anche fra' Cristiani, così nelle cause civili, come nelle accusazioni criminali fu il duello lungamente praticato, ed i nostri Franzesi Normanni, finchè tennero questo Regno, sovente l'usarono. Era ben da' Re longobardi istessi riputato un esperimento fiero ed irragionevole; ma assuefatti que' Popoli lungamente a tal usanza, e reputando minor male per placar l'ira e lo sdegno di quegli animi feroci, commetter l'affare al periglio di pochi, che di vedere ardere di discordie civili le intere famiglie, loro non parve grave, se non necessario il ritenerlo. Luitprando Principe prudentissimo ben lo conobbe, ma ad esempio di Solone, che dimandato se egli avesse date le migliori leggi che aveva saputo agli Ateniesi, rispose le migliori, che potevan confarsi ai loro costumi, così egli in una sua legge altamente dichiarò questi suoi sensi, dicendo che ben egli era incerto del giudicio di Dio, e molti sapeva che per duello senza giusta causa restavan perditori, ma soggiunse: _Sed propter consuetudinem gentis nostrae Longobardorum legem impiam vetare non possumus_[303]. La religione cristiana tolse poi questa usanza, ma non si veggono tolte le radici, onde con tanta facilità cotali effetti germogliano: ella è nata per isradicarle interamente, ma noi medesimi siamo quelli, che le facciamo contrasto, e frapponghiamo impedimenti. La tolsero poi gli altri Principi, e presso a noi l'Imperadore Federico II, e più severamente gli altri Re suoi successori.
Dispiacque ancora quell'altro genere di prova del ferro rovente, dell'acqua fervente, ovvero ghiacciata[304]; ma di ciò non debbono imputarsi i soli Longobardi, ma tutte l'altre Nazioni d'Europa, e più i Cristiani nostri, i quali lungamente lo ritennero e l'abbracciarono più tenacemente; imperocchè credettero derivare il costume da Mosè istesso, il quale comandò che si dasse alle donne imputate di stupro certa pozione per conoscere il loro fallo, o l'innocenza. Non fu dunque maraviglia se i Longobardi, portando la cosa più avanti, ne stabilissero anche sopra ciò delle leggi, per le quali comandarono che per determinare le liti, si servissero anche de' vomeri infocati, ovvero dell'acqua fredda, o bollente. S'aggiunse, perchè l'error durasse e tal costume si ritenesse, la credulità e stupidezza degli uomini, i quali eran così persuasi e certi di questa pruova, che sovente diedero facile e sicura credenza a ciò che gli Storici o altri, che se ne spacciavan testimonj, ne favoleggiavano, e per cosa certa gliele descrivevano. Nè mancarono di raccontar fatti veramente strani e maravigliosi, non perchè essi veri fossero in realtà, ma prodotti da una fantasia sì fortemente accesa, che faceva lor vedere uomini posti dentro il fuoco non ardere, e buttati dentro i fiumi non sommergersi. Celebre appresso gl'Istorici è quel fatto accaduto ne' tempi d'Ottone a quella innocente Contessa, che accusata falsamente dall'Imperadrice sua moglie, se ne purgò con un ferro rovente, da cui non fu tocca.
(I più accurati Scrittori riputano favolosi tutti questi racconti dell'Imperatrice moglie d'Ottone, e della pruova del ferro rovente. Intorno a che son da vedersi coloro, che vengono rapportati da Struvio _in Syntag. Hist. Germ. in Ottone, pag_. 371).
Ma assai più celebre e memorabile è quell'altro ai tempi d'Alessandro II, accaduto in Firenze, di Pietro Aldobrandino, che uscì al cospetto di tutto il Popolo immune e salvo dalle fiamme, onde acquistonne il nome di Pietro Igneo. Non senza ragione adunque Federico Imperadore tra le sue leggi militari stabilì ancora, che questa pruova si praticasse nelle cause dubbie, come Radevico e Cujacio[305] testificano. Ma conosciutasi da poi, seriamente pensandovi, la sua incertezza, e che molti innocenti ne riportavano pena maggiore di quella, che anche legittimamente convinti per rei non avrebbero potuto temere, e che all'incontro ne uscivan liberi i colpevoli; e che con troppo ardimento si pretendesse tentar i giudicj divini, fu da' romani Pontefici proibito. E Cujacio[306] rapporta, che questo costume nella Lombardia cominciò prima di tutti gli altri paesi a mancare, e ad andare in disusanza. Presso a noi andò parimente in obblivione, ed ancorchè i Baresi lungamente ritenessero l'usanze de' Longobardi onde il libro delle loro Consuetudini fu compilato; pur confessano, che sin da' tempi del Re Rugiero era già tal costume affatto mancato: _Ferri igniti, aquae ferventis, vel frigidae, aut quodlibet judicium, quod vulgo paribole nuncupatur, a nostris civibus penitus exulavit_[307].
Parve anche a molti fiero e crudele quel costume di render cattivi i Cristiani, e riceverne per la libertà riscatti, come s'è veduto che fecero co' Crotonesi, e con altre genti delle città, ch'erano in poter de' Greci loro nemici: del che altamente si querelava S. Gregorio M. Ma questo costume, siccome fu narrato nel precedente libro, era allora indifferentemente da tutti praticato: nè mancano Scrittori che lo difendono per giusto.
Per queste cagioni leggiamo noi ne' più gravi Autori cotanto commendarsi sopra tutte le straniere Nazioni la longobarda per gente savia e prudente, e che meglio di tutte le altre avesse saputo stabilire le leggi, con tanta perizia ed avvedimento dettate. Niente dico di Grozio[308] che perciò tante lodi l'attribuisce, niente di Paolo Varnefrido. Guntero Secretario che fu di Federico I Imperadore, e famoso Poeta di que' tempi, così nel suo Ligurino cantò de' Longobardi.
_Gens astuta, sagax, prudens, industria, solers,_ _Provida consilio, legum, Jurisque perita._
Nè lo stile, con cui furono quelle leggi scritte, è cotanto insulso ed incolto come pur troppo lo riputarono i nostri Scrittori: ben furono elle giudicate dall'incomparabile Grozio degno soggetto delle sue fatiche e de' suoi elevatissimi talenti: aveva ben egli apparecchiato loro un giusto commentario, siccome dell'altre leggi dell'altre Nazioni settentrionali, così ancora di queste de' Longobardi. Ma pur troppo presto tolto a noi da immatura morte, non potè perfezionarlo. È bensì a noi di lui rimaso un Sillabo[309] di tutti i nomi e verbi, ed altri vocaboli de' Longobardi, per cui si scuoprono i molti abbagli presi da' nostri Scrittori, che vollero interpretarle; e Giacomo Cujacio[310] ne' suoi libri de' Feudi, i quali in gran parte da queste leggi dipendono, sovente ne mostra molte voci delle medesime reputate dalla comune schiera per barbare ed incolte, ed a cui diedero altro senso, essere o greche, o latine, o dipendere con perfetta analogia da queste lingue: così quella voce _arga_, che s'incontra spesso in queste leggi, riputata barbara, e che i nostri vogliono che significhi _cornuto_, come fra gli altri espose Maxilla nelle Consuetudini di Bari[311] che da queste leggi in gran parte derivano, presso a Paolo Varnefrido[312] non significa altro che _inerte_, _scimunito_, _stupido_, _ed inutile_, e la voce deriva dal Greco argòs, che appo i Greci significa lo stesso, come dice Cujacio[313], e lo conferma coll'autorità di Didimo. E ciò che sovente occorre in questi libri _astalium facere_, non vuol dir altro che ingannare, e mancare al Principe o al Commilitone del suo ajuto e soccorso, mentre nella pugna ne tiene il maggior bisogno, ed è in periglio di vita. Così ancora farsi una cosa _asto animo_, come sovente leggiamo in queste leggi, da voce latinissima deriva ch'è il medesimo, che d'animo vafro ed ingannevole: Plauto in _Poenulo_.
_Mea soror ita stupida est sine animo asto._
Ed Accio appresso Nonio:
_Nisi ut asta ingenium lingua laudem._
Parimente quell'altra voce Strige, che in queste leggi s'incontra, e che presso a Festo è l'istesso, che malefica, si ritrova ancora in Plauto _in Pseudolo_
_Strigibus vivis convivis intestinaque exedunt._
che i Longobardi con voce propria della Nazione chiamarono anche Masca, ed oggi noi chiamiamo Maga o Strega.
L'uso del talenone dichiarato da Festo, Vegezio, ed Isidoro, viene anche nettamente spiegato da queste leggi[314]. Il talenone, come anche spiega la legge, non era altro, che una trave librata sopra una forca di legno, per la quale si tirava con secchi l'acqua dai pozzi.
Il chiamare le donne non casate vergini in capillo non altronde deriva, che dall'istituto de' Romani, i quali distinguevan le vergini da quelle, che avean contratte nozze, perchè queste velavano il lor capo, ed all'incontro le vergini andavan scoverte, e mostravano i loro capelli.
Galeno credette che i cavalli, e, toltone i cani, ogni sorta di quadrupedi non potessero esser mai rabbiosi. All'incontro Absirto, e Hierocle Mulomedici[315], e Porfirio ancora contra il sentimento di Galeno scrissero, che potevan ancora quelli esser rabbiosi. I Longobardi in queste loro leggi[316] ricevettero l'opinione di costoro, e rifiutarono come falsa quella di Galeno. Molt'altri consimili vestigi di loro erudizione si scorgono in quelle, e molte altre voci di questo genere, che ad altri sembrano barbare, quando traggon la loro origine dalla greca o latina lingua, e sono sparse in questi libri, che non accade qui tesser di loro più lungo catalogo: ciascuno per se potrà avvertirle, e potrà anche osservarle nel Sillabo, che ne fece Grozio del quale poc'anzi si fece da noi memoria.
I. _Leggi longobarde lungamente ritenute nel Ducato beneventano, e poi disseminate in tutte le nostre province, ond'ora si compone il Regno._
L'eminenza di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia e sapienza potrà comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia, e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia e d'Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure longobarde volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d'Italia che a lui ubbidiva, osservate.
Egli ne aggiunse molte altre agli editti de' Re longobardi suoi predecessori, che stabilì non come Imperadore o Re di Francia, ma come Re d'Italia, ovvero de' Longobardi. E siccome la legge longobarda non ebbe vigore presso a' Franzesi, così ancora la legge salica o francica non fu da Carlo, nè da' suoi successori introdotta in Italia; onde si vede l'error del Sigonio[317], il quale tre leggi vuole, che nell'Imperio de' Franzesi fiorissero in Italia, la romana, la longobarda e la salica. Se non se forse volesse intendere, che appo i soli Franzesi, che vennero con Carlo in Italia, quella avesse forza e vigore. Pipino suo figliuolo e successore nel Regno d'Italia, e gli altri Re ed Imperadori che gli succederono, come Lodovico, Lotario, Ottone, Corrado, Errico e Guido, non pur le mantennero intatte ed in vigore, ma altre leggi proprie v'aggiunsero; e quindi nacque che l'antico Compilatore di queste leggi raccolse in tre libri non pur le leggi di que' cinque Re longobardi, ma anche quelle di Carlo M. e degli altri suoi successori insino a Corrado, che come Signori d'Italia le stabilirono, le quali tutte leggi longobarde furon dette.