Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1
Part 7
Fu veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli romani Imperadori, che ressero l'Imperio fino a Costantino, essendovi stati alcuni iniqui, crudeli, e più tosto mostri sotto spezie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le loro costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di giustizia e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutto diverse da quelle, che da Costantino, e dagli altri suoi successori furon da poi promulgate, convenienti più tosto ad Oratori, che a Principi[187]. Il che non altronde derivò, se non da quel buon costume, ch'ebbero di valersi nel loro stabilimento dell'opera di celebri Giureconsulti, senza il consiglio de' quali così nell'amministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di noi esser in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio; imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle costituzioni degl'Imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de' Principi, che da Costantino M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente osserviamo, che alcune costituzioni, delle quali i Giureconsulti fanno menzione nelle _Pandette_, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.
CAPITOLO IX.
_De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano._
Le costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando da Adriano infino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i Principi, che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella, che _Papirio Giusto_ fece delle costituzioni di Vero, e d'Antonio; questo celebre G. C. del quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle _Pandette_, fiorì ne tempi di Settimio Severo, e le costituzioni di questi due fratelli compilò; partendole in venti libri[188]. Giacomo Labitto[189] in quella sua opera ingegnosa, e molto utile, dell'_Indice delle leggi_, fa un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria, che se ne fosse fatta altra nei tempi, che seguirono, se non quelle due di Gregorio e d'Ermogeniano, Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro presero il nome i due Codici _Gregoriano_, ed _Ermogeniano_. In questi due Codici furon raccolte le costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano Imperadore fino a' tempi di Costantino: poichè nel Codice Gregoriano si riferisce una costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell'anno 296, dieci anni prima dell'imperio di Costantino[190]. Questi due Giureconsulti si proposero l'istessa epoca, e ne' loro Codici amendue raccolsero le costituzioni indistintamente di quelli Principi, che da Adriano fino a Costantino M. ressero l'Imperio, come è manifesto dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo Gottifredo[191] notato d'error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna, come fecero, ma bensì Gregorio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.
Credette Giacomo Gottifredo non fuor di ragione, che intanto questi Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una certa nuova giurisprudenza per quel celebre suo _Editto perpetuo_, che stabilì, la cui materia ed ordine, servì per cinosura ed archetipo della giurisprudenza; e che fu il corpo più nobile della legge de' Romani, e Capo della giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. E forte indizio n'è, che Ermogeniano[192] istesso ne' libri epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguire l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano singolare e notabile la forma, che diede per l'amministrazione degli uffici pubblici e palatini, e della milizia parimente, la qual forma fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il Giovane fu all'intutto variata e mutata, e prese la giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò, che suspica Gotifredo[193], che questi Codici, quando si pervenne all'età di Costantino, e de' suoi figliuoli Imperadori cristiani, si fossero continuati da questi Giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro, e da altri cristiani Imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e dei suoi figliuoli, fossero pur anche gentili, con assai forti congetture ce n'assicura il lodato Gotifredo.
Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio, e da Ermogeniano: parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gotifredo possa persuaderne a credere, che fossero stati scritti per privata autorità. Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, che l'autorità di questi Codici fu grandissima; e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che gli Avvocati, e gli Scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora, degl'interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche costituzione. Di essi valevasi S. Agostino[194], come è manifesto nel _lib. 2. ad Pollentium_; ove s'allega del Codice Gregoriano una costituzione d'Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano. De' medesimi ancora si servì l'Autore della collazione delle leggi Mosaiche colle romane, che secondo Freero[195], e Gotifredo[196] fiorì nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istessa età di Cassiodoro: si allega da costui una costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel _lib. 5. de nuptiis_; parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice[197]; e dell'istesso Codice Gregoriano se ne rapporta un'altra, con notarsi ancora il Consolato di Diocleziano nell'anno 296. Se ne servì parimente l'Autore di quell'antica consultazione, che serbata dall'ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l'industria di Cujacio fra le sue, citandosi del Codice Ermogeniano la _l. 2. de Calumniatoribus_: se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio, ovvero breviario di essi si servirono dappoi, oltre all'Autore della suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie, e certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che pur le dobbiamo alla diligenza di Cujacio.
Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il Giovane, avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci toccherà favellare.
CAPITOLO X.
_Delle Accademie._
Non solamente in questi fioritissimi tempi, e specialmente sotto l'Imperio d'Adriano, per tanti celebri Giureconsulti, e per la sapienza di questo Principe, per quel suo editto, e per le tante costituzioni degli altri savissimi Principi, era lo studio della giurisprudenza nel maggior suo splendore, e nel colmo della sua grandezza, ma lo rendevan ancor florido e rilevato le due celebri Accademie del Mondo, l'_Ateneo_ di Roma in Occidente, e la _Scuola_ di Berito in Oriente.
I. _Dell'Accademia di ROMA in Occidente_
Prima d'Adriano nell'inclita città di Roma non vi erano pubbliche Accademie. I Maestri nelle loro private stanze, ch'essi chiamavan _pergole_, insegnavano alla gioventù[198]; ed i Giureconsulti stessi, oltre a quelle commendabili loro funzioni d'interpretare, scrivere, rispondere, consigliare, ed altre rapportate di sopra, avean ancora per costume nelle lor case insegnare a' giovani la ragion civile; e Cicerone racconta di se, ch'egli attese a questi studj sotto la disciplina di Q. Scevola figliuolo di Publio, ancorchè questi, com'e' dice, _nemini ad docendum se dabat_[199]. Labeone[200] così s'avea diviso l'anno, che sei mesi era in Roma frequentato da' studiosi, che andavan da lui ad apprender la legal disciplina, e sei altri mesi si ritirava in Villa a comporre libri, onde lasciò quattrocento volumi. Sabino, come anche narra Pomponio[201], poichè non era dei beni di fortuna abbastanza fornito, sovente da' suoi scolari era sovvenuto: _huic nec amplae facultates fuerunt: sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est_; e così anche si praticava nell'altre professioni, siccome per le matematiche n'abbiamo il testimonio di Svetonio[202], e per la grammatica l'Autore del libro degl'illustri Grammatici.
Adriano fu il primo, che nella regione VIII del Foro romano fondò l'Ateneo, ove pubblicamente dovessero insegnarsi le discipline, e le lettere; e quel luogo, ch'è posto alle radici del monte Aventino, ancor oggi ritiene la memoria delle scuole de' Greci[203], imperocchè in esso si facea professione non meno della latina, che della greca eloquenza, e non meno i Retori, e Poeti latini, che i greci vi avevan il loro luogo. Fanno di questo Ateneo onorata memoria Dione[204], Lampridio, Capitolino, Gordiano, e Simmaco[205].
Alessandro Severo l'ampliò, e ridusse in forma più nobile. Stabilì il salario a' Retori, Medici, Grammatici, ed a tutti gli altri Professori. Instituì gli Auditori pubblici, ed assegnò ancora alcune rendite a' Studenti, figliuoli di poveri, pur che però fossero ingenui[206]. I Romani di queste genti di lettere non facevan ordine a parte, ma le lasciavano mescolate nel terzo stato, e non avean tante persone, quante noi, che prendesser le lettere per professione e vocazione loro speciale[207]: da poi quelle poche ch'essi n'aveano, le ridussero in milizie, le quali eran uffici quasi perpetui, di maniera che facevan di loro più stima, che noi, e di grandissimi privilegi onoravangli, come si vede nel Codice di Teodosio.
Or per la celebrità di questa famosa Accademia, concorrevano in Roma in gran numero i giovani da tutte le parti per apprender le buone lettere, e spezialmente la legal disciplina. Non eran sole queste nostre province, ch'oggi forman il Regno di Napoli, a mandar lor giovanetti a studiare in Roma, ma le province più remote e lontane eziandio; e non pur dalle Gallie, ma dalla Grecia, e dall'Affrica ancora ne venivano. Nelle nostre Pandette sono ancor rimasi alcuni vestigi, che n'accertano di quest'usanza di mandarsi in Roma i giovani a studiare: abbiamo un responso di Scevola, che diede a favor d'un giovane, che _studiorum causa Romae agebat_, rapportato da Ulpiano[208], il qual anche parla del viatico solito assegnarsi dai padri a' figliuoli quando gli mandavan in Roma a studiare: e questo medesimo Giureconsulto altrove[209] fa anche memoria di quest'usanza di mandare i giovani a Roma a studiare, della quale ne fa altresì menzione Modestino[210], ed altri nostri Giureconsulti. E venivano, particolarmente per dare opera allo studio delle leggi, sin dalla Grecia i giovani in Roma; onde si rendè celebre anche perciò la sfacciata libidine di Domiziano, che imprigionò Arca avvenente fanciullo, il qual fin dall'Arcadia era venuto in Roma per apprender la giurisprudenza, solamente perchè con rado e memorando esempio non volle acconsentire alle sue impudiche voglie[211]: di che il giovanetto appresso Filostrato[212] tutto dolente accagionava suo padre, che potendo farlo instruire delle greche lettere in Arcadia, l'avea mandato in Roma per apprender le leggi. I Greci medesimi, che non sogliono esser paghi, se non di loro stessi, e delle cose proprie, pur furono costretti confessare, che dalle leggi romane solamente potevasi apprender una giusta e diritta norma di costumi; onde Dione Crisostomo[213] orando presso a' Corinti, e volendo persuader loro, ch'egli essendo dimorato per lungo tempo in Roma appresso l'Imperador Trajano, avea sempre onestamente vivuto, di quest'argomento si valse: ch'egli stando in Roma, era stato in mezzo alle leggi, non potendo traviare, chi fra quelle conversava. Ne vennero anche dall'Affrica, come nei tempi più bassi testimonia d'Alipio l'incomparabil Agostino[214], del quale narra, che _Romam processerat, ut jus disceret_. Dalla Gallia, e dall'altre province occidentali in questi medesimi tempi men a noi lontani era frequente il concorso de' giovani in Roma per lo studio delle leggi. Di Germano Vescovo altissiodorense n'è testimone Errico altissiodorense in que' suoi versi[215]. E Costanzo[216] nella di lui vita pur dice: _Post Auditoria Gallicana, intra Urbem Romam Juris scientiam plenitudini perfectionis adjecit_. Rutilio Numaziano[217] favellando di Palladio gentil giovane franzese, pur disse, ch'era stato mandato in Roma ad apprender legge.
E Sidonio[218] Apollinare persuade Eutropio, che vada ad apprender giurisprudenza in Roma, che perciò chiamolla, _domicilium legum_. Onde non pur dagli Scrittori di questi tempi, ma anche de' tempi che seguirono, meritò Roma questi encomi, non solamente per la giurisprudenza, ma per l'eloquenza, e per tutt'altre discipline. Così leggiamo appresso Claudiano, Roma esser chiamata _Armorum, Legumque parentem, quae prima dedit cunabula juris_[219]: ed altrove _legum genitricem_: appresso Simmaco, _Latiaris facundiae domicilium_[220]: e così appresso Ennodio, Girolamo, Cassiodoro, e molt'altri Scrittori.
E fu cotanta la cura degl'Imperadori, ed il loro studio d'invigilar sempre al decoro e ristabilimento di quest'Accademia, ch'essendo, ne' tempi di Valentiniano il vecchio, Roma già caduta dal suo antico splendore, ed i giovani dati in braccio a' lussi, e ad ogni sorte di vizio, tanto che l'Accademia era molto scaduta dal suo instituto, ed introdotti in essa molti abusi, pensò questo Principe, di cui era molto grande la sollecitudine de' studj di Roma, riparare a cotali disordini, e promulgò quivi a tal effetto quella celebre costituzione, che dirizzò nell'anno 370. ad Olibrio Prefetto di quella città, parte della quale ancor si legge nel Codice Teodosio[221], ove stabilì undici leggi accademiche per rimediare a tanti abusi, delle quali in più opportuno luogo farem parola. Tanto che ristorata per queste leggi potè poi lungamente mantenere il suo lustro, e tirare a se, come innanzi, i giovani da tutte le parti d'occidente per apprender le lettere, e massimamente la Giurisprudenza. Così ne' tempi di Teodorico Ostrogoto vediamo ancor durare quest'usanza di mandarsi a Roma i giovani ad apprender le discipline; anzi volle questo Pincipe, che non dovesse concedersi licenza a' medesimi di far ritorno alle paterne case, se non compiuti in quella città i loro studj. In fatti negò tal licenza a Filagrio, ancorchè suo benemerito, il quale avendo mandat'in Roma a studiare alcuni suoi nipoti, e volendo richiamarli, ordinò a Festo, che non gli lasciasse partire, esagerando cotanto la stanza di Roma per li giovani: _Nulli sit ingrata Roma, quae dici non potest aliena: illa eloquentiae faecunda mater: illa virtutum omnium latissimum templum_[222]. La negò parimente a Valeriano, il quale avea mandati li suoi figliuoli a Roma a studiare, e scrisse a Simmaco, che non lasciassegli partire[223]. Questo medesimo instituto fu da poi continuato da Atalarico suo nipote, il qual imitando Valentiniano ne prese anche spezial cura e pensiero, e si legge ancora appresso Cassiodoro[224] una lettera, che volle scrivere perciò al Senato di Roma, nella quale riordina i studj, e stabilisce i soliti stipendi per coloro, che militavano in quell'Accademia, nella quale oltre a' Grammatici, Oratori ed altri Professori, v'avevan ancora luogo gli _Espositori delle leggi_: onde per questo nuovo ristoramento potè da poi, eziandio ne' tempi più barbari, meritar Roma que' pregi e quegli encomj, che le danno più Scrittori di questa bassa età, raccolti dal Savarone[225] sopra Sidonio[226] Apollinare.
II. _Dell'Accademia di BERITO in Oriente._
Berito è città posta nella provincia di Fenicia in Oriente, e fu cotanto benemerita a Teodosio il Giovane, che la decorò del titolo di metropoli della Fenicia, come Tiro, città per lo studio delle leggi non men celebre in Oriente, che Roma nell'Occidente; e siccome in Roma la legge civile era insegnata in latino, così a Berito in greco. Per la famosa accademia in essa stabilita fu chiamata la _città delle leggi_; e che riempieva perciò il Mondo delle medesime. Da chi quest'Accademia fosse stata instituita, non se ne sa niente di certo: quel che però non può pors'in disputa è, che fiorisse molto tempo prima di Diocleziano Imperadore, com'è manifesto da una costituzione di questo Imperadore, che si legge nel Codice di Giustiniano[227], indirizzata a Severino, e ad altri scolari dell'Arabia, i quali per apprender la disciplina legale dimoravan in Berito.
A questa città, come domicilio delle leggi, concorrevano i giovanetti di tutte le province dell'Oriente. Chiarissima testimonianza è quella, che ce ne dà Gregorio Taumaturgo Vescovo di Neocesarea nell'orazion panegirica ad Origene[228], ove narra aver egli appresa la giurisprudenza romana nell'Accademia di Berito, celebre per lo studio di tutte le professioni, ma singolarmente per quella delle leggi. Nè minore fu la fama di questa Accademia sotto Costanzo e Costante circa gli anni di Cristo 350. Il Geografo antico[229], (il qual Autore dobbiam noi alla diligenza dell'eruditissimo Giurisconsulto G. Gotifredo) che fiorì ne' tempi medesimi, parlando della città di Berito, e dell'Accademia delle leggi dice così, secondo l'antica traduzione latina: _Berytus Civitas valde delitiosa, et Auditoria legum habens, per quae omnia judicia Romanorum. Inde enim viri docti in omnen orbem terrarum adsident Judicibus, et scientes leges custodiunt Provincias, quibus mittuntur legum ordinationes._ Per ciò Nonno[230] nelle Dionisiache diceva, che Berito riempieva la terra tutta di leggi. Eunapio[231] ancora, che fiorì sotto Costanzo, Zaccaria Scolastico[232] e Libanio[233], che visse sotto Valente, chiamano perciò Berito madre delle leggi. E ne' tempi dell'Imperador Valente fu tanto il concorso de' giovani a questa città per apprender le leggi, che Libanio stesso si duole essersi perciò tralasciato lo studio dell'eloquenza. Ed Agatia[234], favellando della ruina di Berito a cagione del tremuoto, che abbattè quasi tutta la città, afferma esservi accaduta strage grandissima de' cittadini, e di gran numero di coloro, che ivi dimoravano per apprender le leggi Romane. Finalmente il nostro Giustiniano[235] pur nomò Berito _città delle leggi_, ed altrove[236], _nutrice_ delle medesime; donde egli fece venir Doroteo ed Anatolio, perchè unitamente con altri avesser parte nella fabbrica de' Digesti, non concedendo licenza d'esplicar le leggi in Oriente ad altre Accademie, fuorchè a quelle di Berito, e di Costantinopoli (perchè questa si trovava ne' suoi tempi fondata già da Teodosio il Giovane l'anno 425.) siccome nell'Occidente a quella di Roma.
Vi furon ancora in questi tempi in alcune città d'Oriente altre Accademie, ove si professavan lettere, come in Laodicea, della quale Alessandro Severo fece menzione in una sua costituzione, che ancor oggi leggiamo nel Codice di Giustiniano[237]. In Alessandria, intitolata il _Museo_, della quale parla Agatia[238]; ed in Cesarea. Siccome in Occidente, oltre di quella famosa di Roma, alcune città avevan similmente le loro scuole, ove potevan i giovani apprender lettere. Nè la nostra Napoli ne fu priva, poichè, come dirassi quando dell'instituzione dell'Accademia napoletana favelleremo, Federico II. Imperadore non fu il primo, che da' fondamenti la ergesse, ma l'essere stata sempre questa città, come Federico stesso la chiama, _antiqua mater, et domus studii_[239], si mosse egli perciò a rinovar questi suoi antichi studj, e ad ingrandirli in una più nobile, e magnifica forma, innalzando l'Accademia napoletana sopra tutt'altre, e comandando perciò, che i giovani così di questo Regno, come di quello di Sicilia andassero in Napoli ad apprender le discipline, come più a lungo si diviserà, quando di tal ristoramento farem parola. Nè mancarono Scuole nell'altre città greche di queste nostre province, in quella maniera, che richiedeva il loro istituto; ma questi studj, allorchè fioriva Roma, rimasero tutti oscurati ed estinti, tosto che sorse l'_Ateneo_; e da poi avendo Roma riempiuto l'Imperio tutto delle sue leggi, le province d'Occidente mandavan i loro giovani in quella città, come lor madre, ad apprenderle; siccome quelle d'Oriente mandavangli a Berito. E si diede finalmente l'ultima mano alla ruina di tutte queste Scuole minori, quando Giustiniano a tre sole città concedè licenza d'esplicar le leggi, cioè all'una, e all'altra Roma, ed a Berito; non ad Alessandria, non in Cesarea, non alla perfine ad alcuna altra città dell'uno, o dell'altro Imperio.
Dell'Accademia di Costantinopoli non era qui luogo di favellare, come quella, che molto tempo da poi nell'anno 425. fu da Teodosio il Giovane instituita e ridotta nella sua forma; onde se ne darà saggio nel libro seguente di quest'istoria.
III.