Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1

Part 6

Chapter 63,528 wordsPublic domain

Si vide ancora la giurisprudenza romana per li favori de' Principi ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell'onore; poichè i Principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore, che quello delle leggi: nè altri che i Giureconsulti negli affari più ardui e gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo Principe, che volendo a' codicilli dar quella forza ed autorità, che poi diede, dice il nostro Giustiniano[155] che convocò a se uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi. Così parimente appresso gl'Istorici di que' tempi osserviamo, che Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco e Celso padre: Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo di Salvio Giuliano, e d'altri insigni Giureconsulti[156]. Piacque ad Antonino Pio l'opera di Volusio Meziano, d'Ulpio Marcello e d'altri. Marco Antonino Filosofo, nelle deliberazioni e nello stabilir le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola gravissimo Giureconsulto, al quale si dà il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri Giureconsulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande e l'incomparabile Papiniano: Alessandro Severo adoperava i consigli d'Ulpiano, nè da lui stabilivasi costituzione senza il parere di venti Giureconsulti[157]: Massimino il Giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi Imperadori nelle loro constituzioni medesime, vollero fraudare quei grand'uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomj si valevano della coloro autorità come fecero Caro, Carino, e Numeriano di Papiniano[158], e come fece Diocleziano, che con elogi si vale dell'autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri Giureconsulti[159].

E nel vero chi attentamente considererà quel, che oggi è a noi rimaso dell'opere di questi Giureconsulti (poichè di coloro, che fiorirono ne' tempi della libera Repubblica poche cose ci restano) la maggior parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano, che per quella sua compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella forse niente ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto fosse ammirabile la loro saviezza e dottrina, ma s'accerterà eziandio che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione di quanto mai potesse occorrere, o nel Foro, o negli altri affari della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici e Forensi si provvide abbastanza co' libri delle _questioni_ e de' _responsi_, de' _decreti_, delle _costituzioni_, dell'_epistole_ e de' _digesti_. A coloro che ne' Magistrati, ed all'ufficio di giudicare venivan assunti, erano ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli ufficj de' vari Magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan abbondantissimi fonti, onde il loro desiderio potessero adempiere: trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo romano i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l'Orazioni, le Costituzioni de' Principi, ed i Responsi degli antichi Giureconsulti; e chi compilasse speciali _trattati_ di quasi tutte le materie, che alla giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri delle _varie lezioni_: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo ed ordine la giurisprudenza istessa, come oltre di quel che di se lasciò scritto Cicerone[160], lo ci dimostran l'iscrizioni de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deploriamo, gli _enchiridj_, le _pandette_, le _regole_, le _sentenze_, le _definizioni_, i _brevi_, ed i libri delle _instituzioni_. In guisa che se il corso di tanti secoli e le funeste vicende del Mondo, siccome n'ha involati molti altri pregi dell'antichità, non ci avesse tolt'i libri ancora di così eminenti Giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell'opere di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.

Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e l'eleganza dell'orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione, che l'eleganza del dire sia in tutti così uguale e perfetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi che niente si possa aggiungere o desiderare; e se vuole porsi mente al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri a qual di loro dovesse darsi il primo luogo: ed è degno ancora da notarsi, ciocchè Lorenzo Valla[161] e Guglielmo Budeo[162] di questa ugualità e nettezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando, lasciaron scritto, che se ad essi fu di maraviglia l'ugualità che nell'epistole di Cicerone s'osservava, quasi che non da molti, ma da un solo Cicerone fossero state scritte; maggiore senz'alcun dubbio era quella, che dall'opere di questi Giureconsulti raccolte nelle Pandette prendevano; siccome quelli i quali non in un istesso tempo, ma in tempi lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita: poichè incominciando da Augusto infin a' tempi di Costantino M. sotto di cui pur furon in pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio e Giulio Aquila (le memorie de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali, se appresso gl'Istorici Oratori e Poeti, e negli altri Scrittori osserviamo lunga differenza di stile, in questi Giureconsulti però fu sempre uguale e costante.

Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo, (e precisamente sotto Valentiniano III.) acquistassero tanta autorità e forza le sentenze e l'opinioni di questi Giureconsulti, che dice Giustiniano[163] essere stato finalmente deliberato, che i Giudici non potessero nel giudicare allontanarsi da' loro Responsi.

Ma poichè questo è un punto d'istoria, che non ben inteso ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest'autorità l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l'autorità dell'Imperadore, avessero i loro Responsi tanta forza ed autorità, sì che i Magistrati dovessero nel giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest'autorità, ma nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, ed essi univansi tutti insieme per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato _decretum_, ovvero _recepta sententia_, ch'era una spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevan certamente i Giudici allontanarsi nel decidere i piati: come quella che nel foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d'Augusto, e sotto gli altr'Imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero, che, senza questo, ogni semplice lor sentenza ed opinione avesse tosto che proferita, tanta autorità, sì che i Magistrati dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d'Augusto, quando le contese fra' Giureconsulti proruppero in manifeste fazioni, onde si renderono così famose le Sette de' _Sabiniani_, e de' _Cassiani_ da una parte; e de' _Proculejani_, e _Pegasiani_ dall'altra[164]. Nè giammai queste contese si videro più ostinate, che sotto Augusto, quando la Repubblica cominciava a prender forma di Principato; poichè sotto il di lui imperio erano per una parte sostenute da Attejo Capitone discepolo d'Offilio; e per altra da Antistio Labeone, discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio Sabino, ch'ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Cajo, Claudio e Nerone, da _Cassio_ Longino, onde preser nome i _Cassiani_; e da _Proculo_, onde i _Proculejani_: sotto i Vespasiani, da Relio _Sabino_, onde sorsero i _Sabiniani_; e da Nerva figliuolo, e _Pegaso_, onde i _Pegasiani_. E sotto Trajano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino Pio, furon dalla parte de' _Sabiniani_ e _Cassiani_, Prisco, Javoleno, Alburnio, Valente, Tusciano e Salvio Giuliano: e da quella de' _Proculejani_ e _Pegasiani_, Celso padre, Celso figliuolo e Prisco Nerazio.

E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sorsero i Giureconsulti _Mediani_[165], i quali non volendo soffrire la servitù di giurare nelle parole de' loro maestri, prendessero altro partito non perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu d'uopo poi, che alcune si terminassero colle decisioni de' Principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua compilazione aver tolte tutte queste dissensioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigj nelle _Pandette_; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregiudicio per li vanti di Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella compilazione antinomia alcuna, quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi _Peliam lavare_; ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da Affricano, e così un Giurisconsulto dall'altro[166].

In tanta varietà di pareri, sarebbe sciocchezza il credere, che fosse a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto, e degli altri Imperadori infino a Costantino M., ne' quali presedevano Magistrati adorni di molte rade ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina e prudenza era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali tener conto ne' loro giudicj; senza che alla lor esperienza e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferior a quello de' Giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi e nell'interpretarle; ma conoscendo, come dice Pomponio[167], che non si sarebbe a bastanza provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole leggi, e colle interpretazioni, che a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora Giudici gravissimi, severi, incorrotti e sapientissimi, che potessero a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura e la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò, che dice Giustiniano essersi deliberato, che i Giudici non potessero dalle opinioni e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio ed altri, del quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna costituzione, nè a niuno degli altr'Imperadori di quei tempi, ne' quali la giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tener per fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della costituzione[168] di Valentiniano III. quando caduta già la giurisprudenza romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi Giureconsulti, e quei gravi ed incomparabili Magistrati, e succeduta l'ignoranza delle leggi, delle sentenze e de' Responsi di quei lumi della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e disordine, che i Giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò, che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu uopo a Valentiniano dar norma a' Giudici, e stabilir loro di quali Giureconsulti dovessero vedersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di Giustiniano), ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli autori e se fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del Giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III fu mestiere darsi, ruinata già la legal disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi Giureconsulti infin al Gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di giurisprudenza; poichè alcun'altri, che fiorirono sotto di lui, e de' suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del Mondo, mancato già quell'antico e grave instituto dell'interpretazioni e de' Responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare ciò, che da quei primi si era scritto e trattato, come andrem appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente e per l'Occidente era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle leggi delle XII tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e 'l devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio[169], quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri, che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio[170] e singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi e de' nostri avoli, ed all'industria d'alcuni valent'uomini, che le raccolsero ed interpretarono; fra' quali i primi furono Rivallio[171], Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino, Rosino, Pighio, ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado Rittersusio; ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacomo Gottifredo dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che furono da' Decemviri composte, le ordinasse e disponesse. E dell'altre leggi, che dal Popolo romano furono da poi stabilite, de' Plebisciti, de' Senatusconsulti, e degli editti de' Magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella, che nell'opere de' riferiti antichi Scrittori, e sopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l'andaron da' varj marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e stupenda certamente fu in ciò quella di Barnaba Brissonio[172], di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di Lipsio, e di molti altri amatori dell'antichità romana. Solamente de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali si regolavano i Tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano III per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi, che seguirono, per la loro moltitudine fu data occasione a Giustiniano di far quella sua compilazione delle _Pandette_, che ne' seguenti secoli infino a dì nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra giurisprudenza.

CAPITOLO VIII.

_Delle costituzioni de' Principi._

Se grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi apparve l'ampiezza delle costituzioni de' Principi: tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni, e _Codici_. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a' libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le _Pandette_: ed alle costituzioni de' Principi, onde ne sorsero le compilazioni di più _Codici_, e le molte collazioni per le costituzioni _Novelle_; e ciò oltre alle _Instituzioni_, che solamente per istruire la gioventù, vaga dello studio legale, furono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n'ha trattenuti più di ciò, che per avventura non richiedeva una general contezza, convien ora, che con ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle costituzioni di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza della romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest'Istoria.

Approvato che fu dal Popolo romano il Principato, come alla Repubblica più salubre ed espediente (_neque enim_, dice Dione[173], _fieri poterat, ut sub populi Imperio ea diutius esset incolumis_) tutta quella potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè il sentimento d'alcuni, che credettero il Popolo romano non essersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto, abbondar d'ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente sarebbe darsi a credere, che il Popolo romano non si fosse, o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gl'Imperadori romani si fossero astenuti de' nomi di Re, e di Signore. Fu questo un tratto di fina politica; poichè conoscendo esser questi nomi al Popolo odiosi, mostraron anch'essi d'abbominargli; e di vantaggio per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e l'istesse solennità de' Comizj, e del Senato[174]: ma in sostanza sotto queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce n'accertano[175] Alessandrino, e Dione[176] il qual dice: _Haec omnia eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa Caesar unus in omnibus rebus plenum erat imperium habiturus; soggiungendo più innanzi: Hoc pacto omne populi, Senatusque imperium ad Augustum rediit_. E molto meno doveano cadere in quest'errore, perciocchè al Popolo rimanesse quella immaginaria e vana ragione di dare gli suffragj, o quella precaria e finta autorità del Senato nello stabilir le leggi; poichè in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito,_ vestigia morientis libertatis_; onde con verità, del Popolo romano parlando, disse Giovenale[177], che colui, il quale innanzi dava l'Imperio, i fasci, le legioni, e tutto, nei suoi giorni solamente due cose ardentemente desiderava, _Panem et Circenses_.

Egli è però vero che procurando gl'Imperadori di mantener quella medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt'anni si renderono da poi veri Monarchi; poichè il Senato romano dopo le guerre civili, avendo, sia per timore o per lusinga, conferito a Giulio Cesare il nome d'Imperadore, questo soprannome o titolo d'onore fu continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare d'un General d'armata, e l'altro rendeva la lor carica perpetua e continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri uffici, della Repubblica romana. E benchè nel cominciamento quest'Imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero ed esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinari eran astretti, con soggezione alla sovranità della Repubblica; nondimeno essi comandavan assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Svetonio chiamava la loro dominazione _speciem principatus_[178].

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi Imperadori, allorchè nella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica libertà: essendo poi di questa a poco a poco ogni immagine affatto svanita, non si può dubitare che gl'Imperadori seguenti, di veri Monarchi, e di Sovrani Principi il carattere e l'assoluta potestà independentemente non esercitassero; e più quelli, che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica, chiamaron que' loro ordinamenti, editti o costituzioni, e non leggi, simulando di voler lasciare intatta al popolo la potestà di far le leggi[179]. Queste costituzioni de' Principi non erano d'una medesima spezie, ma si distinguevano dal fine e dall'occasione, che aveva il Principe quando le stabiliva. Alcun eran chiamate _Editti_; ed era allorchè il Principe per se medesimo si moveva a promulgar qualch'ordine generale per l'utilità ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al Popolo, o a' provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al Prefetto del Pretorio. Altr'eran nomate _Rescritti_, i quali dagl'Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere dei privati s'indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate _Epistole_; ed accadeva quando il Principe rescriveva a' privati, che della loro ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle, che per occasion simile dirizzava egli talora al Senato, a' Consoli, a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del Pretorio. Vi furono anche di quelle, le quali chiamaronsi _Orazioni_, indirizzate al Senato, colle quali gl'Imperadori confermavano i senatusconsulti; e sovente si scrivevano anche a richiesta del Senato, o del Senato e del Popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i _Decreti_, che si profferivano su gli atti fabbricati nel concistoro del Principe; ed era quando il Principe stesso conoscendo della causa, intese le parti, profferiva il decreto. Fu questo lodevol costume degl'Imperadori non abbastanza commendato da tutti gli Scrittori dell'Istoria Augusta, e molti esempi n'abbiamo nel Codice di Teodosio[180], siccome altresì uno molto elegante nelle _Pandette_ di Giustiniano[181]. E questi decreti, ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza e vigor di legge[182].

Si leggono ancora nel codice Teodosiano[183] alcune costituzioni appellate _Prammatiche_, promulgate in occasione di domande venute da qualche provincia, città, o collegio; ed il Principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi far qualche cosa, chiamavansi _Jussiones_, quando si proibiva, e vietava di farsi, eran dette _Sanctiones_. Ve n'eran in fine dell'altre, che si dissero _Mandati_ de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti dirizzati a' Rettori delle province, a' Censitori, Inspettori, Tribuni, e ad alcun'altri Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno, che per bene e quiete della provincia richiedeva spezial providenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio se ne ha un titolo intero[184].

Tutta questa sorte di costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie furon da Ulpiano[185] ristrette; a gli _Editti_, ai _Decreti_, ed all'_Epistole_; ciò che volle anche far Giustiniano, quando a queste tre parimente le restrinse[186].