Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1
Part 32
Intorno alle loro cause civili fu serbata a' Magistrati secolari la medesima giurisdizione che prima avevano; dovevan innanzi a loro istituire i giudicj, proponere le loro azioni, e citati dar malleveria _judicio sisti_. Solamente il Re Atalarico favorì in ciò la Chiesa romana, approvando una consuetudine, che s'era introdotta nel Clero di quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il loro Vescovo. I Magistrati secolari, che in Roma da quel Principe erano stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò che praticavasi in tutte l'altre province, ad istanza del suo creditore, costrinsero un Diacono di quella Chiesa a soddisfar il debito; e lo strinsero con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medesimo creditore a custodirlo. Un altro Prete della medesima Chiesa per leggiere cagioni accusato, lo trattarono assai aspramente e con molti strazi. Il Clero di Roma con flebili lamenti e preghiere, ricorse al Re Atalarico, esponendogli, che nella lor Chiesa, per lunga consuetudine, affinchè i loro Preti intrigati nelle liti del Foro, e tra' negozj del secolo, non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto, che avanti il loro Vescovo dovessero convenirsi: e che ciò non ostante, da' suoi Magistrati erano stati un lor Prete e un Diacono acerbamente, e con molte contumelie trattati; pregavano per tanto la clemenza di quel Principe a darvi opportuno provedimento. Il Re alle loro preci rispose, che per la riverenza ed onore, che si doveva a quella sede appostolica[939], d'allora innanzi stabiliva, che se alcuno avea da convenire qualche Prete del Clero romano in qualsivoglia causa, dovesse prima ricorrere al giudicio del Vescovo di quella sede, il quale dovesse, o egli conoscere more _suae sanctitatis_ de' meriti della causa, ovvero delegarla, _acquitatis studio terminandam_; ma se l'attore o l'accusatore usando di questa riverenza, si vedesse deluso e differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate; _tunc ad saecularia fora jurgaturus occurrat_. All'incontro, se pretermesso questo suo comandamento, ricorrerà alla prima a' Tribunali secolari, gl'impone pena di dieci libbre d'oro, da doversi da' suoi Tesorieri immantenente riscuotere, e per le mani del Vescovo dispensarsi a' poveri, e di vantaggio cadesse dalla causa, e con tal doppia pena fosse punito. Ma non tralasciò Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirgli, che vivessero, come si conveniva al loro stato, dicendogli: _Magnum scelus est crimen admittere, quos nec conversationem decet habere saecularem; professio vestra vita coelestis est. Nolite ad mortalium vota humilia, et errores descendere. Mundani coerceantur humano jure, vos sanctis moribus obedite_.
Ecco come in questi tempi in tutte l'altre Chiese, de' Magistrati secolari era la conoscenza e giurisdizione delle cause, così civili come criminali degli Ecclesiastici, erano sottoposti a' loro giudicj ed ammende: nè perchè al solo Clero di Roma, per riverenza di quella sede, volle Atalarico usar questa indulgenza, fu perciò al suo Vescovo, o pure a quelli, a' quali egli delegava le cause, data per giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo, che dovessero terminarle _more suae sanctitatis, et aequitatis studio_, in forma d'arbitrio e di caritatevole composizione, non già in forma di giudicio e di giustizia contenziosa.
Giustiniano adunque fu il primo, che cominciò ad accrescere la conoscenza de' Vescovi nelle cause degli Ecclesiastici, e diede a quelli privilegio di non piatire avanti Giudici laici. Questo Principe, siccom'egli era pietoso e religioso, così accrebbe la conoscenza dei Vescovi, ordinando per le sue Novelle[940], che nelle azioni civili i Monaci ed i Cherici sarebbero convenuti in prima innanzi al Vescovo, il quale deciderebbe le loro differenze prontamente, senza processi e senza alcun rumore o strepito di giudicio; a condizione però, che se una delle parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarsi al suo giudicio, il Magistrato ordinario prendesse cognizione della causa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in ciò superiore al Vescovo, ma tutto di nuovo: e se giudicava come aveva arbitrato il Vescovo, non v'era appellazione da lui: ma se altrimente, si dava in questo caso luogo all'appellazione. E quanto alle cause criminali, era permesso d'indirizzarsi contro il Cherico, o innanzi al Vescovo, ovvero al Giudice ordinario, salvo ne' delitti ecclesiastici, come d'eresia, simonia, inobbedienza al Vescovo, ed ogn'altro concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo Vescovo: come altresì delle differenze concernenti alla religione e alla politia ecclesiastica, anche contro a' laici. Stabilì ancora, che se nelle cause criminali il Cherico fosse condennato dal Giudice laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il Prete degradarsi, senza l'approvazione del Vescovo; che se egli non lo volesse fare, era necessario di ricorrere all'Imperadore. Ed in quanto a' Vescovi, diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente innanzi a' Magistrati laici, il qual privilegio diede ancora alle religiose per la Novella 79 che gl'Interpreti hanno malamente steso a' religiosi. E questo regolamento di Giustiniano, contenuto nella Novella 123, è quasi interamente reiterato dalle costituzioni dell'Imperador Costantino III figliuolo d'Eraclio, e di Alessio Comneno, rapportate per Balsamone nel titolo sesto del suo Nomocanone. Ecco come per privilegio del Principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de' Vescovi: non è però, ch'allora acquistassero giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que' tempi territorio, cioè _Jus terrendi_, nè preciso costringimento. Per la qual cosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone ecclesiastiche, nè avevan carceri: nè potevano imporre pene afflittive di corpo, d'esilio e molto meno di mutilazion di membra o di morte, anche nei più gravi delitti; nè condennare all'ammende pecuniarie.
Le pene, che usavano erano deposizioni, o sospensioni degli Ordini, digiuni e penitenze: e questa forma di disciplina continuossi per tutto l'ottavo secolo: ciò che ottimamente notò Gregorio III, in quella bella epistola, che dirizzò a Lione Isaurico[941], dove fa vedere quanto sia grande la differenza, fra le pene dell'Imperio e della Chiesa: gl'Imperadori condannano a morte, imprigionano, mandano i rei in esilio e rilegano: non così i Pontefici: _Sed ubi_, come sono le sue parole, _peccarit quis, et confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco, Evangelium, et Crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tamquam in carcerem, in secretaria, sacrorumque vasorum aeraria conjiciunt, in Ecclesiae Diaconia, et in Catecumena ablegant, ac visceribus corum jejunium, oculisque vigilias, et laudationem ori ejus indicunt. Cumque probe castigarint, probeque fame afflixerint, tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, et Sancto illum Sanguine potant: et cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Deum, purum insontemque transmittunt. Vides, Imperator, Ecclesiarum, Impertorumque discrimen, etc._
Avevan però gli Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi la potestà di bruciare i libri degli Eretici, perchè nell'anno 443 il Pontefice Lione il Santo bruciò in Roma molti libri de' Manichei, quando prima la censura solamente apparteneva alla Chiesa, ma la proibizione, o bruciamento al Principe[942], di che altrove ci tornerà occasione di più lungamente ragionare.
§. VII. _Beni temporali._
Non al pari della conoscenza nelle cause, fu l'ingrandimento de' beni temporali nelle nostre Chiese: fu questo di gran lunga a quello superiore. I Principi intorno agli acquisti, che tuttavia facevano, non molto vi badavano, e non solo poca cura si presero d'impedire gli eccessivi, come fecero Teodosio M. e gli altri Imperadori suoi successori, ma anch'essi vi contribuirono con donazioni e privilegi[943]. Quando prima gli acquisti facevansi dalle sole Chiese, ora cominciando in queste nostre province a fondarvisi dei monasteri, ancor essi ne tiravano la lor parte, e molti buoni presagi ne diedero, fin da' loro natali, i monasteri di S. Benedetto.
S'aprirono ancora nuovi altri fonti, donde ne scaturiva maggior ricchezza: sursero in questi tempi i santuari, e allargossi grandemente la venerazione delle reliquie de' Santi. I tanti miracoli, che si predicavano, l'apparizioni angeliche, le particolari devozioni a' Santi, e l'esortazioni de' Monaci, tiravano le genti per la loro devozione ad offerire a' loro monasteri ampie ricchezze. Fu riputato ancora in questi tempi il donare, o lasciare per testamento alle Chiese, essere un fortissimo remedio per ottener la remissione de peccati. Salviano[944] che fiorì nell'Imperio d'Anastasio, esortava a molti pietosi, che soccorressero le loro anime _ultima rerum suarum oblatione_. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese quella clausola; _pro redemptione animarum, etc._
Si stabilì ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di prima, donde se ne ritraevano buoni emolumenti: le decime che ne' tre primi secoli erano libere e volontarie; e nel quarto e quinto secolo, per la tepidezza de' Fedeli in darle, erano avvalorate dai sermoni de' PP. e dalle loro esortazioni, perchè non le tralasciassero; in questo sesto secolo divennero debite e necessarie[945]. Vedendo, che niente allora giovavano le prediche e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad aiuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di canoni. Così molti Concilj d'Occidente, e più decretali de' romani Pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste ed altre vie, le ricchezze delle Chiese cominciaron ad essere assai più ampie e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimonj. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rende ricchissima, tanto che narra Paolo Varnefrido[946], ch'avendo Trasimondo Re de' Vandali in Affrica mandato in esilio 220 Vescovi, Simmaco, che allor sedeva nella Cattedra di Roma, fece a tutti somministrare ciò, che lor bisognava per sostentarsi. Nè si pensò solo a' modi di acquistar le ricchezze, ma anche a' modi di conservarle; poichè colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina e de' costumi, quelle appropriandosi gli Ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate, se non come patrimonio de' poveri, venivan in conseguenza mal impiegate e peggio distribuite; onde più Concilj (quando che prima non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si mossero a stabilire un gran numero di canoni, proibendo l'alienazioni, regolando il modo di distribuirle, e badando sopra tutto alla loro conservazione e sicurezza. Egli è però ancora vero, che non perciò i Principi lasciarono di stabilir leggi intorn'a' beni ecclesiastici, regolando gli acquisti, e tal ora anche le maniere di distribuirgli e vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto stabilite molte leggi intorno a' medesimi[947].
La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una all'Amministratore o Beneficiato, l'altra alla Chiesa, la terza a' Poveri, e la quarta a' Cherici, che s'attribuisce a Papa Simplicio, il qual fu eletto nell'anno 468, non fu in questi tempi sempre costante, nè la medesima per tutte le province d'Occidente. In Francia nel Concilio I d'Orleans[948], ragunato l'anno 511, s'assegna la metà al Vescovo, e l'altra metà al Clero. In Ispagna, dal Concilio I di Braga[949] tenuta nell'anno 563, la divisione dell'oblazioni si riserva ai Cherici tutti in comune. Ma da poi nel Concilio IV di Toledo, convocato sotto il Re Sisenando nell'anno 633, fu stabilito, che i Vescovi avessero la terza parte delle rendite[950]. Così, come assai approposito notò Graziano[951], secondo la diversità de' luoghi, e consuetudine delle regioni, al Vescovo era riservata, in alcune la terza, in altre la quarta parte: nè tali divisioni furono sempre, e da per tutto invariabili e perpetue.
Grande che fosse stato in questo sesto secolo l'accrescimento de' beni temporali delle nostre Chiese e de' monasteri, a riguardo però degli altri immensi ed eccessivi acquisti, che poi si videro nel Regno dei Longobardi e de' Normanni, era comportabile, nè molta alterazione recossi perciò allo Stato civile: maggiore lo ravviseremo sotto i Longobardi, il Regno de' quali saremo ora per narrare.
TAVOLA DE' CAPITOLI CONTENUTI NEL TOMO PRIMO
_Introduzione_ pag. 1
LIBRO PRIMO. » 23
Cap. I. _Delle condizioni delle città d'Italia_ » 29 Cap. II. _Delle condizioni delle province dell'Imperio_ » 36 Cap. III. _Della disposizione dell'Imperio sotto Augusto_ » 41 Cap. IV. _Della disposizione e politia di queste regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli, e della condizione delle loro città_ » 44 §. I. _Di Napoli oggi capo e metropoli del Regno_ » 48 §. II. _Napoli non fu Repubblica affatto libera ed independente da Romani_ » 57 §. III. _Delle altre città illustri poste in queste regioni_ » 66 §. IV. _Scrittori illustri_ » 68 Cap. V. _Della disposizione d'Italia, e di queste nostre province sotto Adriano, infin a' tempi di Costantino il Grande_ » 70 Cap. VI. _Delle leggi_ » 72 Cap. VII. _De' Giureconsulti, e loro libri_ » 75 Cap. VIII. _Delle costituzioni de' Principi_ » 88 Cap. IX. _De' Codici Papiriano, Gregoriano ed Ermogeniano_ » 95 Cap. X. _Delle Accademie_ » 99 §. I. _Dell'Accademia di Roma in Occidente_ » 99 §. II. _Dell'Accademia di Berito in Oriente_ » 105 Cap. XI. _Della politia ecclesiastica de' tre primi secoli_ » 113 §. I. _Politia ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente_ » 123 §. II. _Politia ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre regioni_ » 131 §. III. _Napoli, siccome tutte l'altre città di questo Regno, erano universalmente gentili_ » 139 §. IV. _Gerarchia ecclesiastica, e Sinodi_ » 144 §. V. _De' Regolamenti ecclesiastici_ » 146 §. VI. _Della conoscenza nelle cause_ » 148 §. VII. _Elezione de' Ministri_ » 150 §. VIII. _Beni temporali_ » 152
LIBRO SECONDO. » 155
Cap. I. _Disposizione dell'Imperio sotto Costantino Magno_ » 159 Cap. II. _Degli Ufficiali dell'Imperio_ » 166 Cap. III. _Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre province_ » 170 §. I. _Della Campagna, e suoi Consolari_ » 171 §. II. _Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori_ » 186 §. III. _Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori_ » 190 §. IV. _Del Sannio, e suoi Presidi_ » 197 Cap. IV. _Prima invasione de' Vestrogoti a' tempi d'Onorio_ » 198 §. I. _Non furono queste Province ad altri cedute o donate_ » 205 Cap. V. _Delle nuove leggi, e nuova giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori_ » 219 Cap. VI. _De' Giureconsulti, e loro libri; e dell'Accademia di Roma_ » 227 §. I. _Dell'Accademia di Costantinopoli_ » 237 Cap. VII. _Delle costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano_ » 239 §. I. _Dell'uso e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in queste nostre province_ » 244 Cap. VIII. _Dell'esterior politia ecclesiastica, dai tempi dell'Imperador Costantino M, infino a Valentiniano III_ » 250 §. I. _Dei Monaci_ » 273 §. II. _Prime collezioni di canoni_ » 281 §. III. _Della conoscenza nelle cause_ » 288 §. IV. _Beni temporali_ » 299
LIBRO TERZO. » 309
Cap. I. _De' Goti occidentali, e delle loro leggi_ » 312 §. I. _Del Codice d'Alarico_ » 318 §. II. _Traslazione della sede regia de' Vestrogoti da Tolosa di Francia, in Toledo nelle Spagne_ » 321 §. III. _Del nuovo Codice delle leggi de' Vestrogoti_ » 324 Cap. II. _De' Goti orientali, e loro Editti_ » 331 §. I. _Di Teodorico ostrogoto, Re d'Italia_ » 337 §. II. _Leggi romane ritenute da Teodorico in Italia, e suoi editti conformi alle medesime_ » 349 §. III. _La medesima politia, e Magistrati ritenuti da Teodorico in Italia_ » 352 §. IV. _La medesima disposizione delle province ritenuta in Italia dal Re Teodorico_ » 357 _Della Campagna, e suoi Consolari_ » 358 _Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori_ » 364 _Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori_ » 365 _Del Sannio e suoi Presidi_ » 368 §. V. _I medesimi Codici ritenuti, e le medesime condizioni delle persone e de' retaggi_ » 369 §. VI. _Insigni virtù di Teodorico, e sua morte_ » 372 §. VII. _Di Atalarico Re d'Italia_ » 380 Cap. III. _Di Giustiniano Imperadore, e sue leggi_ » 382 §. I. _Del primo Codice di Giustiniano_ » 383 §. II. _Delle Pandette ed Instituzioni_ » 385 §. III. _Del secondo Codice di Giustiniano di repetita prelezione_ » 391 §. IV. _Delle Novelle di Giustiniano_ » 398 §. V. _Dell'uso ed autorità di questi libri in Italia, ed in queste nostre province_ » 403 Cap. IV. _Espedizione di Giustiniano contra Teodato Re d'Italia, successor d'Atalarico_ » 406 §. I. _Di Vitige, Ildibaldo ed Erarico, Re d'Italia_ » 416 §. II. _Di Totila Re d'Italia_ » 417 §. III. _Di Teja ultimo Re de' Goti in Italia_ » 423 Cap. V. _Di Giustino II. Imperadore; e della nuova politia introdotta in Italia, ed in queste nostre province da Longino suo I. Esarca_ » 432 Cap. VI. _Dell'esterior politia ecclesiastica_ » 435 §. I. _Del Patriarca d'Occidente_ » 438 §. II. _Del Patriarca d'Oriente_ » 442 §. III. _Politia ecclesiastica di queste nostre province sotto i Goti e sotto i Greci, sin a' tempi di Giustiniano II_ » 449 §. IV. _De' Monaci_ » 458 §. V. _Regolamenti ecclesiastici, e nuove Collezioni_ » 465 §. VI. _Della conoscenza nelle cause_ » 472 §. VII. _Beni temporali_ » 478
NOTE:
[1] Arthur. Duck, De Usu, et Auth. Jur. Civ. Rom. in Dominiis Principum Christianorum.
[2] Ciron. Observat. Jur. Can. lib. 5.
[3] Alteserra Rerum Aquitan. lib. 3.
[4] Ciron. lib. 5. Observ. Jur. Can. c. 6 e 7.
[5] Arthur. lib. 2. c. 5. num. 43.
[6] Doujat. Hist. Jur. Civ.
[7] Erm. Coringio De Orig. Jur. Gernian.
[8] Georg. Pasquio, De Novis Invent.
[9] Struv. Hist. Jur. Germ. cap 6.
[10] V. Struvio in Proleg. ad Hist. Jur. §. 28.
[11] Franc. Crass. in Libello de Orig. Jur. Mediol.
[12] Molin. in Comment. ad Consuet. Par. part. 1. tit. 1. n. 91. et n. 96.
[13] Cardin. de Luca De Servit. Disc. 1. De Judiciis Disc. 35. De Regularib. Disc. 161. in Miscellaneis. et alibi saepe.
[14] Franc. de Andreys Disp. An. Fratres in Feuda nostri Regn. succed. ec.
[15]
Tu regere Imperio Populos, Romane, memento: Hae tibi erunt artes etc.
VIRG. AENEID. _lib. 6. v. 851_.
..... victorque volentes Per populos dat Jura.
VIRG. _Georg. lib. 4. v. 561_.
[16] Bodin. de Republ. lib. I. c. 2. Scipion. Ammirat. ne' suoi Opusc. Disc. 8.
[17] Bodin. de Republ. lib. 2. c. 2. Lipsius, Admiranda Urbis Romae lib. 1. c. 3. in fine.
[18] Cyprian. lib. de Idolor. vanit. Minutius Felix in Dialog. Octavius. Arnobius Adver. Gentes tib. 7. Hieronym. in Com. ad c. 2. Dan. Lact. lib. Divin. Instit. cap. 18. Augustin. de Civit. Dei lib, 4. c. 4. etc.
[19] In Panegyr. Julian. Cos.
[20] Lib. 2. contra Symmach.
[21] Zonaras ad Canon. et Constitut. Apostol. lib. 7. c. 27.
[22] August. lib. 5. cap. 12. et 15. de Civit. Dei.
[23] Lib. 5. Cod. Greg. tit. de Nupt.
[24] Siculus Flaccus de condit. agror. in princ.
[25] Justin. lib. 1. Instit. de pat. pot. §. jus autem lib. r.
[26] Sigon. de Antiq. Jure Civium Rom. cap. 6.
[27] Bodin. de Rep. lib. 2. cap. 2.
[28] Afflict. in prooem. Constit. Regni, Vin. lib. 1. Instit. tit. 1.
[29] Agell. lib. 16. noct. att. cap. 13. in fin.
[30] Suet. cap. 46. in August. P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap. 6. sect. 1.
[31] Palestrina.
[32] Exulibus impune degere licet Neapoli, Praeneste, Tibure; item aliis in Urbibus, quibus hoc Jure foedus intercedit cum Romanis. Polyb. Lib. 6.
[33] Castelluccio.
[34] Sessula.
[35] Cajazzo.
[36] Mola di Gaeta.
[37] Tranquil. in Aug. cap. 47.
[38] L. Roma, D. Ad Municipalem, L. 6. D. de Excusat. tut.
[39] Flac. de condit. agr. Alteserra Rerum Aquit. lib. 3 cap. 1.
[40] Ulpian in l. ager. D. de verb. oblig.
[41] Alteserra rer. Aquit. lib. 3. cap. 1.
[42] Dio. lib. 41.
[43] Alteser. loc. cit.
[44] Plin. lib. 3. c. 3.
[45] Pausanias in Achaicis.
[46] L. Roma, D. Ad Mun.
[47] L. in orbe 17. D. de statu hom.
[48] August. l. 5. de Civit. Dei c. 17. et in Ps. 58.
[49]
Fecisti patriam diversis gentibus unam. Profuit injustis, te dominante, capi. Dumque offers victis proprii consortia Juris, Urbem fecisti, quod prius orbis erat.
Rutil. Lib. 1. Itiner.
[50] Justinian, in l. unic. C. de jure. Quirit. tol.
[51] L. unic. C. de usucap. et sublata differentia rer. mancipi, et nec mancipi.
[52] August. loc. cit.
[53] Salvian. l. 5. de gubernat.
[54] Orosius l. 7. c. 28. Isidor. in Chron. Aera 447.
[55] Plin. l. 3. c. 5. Camil. Pellegr. in Campania disc. I. n. 7.
[56] Rocca di Mondragone.
[57] Buxento, nella Lucania, è l'istesso, che Petelia; e L'HOLSTENIO dice che sia Policastro. Vedasi Binghamo Orig. eccl. Vol. 3 pag. 528. Furono due Petelie, una ne Bruzj, della quale fa menzione Livio Decad. 3. lib. 3 cap 21. L'altra nella Lucania di cui favella STRABONE Rer. Geogr. lib. 6.
[58] Policastro.
[59] Saticula, Colonia del Sannio, della quale non vi è ora vestigio.
[60] Plin. lib. 3 e. 5.
[61] Camil Pelleg. Camp. disc. 1 n. 7.