Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1
Part 26
Le Costituzioni, che in questo nuovo Codice, in dodici libri distinto, unironsi, come raccolte da' tre primi Codici, cominciavan da Adriano, infin a Giustiniano, e le leggi promulgate da 54 Imperadori, contenevano. E quindi è, che alcune costituzioni allegate da' Giureconsulti nelle Pandette, in questo nuovo Codice si leggano, che non possono leggersi nel Codice di Teodosio, come quello, che comincia da Costantino M. ma che ben erano ne' Codici di Gregorio e di Ermogene, da' quali anche fu questo ultimo compilato.
§. II. _Delle PANDETTE, ed INSTITUZIONI._
Per emular Giustiniano la fama di Teodosio, non contentossi del solo Codice: volle, che ad impresa più nobile e difficile si ponesse mano, cioè a raccorre ed unire insieme i monumenti di tutta l'antica giurisprudenza, e con ordine disporgli; e siccome erasi fatto delle costituzioni de' Principi, che da Adriano infin a lui fiorirono, così anche si facesse de' responsi degli antichi Giureconsulti; delle note loro, ch'essi si trovassero aver fatte alle leggi de' Romani, e precisamente all'editto perpetuo; de' loro trattati; de' libri metodici, e finalmente di tutti i lor Commentarj; l'opere de' quali erano così ampie e numerose, che se ne contavan infin a duemila volumi. Nel quarto anno del suo Imperio diede Giustiniano fuori un altro editto[781] a Triboniano indirizzato, dove quest'Opera si comanda, ed al medesimo Triboniano, ed a sedici altri suoi Colleghi si dà l'impiego di così ardua e malagevole impresa. Furono trascelti ingegni i migliori di quel secolo, e quali veramente richiedevansi per opera sì difficile. Oltre a Triboniano furon eletti Teofilo e Cratino, celebri Professori di legge nell'Accademia di Costantinopoli; Dorodeo, ed Anatolio pur anche Professori nell'Accademia di Berito: dell'Ordine de' Magistrati intervenne pure Costantino; e dell'Ordine degli Avvocati undici ne furono trascelti, Stefano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Jacopo, Costantino e Giovanni[782].
Mentre costoro sono tutti intesi a questa gran fabbrica, che dopo il corso di tre anni condussero a fine, piacque al medesimo Giustiniano d'ordinare a Triboniano, Teofilo, e Doroteo, che in grazia della gioventù compilassero le Instituzioni, ovvero gli elementi, e principj della legge, perchè i giovani, incamminandosi prima per questo sentiero piano e semplicissimo, potessero poi inoltrarsi allo studio delle Pandette, che già si preparavano: siccome infatti da quelli tre insigni Giureconsulti, ad esempio degli antichi, cioè di Cajo, Ulpiano e Fiorentino, furon tantosto compilate; e quantunque la fabbrica de' Digesti fosse stata innanzi comandata, nulladimeno per questo fine si procurò, che le Instituzioni si pubblicassero prima delle Pandette, come in effetto un mese prima, cioè a Novembre dell'anno 533, nel settimo anno del suo Imperio, furono promulgate e divolgate. Divisero questi elementi in quattro libri, in novantanove titoli, e, se anche si vogliano numerare i principj de' medesimi, in ottocento e sedici paragrafi. Opera, secondo il sentimento dell'incomparabile Cujacio, perfettissima ed elegantissima, che non dovrebbe caricarsi tanto da così ampj e spessi commentari, come a' dì nostri s'è fatto, ma da aversi sempre per le mani, e col solo aiuto di picciole note, e per via semplicissima a' giovani insegnarsi, siccome fu l'idea di coloro, che la composero, e di Giustiniano stesso, che la comandò.
Pubblicati questi elementi, si venne prestamente a fine della grand'Opera delle Pandette, le quali un mese di poi, e propriamente nel Decembre dell'istesso anno 533 si pubblicarono per tutt'Oriente, e nell'Illirico. Appena nata, sortì due nomi, l'uno latino di Digesti, l'altro greco di _Pandette_, ambidue dagli antichi Giureconsulti tolti ed usurpati: fulle dato nome di Digesti, perchè ne' libri, che contengono, furono con certo ordine, e sotto ciascun titolo collocate le sentenze degli antichi Giureconsulti, e disposte, per quanto fu possibile, secondo il metodo e la serie dell'editto perpetuo: si dissero anche Pandette, come quelle, che abbracciano tutta la giurisprudenza antica[783].
Donde, da quali Giureconsulti, e da quali loro libri furono composti i Digesti, è cosa molto facile a raccoglier dal catalogo degli antichi Giureconsulti, e dell'opere loro, che ancor oggi veggiamo prefisso alle Pandette fiorentine. Ivi leggonsi 37 Autori, chiarissimi Giureconsulti da noi sovente lodati, quando nel primo libro, facendo memoria de' Giureconsulti, che da Augusto infin a Costantino M. vissero, notammo sotto quali Imperadori fiorissero: oltre a questi fassi onorata memoria di molti altri, i quali meritarono esser nominati e lodati nell'opere loro, ovvero che meritaron esser con giusti commentarj, o con perpetue note esposti ed illustrati. Nel che non dobbiamo defraudar della meritata lode Jacopo Labitto, il quale con somma diligenza ed accuratezza compose un _Indice_ delle leggi, che sono nelle Pandette, ciascheduna delle quali, oltre al disegnarle, l'Autore va distintamente notando, da qual libro, o trattato di questi antichi Giureconsulti sia stata presa, separando fra di loro le leggi, che si trovano sparse in tutto il corpo de' Digesti, e poi arrolando ciascuna delle medesime sotto quel trattato, o libro del Giureconsulto, onde fu tolta. Fatica quanto ingegnosa, altrettanto utilissima per poter ben intendere il vero senso delle medesime; essendo cosa maravigliosa il vedere, come l'una riceva lume dall'altra, quando sotto i libri, onde furon prese, si dispongono; il qual lume non potrà mai sperarsi, quando così sparse si leggono. E ben quest'Autore diffusamente dimostra con più esempli, quanto conduca l'uso di quell'Indice alla vera interpretazione delle leggi, e quanto fosse stato commendato da Cujacio suo Maestro, il quale fu quegli, che l'animò a proseguire questa bell'opera, e di darla alle stampe. Confermò Cujacio col suo esempio ciò, che da Labitto era stato dimostrato, mettendo in opera, e riducendo in effetto ciò che colui aveva insegnato: quindi si vede, che questo incomparabile Giureconsulto nel commentar le leggi delle Pandette, tenne altro metodo, ed altro sentiero calcò di quello, che erasi per l'addietro calcato dagli altri Commentatori: cioè di separare le leggi, e quelle ch'eran d'Affricano e prese da' suoi libri, unille insieme, e sotto i propri titoli le dispose, indi con quest'ordine le commentò, come altresì fece sopra Papiniano, Paolo, Scevola ed alcuni altri Giureconsulti; il maraviglioso uso del quale, e di quanti comodi sia cagione ben anche l'intese Antonio Augustino, che compilò un altro non dissimil Indice, e lo sentono ancora tutti coloro, che della nostra giurisprudenza sono a fondo intesi.
Piacque in tanto a Triboniano, ed a' suoi Colleghi partire questa grand'Opera de' Digesti in sette parti principali, distinguerla in cinquanta libri, e dividerla in 430 titoli. Se vogliam riguardare le Pandette fiorentine, ch'oggi con molta stima si conservan in Firenze nella Biblioteca de' Medici, le vedremo in due volumi ben grandi divise: se bene Crispino[784] rapporta, che anticamente di tutti i 50 libri ne fosse fatto un sol volume; ma quelle, che vanno or attorno per le mani d'ogn'uno, sortiron varia divisione, secondo le varie edizioni. Delle molte, ch'oggi s'osservano, e particolarmente in quest'ultimi nostri tempi, che sono infinite, tre sono le più celebri, e ricevute nell'Accademie e ne' Tribunali d'Europa. La prima edizione, cioè la volgare e meno corretta, è quella, della quale si valsero Accursio, e gli altri antichi Glossatori. La seconda vien detta Norica, ovvero di Norimberga, ed è quella che Gregorio Aloandro nell'anno 1531 fece imprimere. La terza appellasi Fiorentina, ovvero Pisana, la quale da noi deesi a Francesco Taurello, che nell'anno 1553 dalla libreria dei Medici fece darla alle stampe.
La vulgata partizione di quest'Opera in tre volumi è assai più antica di ciò, ch'altri crede; poichè fin da' tempi di Pileo, di Bulgaro e di Azone, per maggior comodità fu in tal maniera divisa[785], essendo la mole sua così vasta, che comprendendosi in un sol volume, non avrebbe potuto senza gran disagio leggersi e maneggiarsi. Come poi a ciascun volume fosse dato il nome, al primo di Digesto Vecchio, al secondo d'Inforziato ed al terzo di Nuovo, quando tutti e tre nacquero in un istesso tempo, egli è assai malagevole a recarne la ragione. Essersi detto il primo vecchio, e l'ultimo nuovo, non sarebbe cosa molto strana; ma quel di mezzo appellarsi con istrano vocabolo _Inforziato_, è quello che ha esercitate le penne di più Scrittori, i quali in cose cotanto tenui han voluto pure abbassare il lor ingegno.
Alcuni han creduto essersi chiamato Inforziato dalla voce greca φορτίον, che in latino significa _onus_, perchè quel volume contiene le leggi più obbliganti, come di restituzioni di dote, di tutele, eredità, alimenti, prestazioni di fidecommissi ed altro[786]. Più tollerabile è la conghiettura di Bernardo Valtero[787], il quale disse, che corrottamente siasi così chiamato per vizio degli Scrittori, i quali in vece d'_Infarcitum_, come posto in mezzo tra 'l vecchio, e 'l nuovo, lo dissero _Infortiatum_. Ma sopra tutte l'altre, migliore par che sembri quella d'Alciato, che la riputò voce barbara ed insulsa[788]; ovvero l'altra che ultimamente comunicò a Giovanni Doujat[789] Claudio Cappellano Dottor della Sorbona e regio Professor di lingua ebraica in Parigi: questi suspica esser derivato dal Caldeo _Forthiata_, la qual voce da' Rabini fu sovente presa per significar testamento ed ultima volontà dell'uomo; onde potè avvenire, che taluno, o per ischerzo, o per ostentar novità, volendo dir testamento, avesselo chiamato Inforziato, ed indi, trasferita questa voce a quel volume de' Digesti, ove de' testamenti si tratta, avesse preso questo nome; ma ciò che siasi di questo, in cui certamente non sono riposte le ricchezze della Grecia, rimettendoci in via, egli è costantissimo, che pubblicati i Digesti da Giustiniano, e sparsi per tutto l'Oriente, essendo stato commesso a' Prefetti dell'Oriente, dell'Illirico, e della Libia, che gli notificassero a tutti i Popoli alla loro giurisdizione soggetti, come è manifesto dalla prefazione, che Giustiniano prepose a' Digesti ed altrove[790], non poteron però penetrare allora in Italia, ed in queste nostre regioni, come quelle, che sotto alieno Principe, e sotto la dominazione de' Goti ancor duravano; nè in questo terreno poteron esser piantati ed acquistar quella autorità e quella forza, che poi, dopo il corso di più secoli, fortunatamente ottennero, ed in tanta stima e riputazione sursero, quanto è quella nella quale oggi si veggono.
§. III. _Del Secondo Codice di GIUSTINIANO di repetita prelezione._
Posto fine a quest'Opera veramente regia, non perciò quietossi questo eccelso Principe; egli essendo stato avvertito, che nel compilar de' Digesti erasi osservato, che molte controversie restavan ancor indecise negli scritti di quegli antichi Giureconsulti, e che bisognava terminarle colla sua autorità imperiale; e di vantaggio avendo egli fra tanto, dopo pubblicato il primo Codice, promulgate altre sue costituzioni, le quali vagavano sparse, e non affisse ad alcun volume; ed essendosi osservato eziandio, che molte cose nel Codice già compilato mancavano; comandò nel seguente anno, che fu l'ottavo del suo Regno, e propriamente nell'anno 534, che quel Codice s'emendasse e ritrattasse, con farsene un altro più compiuto e perfetto[791]. Diedesi per tanto il pensiero a cinque di coloro, ch'intervennero alla fabbrica de' Digesti, cioè a Triboniano e Doroteo, ed a tre altri Avvocati, Menna, Costantino e Giovanni: questi secondo l'ordine prescritto loro da Giustiniano, che si legge nel suo Codice[792], levarono dal primo quelle costituzioni, che stimaron oziose e superflue, o che fossero state dalle altre emanate da poi corrette ed abolite.
Erano corsi cinque anni tra il primo Codice e questo secondo, e nello spazio di questo tempo molte costituzioni eransi da Giustiniano stabilite. Nel Consolato di Decio, dopo la promulgazione del primo Codice, ne furon pubblicate da Giustiniano alcune, fra le quali fu assai famosa quella che leggiamo sotto il _tit. de bon. quae lib._[793], dove fu generalmente stabilito, che ciò che il figliuolo altronde acquistava, non _ex paterna substantia_, fosse suo peculio avventizio, e l'usufrutto solamente fosse del padre, contra ciò, che nell'antica e mezza giurisprudenza era disposto. Da poi nel Consolato di Lampadio e d'Oreste furono promulgate quasi tutte le cinquanta decisioni, che per togliere le controversie ed ambiguità degli antichi Giureconsulti, piacque a Giustiniano stabilire[794]; molte delle quali abbiamo sotto il _tit. de usufr._ come la _l. 12_, _13_, _14_, _15_ e _16_ poichè la _17_, ancorchè sia una delle 50 decisioni, fu fatta l'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio. Non pure in questo Consolato si promulgaron quasi tutte queste decisioni, ma anche furon fatte altre costituzioni, come la _l._ 7 che leggiamo sotto il _tit. de bon. quae lib._ dove fu stabilito, che non s'acquistasse al padre l'usufrutto delle robe donate al figliuolo dal Principe, o dall'Imperadrice, e l'altra nobilissima, cioè _l. un. C. de rei ux. act._ Fu anche in quest'anno 530, che fu il quarto dell'Imperio di Giustiniano, promulgata quell'altra sua costituzione, che si legge sotto il _tit. de vet. jur. enucl._ ove, come si disse, Giustiniano comandò a Triboniano ed a sedici altri Giureconsulti la fabbrica de' Digesti.
Nell'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio, e quinto dell'Imperio di Giustiniano, ne furon promulgate moltissime, come la _l. 2 de Constit. pecun._ ove fu abolita l'azione receptizia, la _l. 2 C. Com. de legat._ ove fu tolta la differenza de' legati e fidecommessi particolari; la _l. 2 C. de indic. viduit._ dove restò abolita la legge Giulia Miscella; la _l. 3 C. de Edict. D. Hadrian. toll._, per la quale si tolse e cancellò l'editto d'Adriano per la vigesima dell'eredità; e la _l. 4 C. de liber. praet._ ove rimase abolita la differenza del sesso nell'eseredazione. In questo medesimo anno furono ancora promulgate quelle nobili costituzioni, cioè la _l. si quis argentum 35 C. de donat._ la _l. ult. C. de jur. delib._ la _l. ult. C. qui pot. in pign._ ed alcune altre.
Nel secondo anno dopo il Consolato di Lampadio e d'Oreste si pubblicò la _l. 2 Cod. de vet. jur. enucl._ e nell'anno seguente 533, settimo del suo Imperio, furon pubblicate l'Instituzioni, e come si disse, un mese da poi le Pandette. Questi due anni si notano così, perchè furono senza Consoli.
Aggiunsero perciò i Compilatori in questo nuovo Codice tutte queste costituzioni, che secondo Balduino[795] e Rittersusio[796] oltrepassano il numero di 200, promulgate dopo il primo Codice fra lo spazio di cinque anni, che possono anche vedersi appresso Aloandro nel catalogo de' Consoli al suo Codice aggiunto, delle quali Francesco Raguellio[797] ne compilò particolari commentarj: siccome fece anche Emondo Merillio sopra le 50 decisioni[798]. Per queste si variò non poco il sistema di varie materie alla nostra giurisprudenza attinenti, e particolarmente restò variata la dottrina de' peculj, de' legati e d'altre moltissime cose. Donde ne siegue, siccome anche avvertirono Balduino[799] e Rittersusio[800], che sia error grave il credere, che in questo nuovo Codice vi si fossero solamente aggiunte le cinquanta decisioni, e che toltone queste decisioni, in niente altro discordano le Pandette da questo Codice _di repetita prelezione_.
Ridotte adunque in questa miglior forma, ed in questo nuovo Codice le costituzioni de' Principi, nel quale anche furono inserite alcune costituzioni dei successori di Teodosio e di Valentiniano, come di Marciano, Lione, Antemio, Zenone, Anastasio e Giustino, comandò Giustiniano, che il primo Codice non avesse più autorità, nè vigore alcuno: ma che questo secondo, che ad esempio degli antichi chiamò _di repetita prelezione_, dovesse solamente ne' Tribunali in fatti i giudicj aver forza e vigore; nè d'altronde, che da esso, potessero le costituzioni nel Foro allegarsi, cassando tutte l'altre, che forse si trovassero andare sparse e vaghe fuori del medesimo; ond'è, che alcuni assai a proposito avvertirono, che di niun vigore sien quelle costituzioni di Zenone, o d'altro Imperadore, che non veggiamo inserite in questo Codice, le quali solo dobbiamo alla diligenza ed erudizione di qualche Scrittore, che dalle lunghe tenebre, ove eran sepolte, le cavò fuori, alla luce del Mondo restituendole; molte delle quali si debbono all'industria di Conzio, di Giacopo Cujacio, di Dionisio e di Giacopo Gotofredo, e d'alcuni altri eruditi; l'uso delle quali sarà, non di valersene, come costituzioni di Principi, che ci facciano legittima autorità, ma solo per ricever da esse qualche lume per intender meglio le ricevute, e quelle, che per antica usanza hanno acquistato appresso noi nel Foro forza di legge. E quantunque la costituzione di Zenone stabilita intorno agli edificj e prospetto del mare, sia difesa da molti per legittima e d'autorità, cioè, perchè quella si vede da Giustiniano confermata nelle sue Novelle, e nel Codice viene dichiarata non essere stata locale, per Costantinopoli solamente, ma comprendere tutte l'altre province dell'Imperio[801].
Fu cotanto rigido Giustiniano in non volere ammettere altre costituzioni, che quelle, le quali in questo Codice fossero insieme unite e congiunte, che tutte quell'altre, che per qualche grave bisogno, o per dare altra providenza fossero per emanarsi nell'avvenire, volle che si raccogliessero a parte in altro volume, al quale si desse il nome non di Codice, ma di _Novelle_ costituzioni, e che formassero un altro Corpo separato dal suo Codice: onde se bene il nome di _Codice_, generalmente parlando, potesse convenire ad ogni libro, _a caudicibus arborum deducto vocabulo_; nulladimeno i nostri Giureconsulti per antonomasia Codice solamente appellarono quel libro, ove con certo ordine erano raccolte le costituzioni imperiali; poichè siccome dopo Cujacio avvertì Gotofredo[802], le costituzioni e rescritti de' Principi, solevano scriversi ne' Codici e Pugillari, ch'eran tavole di legno ed anche di rame, o d'avorio, le quali per conservarne la memoria serbavansi negli Scrigni, o sia Cancellaria del Principe, ond'è che leggiamo che Teodosio il Giovane, quando fece compilare il suo Codice, mandò a ricercare a Valentiniano III le Costituzioni da lui fatte per l'Occidente, che conservava ne' suoi Scrigni per poterle unire colle sue, e degl'Imperadori suoi predecessori, e compilarne quel Codice. All'incontro i responsi de' Prudenti, onde si compilarono i Digesti, soleano scriversi nelle Membrane, non già in legno, o in rame.
Abolito dunque il primo Codice, del quale se ne estinse affatto la memoria, a questo secondo si diede tutta l'autorità, ed è quello ch'oggi ci va per le mani, e del quale si servono tutti i Tribunali, tutte le Accademie d'Europa, diviso, come ogn'un vede, in dodici libri, e distinto in 776 titoli. Le sue costituzioni furon quasi tutte dettate in lingua latina, e contiene le costituzioni di 54 Imperadori, cominciando da Adriano infino a Giustiniano, siccome è manifesto dal loro catalogo, che Aloandro e Dionisio Gotofredo prefissero a' loro Codici. L'Indice delle leggi promulgate da ciascheduno Imperadore pur lo dobbiamo alla industria e diligenza di Jacopo Labitto e d'Antonio Agostino, che agli studiosi della nostra giurisprudenza riesce non men utile e comodo, che quello composto da' medesimi de' responsi de' Giureconsulti nelle Pandette.
Alcuni han ripreso Giustiniano, Principe cotanto cattolico, che in questo Codice abbia fatto inserire molte costituzioni non degne della sua pietà e religione. Il nostro Matteo degli Afflitti seguitando questo errore scrisse, che molte leggi inique avesse fatte inserire ne' tre ultimi libri: ma ben ne fu ripreso dal Valenzuola. Altri dissero, che mal facesse Giustiniano a trasferir nel suo Codice la legge di Valente contra i Solitarj, ed Amaja non ardisce in ciò difenderlo: ma si vede chiaro che quella legge non fu stabilita contra i veri Solitarj, ma contra coloro, che sotto pretesto di religione, affettando lo esserci, s'univano con quelli per isfuggire i pesi della Curia. Alcuni altri lo riprendono, perchè molte leggi riguardanti l'usure ed i repudj stabilisse, con permettergli; ma Godelino[803], Leotardo[804] ed altri lo difendono. Altri perchè molte leggi attinenti all'esterior politia ecclesiastica v'inserisse; ma costoro sono degni di scusa, perocchè non posero mente alla condizione di que' tempi, ne' quali furono promulgate, ma secondo le massime de' secoli, ne' quali scrissero, reputarono non convenirsi all'autorità del Principe di stabilirle; ciò che meglio si vedrà, quando della politia ecclesiastica di questo secolo tratteremo.
§. IV. _Delle Novelle di GIUSTINIANO._
Se bene abbastanza si fosse proveduto da Giustiniano allo studio della giurisprudenza con queste tre sue lodevoli opere, cioè dell'Instituzioni, de' Digesti e del Codice; nulladimeno, come che col correr degli anni, secondo le varie bisogne e nuove emergenze, fu d'uopo dar nuove providenze, ed emanar nuove costituzioni, si fece in modo, che non molto da poi crebbero queste tanto, che bisognò unirle in un altro volume, il quale delle novelle costituzioni fu detto. Furon queste di tempo in tempo da Giustiniano emanate, e non già in sermon latino, come l'altre racchiuse nel Codice, ma quasi tutte in greca lingua concepute[805], toltane la Nov. 9, 11, 23, 62, 143, 150 che furono dettate in latino[806], nelle quali veramente evvi molto che desiderare intorno all'eleganza, brevità, gravità e dottrina; e quanto le costituzioni de' Principi, che da Costantino M. infino a lui fiorirono, cedono alle costituzioni degli altri più antichi Imperadori, da Adriano fino a Costantino, tanto queste Novelle di Giustiniano cedono in brevità ed eleganza alle seconde, in guisa che s'è sempre retroceduto, ed andato di peggio in peggio, leggendosi queste ora con molta nausea piene di loquacità, tumide e prive affatto di quella brevità, gravità ed eleganza delle prime: ma ciò, che più importa, osservasi nelle medesime una certa incostanza e leggerezza inescusabile, mutandosi e variandosi ciò, che non molto prima erasi stabilito, e quel che poco anzi piacque, poco da poi si muta e si cancella. La qual cosa ha dato motivo a molti di credere, che tanta instabilità procedesse dalla leggerezza femminile di Teodora moglie di Giustiniano, che sovente s'intrigava in sì fatte cose; e dall'avarizia di Triboniano, che per denaro sovente mutava e variava le leggi a sua posta[807].
Di queste Novelle solamente novantasei furono a notizia degli antichi nostri Glosatori, ancorchè Giuliano Professor di legge nell'Accademia di Costantinopoli, poco da poi di Giustiniano, avendole in compendio ridotte e trasportate dalla greca nella lingua latina, infino al numero di centoventicinque ne traducesse. Ne' tempi meno a noi lontani ne furon da Aloandro ritrovate dell'altre, ed infino al numero di 165 accresciute: Giacopo Cujacio n'aggiunse altre tre, tanto che il loro numero arriva oggi a quello di 168[808].