Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1

Part 20

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Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre costituzioni di simil tempra, e molti canoni contro a verità sì conosciuta; ma risponde loro ben a lungo, ed a proposito Dupino[581] gran Teologo di Parigi, il quale meglio d'ogni altro ci dimostrò, che i Cherici, così nelle cose civili e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene: ma che in decorso di tempo per beneficio degl'Imperadori e dei Principi, in alcuni casi l'immunità acquistarono; ciò che si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.

Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione sopra i suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea territorio, cioè _jus terrendi_, come dice il Giureconsulto[582] nè per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al territorio, nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, _do_, _dico_, _abdico_. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare imprigionar le persone ecclesiastiche: siccome oggi il giorno ancora s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'ajuto del braccio secolare[583]. E perchè per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto, che il Giudice ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII alzò l'ingegno, e cavò fuori una sua decretale[584], con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero ponere il lor Auditorio, per farv'in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera, perchè non poteva nascondersi, fece, che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Mons. Le Maître[585] si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiastici non ebbero carcere fin al tempo d'Eugenio I, come c'insegna il Volaterrano[586].

Egli è altresì ben certo, che in questi secoli la Chiesa non avea potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gravi d'eresia, toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti i quali Principi per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti editti, dove prescrissero le pene ed i gastighi a color dovuti: di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all'emende pecuniarie[587]; e la ragion era, perch'essi non avevan territorio[588], e secondo il diritto de' Romani, i soli Magistrati, ch'hanno il pieno territorio, potevano condennare all'emenda[589]; ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè territorio, nè Fisco, intrapresero di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a Monaci, a prigioni, a fabbriche di chiese, o altro, la multa, di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.

Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta e di giurisdizione, dipenda per beneficio e concessione de' Principi, alcuni han creduto, che queste concessioni cominciassero da Costantino il Grande, quegli che le diede pace ed incremento. Credettero, che questo Principe per una sua costituzione estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodosio[590] avesse stabilito, che il reo, o l'attore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa, possa domandare, che fosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnachè l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò che il Vescovo proferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento, debbano i Magistrati ordinarj eseguirla: cosa, che se fosse vera, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe, che per eseguire i comandamenti degli Ecclesiastici. Fu in alcun tempo questa veramente stravagante costituzione reputata per vera, vedendo parte di quella inserita ne' Capitolari di Carolo M.[591], ed ancora ne' Breviari del Codice Teodosiano; e Giovanni Seldeno[592], perchè la trovò in un Codice antico manuscritto di Guglielmo, Monaco malmesburiense, credette, che veramente fosse di Costantino.

Altri l'attribuirono non già a Costantino, ma a Teodosio il Giovane, come fecero Innocenzio[593], Graziano[594], Ivone, Anselmo, Palermitano, e gli altri Compilatori di decreti, mossi perchè in alcuni Codici manuscritti portava in fronte questa iscrizione: _Arcad. Honor. et Theodos._

Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti e gravi Scrittori esser quella finta e supposta, non altramente, che la donazione del medesimo Costantino[595]. Giacomo Gotofredo[596] a minuto per cento pruove dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver occhi per poterne dubitare: si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste parole: _Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano_: si porta ancora senza Console, e senza data dell'anno: e tutta opposta a molt'altre costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica hassi memoria alcuna.

Coloro che l'attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge[597] si vede dopo questa supposta costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano aver cognizione, se non delle materie di religione, e che gli altri processi degli Ecclesiastici sieno determinati e sentenziati da' Giudici ordinarj: e non è credibile, che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri Imperadori, rapportate in quel Codice, benchè fatte in favor della Chiesa, non l'attribuiscon però tal giustizia, e spezialmente la Novella[598] di Valentiniano III. è direttamente contraria, dicendo, che secondo le leggi degl'Imperadori, la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere, che delle materie di religione.

Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede, che in tempo d'Arcadio e d'Onorio, la Chiesa non aveva se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una legge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: _Si qui ex consensu apud sacrae legis Antistitem, litigare voluerint, non vetentur sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte reddentis judicium_[599]. E questa fu la pratica della Chiesa in questi secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d'arbitrio in comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio[600], e con addurne gli esempli, Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino e gli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica Socrate, e Niceforo[601]. Ciò che durò lungamente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo, che cominciò ad augmentare la conoscenza de' Vescovi per le sue _Novelle_, come vedremo nel sesto secolo: poichè negli ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III egli è costante, che i Vescovi non avevano, nè Foro, nè territorio, nè potevan impacciarsi d'altre cause, che di religione così tra' Cherici, come tra' Laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile _Novella_[602], di cui eccone le principali parole: _Quoniam constat Episcopos Forum legibus non habere, nec de aliis causis, quam de Religione posse cognoscere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat, quod si alteruter nolit, sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus, et jure communi_; aggiungendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice[603]: e questo solo privilegio era dato agli Ecclesiastici, di non poter essere tirati a piatire fuori del lor domicilio e dimora; e nelle province non potevan essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il Rettore della provincia; siccome a Costantinopoli innanzi al Prefetto Pretorio[604].

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si mutò niente in questi tempi di quel che praticavasi negli tre primi secoli: nè in queste nostre province ebbero i nostri Vescovi giustizia perfetta, nè Foro, nè territorio: nè per quel che s'attiene a questa parte, lo Stato ecclesiastico portò, fino a questo tempo, alcuna mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di religione, che giudicava per via di politia, ed a quell'altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la giurisdizione ed imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali sia Prete, sia laico, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, senza eccezione veruna.

Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo Stato civile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine, per ciò che concerne l'acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici, ed alle Chiese, per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici si proccuravano.

§. IV. _Beni temporali._

Chi dice religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato[605], che fu Canonico in Firenze; e la ragione è in pronto, e soggiunge, perchè essendo la religione un conto, che si tiene a parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o dei mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell'Universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi tempj, e a' suoi Sacerdoti. Data che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d'unione ed assembramento reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò alcun privilegio[606].

Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi del Divo Marco[607] fu fatto un _Senatus consulto_, col quale si diede licenza di poter lasciare a' Collegi, o ad altre Comunità ciò, che si volesse[608]. Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiese come Collegi illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del senatusconsulto, con tutto ciò si osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni: ma subito, che Costantino nell'anno 312 abbracciò la religione cristiana, rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri Collegi, si videro le Chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell'anno 321 un editto, che dirizzò al Popolo romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare ne' loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente[609]. Così Costantino cotanto della cristiana religione benemerito arricchì le nostre Chiese, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato, che si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano, e di Massimiano eran loro state tolte, sopra di che promulgò anche un altro editto rapportato da Eusebio[610]. In oltre stabilì, che i beni de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come afferma l'Autor della sua vita[611].

Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede all'Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che facitore d'un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l'apportasse utile; poichè in decorso di tempo gli Ecclesiastici per l'avidità delle ricchezze ridussero la faccenda a tale, che oltre a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a tirare e rapire l'eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi e gravi disordini, che perciò nella Repubblica si introdussero: tanto che obbligaron i Principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza.

Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo[612] deplorava questi abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n'erano nati due mali, l'uno che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro che gli Ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura delle anime, diventavano Procuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.

Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l'avarizia degli Ecclesiastici, sempre accorti in profittarsi della simplicità massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il Vecchio nell'anno 370 a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge[613], con cui severamente proibì a' Preti ed a' Monaci di poter ricever sia per testamento, sia per atto tra' vivi qualunque eredità, o roba da vedove, da vergini o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversare, siccome purtroppo licenziosamente facevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio e Girolamo: e questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le chiese di Roma, perchè inviolabilmente si osservasse. Estese in oltre Valentiniano questa sua costituzione a' Vescovi, ed alle vergini a Dio sacrate, a' quali insieme con gli altri Cherici, e Monaci proibì simili acquisti[614].

Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgarne un'altra consimile[615], per la quale fu vietato alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevan con gli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro robe in qualunque modo, che tentassero di farlo, anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare: se bene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge permettendo[616] alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili: ancorchè l'Imperador Marciano nella sua Novella[617] reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Comentarj[618].

I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero, che perciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa; erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente dolevansi delle ragioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl'Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate: ecco come ne parla S. Ambrogio[619]: _Nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus, etc._ Più chiaramente lo disse S. Girolamo[620], scrivendo a Nepoziano; _Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, Mimi, et Aurigae, et Scorta haereditates capiunt, solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio: et tamen nec sic refrenatur avaritia, per fideicommissa legibus illudimus, etc._ Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione, e potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, ch'e' riputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli men a noi remoti in tutti i dominj d'Europa fu dagli altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di gloriosa memoria praticò nella Sassonia; e nell'Inghilterra Odoardo I, e III, ed Errico V[621]. Nella Francia lo stesso fu osservato da S. Lodovico[622], ch'è cosa molto notabile, e poi successivamente confermato da Filippo III, da Filippo il bello, da Carlo il bello, da Carlo V, da Francesco I, da Errico II, da Carlo IX e da Errico III. Ed abbiamo un arresto presso a Papponio[623], per cui il Senato di Parigi, proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna Giacomo, Re d'Aragona[624] statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spagna osservasi il medesimo, ci attestano Narbona, e Lodovico Molina[625]: ed in varj luoghi di Germania, e della Fiandra si osservano consimili statuti[626]. Nell'Olanda Guglielmo III Conte con suo editto dell'anno 1328 lo proibì severamente[627]. E nell'Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo[628]: nè vi è provincia in Europa, nella quale i Principi non riconoscano appartenere ad essi, ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti.

Nelle province, ch'ora compongon il nostro Reame di Napoli, se si riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a Valentiniano III, le nostre chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre città s'andavan da' Vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti: e si conosce chiaro dal vedersi, che non possono recar in mezzo altri titoli, se non procedenti, o da concessioni fatte loro da Principi Longobardi, o da Normanni, che furon più profusi degli altri, o finalmente da' Svevi, e dagli Angioini. I monasterj cominciarono nel principio del Regno de' Longobardi a rendersi, per gli acquisti, considerabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di Totila fosse stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di Monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de' Re Longobardi: ma col correr degli anni moltiplicossi in guisa il numero delle Chiese, e dei monasterj in queste nostre province, e gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu città o castello, piccolo o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu tal eccesso ne' tempi dell'Imperador Federico II represso per una sua legge, che oggi il giorno ancor si vede nelle nostre costituzioni[629], per la quale, imitando, come e' dice, i vestigi de' suoi predecessori, forse intendendo di questi Imperadori, o com'è più verisimile, de' Re Normanni suoi predecessori, la costituzione dei quali ciò riguardante si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di stabili alle Chiese.

(La costituzione di Federico II riguardante la proibizione degli acquisti de' beni stabili alle Chiese, Monasterj, Templarj, ed altri luoghi religiosi, è una rinovazione della costituzione antica, che era nel Regno di Sicilia di qua e di là dal Faro, non già, che l'Imperadore riguardasse alle costituzioni del Codice di Teodosio, o di Giustiniano. Nelle risposte, che diedero i Vescovi di Erbipoli, di Wormes, Vercelli, e di Parma a Papa Gregorio IX sopra l'accuse fatte a questo Imperadore, che avesse spogliati i Templarj, e gli Ospitalieri de' stabili, che possedevano, dicono, che Federico non fece altro, che rivocare alcune compre, che essi aveano fatte in Sicilia di beni Burgensatici contro il prescritto di questa antica costituzione, che avea avuto nel Regno di Sicilia sempre vigore ed osservanza. Le parole dell'accusa, e della difesa sono le seguenti, le quali si leggono non meno presso _Goldasto_[630], che presso _Lunig_[631]. PROPOSITIO ECCLESIAE: _Templarii et Hospitalarii bonis mobilibus et immobilibus spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integre restituti_. RESPONSIO IMPERIALIS: _De Templariis et Hospitalariis verum est, quod per judicium, et per antiquam Constitutionem Regni Siciliae, revocata sunt feudalia, et burgasatica, quae habuerunt per concessionem Invasorum Regni, quibus equos, arma, victualia, et vinum, et omnia necessaria ministrabunt abunde, quando infestabant Imperatorem, et Imperatori, tunc Regi, pupillo, et destituto, omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia et burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt et tenuerunt ante mortem Regis Willielmi II seu de quibus haberent concessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero burgasatica quae emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquae Constitutionis Regni Siciliae, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam, et diem, aliis burgensibus secularibus vendere, et concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis, et perpetuo burgasatica liceret emere sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliae (quod inter Regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, et adquirerent; et hoc eadem Constitutio obtinet ultra mare)_.

Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi abusi; e riputata per ciò la costituzione di Federico, empia ed ingiuriosa all'immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima; e se la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile; ma da poi si videro le Chiese, e' Monasterj abbondare di tanti Stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d'assorbire quel poco, ch'è rimaso in potere dei secolari: ma di ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare quel che finora s'è detto della politia ecclesiastica di queste nostre province del quarto, e metà del quinto secolo.

FINE DEL LIBRO SECONDO.

STORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO TERZO