Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1
Part 19
Il primo lor Duce nella Tebaide fu Antonio. In Grecia Basilio, il quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora esser essenziali alla Religione, cioè d'ubbidienza per combattere l'alterigia del nostro spirito; di castità risguardante i moti nel nostro corpo; e di povertà, per una totale abbominazione a' beni di fortuna.
(Altri vogliono, che _Basilio_ non fosse stato Institutore di alcun nuovo Ordine, ma solo il direttore di que' che si erano già resi Monaci, siccome infra gli altri credette _Binghamo_[534].)
S. Benedetto gl'introdusse in Italia, e propriamente nella nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il Regno di Totila, di che nei libri, che seguono, ci verrà a proposito di ragionare più a lungo, come d'una pianta pur troppo in questo nostro terreno avventurosa, che distese i suoi rami, e dilatò i germogli in più remote regioni.
S. Pacomio diede anche perfezione all'ordin monastico, ed unì molti Monasterj in congregazione: loro diede una regola, e fondò monasterj di donzelle. Erano state già prima introdotte alcune comunità di donzelle, le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo. Così essendo la vita monastica dell'uno e dell'altro sesso divenuta più comune, furono stabiliti monasterj, non solo vicino alle città grandi, ma eziandio dentro le stesse città, ed in quelli i Monaci viveano in solitudine in mezzo al Mondo, praticando la loro regola sotto un Abate, ovvero Archimandrita; ed il Monachismo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto secolo.
Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliaron infiniti altri Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro Virgilio[535], de' quali nel corso di questa Istoria, secondo l'opportunità, se ne farà menzione.
S. Agostino pur volle nell'Affrica introdurre un altro Ordine di regolarità: egli fu l'Autore de' Canonici Regolari, avendo posti in vita religiosa i suoi Preti della Chiesa d'Ippona. Non gli chiamò nè Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a regole, ch'eran mescolate di chericheria, e della pura vita monastica: e fu chiamata vita apostolica, per l'intento, che s'avea di rinnovare la vita comune degli Apostoli: eran essi astretti agli accennati tre voti, ed avean clausura[536].
(_S. Agostino_ vien anche da _Duareno_[537] riputato Autore de' Canonici Regolari. Ciò che lo stima molto probabile anche Binghamo[538], se bene _Onofrio Panvinio_[539], ed Ospiniano[540], credano che fosse stato Autore Papa _Gelasio I_ intorno l'anno 495. È certo però, che S. Agostino non fu institutore degli Eremiti Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel Dottore fu mai Romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome saviamente ponderò Binghamo[541]. Delle origini ed istituzioni di tanti nuovi Ordini de' Monaci venuti da poi nel Mondo, oltre Polidoro Virgilio, son da vedersi Ospiniano[542] e Creccelio[543]).
Sorsero da poi i _Mendicanti_, i quali agli tre descritti voti aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina. Indi seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di S. Giovanni in Gerusalemme, i Teutonici, i Templarj, che furono sterminati per Clemente V, i Commendatori di S. Antonio, i Cavalieri di Portaspada, di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio, i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri Religiosi, a differenza de' Cavalieri Laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne' seguenti libri di questa Istoria.
Di questi nuovi Ordini di Religiosi ne' tempi, nei quali si manifestarono, faremo qualche breve racconto: donde non senza stupore scorgerassi, come in queste nostre province, col correr degli anni, abbian potuto germogliar tanti e sì varj Ordini, fondandovi sì numerosi e magnifici monasterj, che ormai occupano la maggior parte della Repubblica, e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile, che ha potuto mutar lo Stato civile e temporale di questo nostro Reame.
In questi secoli, ne' quali siamo di Costantino M. fino a Valentiniano III niuna alterazione recaron allo Stato politico, perocchè quantunque molti _Solitarj_ fossero già nel Vescovato di Roma allignati, per quello che si ricava dalla riferita costituzione di Valentiniano il Vecchio: ed in queste nostre province fossero ancor penetrati, dove ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita: niente però portaron di male, o di turbamento allo Stato, nè furon osservati, nè avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s'accrebbe all'ecclesiastica Gerarchia.
(È manifesto che a questi tempi i Monaci non si appartenevano alla Gerarchia ecclesiastica, rigettandosi nell'Ordine de' Laici da quel che ne scrisse _Isaaco Alberto_[544], dicendo: _Monachi quales primo erant quo extra Ordinem constituti, ad Hierarchiam imperantem non pertinent_. _Lindano_[545] pur de' Monaci parlando, disse: _Qui omnes sicuti erant Ordinis Laici, ita una cum reliquis Templi choro, quem dicimus, erant exclusi_. Insino _Graziano_ confessò, che fino a' tempi di Siricio, e di Zosimo, _Monachos simpliciter, et non Clericos fuisse, Ecclesiastica testatur Historia_, come sono le sue parole[546]).
I _Cenobiti_ è manifesto, che, prima di S. Benedetto, eran radissimi, ed i lor monasterj assai più radi, e di niun conto. Poichè ciò che si narra del monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa città, che fiorì nell'anno 375 sotto il nome di S. Martino, quando questo Santo era ancor vivo[547]; dell'altro di S. Gaudioso, che si pretende fondato da S. Gaudioso stesso Vescovo di Bitinia nell'anno 438, il qual, fuggendo la persecuzione di Gizerico Re dell'Affrica, si ricoverò in Napoli[548]; quando quello ebbe i suoi principj circa l'anno 770 da Stefano II Vescovo di questa città[549]: e di alcuni altri fondati in altre città di queste nostre province[550], e rapportati a questi tempi, sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente l'opera ed il tempo in confutarle.
§. II. _Prime collezioni di canoni._
I regolamenti, che tratto tratto, da poi che Costantino diede pace alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato ecclesiastico, se bene tuttavia per lo corso d'un secolo e mezzo fino a Teodosio il Giovane e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladimeno non davan in questi tempi alcun sospetto, o gelosia a gl'Imperadori; imperocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per la loro autorità e protezione, che tenevan della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura e pensiero, ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento e di disordine: di che ne rende ben ampia e manifesta testimonianza l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone e le robe ecclesiastiche.
All'incontro appartenendo, come s'è detto nel primo libro, alla Chiesa la potestà di far de' canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta in una più ampia e numerosa Gerarchia, ebbe in conseguenza maggior bisogno di far nuovi regolamenti per buon governo della medesima, e per accorrere a' disordini, che sempre cagiona la moltitudine: perciò oltre a' libri del Testamento Vecchio e Nuovo, ed alcuni canoni stabiliti in varj Sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne formaron poi degli altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero a questo fine; poichè data che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu più facile, che molte Chiese unite insieme comunicassero e trattassero sopra ciò, che riguardava la disciplina; poichè intorno a tutti gli altri affari esteriori, gli Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed osservavan le leggi civili.
Da questo tempo, e non da più antica origine cominciarono i canoni, de' quali si formaron da poi più _Collezioni_; poichè quantunque alcuni abbian creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che anche a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85 sotto il titolo di _Canones Apostolorum_: nulla di meno nè l'opinione del Turriano[551], che stimò tutti essere stat'opera degli Apostoli, nè quella del Baronio e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que' canoni fossero Apostolici sono state da savj Critici abbracciate, i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta d'antichi canoni, e propriamente de' canoni fatti ne' Concilj congregati prima del Niceno, come, per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso Guglielmo Beveregio[552], Gabriel d'Aubespine, Lodovico Dupino, ed altri, e quel ch'è più notabile, Gelasio P. gli dichiara apocrifi nel can. _Sancta Romana, dist_. 15.
Lo stesso si dice del libro delle costituzioni Apostoliche falsamente attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel Santo Pontefice, o che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che da poi fosse stato da Eretici corrotto, egli è certo, che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde se bene in esso si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più sensati, che non possa esser più antico del terzo secolo[553]. Ed ancorchè prima di questo tempo dobbiam credere, che varj Concilj si fossero dagli Ecclesiastici raunati, secondo le varie occorrenze della purità della dottrina cristiana, o dell'integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani, e l'infelicità de tempi loro permetteva; nondimeno i veri canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri, che si millantano; ed in spezie gli atti del Concilio di Sinuessa per l'apostasia di Marcellino P., e 'l decreto, che la prima sede da niuno possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife, ben lo dimostra Baronio[554] per autorità di S. Agostino, come inventato dai Donatisti; anzi Cironio[555] prova che l'accusa di Marcellino non fu mai vera: che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo[556].
Finalmente in quanto all'_Epistole_ de' Sommi Pontefici, benchè di queste se ne trovin antichissime del primo e secondo secolo, pure, toltone due lettere di S. Clemente a' Corintj, che sono _Ascetiche_ più tosto, che _Decretali_, oggi è costantissima sentenza de' più diligenti ed accurati Critici, non dico fra' Protestanti, come Blondello, e Salmasio, ma tra piissimi Cattolici, come i Cardinali Cusano, e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi, ed altri, che tutte le _Decretali_, che si leggon scritte da' Pontefici romani prima di Siricio Papa, che morì nell'anno 398 e che si trovano nella raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo verso la fine dell'Imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie e supposte, e da quell'impostore a suo talento formate: _de hac Isidori impostura_, dice Tomasino[557], _inter doctos jam convenit_.
I primi canoni adunque, donde cominciarono le tante Collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo. I primi Concilj fra gli Ecumenici furono quel di Nicea in Bitinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno 325, e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio M. nell'anno 381. I più antichi de' Concilj provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da Cronologisti, nè possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria, e di Laodicea in Frigia: fuor di molti altri fatti in Affrica, in Ispagna, ed altrove meno rinomati.
Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno l'anno 385 si pubblicò la _prima Collezione di canoni_ per opera d'un certo Vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano Justello attesta Pietro di Marca[558]. In essa si veggono cento sessantacinque canoni presi da que' sette Concilj, due generali, e cinque provinciali della Chiesa d'Oriente poco fa mentovati, cioè 20 dal Concilio di Nicea, 24 da quello d'Ancira, 14 da quello di Neocesarea, 20 da quello di Gangra, 25 dal Concilio d'Antiochia, 59 da quello di Laodicea, e 3 da quello di Costantinopoli[559]. Ed è da notare, che i primi canoni appartenenti alla politia e disciplina ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato l'anno 314, poichè negli altri più antichi Concilj solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi, ed alla dottrina della Chiesa. Questa Collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio o per autorità d'alcun Concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi: vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle, che da essa i canoni si leggessero, approvandola con quelle parole: _Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuimus_[560]. E perchè questi canoni erano tutti scritti in greco, per comodità delle Chiese occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui Autore è incerto. Nè la Chiesa romana, e le Chiese di queste nostre province si servirono d'altra raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di Dionisio il Piccolo: e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo: _Codex Canonum Ecclesiae universae_: e secondo Florente, quest'altro: _Collectio Canonum Orientalium_.
In processo però di tempo, per una seconda Collezione, o sia Giunta, autor della quale crede Doujat[561] essere stato l'istesso Vescovo Stefano, fatta dopo l'anno 451, vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo Concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del Concilio d'Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa Collezione era composta di 206 canoni. Alcun tempo da poi furon aggiunti li canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 89 canoni, che chiamansi Apostolici, e 68 canoni di S. Basilio; e l'autore di questa nuova Giunta, o sia Collezione, crede Doujat[562] essere stato Teodoreto Vescovo di Cirro. È manifesto dunque, che fin ai tempi di Valentiniano III l'una e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furon in questo Codice raunati.
Ed è da notare, che non avendo infin a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della religione, non per temporale costringimento, nè gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa: ond'è che i Padri della Chiesa, quando avean finito il Concilio, dove molti canoni s'erano stabiliti, perchè fossero da tutti osservati, dubitando, che per la condizione di que' tempi torbidi e sediziosi, e pieni di fazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici stessi, i quali sovente, non ostante le decisioni del Concilio, volevan ostinarsi ne' loro errori, solevano ricorrere agl'Imperadori, per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio[563], che fecero i Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano I, ricorsero all'Imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni di quello[564]. E Marziano Imperadore promulgò un editto, col quale confermò tutto ciò che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni[565]; e generalmente tutti gli altri Imperadori, quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro costituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan forza di legge con inserirgli nelle loro costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro, come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gli altri Principi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe ci toccherà favellare.
§. III. _Della conoscenza nelle cause._
Lo Stato adunque ecclesiastico ancorchè, da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior politia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e fino all'età di Giustiniano Imperadore, per quel che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale: egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della religione, e della fede, dove giudicava per forma di politia; nella correzion de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione.
Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè avea Foro, o territorio nella forma e potere, ch'ella tien oggi in tutta la Cristianità: poichè quella non dipende dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino: ma più tosto di diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o permissione de' Principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso di questa Istoria.
Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, ed i litigi de' Magistrati: ed i Teologi sono d'accordo che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli importò solamente la collazione de' Sacramenti, ed in oltre l'effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena, che ancor oggi possono gli Ecclesiastici imponere a loro, ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza; ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa[566]; o più tosto dalla censura e correzione, che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento preciso e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' Principi della terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell'eccitativo, che si chiama dirittamente _persuasione_. Quindi è, che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo[567], Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri, altamente si protestano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini dai delitti, coll'autorità delle sentenze: _Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiae cohibeamus homines a delictis, dice Crisostomo_[568]; ma tutta la loro forza era collocata nell'esortare, piangere, persuadere, orare, non già d'imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario, che anche nella Chiesa i Principi del Mondo esercitassero la lor potenza, affinchè dove i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore e colla forza[569].
A' Principi della terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la giustizia: _Deus judicium suum Regi dedit_, dice il Salmista: ed il Popolo d'Israello domandando a Dio un Re, disse: _Constitue nobis Regem, qui judicet nos, sicut caeterae nationes habent_. E quando Iddio diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse, questi dimandò: _Cor intelligens, ut populum suum judicare posset_: domanda, che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo disse, che _Regum proprium officium est facere judicium, et justitiam_[570]. In brieve in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attribuita e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Preti; perchè Nostro Signore istesso, essendo stato pregato da certo uomo, perchè imponesse la divisione fra lui, e suo fratello, rispose: _Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos_[571]? Ed in quanto agli Appostoli, ecco ciò, che ne dice S. Bernardo ad Eugenio: _Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego_. Nè in quelli tre primi secoli, siccome s'è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i Preti quest'ampia giustizia contenziosa, che hanno al presente.
Nè tampoco l'ebbero nel quarto e quinto secolo: imperocchè quantunque l'Imperio fosse governato da Imperadori cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati secolari[572], così ne' giudicj civili, come criminali, giudicati e riguardati essi ancora come membri della società civile: e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza da' Magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portaron i libelli dell'accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a questo Principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed Attanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu condennato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa di Stefano Vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo palazzo[573]; ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi. Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino, e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità[574]. Prisciliano, ed Instanzio furono condennati per loro delitti ed oscenità da' Giudici secolari, come testifica Severo. Della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero ancora i Magistrati secolari[575]. Ed i Vescovi d'Italia ricorsero a Graziano e a Valentiniano, pregandogli, che prendesser a giudicare Damaso da loro accusato.
Nè si fece nelle sue cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio de' Vescovi, che come arbitri solevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo costringimento, dovevan ricorrere a' Rettori delle province, ed agli altri Magistrati secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudicj, e proponere le loro azioni, ovvero eccezioni, come i due Codici Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza[576]: e quando venivan citati in alcuno di questi Tribunali, dovevan dar mallevadoria _judicio sisti_[577].
Nell'estravagante ed apocrifo titolo de _Episcopali judicio_, che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine del Codice di Teodosio si legge una costituzione[578] di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, colla quale pare, che si dia a' Vescovi la cognizione delle cause fra Ecclesiastici, e parimente, che non siano tirati a piatire altrove, che avanti di loro stessi: ma quantunque tal legge sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti; niente però da quella poteron cavarne i Preti; poichè con espresse e precise parole ivi si tratta delle sole cause Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa per forma di politia: ecco le sue parole: _Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet_. Graziano[579], al quale ciò dispiacque, glie le tolse affatto, e nel suo decreto smembrò la legge, e variò la sua sentenza: ciò che non fu nuovo di questo Compilatore, siccome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo[580] su questa legge pur fece simili scempj, e maggiori in cose più rilevanti se ne sentiranno appresso.