Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1
Part 16
A riparar tanti danni, che per lungo tempo avevan ne' Tribunali a questo lagrimevole stato ridotta la giurisprudenza, surse alla fine Valentiniano III nell'Occidente, e Teodosio il Giovane nell'Oriente. Questi Principi furono, che cospirando ad un medesimo fine, unirono insieme la lor opera, ed il loro studio, prendendosi ciascuno a riparar per la sua parte mali così gravi: Valentiniano a dar compenso a' disordini, che per la dubbia autorità delle costituzioni de' Principi, e varietà de' libri di Giureconsulti antichi ne seguivano; e Teodosio ad impresa più nobile e generosa accingendosi, alla fabbrica d'un nuovo Codice, ed allo ristabilimento dell'Accademia di Costantinopoli, volse tutti i suoi pensieri.
Valentiniano adunque nell'anno 426 risedendo in Ravenna, dove aveva trasferita la sede dell'Imperio, mandò al Senato di Roma una ben lunga e prolissa orazione, per la quale fra le molte cose, a tutti questi disordini spezialmente diede riparo: parte di questa orazione si legge nel Codice di Teodosio, sotto il _tit. de Responsis prudentum_, e parte, ancorchè in questo Codice oggi non sia, fu da Giustiniano[482] però inserita nel suo, sotto il _tit. de Legibus_. In questa parte registrata da Giustiniano dassi la norma, quali costituzioni imperiali, quali rescritti potessero ne' giudicj leggersi ed allegarsi per le decisioni delle cause, e quali fra quelle dovessero appresso i Giudici aver forza e vigore: quali leggi, come generali, dovessero da tutti ugualmente osservarsi, con eccettuarne que' rescritti, che a relazione, e particolar richiesta furono in qualche particolar negozio emanati: che non tutti i rescritti de' Principi, che dalle Parti si producevano nei giudicj, avessero vigore; non quelli, che contro alle disposizioni delle leggi, da' litiganti erano stati estorti; non quegli altri nè meno, che contenevan surrezioni, ed orrezioni, i quali tutti volle, da' Giudici si rifiutassero, e non s'eseguissero[483].
In quell'altra parte della sua orazione da Teodosio approvata, e nel suo Codice inserita, dassi particolar provvidenza intorno a' libri degli antichi Giureconsulti, che senz'ordine sparsi in questa età erano di non poca confusione.
Volle primieramente, che agli scritti di questi cinque Giureconsulti, cioè di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino si prestasse intera fede, ed allegati e ne' giudicj letti, avessero appo i Giudici tutta la forza, e tutta l'autorità per la decisione delle cause. II Che quest'istessa forza avessero le sentenze, ed i trattati di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e degli altri G. C., che da que' cinque nelle lor opere fossero stati inseriti, o che da essi si celebrassero. Gli scritti di questi antichi Giureconsulti eran in Occidente allora ancor in essere, se bene nel Regno di Tolosa appo i Goti ne' tempi posteriori fossero dispersi, come testifica l'Interprete su questa costituzione di Valentiniano. In Oriente però si conservarono fino a' tempi di Giustiniano, il quale di questi scritti si valse nella sua compilazione delle Pandette. III Diede le cautele, e la norma in qual maniera i Giudici potessero sicuramente degli scritti di questi G. C. valersi nella decisione delle cause, e come i Causidici dovessero allegargli, cioè, che quelli, che per lo più si portavan attorno inemendati e scorretti, si riscontrassero co' Codici emendati: per le quali correzioni solevan in quest'età, non solamente per li libri di giurisprudenza, ma di tutt'altre professioni, scegliersi uomini i più dotti, ed i più esatti Gramatici di questi tempi; de' quali non altro era la loro cura e studio, se non di ridurre ad una perfetta lezione col confronto de' più esatti ed emendati testi, gli scritti, che correvano per le mani de' Professori. Siccome altresì all'emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniziose, furon impiegati uomini avvedutissimi. Di Luciano, testimone dignissimo ne è Suida: ed Ireneo scongiurava il suo libraro _per dominum nostrum Jesum Christum, et gloriosum ejus adventum, quo judicaturus est vivos, et mortuos, ut conferat postquam transcripserit, et emendet ad exemplar unde descripsit_. L'istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo, ed Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi e vistosi Codici, ma tutto il loro studio era d'avergli esatti ed emendati[484]. Cotanto in questi tempi s'invigilava a tal opera, come quella, che riputavasi di somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte controversie nella Chiesa, e d'infinite cause nel Foro.
Diffinì in oltre Valentiniano, siccome abbiamo anche altrove ricordato, che quando ne' giudicj venivan allegate diverse ed opposte sentenze di questi antichi e famosi Giureconsulti, dovesse il maggior numero degli Autori prevalere, cioè, che le loro sentenze si numerassero, non si pesassero, ed a quello dovesse il Giudice appigliarsi, di che ebbe poi contrario sentimento Giustiniano; ma se il caso portasse, che il numero dell'una parte, e dell'altra fosse uguale, volle che fra tutti soprastasse Papiniano, in guisa che prevalesse quella parte, che dal suo canto trovavasi avere sì illustre Giureconsulto: la qual prerogativa non dovrà sembrar strana per Papiniano, riputato in ogni età il più insigne di tutti gli altri, quando ne' tempi de' nostri avoli si narra, che simile prerogativa per decreto regio fosse stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna e per la Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Gio. Batista de Gazalupis, che lo rapporta[485]. Maggiore fu quella di S. Gio. Crisostomo nell'interpretazione delle Scritture Sacre; giacchè nella Chiesa orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto, che la di lui interpretazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della Chiesa si fosse variamente esposto: siccome nell'occidentale di gran peso furono anche le sue interpretazioni; di che ben chiari testimoni posson essere a noi Girolamo, ed Agostino. Di vantaggio stabilì Valentiniano, che se in tutto, e d'autorità, e di numero fossero pari le sentenze allegate, in questo caso al prudente arbitrio del Giudice il tutto si rimettesse, il quale fra se medesimo con giusta bilancia pesando l'opinioni, a quelle dovesse attenersi, che più giuste, e all'equità conformi reputasse.
Per ultimo le note di Paolo, e d'Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano lor maestro, rifiutò, e volle che niuna autorità avessero ne' giudicj: ed in questo altresì fu poi differente il sentimento di Giustiniano, il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente quelle di Paolo, nella compilazione de' Digesti mescolò e ritenne: le Sentenze di Paolo però, ordinò Valentiniano, che sempre valessero, ed avessero ogni autorità e vigore. E di questa costituzione di Valentiniano, e dell'altre simili in questi tempi promulgate, intese Giustiniano, quando disse, ch'era stato ordinato, che le sentenze de' Giureconsulti avessero tanta autorità, sicchè non fosse lecito a' Giudici allontanarsi da' loro responsi, siccome fu anche da noi avvertito nel primo libro di questa Istoria.
Tale fu la providenza di Valentiniano III acciocchè nel Foro si togliessero que' perpetui disordini, e quelle confusioni, che recava la poca notizia delle costituzioni de' Principi, e de' libri de' Giureconsulti: onde fu in Occidente restituita la giurisprudenza, nel miglior modo che fu possibile, a qualche dignità e splendore.
§. I. _Dell'Accademia di Costantinopoli._
Ma maggiori furon gli sforzi di Teodosio il Giovane, per ristorare la giurisprudenza in Oriente: egli cominciò dodeci anni prima della fabbrica del suo nuovo Codice a ripararla nell'Accademie. Costantino il Grande fin dall'anno 332 per fornir la città di Costantinopoli di tutto ciò che mai fosse di rado ed eccellente, e per renderla in tutto emula di Roma, aveva posta ogni sua cura e diligenza, ad invitare in quella molti Professori di lettere. Costanzo suo figliuolo verso l'anno 354 l'adornò d'una famosa Biblioteca, onde Temistio perciò il cumulò di tante lodi. Valente nell'anno 372 l'accrebbe grandissimamente, tanto che volle, che alla conservazione della medesima vi fossero sette Antiquarj, quattro greci e tre latini, i quali badassero a comporre i Codici, ed a riparar quelli dal tempo consumati, ed altri Ministri destinò, perchè ne avessero cura e pensiero. Niuno però infino a' tempi di Teodosio il Giovane, pensò a stabilire in questa città un'Accademia, che potesse pareggiar quella di Roma. Teodosio adunque fu colui, che nell'anno 425 pensò di stabilirla: il suo luogo fu il Campidoglio nella regione VIII lontana dal mare, e mediterranea, ricca di molti portici costrutti a questo fine, e fu perciò chiamata _Capitolii Auditorium_. Acciocchè abbondasse di Professori, e di Scolari, e ritenesse quella dignità e grandezza, ch'egli intendeva di dargli, stabilì, che i Professori non potessero insegnar la gioventù fuori di questo Auditorio nelle private _celle_, come prima soleva farsi in Roma. Assegnò a quest'Accademia molti Professori secondo la facultà, che dovevan appararsi; e tutti arrivavan al numero di trent'uno. Tre Oratori per la romana eloquenza, e diece Gramatici. Per l'eloquenza greca stabilì cinque Sofisti, e parimente diece Gramatici: onde vent'otto eran coloro, parte Gramatici, parte Oratori e Sofisti, perchè di queste facultà istruissero la gioventù. Per coloro poi, che a più profonde scienze volevan impiegarsi, ne stabilì tre solamente, uno per la filosofia, e per la giurisprudenza due, i quali in essa insegnassero le leggi civili[486]. A' tempi dello stesso Teodosio vi spiegò le leggi Leonzio famoso Giureconsulto, che tra' Legisti fu il primo ad aver l'onore e 'l grado di Conte Palatino: nè mancaron da poi altri celebri Professori, che la renderon chiara ed illustre. A' tempi di Giustiniano professaron quivi giurisprudenza Teotilo, e Cratino, que' medesimi, che chiamati da lui intervennero alla fabbrica dei Digesti[487].
Nè fu minore in quest'Accademia il concorso dei giovani per apprender legge civile, di quello, che nell'Occidente teneva Roma, e Berito nell'Oriente. E maggiore eziandio si vide, quando da Giustiniano fu vietato all'altre Accademie, come a quella d'Alessandria e di Cesarea, d'esplicar le leggi, non concedendo licenza ad altre, fuorchè nell'Oriente, a quella di Berito, ed a questa di Costantinopoli, e nell'Occidente a quella di Roma.
CAPITOLO VII.
_Delle costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano._
Non bastò a Teodosio d'aver in cotal guisa dato riparo alla cadente giurisprudenza, e d'averla in cotal modo restituita nell'Accademie: erano ancora pochi coloro, come dice l'istesso Teodosio[488], _qui juris civilis scientia ditarentur, et soliditatem verae doctrinae receperint_. L'immensa copia de' libri[489], la gran mole delle tante costituzioni imperiali fra se discordanti, tenevagli ancor'in una profonda oscurità e densa caligine. A toglier queste tenebre volse finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d'un nuovo Codice tutto inteso, rifiutate le tante efimere costituzioni de' Principi dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili e fra di lor contrarie, raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare a quanto mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle cause.
Adunque nell'anno 438, come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo, non già nell'anno 435 come stimò Cironio, e credettero altri, ingannati dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio[490], fu tal Codice da questo Principe compilato e pubblicato: alla fabbrica del quale elesse otto insigni e nobili Giureconsulti, e come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tale in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior parte, fu Antioco, già Prefetto P. ed Ex-Console, di cui s'incontrano sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi Massimino, _vir Illustris_, come lo chiama Teodosio istesso[491], _Exquaestor nostri Palatii, eminens omni genere literarum_. Fuvvi Martirio, _vir Illustris, Comes, et Quaestor nostrae Clementiae fide interpres_. Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, _viri spectabiles, Comites sacri nostri Consistorii_. Fuvvi Epigenio, _vir spectabilis, Comes, et Magister memoriae_; e per ultimo Procopio, _vir spectabilis, Comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus comparandi_: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertissimi.
L'impiego a lor dato in quest'opera fu di raccoglier le costituzioni di molti Principi, che stavano nascose ed in tenebre sepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture ed errori purgarle: per ultimo colla maggior brevità in compendio raccorciarle.
Era senza alcun dubbio assai grande la selva delle costituzioni degli Imperadori cristiani, che da Costantino M. infine a questi tempi s'erano nell'uno, e nell'altro Imperio diffuse e sparse; onde non bisognò meno a questi Compilatori, che il numero di sedici libri, ne' quali ancorchè accorciate, potessero accorle ed unirle. Imperciocchè se si riguarda il tempo, che si framezza, non è meno di cento ventisei anni, cioè dagli anni di Costantino 312 infino a questo anno 438; se gl'Imperadori, le cui costituzioni in questo Codice si raccolsero, il lor numero non è minore di sedici: Costantino M: tre suoi figliuoli Costantino, Costanzo e Costante: Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il Giovane, Teodosio M., Arcadio, Onorio, Teodosio il Giovane, Costanzo e Valentiniano III; se le varie sorte delle costituzioni, in esso s'incontrano non pur gli editti, ma eziandio i varj rescritti, le molt'epistole a' Magistrati dirette: l'orazioni al Senato, le prammatiche, gli atti, ed i decreti fatti nel Concistoro de' Principi, e finalmente i molti lor mandati a' Rettori delle province, ed a gli altri Ufficiali indirizzati.
Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata ragione, che in questo Codice non si fosse trasferita, come è pur troppo manifesto dall'argomento de' suoi libri, e dal novero de' titoli. Delle costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all'eredità, e ad ogn'altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che s'attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare; qui si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati, dassi la _Notizia_ delle dignità, dassi la norma per le cose militari: dispongonsi gl'impieghi degli Ufficiali: si stabiliscono l'accusazioni criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose appartenenti all'annona, ed a' tributi: si dà providenza al Comune delle città, a' Professori, agli spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò, che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di varie costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varj negozj ecclesiastici, ed alla religione attinenti, si diffiniscono: in guisa che non v'è parte della ragion privata, pubblica, o divina, che in questo Codice non si racchiuda.
I nomi de' Principi, che le proferirono, il luogo, il tempo, le persone a cui furon indirizzate, perchè non s'invidiasse a' lor Autori la gloria, e s'evitasse ogni confusione e disordine, non furon soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti.
Nondimeno l'opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non s'osservino molti difetti ed errori lungo di lor catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo[492], che non fa uopo qui rammemorargli; ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio Principe cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo fu delle costituzioni de' Principi cristiani solamente far raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino: perciò Prospero Aquitanio chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Principi legittimi furon raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi cristiani, delle cui sole costituzioni era composto. In oltre il suo disegno, ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir nel Foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue leggi, quelle terminarsi in tempo, che la religion cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi d'avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano apostata, affatto contrarie a molte altre di Principi cristiani, ed oltre ciò, del titolo di _Divo_ decorarlo? Come inserirvi quelle costituzioni, che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà e di superstizione, come la _l._ 1. _de paganis_ di Costantino Magno, nella quale si permette l'uso pubblico dell'Aruspicina, e l'altra di Valentiniano il Vecchio, per la quale vien permessa la libertà di qualunque religione, ed approvato anche l'uso dell'Aruspicina[493]? Leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura necessità si proferirono, da non riferirsi però in un Codice, che all'uso di un'altra età dovea servire, ed in tempi, nei quali la religion cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la _l._ 4, _et_ 6. di Giuliano _de Sepulchris violatis_, le quali sono piene di superstizione, e di gentilesmo; chi la _l. ult._ di Valentiniano il Giovane collocata sotto il titolo _de fide Catholica_, per la quale confermandosi il Conciliabolo d'Arimini diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che non le poteron dare gli Autori medesimi, ed i suoi maggiori fautori e parteggiani? Dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso da questo misfatto, per quello generoso insieme, e pietoso rifiuto di Benevolo, che ritrovandosi primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina, l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla, e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pien di stima in Corte partecipe di opera sì indegna. Chi per ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo, e suoi Joanniti[494]?
Non così certamente si portaron i Compilatori del Codice di Giustiniano, i quali tutte queste costituzioni rifiutarono, come si dirà, quando dovrem favellare della compilazione di quello, seguita nel sesto secolo dell'umana Redenzione.
§. I. _Dell'uso, e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in queste nostre province._
Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto, non meno per l'Oriente, che per l'Occidente. Nell'Oriente acquistò immantenente tutto il vigore, perchè Teodosio suo Autore, appena pubblicato, cacciò fuori una sua _Novella_ diretta a Florenzio Prefetto P. dell'Oriente, che porta il titolo _de Theodosiani Codicis auctoritate_, per la quale vietò, che d'allora in poi a niuno fosse lecito nel Foro valersi delle costituzioni d'altri Principi, se non di coloro, che in questo Codice fossero inserite: incaricandogli ancora, che per mezzo di pubblici editti, a tutti i Popoli, ed a tutte le province facesse noto questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione, ed autorità, ch'egli dava a questo Volume.
Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna; ancorchè Teodosio, come quegli, a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in queste parti occidentali dargli quell'autorità, che gli diede nel suo Imperio; nulladimeno, perchè prima con Valentiniano suo Collega n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni lor opera a questo stesso fine indirizzata; non tantosto fu quello ricevuto nell'Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a Teodosio, ed a coloro, che furon eletti alla fabbrica di questo Codice, suoi scrigni delle costituzioni promulgate in Occidente da' Principi suoi predecessori, che 'l dominarono[495], ed insieme con esse aveva raccolte ancora le costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva, risedendo ora in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferì la sua sede, promulgate; e fra queste, ancor quella sua famosa Orazione, che molto all'intento di Teodosio conferiva, per la quale a' disordini delle tante costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti si dava riparo, la qual Orazione da Teodosio fu inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri de' Giureconsulti, riputando superflua l'altra per le costituzioni de' Principi; imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta providenza in questo stesso suo Codice.
Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo vigore, che gli avea dato Teodosio nell'Oriente; e se bene non si legge sopra ciò alcuna speziale sua costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno: poichè anche dopo scorsi diece altri anni, ne' quali da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue _Novelle_, e che in un altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua _Novella_[496], la qual è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi questa ragione, _ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur_. Oltre che il rispetto e l'obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio eran pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e da poi fatto suo genero; ond'è, che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio a lui, suo figliuolo; quindi è, che nell'istessa _Novella_, facendo menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo Imperio, con questi segni di stima ne favelli: _Gloriosissimus Principum Dominus Theodosius Clementiae meae pater leges a se post Codicem Numinis sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis Constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit_. Anzi fu tanta la venerazione, in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue _Novelle_, le quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazione de' suoi editti, e per dar loro maggior autorità, valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio eran inserite: così nella Novella[497] 10 dell'anno 451, e nella _Novella 12 de Episcopali judicio_ del 452, e nell'altra sotto il _tit. de honoratis etc._ 45 si vede essersi servito delle leggi d'Onorio, d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio inserite.