Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1

Part 15

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Favola dunque dee riputarsi ciò, che di Napoli a questo proposito si narra, ch'essendo in questi tempi dentro a' confini della Campagna, ed al Consolare d'essa provincia sottoposta, fosse stata da tal donazione solamente eccettuata, essendo piaciuto a Costantino per se ritenerla, per quella graziosa cagione, che dovendo fare frequenti e spessi viaggi da Roma alle parti orientali oltramarine volesse serbarsi una città, nella quale potesse tra via fermars'un poco, e dagli incomodi e strapazzi del viaggio ristorarsi. Più favolosi ancora sono e più inetti gli altri racconti de' viaggi fatti da questo Principe con Papa Silvestro in Napoli: e quel che più degno si fa di riso è, ch'entrambi si fossero imbarcati nel porto di questa città, ed andati insieme in Nicea metropoli della Bittinia, e quivi fossero intervenuti a quel gran Concilio: e ritornando poscia Costantino in Italia nell'anno 326 si fosse fermato in Napoli, ove fu di nuovo accolto dalla Repubblica napoletana con grandissimi segni di stima e di giubilo; e che avesse quivi tante chiese edificate, e cento altre seccaggini, delle quali hanno sin al vomito ripieni i lor volumi: tanto che coloro, che considerano sì favolosi racconti, e che questo Principe nel passare in Italia, non per altra strada vi si conducea, che per la Pannonia; e che se pur voleva di Roma portarsi nelle parti orientali per viaggi marittimi, avea pronta e spedita la via Appia, che fu continuata fin a Brindisi, ove potea con più agio imbarcarsi; tantochè il P. Caracciolo[448], il quale ci vuol render verisimile lo sbarco di S. Pietro a Brindisi, non per altra cagione si mosse a crederlo, se non perchè questa era la strada più battuta da coloro, i quali per viaggi marittimi volean o da Roma portarsi in Oriente, o quindi a Roma, per queste cagioni ragionevolmente dubitano, se mai Costantino avesse veduta Napoli, tanto è lontano, che quivi fosse dimorato, e tante chiese avessevi edificate, come se non per altra cagione, che per fondarvi tempj sacri egli vi si conducesse[449]; quando al contrario, qualche vestigio di greca struttura, che vediamo ancor rimaso in alcune chiese di questa città, non all'età di Costantino M. dee riportarsi, ma a' tempi più bassi degli altri Costantini Imperadori d'Oriente verso gli ultimi tempi de' Greci, quando il Ducato napoletano era a gl'Imperadori Greci sottoposto: di che ci tornerà occasione a più opportuno luogo di ragionare. Ed il P. Caracciolo[450] stesso non potè negare, che molte Chiese, le quali s'attribuiscono a Costantino M. fossero state erette in Napoli da altri in tempi posteriori; ancorchè persuaso egli, che questo Imperadore fosse stato con Elena sua madre in Napoli, abbia creduto, che quella di S. Restituta, e l'altra de SS. Apostoli fossero state da lui edificate: ciò che non potendo provare colla testimonianza d'Autori contemporanei, ricorre alla tradizione, e ad Anastasio, ed a gli altri Scrittori dei tempi più bassi[451].

CAPITOLO V.

_Delle nuove leggi, e nuova giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori._

La nuova disposizione dell'Imperio di Costantino, siccome portò tante mutazioni nello stato civile delle sue province, così ancora all'antica giurisprudenza de' Romani fu cagione di varj cambiamenti. Cominciò quella a prender nuova forma e nuovi aspetti, dappoichè cominciaron da lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio: quindi è, che Giuliano soleva chiamarlo _Novatore_ e perturbatore dell'antiche leggi e costumi[452]: ecco per lui mutati i giudizj, ed abolite l'antiche formole, e nuovi modi d'instruirgli introdotti. I Magistrati prendon altro nome, e se talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione e vario l'impiego; s'introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non pur gli Ufficiali del palazzo, ma della Milizia ancora: varie fra essi e nuove sono le precedenze; onde avvenne, che nuovi nomi e nuovi titoli attenenti alla loro giurisdizione ed autorità si leggano nel Codice di Teodosio[453].

Ma per niun'altra più potente cagione si recò alla giurisprudenza antica de' Romani tanto cambiamento, quanto che per la veneranda religione cristiana, che abbracciata con tanto ardore da Costantino, lo rendè tutto inchinato e desideroso di stabilir nuove leggi, le quali secondo le massime di questa nuova religione dovettero essere alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima tutto inteso a mutare i costumi de' Romani e la lor antica religione: a questo fine promulgò molti editti al Popolo romano indirizzati, ed a' Prefetti di quella città, ed in tutti que' quattr'anni, che dimorò in Roma, cioè dall'anno 319 fin all'anno 322 non ad altro attese: proibì in Roma, che fu la città più attaccata alle superstizioni dell'antica religione, che gli Aruspici potessero privatamente presagire de' futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse: che i padroni non potessero valersi della potestà, ch'aveano sopra i servi, se non moderatamente e con sommo ritegno[454]; e ciò secondo le massime della nuova religione, e per quel ch'esageravano i Padri della Chiesa, fra i quali era Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi, come fratelli dovessero trattarsi da' loro Signori. Nuovi modi di manumissioni introdusse nelle Chiese; perchè a costoro fosse più agevole, e pronto l'acquisto della libertà[455]. Diede nuovo sistema a' repudj, agli sponsali, ed a' matrimonj[456]; represse la leggerezza de' divorzj e stabilì con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze. Abolì le pene del celibato[457], e scosse altri pesanti gioghi, che l'antica legge romana su la cervice degli uomini avea imposto[458].

Seguendo i dettami di questa nuova religione, fu terribile co' rapitori delle vergini, e con coloro che disprezzando la santità delle nozze si dilettavano di Venere vaga[459]; pose freno al concubinato, contro al quale già prima avea cotanto declamato e scritto Lattanzio[460]. Vietò qualsivoglia opera nel dì di Domenica, e secondo il nuovo rito della Chiesa, rendè feriati altri giorni, che prima non erano[461]. Volle che per qualunque formole o parole, che nelle chiese si facessero le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà[462]. Concedè a tutti licenza, che liberamente potessero lasciare alle chiese per testamento ciò, ch'essi volessero[463]: ed oltre di prender lodevolmente la cura e la protezione della Chiesa, e de' suoi canoni, volle anche intrigarsi, più di quel che forse comportava la dignità sua imperiale, nelle quistioni sorte fra i Padri d'essa: onde rendè perciò le contese più strepitose, e si diede maggior fomento alle discordie e contenzioni, che non si sarebbe fatto, se quelle dispute a coloro si fossero interamente lasciate, a' quali bene stavano: nè si sarebbe veduta la Chiesa poco dappoi ardere fra l'accese faci degli Arriani, che così la malmenarono; ma forse si sarebbe mantenuta con quella schiettezza e simplicità, colla quale si mantenne in que' tre primi secoli, e nella quale Cristo Redentor nostro l'avea lasciata.

Reputò a lui doversi appartenere il governo, e la politia esteriore della Chiesa: perciò molte leggi attinenti a questo furon da lui promulgate, vietando ai benestanti, ed a coloro ch'erano idonei per l'amministrazione de' pubblici Ufficj, di poter assumere il Chericato, permettendolo solamente ad uomini di tenue fortuna e di bassa condizione[464]; e diede inoltre altri provvedimenti intorn'alle persone e beni delle chiese. Quindi avvenne, che gli altr'Imperadori a lui succeduti nell'Imperio e nella medesima religione, seguitando le stesse pedate, varie altre costituzioni aggiugnessero appartenenti alla politia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' Vescovi e de' Cherici, ed all'amministrazione e governo de' loro beni. E quantunque di Valentiniano I. scriva Sozomeno[465], che poco s'impacciò di queste cose, niente imponendo a' Sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla di meglio, o di peggio nell'osservanze della Chiesa; contuttociò pur si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue costituzioni riguardanti alla sua politia, e particolarmente intorno all'elezion de' Cherici, e degli altri Ministri della Chiesa. Ma moltissime altre costituzioni aggiunsero da poi tutti gli altri suoi successori, Valentiniano II, Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio, e gli altri: tantocchè nei tempi di Teodosio il Giovane, di queste leggi ne fu compilato un intero libro, ch'è l'ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la giurisprudenza romana per quella parte, che s'apparteneva alla ragion divina, e pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova, e da quella difforme. Il qual istituto essendosi da poi continuato dagli altri Imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano, cadde finalmente negli ultimi Imperadori d'Oriente, i quali abusando la loro potestà, ridussero negli ultimi secoli dell'Imperio la cosa in tale stato, che all'arbitrio del Principe sottomisero interamente la religione: per la qual cosa fu da valentuomini[466] saviamente avvertito, esser error grave di coloro, che dalle costituzioni novelle di questi ultimi Imperadori vogliono prendere una sicura norma per porre i giusti confini fra il Sacerdozio e l'Imperio, e fra l'una e l'altra potestà: ma di ciò più diffusamente ci toccherà ragionare, quando della politia ecclesiastica di questi tempi tratteremo.

Il zelo adunque della nostra religione, direttamente opposta a quell'antica de Gentili, impresso nel cuore d'un Principe, a cui ubbidiva l'uno e l'altro Imperio, potè variare i costumi, le leggi, e gl'instituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla costruttura di nuovi tempj, ed all'abbattimento degli antichi, ma ciò, che fra le leggi loro sembravagli o troppo superstizioso, o soverchio sottile, mutava egli e cancellava: di che chiarissima testimonianza ne danno le molte sue costituzioni, che a questo fine furon da lui promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio[467]. E Costanzo suo figliuolo, che alL'Imperio gli succedè, tenne pure il medesimo ordine, e volle ancor egli in molte cose allontanarsi dagli antichi instituti, ed in cose di religione massimamente, com'è chiaro da molte sue costituzioni, che si leggon in quel Codice[468].

Dal che ne nacque, che Costantino lasciò di se varia e diversa fama appo i Cristiani, e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti il cumularon d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario[469] nell'Orazion panegirica, che nell'anno 321 gli fece, d'innalzar le sue lodi, con dire: _Novae leges, regendis moribus, et frangendis vitiis constitutae, veterum calumniosae ambages recisae, captandae simplicitatis laqueos perdiderunt_. Isidoro[470] nel libro dell'Origini pur disse, che da Costantino cominciarono le _nuove leggi_: e Prospero Aquitanico[471] chiamò Principi legittimi gli Autori di tali leggi, perchè da' Principi Cristiani furono promulgate.

Ma presso a' Gentili, i quali mal volentieri soffrivano queste mutazioni, così lui come Costanzo suo figliuolo furon acerbamente biasimati e mal voluti. Perciò Gregorio, ed Ermogeniano Giureconsulti ambedue Gentili che fiorirono sotto Costantino e suoi figliuoli, dubitando, che per queste nuove costituzioni di Principi cristiani la giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare, si diedero a compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl'Imperadori Gentili, cominciando da Adriano infino a Diocleziano, uniron insieme; perchè quanto più fosse possibile si ritenesse l'antica. E quindi avvenne, che assunto all'Imperio Giuliano nipote del G. Costantino, come quegli che nacque da Costanzo suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata la religione cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a tutto potere (ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà, come avean fatti gli altri Imperadori Gentili suoi predecessori) di ristabilire il culto dell'antica religione, e l'antiche leggi, per abbattere il Cristianesimo: onde fu tutto rivolto a cancellare ciò, che Costantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano Marcellino[472], _Novatore_ e perturbatore dell'antiche leggi, e degli antichi costumi: _Julianum, memoriam Constantini, ut Novatoris, turbatorisque priscarum legum, et moris antiquitus recepti, vexasse_; molte sue leggi perciò ancor ora nel Codice di Teodosio si leggono, per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che ad abolir le leggi di Costantino, e restituir l'antiche: ecco quali fossero le sue frequenti formole sopra di ciò: _Amputata Constitutione Constantini patrui mei, etc. antiquum Jus, cum omni firmitate servetur_[473]; ed altrove:[474] _Patrui mei Constantini Constitutionem jubemus aboleri, etc. Vetus igitur Jus revocamus_. Ed avendo questo Principe secondo l'antica disciplina di molte costituzioni accresciuta la ragion civile, e sopra tutto invigilato alla spedizione delle liti, avendo anche in gran parte recise l'imposizioni, che tiravan i suoi predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valor militare, e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili acquistasse fama d'un Principe saggio e prudente, come Libanio[475] per questo stesso l'innalza e lo magnifica nell'Orazion funebre, che gli fece; ma che ancor da Zonara riportasse questi encomj; e ciò che sembrerà strano, eziandio dai Scrittori di questi ultimi nostri tempi; fra quali tiene il primo luogo Michele di Montagna[476], il quale oltre a prender la di lui difesa dell'Apostasia, e d'altri misfatti, che comunemente se gl'imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fin'al cielo l'estolle.

Ma perchè l'Imperio di questo Principe non durò più che due anni, essendo stato nel fiore della sua età ucciso da' Parti, non avendo che 31 anni; succeduto Valentiniano il Vecchio nell'Occidente, e Valente suo fratello nell'Oriente, Principi a' quali non era men a cuore la religione cristiana, di quello che fu a Costantino; riuscì perciò vano ogni sforzo di Giuliano contro di lei, la quale fu parimente dagli altri Principi successori ritenuta, avvegnacchè mal concia e depravata per la pestilente eresia d'Arrio, che attaccatasi ne' Capi dell'Imperio, si diffuse per tutto l'orbe cristiano, e penetrò ancora ne' petti delle Nazioni straniere; ed essendo da questi Principi state calcate le medesime orme di Costantino, ed alle costui leggi altre lor proprie aggiunte, si venne a dare alla giurisprudenza quell'aspetto e quella forma, che nel Codice di Teodosio ora ravvisiamo.

CAPITOLO VI.

_De' Giureconsulti, e loro libri; e dell'Accademia di Roma._

Quantunque la giurisprudenza de' Romani per la nuova divisione dell'Imperio, per la nuova disposizione degli Ufficiali, e per la nuova politia, e religione in esso introdotta, prendesse altri aspetti e nuove forme, non può nulladimeno dubitarsi, che la cagione del suo cambiamento e della sua declinazione, non in gran parte fosse anche stata la perduta antica disciplina, e la mancanza d'una buona educazione ne' giovani: mancata dunque la disciplina, e l'educazione, si videro i giovani dati in braccio a' lussi, a' frequenti conviti, alle delicatezze, a' giuochi, ed alle meretrici, siccome di questo secolo appunto si doleva Ammiano Marcellino[477]: onde non potè certamente produrre que' incorrotti e gravi Magistrati, quei saggi e prudenti Giureconsulti, gli Africani, i Marcelli, i Papiniani, i Paoli, ed i tant'altri insigni e rinomati, che ne' preceduti secoli fiorirono. L'opera de' Giureconsulti, che ne' tempi di Costantino, e de' suoi figliuoli, a que' primi lumi succederono (essendovi tra essi stato un certo _Innocenzio_ cotanto da Eunapio celebrato, _Anatolio_, ed alcuni altri d'oscuro nome) non si raggirava in altro, se non ad insegnare ed esporre nell'Accademie ciò, che da que' preclari ed incomparabili Spiriti trovavasi scritto, e di raccogliere, comentare, e a miglior lezione ridurre i loro libri. Ed essendo mancato l'uso dell'interpretazione, e de' responsi, e ridotto l'esercizio de' Giureconsulti a due cose solamente, cioè all'insegnare nell'Accademie, e all'arringare, o scrivere per le liti nel Foro, che tratto tratto cominciò a farsi per danajo contra l'antica legge Cincia: si ridusse il mestiere in questi tempi a tal vilipendio, che alla fine divenne arte di liberti. Perciò Mamertino[478] soleva compiangere questa perduta dignità della giurisprudenza, anche prima di Giuliano, ed amaramente dolersi, e dire: _Juriscivilis scientia, quae, Manlios, Scaevolas, Servios in amplissimum gradum dignitatis extulerat, libertorum artificium dicebatur._ Presso a Fozio[479] si legge, che Asterio Vescovo di Amasea, che visse intorno l'anno 400, raccontava esser egli stato discepolo d'un certo Scita servo comprato da un cittadino d'Antiochia, che pubblicamente professava giurisprudenza; quando presso agli antichi Romani l'esercizio degli Oratori, o Padroni delle cause, che erano gli Avvocati parlanti, era sì onorevole, che i Senatori romani, e gli altri personaggi grandi vi menavan la lor giovanezza: parimenti era il principal modo nello stato popolare di giungere alle cariche grandi, poichè difendendo le cause gratuitamente, siccom'essi facevano, obbligavano strettamente molte persone, ed acquistavano per conseguenza un gran numero di clienti, e quindi un grandissimo rispetto ed autorità fra il Popolo, che lor importava molto per conseguire i grandi Ufficj. S'aggiungea, che coloro, che sapevan ben arringare, avean un gran vantaggio nell'assemblee del Popolo, il quale si mena volentieri per l'orecchie: onde avviene che nello Stato popolare gli Avvocati sono ordinariamente quegli, che hanno più potenza od autorità; ma sotto gl'Imperatori l'autorità degli Avvocati fu assai diminuita, come dice l'Autore del Dialogo _de Oratoribus_, attribuito a Tacito, perciocchè il favor popolare non serviva più a niente per ottener le grandi cariche, ed allora fu, che non potendo più esser ricompensati, se non con danari, divennero per tanto mercenarj; gli Imperadori però non volendogli affatto abbassare, gli ridussero in Milizia, attribuendo loro in conseguenza tutti que' belli privilegi, che avevan i soldati, ed ancora altri particolari, spezialmente questo, che dopo aver esercitata la loro carica per lo spazio di 29 anni, divenissero Conti[480]. Ma se tanto abbassamento si fosse solamente veduto ne' Giureconsulti, sarebbe stato più comportabile; penetrò egli nell'Accademie ancora, e ne' Tribunali.

L'Accademia di Roma erasi per l'ignoranza e viltà de' Professori, e per le dissolutezze degli Scolari ridotta a tal lagrimevole stato, che Valentiniano il Vecchio, perchè non fosse affatto estinta, fu neccessitato nell'anno 370, essendo in Treveri, promulgare una ben lunga costituzione, che dirizzò ad Olibrio Prefetto della città di Roma, nella quale XI leggi accademiche stabilì, dando riparo a molti abusi in quella introdotti. Volle primieramente, che gli Scolari, i quali dalle province dell'Imperio andavan a Roma per istudiare, portassero lettere dimissoriali spedite da' Rettori, ovvero da' Consolari, Correttori, o Presidi di quelle province donde partivano, nelle quali lettere si esprimesse la loro patria, i loro natali, ed i meriti e la dignità de' loro progenitori, e della loro razza.

Per II ordinò, che giunti in Roma dovessero presentar queste lettere al Maestro del Censo, ed a' Censuali; III che questi Ufficiali avesser il pensiero subito che gli Scolari eran entrati in Roma, di domandar loro a quale professione intendevan applicare, se all'eloquenza romana o greca, ovvero se volessero attendere a' più profondi studj, come della filosofia, o giurisprudenza; IV che fosse cura e pensiero de' medesimi Ufficiali assegnare agli Studenti gli Ospizj in luoghi lontani e remoti da ogni disonestà; V che dovessero invigilare a' lor andamenti, e star tutt'accorti per allontanargli dalle prave conversazioni, molto per la gioventù pericolose; VI proibì Valentiniano a' medesimi Scolari la troppa frequenza de' pubblici spettacoli, dando riparo con ciò a quegli abusi, che Ammiano Marcellino si doleva d'essers'introdotti per questi giovani, che consumavan il tempo in continui lussi, in amoreggiamenti, ed in frequenti spettacoli, come corruttela di costumi, e cagione d'allontanarsi dagli studj; VII proibì loro parimente gl'intempestivi e frequenti conviti, ne' quali solevan per gran parte del giorno e della notte menar l'ore in crapule, e tra mille licenziosi ragionamenti; VIII che quegli Scolari, che contro queste leggi menassero vita licenziosa, e indegnamente si portassero, dovessero severamente punirsi, con battergli pubblicamente, indi scacciargli dalla città, e fargli imbarcare, per mandargli donde eran venuti; IX stabilì il tempo de' loro studj: che il ventesimo anno della loro età sia il fine di quelli, quando prima ne' tempi di Diocleziano era nell'età di 25 anni, e che cinque anni dovessero impiegare a' studj più gravi: siccome della giurisprudenza particolarmente, stabilì ancora il nostro Giustiniano; X ordinò, che si dovessero in un libro notare i nomi degli studiosi in ciascun mese, quali essi fossero, e donde venissero, per sapersi quanto tempo eran dimorati in Roma, ed il tempo ancora de' loro studj: ciò che ancora oggi noi diciamo _Matricolarsi_, e descriversi nella _Matricola_; XI Valentiniano stabilì, che dovesse ogn'anno mandarsi a lui la Matricola, per conoscere quali fossero gli Studiosi in quella descritti, acciocchè secondo il merito ed istituzione di ciascuno potesse egli premiargli, e servirsene nel governo della Repubblica.

Cotanto questo provvido Principe ebbe a cuore l'educazione de' giovani, e la riforma di questa Accademia; tanto che ristorata per queste leggi, potè ne' seguenti anni richiamare a se, e dall'Affrica, e dalla Francia, e dall'altre province occidentali, in gran numero i giovani ad apprender le buone lettere, e la legge civile in Roma, che fu perciò poi detta il domicilio delle leggi.

Si riparò da Valentiniano nel miglior modo che si potè la ruina della giurisprudenza nell'Accademie; ma nel Foro, e ne' Tribunali era pur troppo miserabile lo scempio, e l'aspro governo, che di quella facevasi da' Giudici, e dagli Avvocati. La dappocaggine dei Magistrati, e sovente la loro rapacità ed ambizione, l'ignoranza ancora degli Avvocati, e più la malizia, ed i lor inganni avevan posto in confusione tutte le costituzioni de' Principi, ed i libri de' Giureconsulti.

Da' soli Codici Gregoriano ed Ermogeniano poteva aversi certezza, quando s'allegava qualche costituzione imperiale per la decisione d'alcun litigio, e a quelli si dava tutto il peso e autorità: del resto, tutto era disordine, e confusione. Perocchè da Costantino, e da' suoi successori molte costituzioni eran state promulgate di condizioni varie, appartenenti a diverse regioni de' due Imperj, ed a varj Magistrati, secondo il bisogno indirizzate, e spesse volte fra loro opposte; delle quali prima che da Teodosio il Giovane si fossero in un certo volume raccolte e partite, non s'aveva distinta notizia, e moltissime ne stavan sepolte; onde ciascun allegava, e cacciava fuori quella costituzione, che pareagli condurre alla decision favorevole della sua causa[481].

De' libri di tanti famosi e celebri Giureconsulti non minor era la confusione ed il disordine. La notizia, che se n'aveva, era assai confusa ed incerta: quale sentenza avesse per la disputazione del Foro acquistata forza di legge, e dovessero i Giudici seguire, era uscito dalla lor memoria; s'allegava indifferentemente, e sovente si recitava un responso all'altro contrario; delle contrarietà de' quali era allora il numero grandissimo, tanto che Giustiniano con tutti i suoi sforzi non potè nella sua Compilazione toglierli affatto. A questa confusione sen'aggiungeva un'altra considerabilissima, che que' Codici, i quali giravano attorno fra le mani degli uomini, non essendo ancor in Europa introdotto l'uso delle stampe, eran per l'incuria de' Librari, e degli Antiquarj, scorrettissimi, e pieni di mille errori.