Il Parlamento Nazionale Napoletano per gli anni 1820 e 1821: memorie e documenti
Part 2
_Art. 51._ Si procederà in seguito e senza ritardo alcuno alla nomina dei _compromessarî_. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominerà un numero di persone uguale a quello dei _compromessarî_ da eleggersi. Il segretario formerà un elenco dei nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti d'elezione, niuno potrà dare il voto a se stesso sotto pena di perdere il dritto di votare.
_Art. 52._ Terminato questo primo atto d'iscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate, indi verranno pubblicati ad alta voce dal segretario i nomi dei cittadini eletti compromessarî per aver riunito un numero maggiore di voti.
_Art. 53._ I _compromessarî_ nominati si ritireranno in luogo separato da scegliersi dalla _Giunta_ e conferendo fra essi procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori di quella parrocchia, eleggendo la persona o le persone che riuniscono piú della metà dei voti. Ciò fatto si nominerà tal nome dalla _Giunta_.
_Art. 54._ Il segretario distenderà un atto firmato da esso dal presidente e dai _compromessarî_ e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto o agli eletti onde possano far constare la di loro nomina.
_Art. 55._ Niun cittadino potrà scusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto.
_Art. 56._ Nella _Giunta_ parrocchiale niun cittadino potrà presentarsi armato.
_Art. 57._ Seguita che sarà la nomina degli elettori, la _Giunta_ verrà immantinenti sciolta; e sarà nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.
_Art. 58._ I cittadini che han composta la _Giunta_ si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un _Te Deum_ solenne, conducendo l'elettore ossia elettori fra essi, il presidente gli scrutinatori ed il segretario.
CAPITOLO IV.
DELLE GIUNTE ELETTORALI DI PARTITO[23].
_Art. 59._ Le Giunte elettorali di Partito si comporranno di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capoluogo di ogni _partito_ ad oggetto di nominare l'elettore o gli elettori, i quali debbono in seguito trasferirsi nel capoluogo della provincia, onde eleggere i deputati per le _Corti_.
_Art. 60_. Queste _Giunte_ si convocheranno sempre nella penisola, nelle isole e nelle possessioni adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell'anno antecedente a quello in cui debbono formarsi le _Corti_.
_Art. 61._ Nelle provincie d'oltre mare si convocheranno tali _Giunte_ la prima domenica del mese di gennaio prossimo seguente a quello di dicembre in cui siensi convocate le _Giunte_ di parrocchia.
_Art. 62._ Per conoscere il numero degli elettori che ogni partito deve nominare si attenderà ai seguenti precetti:
_Art. 63._ Il numero degli elettori di partito sarà il triplo di quello dei deputati che debbonsi eleggere.
_Art. 64._ Se il numero dei _partiti_ della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richiedono in conformità dell'articolo precedente, per la nomina dei deputati che gli corrispondono, si nominerà, ciò non ostante, un elettore per ogni partito.
_Art. 65._ Se il numero dei partiti fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun partito ne eleggerà uno, due, tre o piú, fino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore, verrà questi nominato dal _partito_ che abbia maggiore popolazione; se ne mancasse un secondo sarà nominato dal partito immediato che piú abbondi in popolazione e cosí successivamente.
_Art. 66._ Dopo ciò che si è stabilito negli art. 31, 32, 33 e nei tre ultimi precedenti, il censimento determina quanti deputati corrispondono ad ogni provincia e quanti elettori ad ogni partito.
_Art. 67._ Le Giunte elettorali di _partito_ verranno presiedute dal capo politico o dal primo _alcaide_ del capoluogo del partito: ed a questi funzionari si presenteranno gli elettori parrocchiali muniti dei documenti che assicurino la di loro elezione, onde i di loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbono distendersi gli atti della Giunta.
_Art. 68._ Nel giorno stabilito si riuniranno gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale decurionali, a porte aperte, e daranno principio alle di loro funzioni colla nomina d'un segretario e di due scrutinatori scelti tra' medesimi elettori.
_Art. 69._ Gli elettori presenteranno in seguito il certificato della di loro nomina, onde essere esaminati da essi segretario e scrutinatori, ove dovranno nel giorno seguente informare se i certificati presentati siano o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno quindi esaminati da una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a questo oggetto: ed essi dovranno del pari nel giorno seguente informare della validità di tali documenti.
_Art. 70._ In questo giorno, dopo che saranno nominati gli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno da' certificati presentati: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti, o agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste, la _Giunta_ deciderà definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò che ne giudichi: e tali giudizi verranno eseguiti senza gravame.
_Art. 71._ Terminato questo atto gli elettori parrocchiali col di loro presidente si trasferiranno alla Chiesa maggiore, ove si canterà la messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di maggiore dignità che pronunzierà altresí un discorso analogo alle circostanze.
_Art. 72._ Dopo quest'atto religioso si restituiranno tutti alle case comunali: gli elettori si sederanno senza preferenza alcuna; ed il segretario leggerà alla di loro presenza questo capitolo della Costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda enunciata nell'art. 49 ed a questo riguardo si osserverà quanto si prescrive nel medesimo articolo.
_Art. 73._ Si procederà immantinente alla nomina dell'elettore, o degli elettori di _partito_, eleggendoli da uno in uno per mezzo di scrutinio segreto, e con cartelli, nei quali sia notato il nome della persona che si elegge.
_Art. 74._ Tosto che siensi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li ordineranno, e rimarrà eletto quegli che ne abbia avuto almeno un voto piú della metà: ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse riunito la pluralità assoluta di voti, pe' due che abbiano ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità deciderà la sorte.
_Art. 75._ Per essere eletti di _partito_ si richiede la qualità di cittadino nell'esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni almeno compiti e quella di capo di famiglia residente nel _partito_ benché sia secolare, o ecclesiastico secolare. Nel fissare la circostanza di residente nel _partito_ si è avuto presente quella elezione che potrebbe ricadere o nei cittadini che compongono la _Giunta_ o in quelli assenti da questa.
_Art. 76._ Il segretario distenderà un atto firmato da esso, dal presidente e dagli scrutinatori e ne darà copia firmata dalle stesse persone all'eletto, o agli eletti, onde possano far constare la di loro nomina. Il presidente della _Giunta_ rimetterà altra copia conforme firmata da esso e dal segretario al presidente della _Giunta_ della provincia ove l'elezione avvenuta sarà iscritta nei pubblici fogli.
_Art. 77._ Nelle Giunte elettorali di _partito_ si osserverà quanto si previene per le _Giunte_ elettorali di parrocchia negli art. 55 e 58.
CAPITOLO V.
DELLE GIUNTE ELETTORALI DI PROVINCIA.
_Art. 78._ Le Giunte elettorali di provincia si comporranno dagli elettori di tutti i _partiti_ della medesima, che si riuniranno nel capoluogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati per assistere presso le _Corti_ in qualità di rappresentanti della nazione.
_Art. 79._ Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola e nelle isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre dell'anno antecedente a quello della formazione delle _Corti_.
_Art. 80._ Nelle provincie d'oltremare si convocheranno la seconda domenica del mese di marzo dell'anno stesso in cui si convochino le Giunte di partito.
_Art. 81._ Le Giunte elettorali di provincia saranno presiedute dal capo politico del capoluogo della provincia a cui si presenteranno gli elettori di partito muniti del documento della di loro elezione, onde i nomi di essi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti della Giunta.
_Art. 82._ Nel giorno designato si riuniranno gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro edifizio che si giudichi piú convenevole per adempire un atto cosí solenne. Daranno quindi principio alle di loro funzioni colla nomina a pluralità di voti d'un segretario e di due scrutinatori scelti fra gli stessi elettori.
_Art. 83._ Se ad alcuna provincia corrisponda un sol depurato, concorreranno nella di lui nomina almeno cinque elettori; distribuendosi questo numero tra i partiti che compongono la provincia o formandone dei nuovi per questo solo effetto.
_Art. 84._ Si leggeranno i quattro capitoli della presente Costituzione che trattano dell'elezione ed indi gli atti delle elezioni fatte nei capiluoghi dei _partiti_, rimesse dai rispettivi presidenti. Dovranno del pari gli elettori manifestare i certificati della di loro nomina, ond'essere esaminati dal segretario o dagli scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno rappresentare se quei documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori sono esaminati da una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a quest'oggetto, e dovranno essi altresí dare nel giorno susseguente il di loro parere dei medesimi documenti.
_Art. 85._ Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di partito si leggeranno gli informi rispettivi sui documenti manifestati e se sorgessero dei dubbî da apporre a tali documenti, agli elettori per deficienza di alcuna delle qualità richieste la Giunta risolverà definitivamente, e senza interruzione delle sue funzioni ciò che le sembri opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame.
_Art. 86._ Gli elettori di _partito_ col di loro presidente si dirigeranno in seguito alla cattedrale, ove si canterà la messa dello Spirito Santo; ed il vescovo pronunzierà un discorso[24].
_Art. 87._ Terminato quest'atto religioso, ritorneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porte aperte dopo che gli elettori sieno seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell'art. 49, osservandosi pienamente a questo riguardo, quanto si prescrive nell'articolo medesimo.
_Art. 88._ In seguito si procederà dagli elettori che sono presenti alla elezione del deputato, o dei deputati, da uno in uno; gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e questi nella presenza dei nominatori scriverà nei registri il nome della persona da essi eletta. Il segretario e gli scrutinatori saranno i primi a dare il loro voto.
_Art. 89._ Subito che siensi presi tutti i voti; il presidente, il segretario e gli scrutinatori gli ordineranno, e rimarrà eletto quelli che abbia raccolto almeno un voto piú della metà. Se niuno avesse raccolto la pluralità assoluta dei voti, pei due che ne avessero ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Terminata l'elezione sarà immantinente pubblicata dal presidente.
_Art. 90._ Dopo l'elezione dei deputati si procederà a quella dei supplenti collo stesso metodo e forma; ed il di loro numero sarà in ogni provincia la terza parte dei suoi corrispondenti deputati. Se ad alcuna provincia spettasse soltanto la elezione di uno, o di due deputati, eleggerà ciò non ostante un deputato supplente. Questi assisteranno presso le _Corti_ sempre quando si verifichi la morte del proprietario o a parere delle stesse Corti la sua impossibilità di rappresentare, e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o l'altro accidente, dopo seguita la elezione.
_Art. 91._ Per essere deputato si richiede la qualità di cittadino nello esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni compiuti, e la nascita nella stessa provincia, o il domicilio in essa con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell'ecclesiastico secolare.
Nel fissare l'accennata residenza si è avuto presente che l'elezione può ricadere nei cittadini che compongono la Giunta e nei cittadini assenti di questa.
_Art. 92._ Per essere deputato di Corti si richiede altresí il possesso d'una proporzionata rendita annuale procedente dai beni proprî.
_Art. 93._ La disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa sino a che le _Corti_ che dovranno riunirsi, dichiarino essere giunto il momento e disegnino cosí la quota della rendita, come la qualità dei beni da cui debba procedere. Ciò che le Corti decideranno a quell'epoca, si terrà per costituzionale, e come se fosse qui espresso.
_Art. 94._ Se avvenisse che la stessa persona sia eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella in cui sta domiciliata sussisterà la elezione per causa di domicilio; e per la provincia di sua nascita verrà presso le Corti il supplente a cui corrisponda[25].
_Art. 95._ Le segreterie di Stato, i consiglieri di Stato, e tutti coloro che occupano impieghi della casa reale non potranno essere eletti deputati.
_Art. 96._ Neppure potrà essere eletto deputato qualunque straniero; sebbene abbia ottenuto decreto di nazionalità.
_Art. 97._ Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà essere eletto deputato per la provincia in cui esercita le sue funzioni.
_Art. 98._ Il segretario distenderà l'atto della elezione, e lo firmerà una col presidente e con tutti gli elettori.
_Art. 99._ Tutti gli elettori in seguito, senza esenzione, daranno a tutti, ed a ciascuno dei deputati eletti ampli poteri nella forma che in appresso si prescrive, onde presentarsi nelle _Corti_. Ciascun deputato dovrà separatamente ricevere una copia uniforme di tali poteri.
_Art. 100._ I poteri saranno concepiti nei termini seguenti:
Nella città, o villaggio di..... il giorno..... del mese di..... dell'anno.... nella sala di.... essendosi congregati i signori (_seguiranno i nomi del presidente e degli elettori_) hanno dichiarate innanzi a me pubblico notaro ed a testimoni chiamati a quest'oggetto, che essendosi proceduto in conformità della Costituzione politica della Monarchia Spagnola, alla nomina degli elettori parrocchiali e di partito, con tutte le solennità prescritte dalla stessa Costituzione, siccome constava dai certificati originali a questo riguardo; ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti dei _partiti_ della provincia di...... del corrente anno...... mese...... giorno...... hanno nominato i deputati che in nome di questa provincia debbano concorrere per rappresentarla alle Corti, e che furono eletti per tali deputati dalla stessa provincia i signori N. N. N. siccome consta dall'atto disteso e firmato. Per conseguenza i nominati elettori concedono ampli poteri ai medesimi deputati insieme riuniti ed a ciascuno d'essi in particolare, onde adempiere e disimpegnare le auguste funzioni dei di loro incarichi[26].
E perché riuniti cogli altri deputati di Corti come rappresentanti della Nazione Spagnola possano concedere e risolvere quanto giudichino convenevole al bene generale della stessa, dovendo in ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione, e conservarsi nei limiti prescritti da questa, senza poter derogare, alterare o variare in modo e sotto pretesto alcuno niuno dei suoi articoli, gli stessi elettori quindi in virtú di tutte le facoltà ad essi concedute per l'adempimento del presente atto si obbligano, tanto in nome proprio quanto in quello di tutti i capi di famiglia di questa provincia a tener per valido, ubbidire ed adempiere tutto ciò che i nominati deputati di Corti facessero, e tuttociò che da queste si risolvesse in conformità della Costituzione politica della Monarchia Spagnola[27]. Tanto hanno dichiarato e concesso in presenza dei testimoni N. N. che insieme con essi elettori si sono firmati. Di tutto ciò fò fede, ecc.
_Art. 101._ Il presidente, gli scrutinatori e il segretario rimetteranno immantinenti una copia da essi firmata dell'atto seguito delle elezioni alla deputazione permanente delle _Corti_, e procureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della stampa, e di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni della provincia.
_Art. 102._ I deputati godranno d'una indennità a carico delle rispettive Provincie e la di cui quantità verrà fissata dalle _Corti_ nel second'anno d'ogni deputazione generale. A' deputati d'oltremare si abbonerà altresí per ispesa di gita e ritorno la somma che giudichino necessaria le rispettive Provincie a cui appartengono.
_Art. 103._ Nelle _Giunte_ elettorali della Provincia si osserverà quanto si prescrive negli art. 55-58. In queste Giunte rimarrà luogo ciò che si prescrive nell'art. 328[28].
Stabilite cosí le cose, niente altro rimaneva a fare che nominare i deputati al solenne Congresso.
Nei tre mesi che precedettero le elezioni è fama che Ferdinando I passeggiando pei dorati saloni della sua reggia esclamasse in presenza dei suoi cortigiani piú devoti: — Sono nato libero e voglio morir libero! Significando che la sua libertà non era compatibile con quella dei suoi popoli. Certo che in quei giorni si mostrò sempre poco inchinevole al nuovo ordine di cose e non solo cessò di frequentare i teatri dei quali era amantissimo, ma si astenne dall'andare alla parata di Piedigrotta, il dí 8 di settembre, cosa che destò quasi uno scandalo in Napoli[29].
Ora bisogna notare che le provincie essendo tenute in ordine dall'esercito, ed essendo i militari elettori di primo grado, grande fu la loro influenza sugli elettori. I ministri ne aspettavano con ansia i risultati temendo che fossero scelti a deputati i patriotti piú caldi e piú avventati.
Pure fra i settantadue eletti nel Napoletano pochissimi avevano voce di sfrenati Carbonari. Dei deputati uno era cardinale[30], nove sacerdoti, ventiquattro possidenti, otto professori di scienze, undici magistrati, due impiegati del governo, nove dottori, cinque militari e tre negozianti.
Le elezioni furono fatte _onestissimamente_ ed il Colletti si lagna che vi furono eletti due nobili unicamente. Ecco le sue precise parole:
I collegi elettorali mostraronsi avversi all'antica nobiltà, cui spesso disonestamente impedivano il diritto comune di dare il voto. Furono ingiusti ed ingrati, perciocchè la legge non esclude i nobili; e non vi ha in Napoli altra nobiltà che di nome e questi nomi, Colonna, Caracciolo, Pignatelli, Serra diedero alla scure il primo sangue per amore di nobiltà[31].
Terminate le elezioni, venuti gli eletti a Napoli si ebbero le sessioni preparatorie, che si tennero nell'antica biblioteca di Monteoliveto, e si fissò il giorno della solenne apertura.
Ferdinando I avrebbe voluto che mai fosse realmente giunto questo giorno, e, quando vide che non era piú possibile indietreggiare d'un passo solo, fece sentire pel Conte Zurlo che avrebbe dato l'incarico d'assistere alla cerimonia al figlio Francesco quale suo vicario.
I deputati energicamente risposero che ove il Re perseverasse in tale idea, essi non si sarebbero radunati ed avrebbero invitato il generale Pepe[32], a nome del bene pubblico, a non deporre il comando. Il Re intimidito promise di recarsi all'apertura del Congresso e di giurare.
Nell'ultima seduta tenuta dalla Giunta preparatoria si diede lettura di una lettera del ministro dell'interno, colla quale invece della chiesa di San Sebastiano si prescriveva per la cerimonia quella dello Spirito Santo a Toledo, molto piú vasta ed adatta all'uopo[33].
In quest'ultima adunanza furono eletti il presidente, il vicepresidente, ed i segretari del Parlamento, che nello stesso giorno 28 di settembre si recarono al Palazzo dove furono, pomposamente, ricevuti dal Re. Prese pel primo la parola il Cardinale Firrao proponendo che s'ordinasse un triduo all'Altissimo. Il Re approvò la proposta e promise formalmente d'intervenire all'apertura del Congresso.
Ed eccoci alla cerimonia che entusiasmò fino al delirio i Napoletani, accorsi da tutte le parti della città e dei paesi vicini nella strada antica di Toledo fin dalle prime ore del giorno gremendone le tre vaste piazze maggiori[34].
Il primo d'ottobre milleottocentoventi capitò anche di domenica ed appunto perciò fu maggiore il concorso del popolo.
Dalle prime ore del mattino il corpo delle truppe della guarnigione di Napoli e dei militi nazionali della Capitale e delle provincie erano disposte in due ale del reale palazzo lungo la strada di Toledo fino all'ingresso della chiesa dello Spirito Santo.
Il recinto in essa riserbato al Parlamento era separato dal resto della chiesa da una ringhiera _che lo_ rendeva _visibile a tutti ma separato dagli spettatori_[35].
Il Re uscí dal palazzo alle dodici, quando già i deputati ed i ministri erano al luogo convenuto nel quale entrarono, come poco dopo anche il Sovrano, per una porta interna che dà nel Conservatorio omonimo. Precedevano il Re la scorta della cavalleria della guardia e le carrozze, nella prima delle quali era la duchessa di Calabria, Maria Isabella infante di Spagna[36], col duca di Noto Ferdinando suo figlio, che allora aveva soli dieci anni compiuti[37]; nella seconda gli infanti Carlo principe di Capua e Leopoldo conte di Siracusa; nella terza il principe di Salerno Leopoldo Giovanni[38]; e nella quarta le principesse Cristina e Antonietta, che dovevano andare incontro al Re al suo arrivo alla sala della cerimonia. Una deputazione di 22 rappresentanti della Nazione ricevettero questi personaggi reali accompagnandoli alla tribuna[39]. Seguiva il corteggio del Re, che era aperto da un distaccamento di usseri e dragoni della guardia di sicurezza _in avanti_ che serviva al buon ordine della strada, lo stato maggiore del governo di Napoli, lo stato maggiore dei militi nazionali di Napoli, un distaccamento delle guardie nazionali a cavallo, gli alabardieri, i battitori della cavalleria della guardia, le carrozze con la corte di Sua Maestà[40]. Dopo un distaccamento di cavalleria della guardia, incedeva pianamente fra gli applausi dei popolani — dice il Pepe nelle sue Memorie — senza entusiasmo[41] la carrozza del Re col principe ereditario. Immediatamente cavalcava allo sportello Guglielmo Pepe come generale in capo dell'esercito costituzionale. Chiudeva lo splendido corteggio reale uno squadrone di cavalleria della guardia, ed un distaccamento della guardia reale a piedi.
Una salva d'artiglieria annunziò il suo arrivo ed una commissione di deputati venne ad incontrarlo[42].