I primi due secoli della storia di Firenze, v. 1

Part 22

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Di assai maggiore importanza fu un'altra legge deliberata il 2 gennaio 1291, la quale diceva chiaro di voler frenare con la forza la rapacità felina dei Grandi (_volentes lupinas carnes salsamentis caninis involvi_).[336] Essa proibiva severamente di ricorrere a tribunali o magistrati, che non fossero quelli per legge costituiti, cioè i Priori, il Capitano, il Podestà e i giudici ordinarî del Comune. Coloro che dal Papa, dall'Imperatore, dal re Carlo o dai loro Vicarî avessero ottenuto esenzione di qualunque sorta, o arbitrio di ricorrere ad altri magistrati, e pretendessero di poterlo fare; coloro che, con questo medesimo intento, vantassero pretese di antichi diritti feudali, erano avvertiti di non valersene sotto minaccia di pene gravissime. La nuova legge discorreva per minuto le varie forme di tali pretese esenzioni, e determinava le pene. Ma quello che è piú singolare, essa puniva non solamente coloro che vantavano questi diritti e li volevano esercitare, i notai che trascrivevano gli atti, e gli avvocati che ne sostenevano la validità; ma quando i veri autori fossero riusciti a sfuggire la pena, chiamava responsabili i loro parenti o anche lontani congiunti, i loro coloni e perfino i loro inquilini. Il popolo minuto, il popolo grasso e i Grandi formavano a quel tempo come tre ordini di cittadini, anzi tre società distinte, che nelle offese e nelle difese, negli odî, nelle vendette e nei diritti politici, agivano come se ognuno fosse, volesse e dovesse essere responsabile pe' suoi colleghi. La legge veniva quindi spinta, riconoscendo questo stato di cose, a provvedimenti che, se erano opportuni o anche necessarî in aiuto della democrazia e dei deboli contro i potenti, non cessavano perciò di essere arbitrarî. Tuttavia ogni giorno si vedeva piú chiara la necessità di ricorrere a rimedî estremi. I Grandi, pei favori del Papa e degli Angioini, erano divenuti troppo orgogliosi. E i prosperi successi ottenuti recentemente a Campaldino, dove il valore di Corso Donati e di Vieri de' Cerchi aveva deciso la battaglia, li inorgogliva per modo, che si vantavano di non temer piú le leggi, le quali di fatto ogni giorno violavano. E cosí fu apparecchiata quella rivoluzione che, scoppiata nel 1293, costituí il _secondo popolo_, e condusse i potenti alla loro ultima rovina.

NOTA _A_.

«In Dei nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis millesimo ducetesimo octuagesimo nono, indictione secunda, die sexto intrante mense augusti. Cum libertas, qua cuiusque voluntas, non ex alieno, sed ex proprio dependet arbitrio, iure naturali multipliciter decoretur, qua etiam civitates et populi ab oppressionibus defenduntur, et ipsorum iura tuentur et augentur in melius; volentes ipsam et eius species non solum manutenere, sed etiam augmentare, per dominos Priores Artium civitatis Florentie, et alios Sapientes et bonos viros ad hoc habitos, et in domo Ghani Foresii et Consortum, in qua ipsi Priores pro Comuni morantur, occasione providendi super infrascriptis unanimiter congregatos, ex licentia, bailia et auctoritate in eos collata, et eisdem eshibita et concessa in Consiliis et per Consilia domini Defensoris et Capitanei et etiam Comunis Florentie, provisum, ordinatum extitit salubriter et firmatum: Quod nullus, undecumque sit et cuiuscumque condictioni dignitatis vel status existat, possit audeat vel presumat per se vel per alium tacite vel espresse emere, vel alio aliquo titulo, iure, modo vel causa adquirere in perpetuum vel ad tempus aliquos Fideles, Colonos perpetuos vel conditionales, Adscriptitios vel Censitos vel aliquos alios cuiuscumque conditionis existant, vel aliqua alia iura scilicet angharia vel perangharia, vel quevis alia contra libertatem et condictionem persone alicuius, in civitate vel comitatu vel districtu Florentie; et quod nullus, undecumque sit, et cuiusque condictionis, dignitatis vel status existat, possit, audeat vel presumat predicta vel aliquid predictorum vendere, vel quovis alio titulo alienare, iure, modo vel causa concedere in perpetuum vel ad tempus alicui persone, undecumque sit, vel cuiusque condictionis dignitatis vel status, in Civitate vel comitatu vel districtu Florentie, decernentes irritum et inane et ipso iure non tenere, si quid in contrarium fieret in aliquo casu predictorum. Et tales contractus et alienationes quatenus procederent, de facto cassantes, ita quod nec emptoribus vel acquisitoribus ius aliquod acquiratur, nec etiam ad alienantes vel concedentes ius redeat, vel quomodolibet penes eos remaneat: sed sint tales Fideles, vel alterius conditionis astricti, et eorum bona, et filii et descendentes libere condictionis et status. Et nihilominus tales alienantes, vel quomodolibet in alios transferentes, in perpetuum vel ad tempus, per se vel per alium et quilibet eorum, et ipsorum et cuiusque eorum sindici, procuratores et nuntii, et tales emptores, vel alio quovis titulo, modo, causa vel iure acquirentes, per se vel per alium in perpetuum modo vel ad tempus, et eorum procuratores, sindici et nuntii et iudices et notarii et testes, qui predictis interfuerint vel ea scripserint, et quilibet eorum, condempnentur in libris mille f. p., que effectualiter exigantur, non obstantibus aliquibus pactis vel conventionibus, etiam iuramento vel pena vallatis, iam factis vel in posterum ineundis, super predictis vel aliquo predictorum vendendis, permutandis vel alio quovis modo vel titulo transferendis. Quos contractus supradicti domini Priores et Sapientes nullius valoris et roboris fore decreverunt, et quatenus de facto processissent vel procederent, totaliter cassaverunt et cassant. Decernentes etiam quod si aliquis non subiectus iurisdictioni Comunis Florentie, et qui non respondeat in civilibus et criminalibus regimini fiorentino, vel non solvat libras et factiones Comunis Florentie, undecunque sit, per se vel per alium, predictos contractus vel aliquem predictorum iniret aliquo modo iure vel causa, quod pater et fratres et alii propinquiores ipsius, si patrem vel fratrem non haberet, et quilibet eorum condempnentur in libris mille f. p., que pena effectualiter exigatur; reservantes etiam sibi et populo fiorentino potestatem super predictis et quolibet predictorum acrius providendi contra tales concedentes vel concessiones recipientes per se vel per alium in aliquibus casibus de predictis. Et quod in predictis omnibus et singulis et circa predicta domini Potestas et Defensor et Capitaneus presentes et futuri et quilibet eorum plenum, merum et liberum arbitrium habeant et exercere debeant contra illos, qui in predictis vel circa predicta committerent in personis et rebus, ita et taliter quod predicta omnia et singula effectualiter observentur et executioni mandentur. Salvo tamen quod Comuni Florentie quilibet possit licite vendere et in ipsum Comune predicta iura transferre; et etiam ipsi Fideles et alii supradicti se ipsos et eorum filios et descendentes et bona licite possint redimere sine pena; et illi tales qui talia iura haberent, possint ipsa iura ipsis fidelibus volentibus se redimere vendere et eos liberare a tali iure licite et impune. Et hec omnia et singula locum habeant ad futura et etiam ad preterita, a kallendis ianuarii proxime presentis citra, currentibus annis Domini millesimo ccº lxxxviijº indictione secunda». — Questa legge fu letta e approvata nel Consiglio generale e speciale del Capitano e delle Capitudini, secondo il consueto, ma non in quello del Podestà. Essa è stata pubblicata piú volte, bensí non senza errori e lacune: dall'avv. Migliorotto Maccioni in una sua scrittura a favore dei Conti della Gherardesca (tomo II, p. 74); da C. F. VON RUMOHR, _Ursprung der Besitzlosigkeit des Colonen in neuren Toscana_ (Hamburg, 1830), pag. 100-103; e nell'_Osservatore Fiorentino_, vol. IV, pag. 179 (Firenze, Ricci, 1821). — Noi la riproduciamo secondo il testo originale che si conserva nel R. Arch. di Stato di Firenze, _Provvisioni_, Registro 2, a c. 24t-25.

NOTA _B_.

Il Difensore degli artefici e delle Arti, Capitano e Conservatore della città e del Comune di Firenze, fece la proposta nel Consiglio speciale e generale, il 30 giugno 1290, _presentibus et volentibus Dominis Prioribus Artium_, e la provvisione, vinta alla quasi unanimità (_placuit quasi omnibus_), diceva: «Quia per quamplures homines civitatis Florentie fide dignos, relatum est coram officio dominorum Priorum Artium, quod multi sunt artifices et comunitates seu universitates Artium et earum Rectores, qui certum modum et formam indecentem, et certum precium incongruum imponunt in eorum mercantiis et rebus eorum Artium vendendis contra iustitiam et Rempublicam». ec. Si concludeva poi, vietando severamente ogni specie di monopolio, ogni obbligo di vendere in un modo contrario all'uso ed alle leggi, «_et_ quod dogana aliqua vel compositio non fiat contra honorem et iurisdictionem Comunis Florentie, per quam vel quas prohibitum sit a Rectoribus vel Consulibus ipsorum Artis, quod aliqui vel aliquis ad certum modum et certam formam et certum precium vendant, vel vendere debeant mercantias» ec. Al che Guidotto Canigiani aggiunse, che i Signori potessero in avvenire formolare altri articoli, non per derogare alla detta provvisione, ma solo per sempre piú rafforzarla nell'interesse delle Arti. E la sua aggiunta fu, insieme colla provvisione stessa, approvata (R. Archivio di Stato in Firenze. Provvisioni, Registro IV, c. 29). Ed il 3 luglio, in forza della precedente riformagione, i Priori delle Arti, con altri Savi da loro chiamati, provvidero: «Quod nulli Consules vel Rectores alicuius Artis, aut aliquis alius, vice et nomine alicuius Artis, vel aliqua singularis persona alicuius Artis, utatur aliquo ordinamento scripto vel non scripto, extra Constitutum Artis approbatum per Comune Florentie, vel aliter vel ultra quam contineatur in statuto talis Artis, ec.... Et siqua facta essent in contrarium vel fierent in futuro tacite vel expresse, non valeant nec teneant ullo modo vel iure, sed sint cassa et irrita ipso iure ec. Et quod nullus notarius vel alius scriptor scribere debeat aliquid de predictis vel contra predicta, et nullus nuntius vel alius precipiat aliquid aliquibus artificibus contra predicta: sub pena Rectori et Consuli contrafacienti auferenda librarum cc. pro quolibet et qualibet vice; et Arti, librarum quingentarum; et sub pena librarum centum pro quolibet, qui observaret talia ordinamenta vel precepta prohibita; et sub pena libr. centum cuilibet qui de predictis ordinamentis prohibitis faceret precepta Arti seu artificibus alicuius Artis». Questa provvisione doveva essere ogni mese letta nel Consiglio del Capitano, e bandita per la Città (_Provvisioni_, Reg. cit., a carte 30-31).

NOTA _C_.

Il 31 gennaio 1290 (stile nuovo, 1291) fu fatta una provvisione, la quale incominciava con questo singolare proemio: «Ad honorem ec. Ut cives et comitatini Florentie non opprimantur sicut hactenus oppressi sunt, et ut hominum fraudibus et malitiis que circa infrascripta committi solent, debitis remediis obvietur et resistatur, quod quidem videtur nullomodo fieri posse, nisi iuxta sapientis doctrinam, dicentis quod contraria suis purgantur contrariis; ideoque, volentes lupinas carnes salsamentis caninis involvi et castigari debere, ita quod lupi rapacitas et agni mansuetudo pari passu ambulent, et in eodem ovili vivant pacifice et quiete» ec.

Si viene poi a proibire severamente, che nessuno osi o presuma «aliquas litteras impetrare vel impetrari facere, aut privilegium vel rescriptum, per quas vel quod aliquis vel aliqui de civitate vel districtu Florentie citentur vel trahantur ad causam, questionem vel litigium aut examen alicuius iudicis, nisi coram domino Potestate, Capitaneo et aliis officialibus Comunis Florentie»; e chi contraffaceva, se, richiesto, non rinunziava all'azione, pagando danni ed interessi in tre giorni, veniva condannato alla pena di 100 lire di fiorini piccoli o piú, ad arbitrio del Podestà o Capitano o altro magistrato, che avesse iniziato il processo. E se qualcuno non volesse sottostare o sfuggisse all'autorità dei magistrati, «teneantur Potestas et Capitaneus, qui de predictis requisitus esset, condemnare patrem vel filium vel fratrem carnalem vel cuginum ex parte patris vel patruum et nepotes eius etc., in dicta pena, et dictam condemnationem exigere cum effectu, et etiam in maiori pena, ad arbitrium eorum et cuiuscunque eorum, si eis vel alteri eorum videbitur expedire. Et nichilominus compellat eos et quemlibet eorum dare et facere tali contra quem dicerentur tales littere vel privilegium vel rescriptum impetrata, omnes expensas quas faceret vel fecisset, occasione predicta, credendo de predictis expensis iuramento huiusmodi contra quem dicerentur predicta vel aliquod predictorum impetrata».

Veniva inoltre, come abbiam detto, minacciato di gravi pene chiunque, nella Città, Comune e distretto fiorentino, direttamente o indirettamente pubblicasse tali atti, il notaio che li trascrivesse e l'avvocato che li difendesse.

Il Podestà e Capitano potevano procedere d'arbitrio contro chi «audeat vel presumat facere precipi eis vel alicui eorum, quod faciant aliquid vel ab aliquo desistant, vel citari Potestatem vel Capitaneum vel Priores vel Consiliarios vel aliquem officialem Communis Florentie, vel eorum offitia impedire vel retardare coram aliquo vel aliquibus, ex autoritate aliquarum licterarum, privilegii vel rescripti, vel ex auctoritate alicuius iudicii ordinarii, delegati vel subdelegati, vel vicarii». E al solito la pena era applicabile anche ai congiunti e parenti.

Siccome poi molti chiedevano l'appoggio della giustizia civile (_brachium seculare_) «in deffectum iuris et in lesionem et in preiuditium personarum et locorum subdittorum Comuni Florentie» ec., fu deliberato che questo appoggio non si desse, se non finita la causa innanzi ai magistrati competenti, e presa cognizione di essa. Se in questo caso i magistrati si ricusavano, allora si poteva procedere contro di essi. Ma altrimenti coloro che richiedevano un'ingiusta esecuzione erano punibili, secondo è prescritto nel primo paragrafo di questa legge, essi e i loro congiunti. «Verum si consanguineos, ut dictum est, non haberet, procedatur contra bona talis petentis brachium seculare, et contra inquilinos, laboratores, pensionarios et fictaiuolos eiusdem potentis, et illorum cuius occasione petitur, et ad alia procedatur, prout ipsis dominis Potestati vel Capitaneo et Prioribus videbitur expedire». Seguono altri due paragrafi, che in tutto sono dieci, e poi la legge resta interrotta nel codice. (_Provvisioni_, Registro II, a c. 175-177).

CAPITOLO VI

IL COMMERCIO E LA POLITICA DELLE ARTI MAGGIORI IN FIRENZE[337]

I

La fine del secolo XIII segna il principio d'un'era nuova nella storia dell'Italia e dell'Europa. Da Carlo Magno in poi v'era stato nell'Europa settentrionale un periodo di disordine politico, ma d'una cultura letteraria, che, poco studiata in passato, è stata oggi messa in grandissima luce dagli eruditi. La letteratura provenzale e cavalleresca; quei poemi che si dividono nei cicli di Carlo Magno e d'Arturo; i Nibelungen; le mille canzoni; le splendide cattedrali, che si trovano da un lato e l'altro del Reno, e costituiscono un'arte mille volte imitata, non mai superata; tutto ciò fu l'effetto d'una prima e grande cultura nel Medio Evo, alla quale l'Italia, per molto tempo, non partecipò. Nel settentrione d'Europa i vinti ed i vincitori s'erano piú facilmente mescolati fra di loro, e cosí vi poteron sorgere piú presto una letteratura ed un'arte nazionale. In Italia, invece, i vinti furono oppressi, ma non si confusero mai del tutto coi vincitori. Essi anzi, a poco a poco, cominciarono a risorgere ed a resistere. La prima storia dei Comuni è la conseguenza di questa lotta; laonde, nel tempo in cui la Francia cantava le sue canzoni ed i suoi poemi cavallereschi, l'Italia pensava solo a gettar le basi delle sue istituzioni politiche e della sua libertà.

Col principio del secolo XIV la scena si muta totalmente. Quelle letterature sono come colpite da subita decadenza, la fantasia e l'immaginazione settentrionale sembrano a un tratto inaridirsi. Comincia anche colà un lungo, lento e penoso lavoro per ordinarsi politicamente. Ed in questo momento, invece, essendo già costituiti i municipî italiani, sorge fra noi la letteratura nazionale, che, colla sua splendida luce, fa scomparire dall'orizzonte, e per molti secoli rende invisibili e dimenticate le altre letterature, che l'avevano preceduta. Ed è questo appunto il tempo in cui Firenze, che diviene il centro e la sede principale della nuova cultura italiana, trovasi governata dalle Arti Maggiori. L'Impero sembra abbandonare le sue pretensioni sull'Italia; il Papato, combattuto e indebolito, non osa piú comandare la società laica col medesimo ardire d'una volta; le lotte fra i vincitori ed i vinti son cessate, perché ogni differenza tra sangue germanico e sangue latino è del tutto scomparsa, ed in Italia non vi sono ora che Italiani.

Nel seno del Comune fiorentino, la lunga lotta della democrazia contro l'aristocrazia feudale, è vicina a cessare col trionfo della prima, e la Repubblica si può già chiamare una repubblica di mercanti, la quale in poco tempo, col suo commercio, accumula tesori che sembrano favolosi. Tutto parrebbe annunziare un'era novella di pace, di concordia e di prosperità. Ma invece, se noi gettiamo uno sguardo all'avvenire, vediamo che le discordie civili continuano ancora fieramente a lacerar la Repubblica; vediamo che, fra lo splendore delle Arti e d'un commercio fiorente, le istituzioni politiche decadono, e si cammina quasi fatalmente alla perdita della libertà. Per qual ragione, adunque, un municipio che, sorto nel principio del secolo XII, in mezzo a tante difficoltà, ha saputo continuamente progredire, comincia ora, fra tanta prosperità, a decadere? Per qual ragione le guerre civili durano ancora, quando sembra cessato ogni pretesto di discordia, con la vittoria del partito popolare, che ora ha in mano il governo? Noi troveremo la soluzione di questo problema, esaminando un poco piú da vicino le nuove condizioni della società fiorentina, specialmente le Arti maggiori e minori, che ne formano il nucleo e la forza principale.

Le Arti, costituite in associazioni, dopo avere piú volte variato di numero, furono in Firenze ventuna, sette maggiori e quattordici minori, sebbene spesso le dividessero ancora in dodici maggiori e nove minori. In ogni modo le prime ed assai piú importanti erano le seguenti:

1. dei Giudici e Notai, 2. di Calimala o dei panni forestieri, 3. della Lana, 4. della Seta o di porta S. Maria, 5. dei Cambiatori, 6. dei Medici e Speziali, 7. dei Pellicciai e Vaiai.

La prima di esse, come ognun vede, è propriamente fuori dell'industria e del commercio, avvicinandosi assai piú alle professioni liberali. Pure è bene osservare, che i giudici ed i notai contribuivano allora moltissimo al progresso delle Arti, nelle quali venivano continuamente adoperati. Erano essi che, insieme coi Consoli, sedevano nella Corte o tribunale di ciascuna delle Arti, e decidevano tutte le liti commerciali che si presentavano; componevano i dissensi; pronunziavano o proponevano le pene. I notai poi erano piú specialmente destinati all'importante ufficio d'apparecchiare i nuovi Statuti ed a riformarli di continuo; essi ne sorvegliavano la esecuzione, stendevano i contratti, e nei maggiori e minori Consigli delle Arti, pigliavano spesso la parola in nome dei Consoli. I buoni giudici e buoni notai erano molto ricercati in Italia, e riccamente pagati, come un mezzo necessario di prosperità. Essi quindi divennero un'Arte delle piú autorevoli in Firenze, i cui notai avevano reputazione d'essere i piú abili nel mondo. Goro Dati, nella sua _Storia di Firenze_, dice di quest'Arte, che essa «ha un Proconsolo sopra i suoi Consoli, e reggesi con grande autorità, e puossi dire essere il ceppo di tutta la notaria, che si esercita per tutta la Cristianità, e, indi sono stati i gran maestri, autori e componitori di essa. La fonte dei dottori delle leggi è Bologna, e la fonte dei dottori della notaria è Firenze».[338] Nelle pubbliche funzioni il Proconsolo andava innanzi a tutti i Consoli, e veniva subito dopo il supremo magistrato della Repubblica. Capo dei giudici e notai, egli aveva come un'autorità giuridica su tutte le Arti.

Le quattro altre che seguono, cioè di Calimala, della Lana, della Seta e del Cambio, son quelle che avevano in mano la piú gran parte dell'industria e del commercio fiorentino. Esse erano molto antiche. L'Ammirato osserva che dei Consoli delle Arti è fatta menzione in un diploma del 1204, ma ne parlano anche documenti assai anteriori. Le Arti però, sebbene antichissime, ebbero un lungo periodo di lenta formazione, e vennero in fiore molto piú tardi, ciascuna in tempo diverso. Piú antiche e prime a progredire furon quelle di Calimala e della Lana, che si potrebbero quasi ritenere come un'industria sola, perché ambedue lavoravano panni di lana, e ne facevano largo commercio. Questo traffico però era fatto in modo affatto speciale da ciascuna di esse, ed acquistarono perciò tale e tanta importanza propria, che restarono sempre divise in due Arti separate.

Sino dai primi tempi del Medio Evo, gl'Italiani avevano avuto costumi e vivere piú delicato, e civile dei barbari, industrie assai piú avanzate. Un cronista citato dal Muratori, racconta che Carlo Magno, venuto in Italia, volle un giorno andare a caccia, e mandò a chiamare improvvisamente i suoi cortigiani, che si trovavano a Pavia. Ivi già i Veneti avevano cominciato a portare i preziosi prodotti dell'Oriente, e però i cortigiani poterono presentarsi all'Imperatore vestiti in grandissima gala. Andati a caccia, le penne e le stoffe preziose dei cortigiani furono dalla pioggia e dalle spine interamente sciupate; ma l'abito dell'Imperatore, ch'era d'una semplice pelle di capretto, rimase intatto. Laonde egli, rivolto ai suoi cortigiani, quasi deridendoli, disse: a quale scopo gettate voi cosí inutilmente il danaro, quando avete le pelli, che sono l'abito piú conveniente, piú resistente e meno costoso?[339] Si può certamente dubitare dell'autenticità storica di questo fatto; ma la narrazione del cronista proverebbe in ogni modo due cose: che nel secolo IX, cioè, l'uso di vestir pelli di capretto o agnello era cosí generale, che si poteva supporre non le sdegnasse un imperatore; e che, sebbene le industrie italiane fossero allora assai povere, pure già stoffe di lusso venivano dall'Oriente, per mezzo dei Veneti.

II