Guida per la costituzione e per l'impianto di latterie sociali cooperative
Part 4
Nel saggio di Regolamento che espongo dedico un lungo articolo alle mansioni del casaro, argomento di una certa importanza, e di solito poco o nulla curato dalla generalità delle latterie.
CAP. VII.
Modello di Statuto per una latteria sociale cooperativa.
TITOLO I.
Costituzione, sede, durata e scopo della Società.
Art. 1. — È costituita con sede nel comune di... prov. di... un'associazione cooperativa (_Società anonima a capitale illimitato_) col titolo di «Latteria cooperativa di....»
Art. 2. — Essa avrà la durata di anni 30 dal giorno.... con facoltà di prorogarsi, salvo i casi previsti dal Codice di Commercio e dal presente Statuto.
Art. 3. — Essa ha per iscopo di radunare il latte dei soci per lavorarlo con metodi perfezionati, vendendo i prodotti del latte per conto sociale ed utilizzando i relativi cascami, affinchè si tragga dal latte il maggior profitto possibile a vantaggio dei produttori.
Curerà il miglioramento delle razze bovine, dei pascoli, delle stalle, nell'intento di produrre latte in maggior quantità e di buona qualità.
TITOLO II.
Capitale sociale.
Art. 4. — Il capitale sociale è costituito:
a) da azioni di L..... cadauna. Le azioni sono fruttifere se ed in quanto lo permettono le risultanze dei bilanci annuali.
b) dalle tasse d'ammissione dei nuovi soci;
c) dal fondo di riserva, formato con una parte degli utili netti annuali;
d) dai proventi eventuali.
Art. 5. — Le azioni sono nominative. La proprietà delle azioni è stabilita mediante inscrizione nel libro dei soci a termini degli art. 140 e 223 del Codice di Commercio.
Il trapasso delle azioni deve essere approvato dal Consiglio d'amministrazione e registrato sul libro dei soci.
Le azioni sono vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura contratti dal socio verso la medesima.
Art. 6 — Il pagamento delle azioni è fatto per regola in una sol volta. Però l'assemblea dei soci ha facoltà di ammettere e stabilire il pagamento rateale delle azioni per un determinato periodo di tempo. Le azioni diventano fruttifere soltanto quando sono completate.
Art. 7. — La tassa d'ammissione viene determinata dall'assemblea dei soci di anno in anno, dietro proposta del Consiglio d'amministrazione.
TITOLO III.
Soci, loro ammissione, diritti, doveri, recesso.
Art. 8. — Si acquista la qualità di socio mediante la sottoscrizione od il possesso di almeno una azione.
Art. 9. — Dopo la costituzione della Società coloro che vogliono farne parte devono presentare domanda scritta al Consiglio d'amministrazione, firmata dal richiedente e da due soci. Nella domanda verrà indicato il numero delle vaccine possedute, la località ove si trovano ed il numero delle azioni che il richiedente desidera acquistare.
Il Consiglio d'amministrazione delibera sull'accettazione della domanda. Nel caso di rifiuto non è obbligato a darne i motivi.
Art. 10. — Col fatto di aver chiesto ed ottenuto la qualità di socio, questi accetta gli obblighi portati dal presente Statuto e dai regolamenti sociali debitamente approvati e risponde sino alla concorrenza delle azioni da lui possedute per tutti gli obblighi assunti dalla Società.
Art. 11. — Possono far parte della Società le persone giuridicamente capaci ed anche i Corpi morali, le associazioni, i minori, gli interdetti, a mezzo dei loro legali rappresentanti.
Ne sono escluse le persone aventi interessi contrari alla Società, nonchè le persone di riprovevole condotta morale e sociale.
Art. 12. — Ogni socio ha il dovere di consegnare alla Latteria ogni giorno, secondo gli orari ed i modi che verranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, il latte genuino prodotto dalle sue vaccine, eccettuato quello occorrente ai bisogni giornalieri della sua famiglia ed all'allevamento dei vitelli.
Art. 13. — Ogni socio ha il diritto:
a) di partecipare al patrimonio ed agli utili netti della Società in proporzione delle proprie azioni e del latte da lui consegnato;
b) di acquistare anche al minuto i prodotti della latteria, nella misura ed al prezzo che verrà fissato dal Consiglio d'amministrazione;
c) di votare nelle assemblee sociali e di essere eletto alle cariche sociali, purchè abbia versato alla Società l'intero importo delle azioni da lui sottoscritte;
d) di vigilare l'andamento della Società, la fabbricazione dei latticini e di presentare le sue eventuali obbiezioni al Consiglio d'amministrazione.
Art. 14. — Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di escludere dalla Società il socio:
a) che abbia, a scopo di frode, consegnato latte adulterato o falsificato o guasto od altrimenti anormale.
b) che abbia subito condanne infamanti o commesse azioni riputate disonorevoli dal Consiglio stesso.
c) che abbia in qualsiasi modo recato danno alla Società.
Contro le deliberazioni del Consiglio il socio può appellarsi al _Comitato degli arbitri_.
Art. 15. — Nel caso di esclusione del socio, la Società gli rimborsa l'importo delle sue azioni al prezzo corrente, salvo sempre il diritto di compensarsi pei danni eventualmente subiti coll'importo stesso.
TITOLO IV.
Ordinamento sociale.
Art. 16 — Al regolare funzionamento della Società si provvede:
a) coll'assemblea generale dei soci;
b) col Consiglio d'amministrazione, composto di sette membri;
c) con un Comitato di tre sindaci effettivi e due supplenti;
d) con un Comitato di tre arbitri o probiviri;
e) con quel personale che si crederà necessario assumere in servizio.
Tutte le cariche sociali, di cui alla lettera _b, c, d_ sono gratuite.
Art. 17. — L'assemblea generale dei soci è il potere costituente della Società, ed una volta radunata colle norme prescritte, essa delibera validamente su tutti gli affari demandatile dal presente Statuto.
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
_Assemblea generale dei soci._
Art. 18. — L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno nel primo trimestre allo scopo:
a) di esaminare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio ultimo, sentita la relazione dei sindaci;
b) nominare le cariche sociali;
c) deliberare sugli articoli posti all'ordine del giorno.
Art. 19. — Le assemblee straordinarie vengono convocate quando il Consiglio d'amministrazione lo crede necessario, quando sono chieste dal Comitato dei sindaci, o da almeno un terzo dei soci mediante domanda in iscritto firmata da questi.
Art. 20. — Il Comitato dei sindaci ed anche i soci hanno facoltà di proporre oggetti da mettersi nell'ordine del giorno da trattarsi all'assemblea. Le relative proposte scritte e firmate devono essere presentate al Consiglio almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea, e quelle d'iniziativa dei soci devono essere firmate da almeno un decimo dei soci.
Art. 21. — Il Consiglio convocherà le assemblee mediante avviso affisso alla porta esterna della latteria e pubblicazione sul giornale degli annunzi legali della rispettiva provincia, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Inoltre farà tenere ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, l'invito all'assemblea.
Art. 22. — Nell'avviso di convocazione saranno indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 23. — L'assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un terzo dei soci.
Se non si raggiunge questo numero si procederà ad una seconda convocazione, che avrà luogo nel settimo giorno successivo, salvo i casi di assoluta urgenza, pei quali basterà l'intervallo di un giorno
In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 24. — Aperta la seduta ed accertata la validità dell'assemblea dal presidente della Società o da chi ne fa le veci, l'assemblea nomina il presidente della stessa, quale incaricato di dirigere la discussione; ed il presidente nomina il segretario e gli scrutatori tra i soci presenti.
Possono fungere da presidente e da segretario dell'assemblea il presidente della Società ed il segretario del Consiglio d'amministrazione.
Art. 25. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Trattandosi di persone oppure quando almeno la metà dei soci presenti lo richiedono, si procede a scrutinio segreto.
Nel caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Nell'approvazione del conto consuntivo si astengono dal votare i membri del Consiglio d'amministrazione.
Art. 26. — L'assemblea non può deliberare su altri oggetti all'infuori di quelli posti all'ordine del giorno.
Art. 27. — Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare all'assemblea da altro socio o da persona estranea alla Società, mediante delegazione scritta in calce alla lettera d'invito o mediante semplice lettera, da prodursi al principio della seduta all'ufficio di presidenza.
Ogni persona non può avere più di una rappresentanza. Il socio delegato da altro socio dispone di due voti, compreso il proprio.
I membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere mandatari.
Art. 28. — Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori se questi intervennero.
_Elezioni alle cariche sociali._
Art. 29. — Le elezioni di sette consiglieri, di tre sindaci effettivi e due supplenti, di tre arbitri, sono fatte dall'assemblea mediante votazione a schede segrete.
I candidati che ottengono maggior numero di voti vengono proclamati eletti. Nel caso di parità di voti, la nomina spetta al maggiore d'età.
Art. 30. — Ognuno degli eletti farà constare colla propria firma l'accettazione della carica.
Nel caso di rifiuto resterà eletto quello dei candidati che nello scrutinio avrà ottenuto maggior numero di voti dopo l'ultimo nominato.
Art. 31. — Allorchè per qualsiasi motivo si rendono vacanti dei posti nel Consiglio d'amministrazione, i consiglieri che rimangono quando siano almeno in quattro, possono in unione ai sindaci chiamare altri soci a sostituire i mancanti; ma quando i posti vacanti siano più di tre, devesi convocare l'assemblea affinchè proceda alle elezioni suppletorie.
I consiglieri scelti dal Consiglio in unione ai sindaci scadono il giorno della prossima assemblea ordinaria, alla quale spetta la nomina definitiva.
_Consiglio d'Amministrazione — Presidente — Segretario._
Art. 32. — La rappresentanza e la gestione della Società è devoluta ad un Consiglio di amministrazione, composto di sette soci, che vengono eletti dall'assemblea generale.
Art. 33. — I membri del Consiglio durano in carica due anni, ma un anno dopo le elezioni generali quattro consiglieri scadono per sorteggio; negli anni successivi la scadenza è determinata dall'anzianità.
Tutti sono rieleggibili.
Colla perdita della qualità di socio cessa di diritto anche la qualità di membro del Consiglio.
Art. 34. — Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Questi sono esonerati dal prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione, di fronte ai terzi, altra responsabilità che quella determinata dal Codice di commercio.
Art. 35. — Il Consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.
In assenza dei due primi fa le veci di presidente il consigliere più anziano per nomina ed a parità di anzianità quello che ebbe maggiori voti nelle elezioni.
Art. 36. — Il Consiglio esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano esclusivamente riservati all'assemblea dei soci e particolarmente:
a) delibera sulla compera e sulla vendita di beni mobili e stabili;
b) stabilisce la pianta del personale retribuito, fa la nomina ed il licenziamento di questo, oppure la sospensione dello stipendio, secondo le circostanze;
c) sorveglia l'andamento dell'azienda ed impartisce le necessarie disposizioni;
d) fa eseguire lo Statuto e le deliberazioni dell'assemblea;
e) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
f) stabilisce la misura della tassa d'ingresso pei nuovi soci ed i prezzi di vendita dei generi ottenuti nel casello sociale;
g) provvede alla compilazione dei bilanci annuali e propone riparto degli utili;
h) determina ed applica le multe ai soci che consegnano latte alterato od anormale;
i) manda alla decisione degli arbitri quelle contestazioni di cui non vuol assumere la responsabilità del giudizio prima di sentire l'avviso di quelli;
l) compila il _Regolamento interno_ della Latteria, nel quale sono stabilite le mansioni del personale retribuito, gli orari, le modalità del funzionamento, sia in rapporto al personale stesso, sia in rapporto ai soci. Il Regolamento dovrà essere approvato dall'assemblea generale.
Art. 37. — Il Consiglio stabilisce l'epoca delle proprie riunioni periodiche e può altresì essere convocato in via straordinaria dal presidente o da chi ne fa le veci.
Alla legalità delle sue deliberazioni si richiede la presenza di almeno quattro consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
La votazione segreta si adotta quando trattasi di persone o quando venga domandata anche da uno solo dei consiglieri.
Gli atti del Consiglio, registrati sul _Libro dei verbali_, vengono firmati da tutti i consiglieri presenti alla seduta.
Art. 38. — Il presidente o chi ne fa le veci rappresenta legalmente la Società in confronto dei terzi ed in giudizio, fa eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'amministrazione, firma la corrispondenza in unione al segretario, firma i mandati di pagamento e le reversali di cassa, convoca il Consiglio quando lo crede opportuno.
Art. 39. — Il consigliere segretario tiene e controfirma la corrispondenza, stende i verbali delle sedute del Consiglio ed eventualmente delle assemblee, tiene la contabilità dell'azienda, oppure la sorveglia nel caso che questa sia affidata ad altra persona.
_Sindaci — Arbitri._
Art. 40. — Il Comitato dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall'assemblea generale fra i soci; durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 41. — I Sindaci adempiono a tutti gli obblighi loro demandati dall'art. 184 del Codice di commercio. Essi vigilano l'andamento della Società: controllano la cassa, i registri, la contabilità, riferiscono sul bilancio annuale con apposita relazione all'assemblea generale ordinaria, hanno diritto di promuovere la convocazione dell'assemblea generale e di assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione, con facoltà di fare proposte ed osservazioni, senza però partecipare alla votazione; in ogni tempo hanno diritto di ottenere dal Consiglio notizie e schiarimenti sulle diverse operazioni sociali.
Art. 42. — Il Comitato dogli arbitri o probiviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea generale, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche fra i non soci.
Art. 43. — Gli arbitri decidono tutte le controversie che insorgono tra soci e soci, tra soci ed amministratori, tra questi e gli impiegati della Società, purchè siano inerenti a questioni contemplate dallo Statuto o dal Regolamento sociale.
Il loro giudizio può essere chiesto dal Consiglio d'amministrazione, come dalle altre parti interessate.
_Personale retribuito._
Art. 44. — Il personale assunto in servizio con retribuzione dipende direttamente dal Consiglio d'amministrazione, al quale è devoluta la facoltà di nomina e di revoca, nonchè di fissarne lo stipendio e le mansioni.
Esso deve ottemperare a tutte le prescrizioni e norme indicate dallo Statuto sociale e dal Regolamento.
Art. 45. — Il personale tecnico retribuito consterà di almeno un casaro ed un sotto-casaro. È in facoltà del Consiglio di aumentare il numero di questi lavoranti, nonchè di assumere altri operai ed anche un direttore quando lo esiga l'importanza e lo sviluppo della latteria.
Qualora non sia possibile trovare fra i membri del Consiglio chi faccia le funzioni di contabile e di cassiere gratuitamente, il Consiglio stesso è autorizzato ad affidare queste mansioni a persone estranee, fissandone la relativa retribuzione.
Al cassiere può farsi obbligo di prestare cauzione.
TITOLO V.
Bilancio — Ripartizione degli utili — Fondo di riserva.
Art. 46. — Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione eseguisce l'inventario delle attività e delle passività coi rispettivi valori e compila il conto consuntivo della gestione annuale, mettendo in evidenza:
a) il capitale sociale, colla indicazione del numero delle azioni versate e di quelle sottoscritte;
b) l'ammontare delle attività e delle passività;
c) gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte;
d) la ripartizione degli utili.
Tutti questi conti verranno consegnati ai sindaci almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea generale e poscia presentati all'assemblea generale nel primo trimestre successivo alla fine di ciascuna gestione sociale (art. 18).
La gestione sociale decorre del giorno..... al giorno.....
Art. 47. — Dal prodotto attivo della gestione per avere gli _utili netti_ si dovrà dedurre:
a) l'importo di tutte le spese d'esercizio, compresi stipendi, salari, fitto, imposte, riparazioni, interessi passivi dei terzi;
b) l'ammortamento del capitale immobilizzato;
c) nel primo anno d'esercizio anche le spese richieste per la preparazione e costituzione della Società.
Gli _utili netti_ accertati verranno ripartiti nella misura seguente:
_il 20%_ al fondo di riserva;
_il 65%_ come dividendo ai soci in ragione del latte da essi consegnato alla latteria;
_il 10%_ alle azioni; però qualora questa proporzione portasse l'interesse sulle azioni a più del 5 per 100 del loro valore in corso, l'eccedenza passerà al fondo di riserva;
_il 5%_ a disposizione del Consiglio d'amministrazione perchè lo eroghi a qualcuno di questi scopi: a) spese di propaganda; b) premi al personale tecnico; c) aumento del fondo di riserva.
Art. 48. — Il fondo di riserva è costituito:
a) col prelevamento annuo sugli utili dell'esercizio di cui all'articolo precedente;
b) colle tasse di ammissione dei soci;
c) col prodotto delle multe;
d) coi risparmi od interessi abbandonati;
e) coi proventi eventuali.
Art. 49. — Allorchè la riserva avrà raggiunto la metà del capitale sociale, la quota di utili ad essa spettante verrà ripartita fra i soci ad aumento del profitto loro spettante in ragione del latte consegnato.
In caso però che la riserva venisse successivamente a diminuire, le sarà devoluta nuovamente la quota degli utili di cui all'articolo precedente, e ciò sino a che abbia raggiunto la metà del capitale sociale.
TITOLO VI.
Scioglimento della Società.
Art. 50. — La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso quando si verificasse la perdita di almeno metà del capitale sociale, oppure quando lo scioglimento fosse deliberato da una assemblea generale dei soci, espressamente convocata a tale scopo, colla maggioranza di almeno tre quarti dei membri della Società.
Art. 51. — A scioglimento deliberato, l'assemblea nomina i liquidatori, che possono essere scelti anche fuori dei soci e determina le norme riguardanti la liquidazione e l'erogazione dell'attività residua.
L'attività residua può essere ripartita fra i soci in ragione della rispettiva quota d'azioni.
TITOLO VII.
Disposizioni diverse.
Art. 52. — Ogni modificazione al presente Statuto non può essere fatta che dall'assemblea generale dei soci, in seguito a convocazione e deliberazione eseguite secondo le norme indicate al titolo IV.
CAP. VIII
Modello di Regolamento interno per una latteria sociale cooperativa.
Art. 1. — I soci devono notificare all'amministrazione il numero delle vacche che possedono e qualunque variazione accada nel numero stesso, nonchè la manifestazione di qualche malattia di natura infettiva.
Art. 2. — Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di visitare o di far visitare da persona idonea il bestiame e le stalle dei soci, senza alcun preavviso ed in qualunque epoca, nonchè di assistere alla mungitura, di assicurarsi dello stato sanitario del bestiame, dell'esecuzione delle norme riferentisi alla pulizia dei recipienti ed all'alimentazione del bestiame lattifero.
Art. 3. — La mungitura si farà colla maggior pulizia possibile, raccogliendo il latte entro recipienti metallici stagnati e perfettamente puliti.
Art. 4. — Ogni socio deve portare alla Latteria e consegnare al casaro od a chi per esso, il latte appena munto, due volte al giorno negli orari stabiliti dal Consiglio, che saranno indicati per iscritto sopra foglio affisso nella Latteria.
I soci dovranno eseguire la mungitura ad ora opportuna affinchè la consegna del latte avvenga appena finita quella.
Verrà rifiutato il latte portato alla Latteria fuori degli orari stabiliti.
Il latte sarà contenuto entro recipienti metallici stagnati e puliti, muniti di coperchio.
Art. 5. — Il latte da consegnare dovrà essere puro, genuino e di caratteri normali.
Non si dovrà consegnare alla Latteria che latte di vacca, escluso:
a) il latte di vacche ammalate;
b) il latte di vacche sgravate da meno di otto giorni;
c) il latte anormale od alterato per qualsiasi ragione;
d) il latte residuato nei secchi dopo l'abbeveramento di vitelli.
È altresì vietato mescolare il latte di una mungitura con quello di un'altra.
Il casaro, o chi per esso, ha facoltà di rifiutare il latte che si trovasse nelle sopradette condizioni, ed il socio fornitore è passibile delle penalità stabilite nel presente Regolamento.
Art. 6. — Ogni socio non può consegnare sotto il proprio nome latte prodotto da terzi, senza speciale permesso del Consiglio d'amministrazione.
Art. 7. — I soci sono obbligati a consegnare alla Latteria tutto il latte prodotto dalle loro vaccine, eccettuato quello necessario al consumo delle rispettive famiglie ed all'allevamento dei vitelli nei limiti della consuetudine locale.
È loro vietato il vendere latte ad altri od a lavorarne anche una piccola quantità per conto individuale.
Art. 8. — Allorchè il casaro, o chi per esso, farà sul latte dei singoli soci le indagini per accertarsi della qualità del latte stesso, i soci interessati avranno facoltà di assistervi e di controllarne i risultati.
Art. 9. — Il Consiglio d'amministrazione, d'accordo col casaro, ha facoltà di applicare ai soci le seguenti penalità:
a) multa di una lira a chi consegna latte sporco od in recipienti non puliti;
b) multa da lire cinque a dieci a chi consegnerà latte annacquato o spannato od alterato ed anormale per le ragioni contemplate dall'art. 5. Pei recidivi la multa sarà da lire undici a cinquanta. Alla terza infrazione il socio può essere espulso ed obbligato ad indennizzare la Società del danno da lui cagionato;
c) multa equivalente a circa la metà del valore del latte a chi abitualmente ritarda la consegna del latte, in modo da nuocere al regolare andamento della Latteria.
In tutti i casi, il latte può essere rifiutato, tutto od in parte, a giudizio del casaro o di chi per esso.
I soci colpiti dalle dette penalità possono interporre ricorso al Comitato degli arbitri, i quali giudicano inappellabilmente.
Art. 10. — I soci hanno facoltà di prelevare dalla Latteria senza pagamento immediato latticini e cascami del latte, per loro uso, a quel prezzo che verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, e sino all'ammontare di metà del valore approssimativo del latte stesso, quale verrà deliberato, in via preventiva, dal Consiglio d'accordo coi sindaci.
Per la distribuzione delle merci verrà stabilito un orario, che sarà affisso nella Latteria.
È vietato ai soci il far commercio dei generi prelevati.
Art. 11. — L'acconto in denaro che possono prelevare i soci, quando il Consiglio lo concede, non supererà la metà del valore del latte accreditato agli stessi, computando anche i generi eventualmente prelevati.