Fra Tommaso Campanella, Vol. 2 la sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia

Part 23

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Non appena esaurite le ripetizioni, nello stesso giorno 29 agosto 1600 i Giudici deliberarono di devenire alla spedizione della causa e al processo difensivo: pertanto disposero che fosse subito inviato al S.^{to} Officio di Roma una copia del processo tanto informativo che ripetitivo; e sappiamo che l'8 settembre questa copia fu mandata al Nunzio dal Vescovo di Termoli insieme con una sua lettera, e che nella stessa data il Nunzio la trasmise al Card.^l di S.^{ta} Severina, accompagnandola con un'altra lettera sua, in cui partecipava le sollecitazioni che spesso riceveva da' ministri Regii desiderosi di potere spedire la causa della ribellione[190]. Diremo ora anche qui, innanzi tutto, in che modo si procedeva nelle difese. Un decreto fermava che ciascuno inquisito avesse una copia del processo (copia repertorum), ma senza nome e cognome di coloro i quali aveano deposto, «secondo lo stile del S.^{to} Officio»; che inoltre fosse avvertito aver facoltà di scegliersi un Avvocato e procuratore a suo piacere, bensì persona cognita ed approvata dalla Curia, fornita de' requisiti necessarii, e con ciò un termine di tanti giorni per fare ogni e qualunque difesa, se intendesse e volesse farne: questo decreto era da' Giudici medesimi partecipato di persona a ciascuno inquisito, che facevano tradurre al loro cospetto separatamente. Scelto l'Avvocato, o dall'inquisito, o in mancanza dai Giudici, d'ufficio, costui recavasi nella casa di qualcuno de' Giudici a prestare il giuramento nelle mani di lui, inginocchiato, toccando i Santi Evangeli e promettendo di fare «le giuste difese» del tal di tale secondo lo stile del S.^{to} Officio. Il Notaro e Mastrodatti consegnava allora al più presto le copie de' reperti a ciascuno inquisito, e redigeva sempre un atto di questa consegna e del seguìto ricevimento in presenza di quattro testimoni (i soliti carcerieri e carcerati) decorrendo dalla data di quest'atto il termine per le difese: talvolta pure, sia d'ordine de' Giudici, sia dietro spontanea deliberazione dell'inquisito, redigeva o autenticava una dichiarazione, in cui l'inquisito manifestava di volersi difendere, ovvero di non volersi difendere riposando nella giustizia e pietà dei Giudici, ed avendo per rato, fermo e valido quanto essi ordinerebbero, ciò che poteva farsi anche durante lo svolgimento delle difese. Mettendosi d'accordo coll'Avvocato, allorchè voleva difendersi, l'inquisito redigeva e presentava una serie di così dette eccezioni ossia articoli, in ciascuno de' quali eccepiva, poneva e voleva provare un dato fatto in sua discolpa, affermando per solito ogni volta che esso era vero, verissimo, come constava a coloro che lo sapevano o l'avevano udito: e quasi sempre cominciando dai fatti della sua buona vita fin dalla tenera età, passava, mano mano, a' fatti delle inimicizie che aveva incontrate, alla mala condotta e speciale odiosità de' testimoni che intendeva o supponeva aver deposto a suo carico[191], alla falsità ed erroneità delle imputazioni fattegli, a tutti gl'incidenti che spesso si verificavano durante i processi. Oltracciò dava una lista di testimoni a difesa, indicandone anche la residenza, i quali dovevano essere esaminati sopra tutti o sopra alcuni determinati articoli. Dal canto suo il fiscale, sugli articoli presentati, faceva ed esibiva i suoi interrogatorii, ed istantemente chiedeva che i testimoni fossero esaminati prima sopra di essi e poi sugli articoli: gl'interrogatorii erano preceduti dalle solite ammonizioni, ed esigevano le solite informazioni sulla persona del testimone, e poi le informazioni su' fatti posti negli articoli con tutte le relative circostanze, terminando con un appello alla diligenza de' Signori Giudici. In somma si teneva la via medesima del processo ripetitivo ma all'inversa: gli articoli erano presentati dall'inquisito assistito dal suo Avvocato, e gl'interrogatorii erano presentati dal fiscale; e però questi ultimi erano sempre redatti senza tante sottigliezze e con molto maggiore concisione. Dobbiamo anche dire che i Giudici talvolta cassavano qualche articolo contenente fatti già enunciati in altri articoli, e il processo presente ce n'offre un esempio; inoltre non accoglievano mai tutti i testimoni dati se erano assai numerosi, come sovente accadeva, ma ne sceglievano un certo numero a loro piacere. S'intende poi che l'Avvocato non assisteva alle sedute del tribunale, ma poteva all'occorrenza fare una comparsa e più tardi presentare una vera e propria Difesa scritta, come ne conosciamo in gran numero pervenute sino a noi[192]. Figurava poi sempre quando esauriti gli esami testimoniali e consegnatane una copia all'inquisito, costui era citato «ad dicendum», e neanche nel tribunale ma nella casa di abitazione di uno de' Giudici. Quest'ultima circostanza mostra sempre più chiaramente che non l'inquisito ma il suo Avvocato presentavasi allora in nome di lui, era interrogato se dovesse dire altro e potea forse presentare anche una Replica scritta; ma non apparisce che fossero ammesse le arringhe.

Come dicevamo, il 29 agosto i Giudici deliberarono che si procedesse alle difese; nello stesso giorno fecero tradurre alla loro presenza, l'uno dopo l'altro, il Petrolo, fra Pietro di Stilo, il Pizzoni, il Lauriana, il Bitonto, fra Paolo della Grotteria, e a ciascuno di essi separatamente parteciparono la loro deliberazione, assegnando per le difese il termine di otto giorni; poi si recarono alla carcere di fra Dionisio, che trovavasi ammalato a quel tempo, e parteciparono anche a lui la loro deliberazione e il termine stabilito di otto giorni. Sappiamo infatti che fra Dionisio fu ammalato una prima volta nell'agosto del 1600: ce lo mostra un conto di spese che vedremo più tardi fatte pe' frati inquisiti, e che contiene la nota delle medicine fornite a fra Dionisio dallo Speziale del Castello Ottavio Cesarano, con l'indicazione de' giorni in cui esse vennero fornite; e fu in questo frattempo che il Soldaniero vide fra Dionisio, gli prestò qualche assistenza e forse anche gli chiese perdono pe' travagli procuratigli coll'opera sua, come fra Dionisio asserì e il Soldaniero negò negli esami ripetitivi. Dobbiamo intanto notare che pel Campanella non fu tenuto lo stesso procedimento, senza dubbio a motivo della sua pazzia, ma ebbe in sèguito un Avvocato: per fra Pietro Ponzio poi non vi fu provvedimento alcuno, giacchè davvero in questa causa, come in quella della congiura, nulla gli si potè addebitare, all'infuori dell'intima amicizia col Campanella, provata specialmente con la scoperta delle conversazioni notturne tenute tra loro.

Il 5 settembre nel convento di S. Luigi il Vescovo di Termoli, presente anche l'Auditore del Nunzio Antonio Peri, ricevè il giuramento del dot.^r Carlo Grimaldi Avvocato del Pizzoni; il 15 settembre ricevè ancora, egli solo, quello di Gio. Filippo Montella Avvocato del Petrolo, di fra Pietro di Stilo, del Lauriana, di fra Paolo e del Bitonto; il Montella nello stesso giorno prestò giuramento anche nelle mani del Vicario Arcivescovile, ma, non si saprebbe dire perchè, venne più tardi sostituito dal Rev.^{do} dot.^r Scipione Stinca, il quale prestò giuramento il 13 ottobre, e trovasi qualificato «avvocato deputato» per la difesa de' frati suddetti. Alla mancanza del Montella, seguita dalla deputazione dello Stinca, si deve forse riferire un memoriale de' frati al Vescovo di Termoli per dimandare un Avvocato, memoriale senza data, ed inserto nel processo un po' a caso, dopo le difese di fra Dionisio[193]. Nessuno Avvocato si trova nominato per fra Dionisio, comunque in una lettera, da lui scritta nell'inviare taluni articoli a' Giudici, si legga che non avea «potuto accapar dal suo Avocato la compilatione di tutti gli articoli... per la lunghezza del processo et occupationi d'infiniti altri negotii di detto suo Avocato». Il 17 settembre fu consegnata a fra Dionisio la copia de' reperti della sua causa secondo lo stile del S.^{to} Officio, e il giorno seguente una copia analoga fu consegnata al Pizzoni; di poi (15 e 18 ottobre) fu consegnata allo Stinca la copia de' reperti della causa de' diversi frati che egli doveva difendere. Aggiungiamo che ancora più tardi (31 ottobre) fu prestato il giuramento dal dottore di leggi Gio. Battista dello Grugno in qualità di Avvocato difensore del Campanella, certamente «Avvocato deputato» anche lui, comunque di una simile qualificazione non si trovi alcun ricordo[194]. Dobbiamo dire che l'opera di questi Avvocati nel presente processo apparisce anche meno del solito. Vedremo mancanti del nome dell'Avvocato non solo gli articoli di fra Dionisio, che forse li compilò da sè, ma anche quelli del Pizzoni, ne' quali per altro la mano dell'Avvocato si rivela da qualche errore materiale circa le persone, errore che l'inquisito non avrebbe certamente commesso; pel Campanella poi vedremo una comparsa del procuratore rimasto anonimo, ma vedremo anche qualche altro atto in cui il nome dell'Avvocato non manca; infine per gli altri frati vedremo che non ci fu occasione di comparsa dell'Avvocato, perchè non si fece nulla.--Ci crediamo pertanto nel dovere di dare qualche notizia intorno a' suddetti Avvocati. Carlo Grimaldi era un dottore non ispregevole; pervenne all'ufficio di Giudice della Gran Corte della Vicaria nel 1622-23, come è attestato anche dal Toppi[195]. Il dot.^r Scipione Stinca è stato da noi già incontrato una volta nel corso di questa narrazione, sotto le forche preparate pel povero Maurizio, che egli ebbe ad assistere nell'estremo momento. Apparteneva ad una famiglia illustre per magistrati, nella quale figurava tuttora il dot.^r Ottavio Stinca, che abbiamo pure avuta occasione di nominare qual difensore del Duca di Vietri, ed avremo occasione di nominare ulteriormente a proposito di qualche altra singolare persona la quale verrà in iscena più tardi. Era Avvocato e sacerdote, come tanto spesso accadeva a quei tempi: nel processo è detto «Presbyter Neapolitanus» e possiamo aggiungere che era ascritto all'ordine de' Cappellani Regii, poichè abbiamo trovato il suo nome nell'elenco di que' Cappellani, ripetuto dal 1595 al 1603, nelle scritture della Cappellania maggiore esistenti nel Grande Archivio[196]. Quanto al dot.^r Gio. Battista dello Grugno Avvocato del Campanella, egli era un uomo ancor più distinto. Nominato lettore delle _Instituta e glose_ nel pubblico studio di Napoli, in sèguito dell'ingresso di Giulio Berlingieri nella Congregazione de' Gerolamini (31 8bre 1598), fu poi promosso alla lettura _De Actionibus_, vacata per morte di Gio. Maria Cossa, con provvisione raddoppiata in omaggio alla sua persona (ult.^o di febbr. 1601); ed in tale qualità morì verso la fine del 1604, avendo a successore Ottavio Limatola, come ci risulta da' documenti sparsi nelle medesime Scritture della Cappellania maggiore[197]. Bisogna dunque riconoscere che le difese de' frati, e massime del Campanella, non si trovavano affidate a dottori di poco conto; solo si può dire che la ricerca di essi fu laboriosa, poichè durò circa due mesi, e forse, oltre il Montella, parecchi altri rifiutarono il carico di queste difese; d'altronde occorre anche vedere se vi attesero con diligenza, e su questo punto li giudicheremo all'opera.

Il 30 settembre si diè principio agli esami difensivi per fra Dionisio, co' quali si aprì il 3^o volume del processo dell'eresia. Egli aveva scritto a' Giudici di non aver potuto ancora ottenere dall'Avvocato la compilazione di tutti gli articoli a sua difesa, e di averne intanto formato da sè un certo numero, pregando che sopra di questi venissero esaminati «alcuni carcerati, quali per essere stati habilitati facilmente partiranno per la Calabria»; ed è superfluo dire quanto sia per noi degna di nota siffatta circostanza, poichè ci rivela lo stato del processo della congiura pe' laici a quel tempo, e il destino di taluni tra loro, i cui nomi si leggono nella lista de' testimoni dati da fra Dionisio contemporaneamente a' suoi articoli. Appena sette furono gli articoli allora presentati da fra Dionisio, e con essi poneva e voleva provare la falsità delle deposizioni del Lauriana, e così pure del Soldaniero e di Valerio Bruno. Intorno al Lauriana, egli affermava, che costui avea già detto nelle carceri di Squillace e poi in quelle di Gerace, presenti molti, di essersi esaminato contro fra Dionisio ed altri, deponendo falsamente in materia di eresia e di ribellione persuaso dal Pizzoni, e di volersi ritrattare per scrupolo di coscienza; che poi nelle carceri di Napoli si era consigliato circa tale ritrattazione con un dot.^r Domenico Monaco egualmente carcerato, il quale gli avea detto che ritrattandosi avrebbe avuta la corda e sarebbe stato mandato in galera; che quando in Napoli ratificò il primo esame, rimproverato da molti a' quali avea detto di essersi esaminato falsamente, avea risposto, «che sempre c'era tempo per accomodar la conscientia, ma non sempre c'era tempo d'evitar la corda, et la Galera, et che più facilmente si potea accomodar con Dio, che con gl'huomini, et officiali»; che dopo ciò, quando nelle litanie si giungeva al verso _a falsis testibus libera nos Domine_, tutti guardavano in faccia al Lauriana e ridevano, ed egli arrossiva, e quando toccava a lui dir le litanie, ometteva quel verso con grandissimo riso di tutti; che infine avea negli ultimi giorni cercato perdono ad esso fra Dionisio, facendosi più volte chiudere per questo nella stessa carcere con lui dal carceriere. Intorno al Soldaniero e Valerio Bruno affermava, che il Soldaniero, egualmente per ottenere il perdono delle falsità deposte contro di lui, gli avea fatto visite, servigi, regali e prestito di danaro; che inoltre teneva continuamente presso di sè Valerio Bruno suo servitore, e poteva presumersi avergli fatto deporre il falso, essendosi da entrambi dichiarato ne' rispettivi costituti che non aveano mai parlato tra loro, mentre a tutti era noto il contrario. Sopra siffatti articoli dava per testimoni, variamente sopra ciascuno di essi, oltre fra Pietro di Stilo e fra Paolo, Geronimo Marra, Francesco Salerno, Nardo Rampano, Cesare Bianco e tutti gli altri carcerati di Catanzaro, Giuseppe Grillo di Oppido, Domenico Monaco il dottore, Aquilio Marrapodi suo servitore e il carceriere. D'altra parte il fiscale (sempre D. Andrea Sebastiano) presentava i suoi interrogatorii al n.^o di 18, preceduti dalle solite ammonizioni, e contenenti le informazioni di rutina e le informazioni su' fatti asserti negli articoli[198].--I Giudici si limitarono ad esaminare Geronimo Marra, Francesco Paterno (o forse Salerno) e un Minico Mandarino, tutti giovani sarti di Catanzaro carcerati per la congiura; e li udirono su tutti gl'interrogatorii e tutti gli articoli indifferentemente, impiegandovi la sola seduta del 30 settembre. Le deposizioni di costoro non diedero alcun risultamento serio. Nessuno sapeva nulla; nessuno avea veduto nulla. Il solo Geronimo Marra dichiarò di avere udito in Napoli il Lauriana, dopo di essere stato esaminato, dire ad alcuni carcerati, «quando uscirò, Dio provederà all'anima», ma senza aver capito a quale scopo avesse dette tali parole[199]. Perfino intorno a Valerio Bruno rimase assodato che stava in una camera diversa da quella del Soldaniero, ma non si giunse a sapere nemmeno se facesse l'ufficio di servitore presso di lui (i guai sofferti aveano resi quei testimoni più che riservati).

Una lunga interruzione si verificò dopo questa seduta, la qual cosa reca un po' di meraviglia, mentre non si può negare che fino allora si era proceduto con la più grande celerità, e se molto tempo si era impiegato nello svolgimento del processo, ciò era accaduto unicamente per l'intrinseca qualità della procedura, che nelle cause di S.^{to} Officio era sempre scrupolosamente osservata. Bisogna dire che i Giudici ebbero a persuadersi non poter convenire questi esami sopra articoli in numero ridotto, dopo i quali si era costretti a fare nuovi esami sopra articoli in numero completo. E in tal guisa riesce di spiegarsi che il Notaro e Mastrodatti Prezioso, d'ordine del Vescovo di Termoli, il 6 ottobre si recò presso fra Dionisio, gli chiese formalmente se volesse o no difendersi, ed innanzi a testimoni rogò un atto in cui fra Dionisio dichiarò che voleva ed effettivamente intendeva fare le sue difese, e si sottoscrisse confermando tale sua volontà[200]. Ma senza dubbio non potè presentare le sue eccezioni od articoli se non a' primi del mese consecutivo, poichè si venne agli esami sopra di essi soltanto il 6 novembre. Verosimilmente fu sollecitato anche il Pizzoni a voler presentare i suoi articoli, essendo scorso da un pezzo il termine assegnato di otto giorni, ciò che era sempre tollerato dal S.^{to} Officio, ma non poteva poi durare indefinitamente; così, mentre si menavano innanzi gli esami difensivi per fra Dionisio, si fecero ancora quelli pel Pizzoni. E certamente l'Avvocato del Campanella, non appena prestato il suo giuramento il 31 ottobre, dovè essere sollecitato del pari; giacchè poco dopo fu presentata al tribunale una comparsa, con la quale si diceva essere il Campanella pazzo, non potersene fare le difese, chiedersi un termine per provare la pazzia; e nello stesso giorno 6 novembre, quando cominciarono gli esami difensivi per fra Dionisio, cominciarono pure gli esami informativi sulla pazzia del Campanella. Sicchè dal 6 al 16 del mese venne simultaneamente esaurito tutto ciò che rifletteva la difesa degl'inquisiti principali: ma per procedere ordinatamente, sarà bene narrare prima gli esami difensivi per fra Dionisio, che erano stati già in parte iniziati, poi gli esami difensivi pel Pizzoni, che rappresentano il contrapposto degli anzidetti, infine gli esami informativi sulla pazzia del Campanella.