Fra Tommaso Campanella, Vol. 1 la sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia

Part 59

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[315] Il Litta, Famiglie celebri d'Italia tom. 5.º, poco esattamente lo dice fatto Nunzio in Napoli nel 1596. Fra' tanti Aldobrandini in carica, pe' quali non mancavano in Roma le Pasquinate (ved. gli Avvisi della Collezione Urbinate nella Bibl. Vaticana, cod. 1068, 8 gen.º 1600), c'era anche un fratello di Jacopo a nome Pietro, capitano della Guardia Pontificia.

[316] Ved. il Carteggio del Nunzio Aldobrandini filz. 212, Lett. da Roma del 3 luglio 1599.

[317] È il meno che di lui si possa dire. L'Agente di Toscana Giulio Battaglino lo descriveva al suo Governo quale uomo «aridissimo», di cui nella città «si fa conto come non ci fusse...; in somma un poco urbano e manco officioso fiorentino», notevole per «la sua estrema zotichezza». Trattandosi di uno che dovremo vedere giudice del Campanella, importa raccogliere notizie di lui da ogni parte. — Ved. nell'Arch. Mediceo, Carteg.º di G. Battaglino filz. 4085-4086, Lett. del 17 mag. 1596 e 3 luglio 1598.

[318] Ved. il Carteggio del Nunzio, filz. 212, Lett. da Roma del 9 8bre 1599.

[319] Ved. Doc. 44, pag. 47.

[320] Ved. Doc. 45, pag. 47.

[321] Riportiamo questa iscrizione, che dà in compendio la vita di Carlo Spinelli nella sua parte più gloriosa: «Carolus Spinellus marchio ursi novi, magnus animo, major consilio, in aula Ferdinandi Caesaris consiliarius, marchio clavis aureae, tractandis, regendis natus armis, humanus in hostes, in suos munificus, Italici nominis ubi jus fasq. studiosus, exempla majorum, auspicia sequutus Austriadum pro Caesare, pro Regg. Hispaniae Philippo II. III. IV. ann. IV et XXX. in Italia, Belgio, Germania, centurio, magister aciei, dux exercitus, collatis signis decertavit X. Saepe hostium sanguine imbutus, ter suo purpureus, Abberstathium, Betlehemum, Gaboreum, ducesque alios docuit quid in armis possit Italus. Ter ad Pragam coronam meritus muralem, aucthor praelii repetundae pugnae Germanis terga dantibus, capiendae urbis, in quam primus irrupit. Dedita sui opportunitate subsidii Breda, Ostenda, Inclusa, Bolduco, Vercellis. Ter obsidionalem, et civicam, liberatis obsidione Possonia, Uxavia, Jesino, provinciis, regionibus, exercitibus. Has inter laureas summus Dux Genuae, restinguendo intento cum Allobroge bello; nec audentibus in invicti viri vitam armis, manu cadit medica anno aetatis LIX. S. h. CIDIDCXXXIII. Insepulto monumentum nomini fratri suavissimo Jo. Baptista marchio boni albergi p.».

[322] Ved. la Monarchia di Spagna nelle Op. del Campanella, ed. d'Ancona pag. 194, e confronta col Parrino, Teatro _etc._ Conte di Miranda. — Per le notizie sulla vita dello Spinelli ved. i Registri _Privilegiorum_ v. 91 fol. 77 e v. 120 fol. 12: quivi si ha il suo stato di servizio ufficiale, ad occasione della sua nomina a Consigliere del Collaterale, e della facoltà di trasmettere ad uno dei suoi nipoti una pensione di cui godeva.

[323] Ved. Ricca, La Nobiltà delle due Sicilie, Istoria de' feudi, Nap. 1859, vol. 1.º p. 115.

[324] Questo rilevasi da un cenno di caso analogo inserto nell'indice del vol. 30 degli ordinarii Reg. _Curiae_. Ma perchè i lettori abbiano una certa idea degli usi del tempo, sarà bene che prendano conoscenza del testo della Commissione data al medesimo Spinelli dal Conte di Miranda, l'11 giugno 1590, per la persecuzione de' fuorusciti in tutto il Regno e specialmente nelle provincie d'Abruzzo, dove scorreva la campagna il famoso Marco Sciarra (ved. Reg.^i _Curiae_ vol. 33, an. 1588-89, fol.º 110 t.º). Trascriveremo qualche brano dei poteri concessi allora allo Spinelli. «Prohibire per banni publici che nesciuno presuma armare, ricettare, alimentare, favorire, et in qualsivoglia modo aiutare detti forasciti delinquenti, contumaci o forgiudicati sotto le pene pecuniarie et corporali che a voi pareranno etiam di morte naturale; et quelle irremissibiliter essequire nelle persone et beni de' trasgressori... Procedere a publicatione di banni contra forasciti prefigendo termine di giorni sei a comparere nella presentia vostra, et non comparendo personalmente non solo possano essere impune occisi ma ancora che siano castigati da voi... Stabilire pe' persecutori premii fino a d.^i 500 per ogni capo da pagarsi da' thesorieri provinciali, guidare, indultare, et ancora quelli eccettuati. Poter fare sfrattar li parenti utriusque sexus nelli gradi di parentela agnationis, cognationis, et affinitatis, per distantia di paese o dal Regno come ve parirà, imponendo pene di frusta, di galera, relegatione, deportatione et etiam de morte naturale à chi contravenirà come ve parerà... Discacciare gli amici, adherenti, fautori di detti forasciti di qualsivoglia stato grado o conditione se siano per la distantia che vi parerà, o confinarli come vorrete, imponendo pena di tratti di corda, frusta, galera, relegatione et pecuniaria, come meglio ve parerà, et essequendola irremisibiliter secondo la qualità delle persone che contraveneranno, ancora che non ve costasse per informatione che fossero amici adherenti fautori, che per essere cose occulte volemo se ne stia al sospetto che ne havereti... Authorità di fare brugiare, deroccare case, torre, molini, tagliar vigne et devastare altre possessioni non solo di capi di forasciti, ma di delinquenti, contumaci et seguaci loro, fandoli deroccare brugiare et devastare de manera che non se ne possano servire in nesciun tempo... A la quale persecutione farete attendere per mare, et per terra, non solamente da la gente pagata et destinata, ma da tutti et qualsivoglia huomini di qualunque stato grado et conditione si sieno, Baroni titulati et non titulati come ve parirà, da Capitani et soldati di battaglione, da ufficiali regii o di baroni, sindici, eletti, mastri giurati, giurati, barricelli, capitani di campagna, revocando tutte le salve guardie et privilegii di essentioni, _etc._ _etc._ et essequire pene di tratti di corda, di frusta, relegatione et galera, di morte naturale a chi non assisterà ubidirà et serverà nella persecutione et guardia di passi come saranno comandati et ordinati _etc._ _etc._ concedendovi ancora authorità de pigliare ogni sorte di vascelli per la guardia di mare che ve parerà o per traettare gente come sarà necessario, pigliare cavalli giumente et muli per la persecutione et servitio predetto, pigliare gente per corrieri, far munitione di vittovaglie dali luochi e per li luochi che ve parerà in sustentamento dela gente che andarà nella persecutione predetta; allogiare et dislogiare soldati nelle città terre castelli o casali che ve parerà ancor che fossero Camare reservate et fossero in qualsivoglia modo privilegiate et essente, ordinando che per lettere provisioni o patente di dislogiare non si piglino danari directe nec indirecte sotto pena severissima» _etc._ _etc._ Seguono ancora sei altre pagine in folio riempite da poteri di questo conio, ed ognuno intende che l'ultimo ordine suddetto era suggerito dagli abusi soliti a perpetrarsi con le così dette «composte» delle quali il Campanella parlò. Come lo Spinelli abbia allora, nel 1590, adempito alla sua missione, come l'abbiano servito i Commissionati e soldati da lui dipendenti, è facile rilevarlo dalle lettere Vicereali che si leggono nel volume citato, non mancando in esse i richiami allo Spinelli medesimo. Costui alle volte si allontanava da' punti più minacciati, come p. es. quando se ne tornava in Aquila alla ricerca di un Orazio de Antonellis aquilano, strettissimo amico di Marco Sciarra che aiutava con una sua comitiva; e il Vicerè era di tempo in tempo costretto ad ordinargli che andasse a' confini dove bisognava provvedere. D'altra parte aveva posto guardie e nominati Commissarii perfino in terra d'Otranto e nella città di Ostuni, per la cattura di Marco Sciarra che combatteva su' confini dello Stato Romano; e il Vicerè era costretto ad accogliere le lagnanze di quei popoli, che erano «travagliati et gravati di molta spesa», e ad ordinare che si revocassero que' provvedimenti non necessarii, e così pure quelle commissioni ad individui che, quando a loro pareva, davano «peso e inquietudine alle città domandando gente tanto da piede come di cavallo». Nè sarà inutile aggiungere che scorsi i due anni della Commissione data allo Spinelli, questa passò ne' medesimi termini suddetti ad Adriano Acquaviva Conte di Conversano, e vi fu una lunga sequela di Commissarii Locotenenti, senza aver mai raggiunta l'estirpazione dei fuorusciti.

[325] Ved. Doc. 206, pag. 107.

[326] Ved. Doc. 32, pag. 40.

[327] Ved. Doc. 205, pag. 106.

[328] Non dobbiamo tacere che nel processo della congiura vi fu la testimonianza di un Alfonsino Serra, dalla quale risulterebbe, che mentre lo Spinelli passava per Nicastro, certamente recandosi a Catanzaro, fra Dionisio si trovò egualmente a Nicastro e subito dopo si recò a Girifalco (ved. Doc. 247, p. 155). Questo indicherebbe che fra Dionisio sentì forse il bisogno di vedere anche qualche altro ne' detti posti, ma non smentirebbe che se ne andò successivamente a Stilo per vedere il Campanella e quindi Maurizio.

[329] Ved. Doc. 10, pag. 18.

[330] Ved. per le notizie suddette i Reg.^i _Curiae_ vol. 46 (an. 1599-601) fol. 38 t.º e 48 t.º; due Lett. Vicereali all'Audienza di Calabria del 21 aprile e 17 agosto 1600, intorno alla quistione di Guarino de Bernaudo e Camillo Passalacqua; l'ultima di esse solamente chiama D. Alonso de Roxas «olim governatore». Inoltre nell'Arch. Veneto, Carteggio di Napoli per l'anno 1600, n.º 16, una Lett. del Residente del 9 aprile d.^to anno, che cita D. Alonso de Roxas parente della Viceregina governatore di Calabria; ad essa fa sèguito la copia di una Lett. «a D. Alonso de Rosa governatore di Calabria» da parte di D. Francesco de Castro, figlio del Conte di Lemos, funzionante allora da Vicerè. Ancora nell'Arch. di Napoli i Reg. _Curiae_, vol. 47 (an. 1599-601) fol. 55 t.º: una Lett. Vicereale del 15 maggio 1600, che commette a D. Pietro de Quiroga il sindacato del governo del mag.º D. Alonso de Roxas conforme alla Prammatica. Dippiù i Reg.^i _Sigillorum_, vol. 37 (an. 1600) alla data 18 9bre, ove si legge: «Incomenda del offitio de' governatore de la provintia de calabria ultra in persona de D. Pietro borgia insino ad altro ordine de sua M.^tà o de sua Ecc.

[331] Ved. Illustraz. li, pag. 612.

[332] Ved. Doc. 408, pag. 509.

[333] I fatti suddetti risultano dal Carteggio del Residente di Venezia (ved. Doc. 171 a 174, pag. 87 e 88), ed hanno un riscontro con documenti da noi rinvenuti nell'Arch. di Stato in Napoli. 1.º Nei Reg.^i _Curiae_ vol. 36 (Curiae 2 pestis, an. 1593-1642) fol. 27-28, dopo un Bando del 31 luglio contro le provenienze di Ragusa e luoghi convicini, si legge quest'altro: «Philippus _etc._ Banno. Si bene per altri banni di ordine nostro emanati sia prohibito sotto pena di morte naturale che non si doni (_manca_ pratica) a vascelli, persune, et robbe che venessero da molti luochi suspetti di peste si come da quelli più largamente appare, et alli quali ci rimettemo et volemo che restino in loro robore et efficacia, tuttavolta per nuovi avvisi che tenemo se intende che non solo nelli luochi predetti tuttavia corre detto suspetto di peste, ma anco nell'infrascritti altri luochi ciò è la terra di fiume nelle parti della marca del stato Ecclesiastico, et per lo trafico che se tiene tra detti luochi et questo Regno sogliono al spesso da quelli venire et confluire in questo Regno vascelli et gente et robbe de varie et diverse sorte delle quale dandosi prattica de facile potriano nascere alcuni inconvenienti et danno alla generale salute di questo suddetto Regno.... (segue l'ordine a tutti e singoli officiali, maggiori e minori, tanto Regii che di Baroni _etc._ _etc._ di non dare e non far dare pratica sotto pena di morte naturale, nella quale si dichiarano incorsi quelli che venissero da detti luoghi ed entrassero nel Regno). Dat. neap. 28 augusti 1599. El conde de Lemos». — 2.º Ibid. fol. 29, a' 4 7bre 1599 «Commissione in persona del dot.^r Marco Ant.º Morra per quello che ha da exequire nel passo di Sangermano in materia di peste»; ordine che vi si conferisca e respinga indietro facendo mandato sotto pena di morte naturale _etc._ — 3.º Ibid. fol. 30, id. id. al dot.^r Paulo Capece per quel che ha da eseguire «nel passo di Fundi». — 4.º Ibid. fol. 31, id. id. al dot.^r Francesco Longobardo... «nel loco et passo de Tagliacoczo». — 5.º Ibid. fol. 31, t.º «All'Audientie di terra d'Otranto, Calabria citra, Capitanata, Calabria ultra» _etc._ _etc._ «Illustres et mag.^ci viri. Li giorni passati intendendomo che nella terra di fiume nella marca del Stato eccl.^co correva sospetto di peste fu per noi publicato banno prohibendo il commercio della terra predetta sin come dal detto banno havereti visto, et come che semo informati che la detta terra di fiume non è quella del detto loco della Marca ma è sito nel capo de istria ci è parso revocare il sop.^to banno et prohibire il commercio della detta terra de fiume sita nel capo de istria et altri lochi sin come dalla copia che con questa ve si invia vedereti.... _etc._ Neap. 6 settembris 1599. El conde de Lemos».

[334] Ved. Doc. 12, pag. 20.

[335] Ved. Doc. 260, pag. 173.

[336] Ved. Reg.^i _Partium_ vol. 1235 e vol. 1485.

[337] La notizia delle parole sconvenienti che avrebbe dette il Vescovo di Mileto trovasi nel Doc. 15, pag. 23. La condotta poi del Vescovo di Nicastro era veramente un po' strana, mentre sin dalla fine dell'anno precedente il Governo avea tolto il divieto all'entrata di lui nel Regno, e sin dal marzo dell'anno in corso avea con molti sacrificii conchiuso l'accomodamento, del quale la Curia Romana si era dichiarata soddisfatta. I Registri _Curiae_, vol. 38 (an. 1595-99) fol. 173-75, recano la Lett. Vicereale all'Audienza di Calabria in data del 27 novembre 1598, nella quale si ricorda che il 31 gennaio passato era stato dato ordine di sequestrare l'entrate temporali del Rev. Vescovo di Nicastro «et dato anche ordine a tutte le terre e città di marine et mediterranee di quessa Provincia ch'al ritorno dovea fare detto Rev. Vescovo da Roma per conferirse in detto Vescovato non dovessero in modo alcuno permettere farlo smontare ne intrare in questo Regno, et il simile le sue robbe et gente»..; e si finisce con la revoca degli ordini anzidetti. — Quanto all'accomodamento fatto, ne abbiamo già dato qualche cenno altrove (ved. pag. 116): parrebbe che all'infuori della revoca del decreto del Sacro Regio Consiglio, tutto il resto de' capitoli concordati fossero stati accolti, e quindi anche gli ufficiali del Duca di Ferolito sacrificati. Sicuramente il Carteggio del Nunzio, filz. 212, reca una Lett. del Card.^l S. Giorgio in data del 16 marzo 1599, la quale manifesta il «contento grande per l'accomodamento delle cose di Nicastro». Laonde giustamente riusciva non facile a spiegarsi la protratta permanenza di quel Vescovo in Roma.

[338] Non ci è stato possibile rintracciarne alcuna notizia nel Carteggio del Nunzio relativo a questo periodo. Parrebbe che il Card.^l S. Giorgio non avesse creduto di doverne parlare al Nunzio, e che più tardi il Vicerè medesimo gliene avesse detto lui qualche cosa, onde poi il Nunzio ne trasmise notizia a Roma, segnatamente con Lett. in data 17 settembre la quale manca, e il Card.^l San Giorgio, in risposta, il 25 d.^to scriveva: «Saranno false senza dubbio le relationi fatte al Vicerè di quei Vescovi, dei quali egli si è doluto con V. S., ma si come ella dovrà et scusarli et difenderli sempre, così ella potrà in certi casi investigare la verità delle cose, et quando giudicasse esser bene così, avvertirne i proprii Prelati» (ved. filz. 212 data sud.^ta). Aggiungiamo che, a nostro avviso, con siffatti antecedenti bisogna intendere quelle altre parole che poco dopo, il 1º ottobre, il Card.^l S. Giorgio scriveva al Nunzio, cioè «della congiura ci maravigliamo ogni dì più, et à V. S. toccherà d'avvisarne quel che se ne scoprirà di mano in mano»: a Roma non faceva maraviglia propriamente che una congiura vi fosse stata, ma faceva maraviglia che fosse stata così spinta innanzi, mettendovi tanto in mostra la persona del Papa e la partecipazione de' Vescovi.

[339] Ved. Doc. 264, pag. 177.

[340] Nelle _Cedole di Tesoreria Cassa Militare_, vol. 431 (an. 1599) fol. 401, t.º si legge: «a 2 d'agosto. All'Ill.^e Principe della Scalea Capitano di gend.^e et per esso a Carlo Spinello suo creditore D.^i trecentotrentatre tt. 1, 13 senz'altra poliza particolare per suo soldo di mesi cinque finiti a ultimo luglio 1599 a ragione di D.^i 800 lo anno...».

[341] Ved. i _Cedolarii_ e Della Marra D. Ferrante Duca della Guardia, Discorsi delle famiglie estinte, forastiere o non comprese ne' Seggi, Nap. 1641, pag. 345.

[342] Ved. i Registri _Privilegiorum Curiae_ vol. 146 (an. 1610-1613) fol. 121; De Lellis, Cod. ms. della Nazionale di Napoli, VI, F. 10: e Aldimari, Historia genealogica della famiglia Carafa, Nap. 1691, vol. 4.º pag. 275 e seg.^ti

[343] Ved. nel Carteggio del Nunzio esistente in Firenze, filz. 208, Lett. del Card.^l Aldobrandini del 22 9bre 1595: Raccomandi al Vicerè D. Carlo Ruffo Barone della Bagnara, perchè «si degni servirsene et impiegarlo in qualche carico honorato»; ne ha già scritto caldamente a S. E. — E nell'Arch. di Stato in Napoli i Registri _Curiae_, vol. 43 (an. 1596-1597) fol. 49: «Commissione in persona del m.^co Auditore oquendo per pigliare informatione delle cose» _etc._ «Philippus _etc._ Magnifice vir _etc._ Semo informati che per D. Carlo ruffo Barone della Bagnara si sono commessi, et si commetteno di continuo molti et diversi contrabanni de Cavalli, oro, Argento, et moneta, il quale tiene attimolizzati li suoi vassalli di manera che niuno ardisce dir cosa nessuna di dette extrattioni ne di altri infiniti agravii et delitti che d.^to Don Carlo fa, come più particularmente lo vedereti per la copia di lettera et Capi che con questa vi se inviano...». Segue l'ordine che pigli informazione contro li delinquenti fautori et complici.... tenga a disposizione del Vicerè li carcerati e mandi «l'informatione clausa et sigillata come si conviene acciò quella vista possa provedere lo de più che parirà convenire». Nap. 14 agosto 1597.

[344] Ved. _Numerazione de' fuochi_ di Stilo (vol. 1385 della collez.) fasc. per l'anno 1532: «n.º 92 (conc.^t cum nova numeratione n.º 229) Mag.^s Joannes Ant. moranus a. 45; berardina uxor an. 38; Joannes Hieron.^us a. 23; Ysabella uxor a. 20 [solus.] Fagustina a. 2; diana a. 1: [filii dicti Jo. Hieron.] Joannes franciscus suprad.^i Jo.^is Antonii fil. a. 20; Lucrecia fil. a. 20; Lucrecia alia fil. a. 6; Catarina famula a. 25; Catarinella famula a. 20; Francisca mater Jo.^is Antonii a. 70». — E nel fasc. per l'anno 1545: «n.º 229 (conc.^t cum veteri num. n.º 92). Mag.^s Joannes Hieronimus moranus a. 36; Isabella uxor a. 30; Fragustina f.ª a. 14; Diana f.ª a. 13; Jo. Antonius filius a. 10; Beatrix filia a. 5 [Filius q.^m Joannis Antonii et nepos q.^m Francisci locotenentis. De quo se gravantes quia non produxerunt fidem civitatis catanzarii tanquam ibi abitantes, Ideo provisum quod non remaneat pro foculari hic sed deducatur hinc et habeatur ratio in dicta civitate tempore numerationis faciendae dictae civitatis».]

[345] Ved. i Registri _Privilegiorum_ vol. 32, fol. 15 vol. 38 fol. 115, e vol. 37 fol. 58 e 62.

[346] Ved. i Registri _Significatoriarum Releviorum_. Reg. n.º 32 fol. 154 t.º; e Della Marra Duca della Guardia, op. cit. p. 264. — Daremo in sèguito altri documenti su D.ª Camilla.

[347] Ved. i Registri _Curiae_, vol. 38 (an. 1595-1599) fol. 56: «All'Aud.ª di Calabria ultra, che avisi si a tempo si comprò detta casa per il Sindico di Catanzaro per residenza di quel tribunale vi fu alcuna collusione. Philippus _etc._ Magnifici viri _etc._ havemo inteso che gio. geronimo morano olim Sindico di questa città in tempo del suo officio fè opera che una casa de gio. battista morano suo fratello che non se haveria trovato a vendere comparse per questa predetta città per duc.^ti tre milia dove habia de fare residenza il tribunale di questa R.ª Audientia non obstante che detta casa sia incomoda et in essa bisogna farsi magiore spesa che in qualsivoglia altra et maxime in circundarla di strade publiche et isolarla, et tutta la fabrica che vi è oltre che non è bona non viene à disegno, et poichè volemo intendere come passa il tutto ci è parso farvi la presente con la quale vi dicimo et ordinamo che vi debbiate informare...» _etc._ Dat. 19 luglio 1596.

[348] Ved. Doc. 394, pag. 456.

[349] Ved. su questo punto di giurisprudenza. Eymerici Directorium Inquisitorum; accedunt scholia Fran.^sci Pegnaé, Rom. 1578, pag. 374, «anche gl'infami e criminosi, oltrechè gli spergiuri, possono ammettersi come testimoni, non già l'inimico capitale; e a pag. 239 si chiarisce, che sono considerati pure quali nemici incapaci di testificare «qui cum inimicis capitalibus commorantur, et qui ex contraria sunt familia _vel factione_». Inoltre Masini, Sacro arsenale overo Pratica della S.^ta Inquisitione, Rom. 1639 pag. 335: «È di tanto momento l'inimicitia capitale di un testimonio col Reo, che non gli si crede, ancorchè deponga contro al Reo nella tortura e nell'istesso articolo di morte».

[350] Ved. Doc. 377, pag. 388.

[351] Ved. Doc. 269, pag. 194.

[352] La cosa non sarebbe stata censurabile, se i 36 capi di accusa avessero avuto realmente corso nel pubblico, ma questo riusciva impossibile anche pel gran numero de' detti capi. Si conosce che vi erano tre maniere di procedere, «per accusationem» cioè ad istanza di uno che si costituiva parte (caso rarissimo), «per denuntiationem» dietro la rivelazione di uno che non si costituisca parte (caso ordinario), e «per viam inquisitionis» dietro la pubblica voce e fama (caso non raro). Ved. Eymericus op. cit. pag. 283.

[353] Ved. Doc. 270, pag. 197.

[354] Riscontr. i Doc. 278, pag. 199; 280, pag. 208; 303, pag. 244.

[355] Ved. pag. 242. Il Campanella, nella Narrazione, dice che fra Dionisio «andò al Convento di Pizzoni per appartarsi, dove andando li sbirri a pigliarlo con D. Carlo Ruffo, si fuggìo travestito et D. Carlo prese carcerato F. G. Battista di Pizzoni Vicario del convento e F. Silvestro di Lauriana». È chiaro che egli non era bene informato.

[356] Ved. Doc. 278 b, pag. 198.

[357] Il Campanella nella Narrazione scrisse: «Piacque al Visitator e poi ai laici questa deposizion d'heresia, perchè non poteano far verisimile il primo processo contra il Papa e Prelati». Ma tale primo processo non vi fu, e il Visitatore sapeva le cose di eresia fin dal mese precedente e ne aveva pure mandata la notizia a Roma per mezzo di fra Cornelio, prima che il Pizzoni le deponesse; anzichè rilevarle dal Pizzoni, il Visitatore glie le dettò, e potè aver molto piacere che il Pizzoni ne deponesse più di quante ne conosceva. Vedremo poi che fu veramente opera del Campanella l'aver tolto dalla mente de' Giudici la partecipazione del Papa nella congiura.

[358] Durante il processo informativo non era lecito nè il _terrore_ così detto _prossimo_, vale a dire il far condurre l'imputato al luogo del tormento, nè il _terrore_ così detto _rimoto_, vale a dire per parole; il terrore, «territio», consideravasi come un primo grado della tortura. Anzi il contegno, che l'Inquisitore dovea tenere, era ben diversamente prescritto: ved. in Masini, Sacro arsenale Rom. 1639, p. 315 e 323; art. 40.º e 64.º — 1.º «Il Giudice mentre essamina i Rei deve mostrarsi nel volto anzi rigido e terribile che nò, ma non mai precipitar nell'ira incontro ad essi ancorchè gli stimi huomini cattivi e scelerati: nè per qualsivoglia cagione prometter loro giammai l'impunità». — 2.º «Nell'ammonire i Rei a dover pianamente dir la verità... usino gl'Inquisitori maniere piacevoli, e caritatevoli, non aspre, o spaventevoli, acciochè i Rei per timor dei Giudici non dicano qualche bugia».

[359] Ved. Doc. 279, pag. 203.

[360] Ved. Doc. 280, pag. 207.