# Economisti del cinque e seicento

## Part 2

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Ancorché vi siano di molti ori di varie finezze, come ducati, zechini, fiorini d'oro e simili, che passano la finezza di denari 22, e d'altre sorti che non vi arrivano, come «rainessi», «bisilachi» o simili monete di oro basso; nondimeno saper si dee che il conto e valore di essi si può fare avendo riguardo al pur'oro che in loro si trova, come per questi essempi. S'alcuno sará debitore di lire 792 d'imperiali, quali sia tenuto pagare in tant'oro, e le pagherá con tanti ducati o scudi o altre sorti di monete d'oro, nelle quali vi siano once undeci di pur'oro; in tal modo il creditore verrá sodisfatto. E s'alcuno sará debitore di ducati 100 d'oro in oro e vorrá pagare con tant'oro coniato, non avendo delli ducati, gli potrá pagare con tanti scudi, e nel modo che si mostra nella settima utilitade delle dodici. E cosí s'alcuno sará debitore di scudi 107 overo 108 d'oro in oro, per conto di un contratto giá fatto anni 30 o 40, e vorrá pagare il debito con scudi delli correnti nominati «dalla balla», sará necessario pagarlo con tanti di questi, ch'in essi vi siano once undeci di pur'oro; e ciò perché a tal tempo in detti scudi 107 o 108, quali erano una libra di scudi, vi erano once 11 di dett'oro puro, e con l'ordine che nella detta settima utilitade diffusamente si tratta.

CAPITOLO X

Che nel fare i contratti si potrá parlare a libre ed once di oro puro coniato ed a ducati o a scudi; e parimente si potrá dire a libre ed once d'argento di coppella coniato ed anco a lire, soldi e denari.

Dalle cose sin qui dette manifestamente si conosce che in tutti gli instromenti e contratti, o publici o privati, che si faranno da ora inanzi, i notai ed i contraenti potranno ridurre e concludere la somma del credito o debito a peso di oro puro o di argento fino coniato, nel modo che per le tariffe appieno vien dichiarato; e sará cosa facilissima da fare. E per essempio dico: s'alcuno si creerá debitore di ducati novantasei, quali peseranno una libra di oro di finezza di denari 24, cioè puro, costui sará tenuto pagare once 12 di pur'oro coniato o in ducati o in altra sorte di monete d'oro, nelle quali vi siano le dette once 12 d'oro puro; e se il creditore si contenterá di accettare in sodisfazione monete d'argento, si dee considerare che 12 via 12 fanno la somma di 144, e cosí once 144 d'argento di coppella coniato (ancorché accompagnato come nelle tariffe) saranno il giusto pagamento del debito giá detto; e se pur si volesse parlare a lire, conciosiaché il ducato valerá lire 9 d'imperiali, si può dire che col detto argento coniato in qualsivoglia sorte di monete, che valeranno lire 864, si pagherá il suddetto debito delli ducati 96, e si potrá anco in qualunque pagamento parlare a lire, soldi e denari; perché, quando si fará la numerata, o di monete d'oro o d'argento, si dovrá sempre intendere che in esse vi sia la quantitá in peso del puro e del fino che veramente esser vi dovrá, secondo la real forma e come nelle tariffe.

CAPITOLO XI

Come i prencipi potranno affittare le loro entrade a libre di oro puro e di argento di coppella coniati.

Per quanto ho narrato sin qui doversi osservare nelli contratti de' privati, si mostra anco il modo col quale i prencipi potranno affittare i loro dazi ed entrade; imperoché, sí come essi diceano voler affittare a ducati, scudi o lire, potranno anco dire a libre ed once di pur'oro e d'argento di coppella coniati, ed in quelle sorti di monete figurate nelle tariffe e come loro piú piacerá; e cosí tutti li pagamenti saranno sempre fatti senza differenza in parte alcuna: cosa che finora non si è mai potuta fare per la varietá delli rotti, che sono nelle monete giá fatte con diversi partimenti ed ordini non conformi in universale. Ed anco, nel numerare le monete a lire, soldi e denari, conosceranno il giusto peso dell'oro e dell'argento ch'avranno ricevuto. E come, per essempio, se il prencipe volesse affittare alcun dazio per scudi 99 da lire 8 d'imperiali l'uno, quali fanno la somma di lire 792, potrá dire voler affittare per once undeci d'oro puro coniato; ed il simile sará se volesse affittarlo per lire 792 in tanta moneta d'argento, perché potrá dire per once 132 d'argento di coppella coniato, quale, apprezzato a lire 6 per oncia, fa la detta somma di lire 792; e cosí sará d'ogni altra sorte di scudi o ducati o di monete d'argento, e come nelle tariffe si contiene. E perciò sará ben lecito ch'essi prencipi siano i primi a far osservare le vere regole ed ordini reali in queste poche carte annotati.

CAPITOLO XII

Parte del modo che si averá a tenere nel fare la zeca.

Saper si dee che nel voler fare la zeca fa di bisogno che la prima causa sia il prencipe, poi il zechiero col contista, ed appresso l'oro e l'argento. E quanto al primo: i prencipi non dovranno or piú tolerare che si lavori senza ordine e senza regola universale, come sinora è stato fatto con tanta varietá di monete fatte sotto vari pesi di libre, e con vari rotti nelle leghe o finezze; ma ordinar dovrebbono che le monete fossero lavorate e fatte nel modo e con gli ordini nelle tariffe e nel capitolo XLVI descritti. Onde ne seguirebbe che tra gli assaggiatori non si disputerebbe a che finezze fossero state fatte. I zechieri ancora dovranno avere la loro debita mercede a ragion di un tanto per libra di monete, da doversi loro pagare da chi ne vorrá far fare o d'oro o d'argento; e qual mercede delle fatture da tutti si saprá, ed in particolare da chi fará fare i danari, e ciò col mezo delle concessioni, ordini e capitoli sopra ciò tra i superiori ed i zechieri fatti. Ed avvertire dovranno essi zechieri che i saggi siano giusti in tutte le sorti di monete, e che siano ben tirati ed asciutti dalle superflue umiditadi, accioché in esse sempre si trovi il loro giusto fino su quelle segnato; e quel zechiero, che fará piú a piacere nelle fatture, sará eletto dalli superiori, essendo loro grato; e quando alli zechieri fosse proveduto di qualche condecente annua provigione, come si costuma di cosí fare ad altre persone ingeniose e di virtú dotate, essi ragionevolmente dovranno pigliare assai meno, per conto delle dette fatture, di quello che loro fosse concesso di poter tôrre quando che non avessero provigione alcuna. Potrebbe ben poi essere che alcuni prencipi e signori darebbono del suo proprio la detta annua provigione, overo che pagherebbono le dette fatture o in tutto o in parte, non solo quando facessero lavorare per loro conto, ma anco le pagherebbono cosí per molti altri, da' quali fossero portati e posti gli argenti ed ori di minère, o grezi, o simili, nelle loro zeche per farli coniare, e forse anco userebbono a questi tali qualche altra cortesia; e ciò farebbono essi prencipi per far conoscere la loro grande liberalitá e magnificenza, ed anco per ampliare maggiormente le sue degne memorie ed onorate imprese.

CAPITOLO XIII

Come venirá rimediato ai disordini che sogliano occorrere per causa delle monete cosí d'oro come d'argento.

Manifestamente si conosce che col mezo di questi ordini saranno corretti infiniti errori e disordini pertinenti tanto al tempo passato quanto al presente ed al futuro ancora, sí per rispetto del tassare le monete giá fatte, come nel conteggiare a fino; imperoché, avutasi considerazione alla quantitá e proporzione del puro e del fino ch'era nelle monete quando fu creato il debito, si dovrá pagare con tant'altre monete, che in esse vi sia tant'altro di puro e di fino, e non altrimenti. Come, per essempio, s'alcuno sará debitore d'una quantitá di scudi o di lire in monete italiane o spagnuole o tedesche o altre, non potendo avere delle istesse per pagare il debito, sará tenuto restituire al creditore altre monete della medesima qualitá o simili, nelle quali vi sia altrotanto di puro e di fino a peso quanto n'era in quelle prime; e ciò sará cosa facile da fare, sí come in questo _Discorso_ in piú luoghi è stato descritto, e in particolare nella settima delle dodici utilitadi.

CAPITOLO XIV

L'ordine che si dovrá tenere in correggere o tassare le monete giá fatte.

Accioché tutte le monete sinora fatte, cosí d'oro come d'argento, s'abbiano a spendere per l'avenire per li suoi giusti dati valori, sará necessario dar loro una ordinata correzione o tassa, qual si fará in questo modo, cioè: che, conosciuta dalli contisti, con i loro debiti mezi, la quantitá in peso del puro e del fino che nelle monete esser si trova, valutare ciascuna sorte di esse alla rata, cioè quelle di oro a ragion di lire 72 d'imperiali l'oncia, e quelle d'argento a ragion di lire 6 l'oncia, avendo solamente riguardo al puro ed al fino che in esse ed in ciascuna di loro essere si trova, e nel modo che in questo _Discorso_, al capitolo XLI ed al capitolo XLVI, in quella parte ch'appartiene a detti contisti, si contiene; con far fare tariffe in stampa che siano d'un medesimo tenore, cioè in quanto alla tassa delli danari, sí come cosí veramente per cagione dell'ordine esser dovranno.

CAPITOLO XV

Che si escluderanno molti errori che tuttodí seguono a danno di ciascuno.

Ne seguirá questo beneficio ancora: che le monete, cosí d'oro come d'argento, saranno da ora inanzi in tal modo regolate, che senza inganno alcuno potranno essere da ognuno facilmente conosciute. E non occorrerá ch'alcuno le voglia spendere tose o leggiere; conciosiaché chi le avrá a ricevere, ricordandosi che le dovrá pagare a peso di fino, non le vorrá accettare, e non gli tornerebbe conto, tanto per rispetto della nuova e real tassa delle monete giá fatte, quanto anco per li caratteri e note del valore, della lega o finezza e del peso, che saranno impresse su quelle che di nuovo si faranno, e come nel capitolo XXII. E perché ho detto di sopra che chi fará fare o rifare monete dovrá pagare le fatture; e quantunque ciò debba forse parere cosa strana a molti, non sapendo il buon fine di tal fatto, essendo che non si udí mai dire né si trovò giamai che fosse posto in uso nel tempo che regnavano i romani e sotto il loro imperio il cavare le fatture dal corpo delle monete, ch'io sappia, ma solo molti anni dopo, che, con malaintesa invenzione, s'introdusse il cosí cavarle; e parendomi ancora cosa convenevole che ciascuno sopra ciò si paghi di ragione; dico ch'avendo io molte volte considerato e con gran diligenza ricercato se si trovi al mondo cosa che sia piú generale, nelli maneggi delle mercanzie e di molti altri contratti diversamente fatti dagli uomini, di quello che sia l'oro e l'argento ridotto in monete, ed anco se vi sia cosa lavorata che venga contrattata fermamente e senza dubitazione alcuna con i valori delle fatture in essa, nel modo come si fa e si usa delli danari, ciò non ho mai potuto ritrovare. Ma ben ritrovo che tutte le altre cose ed opere, cosí d'oro e d'argento come d'ogni altra sorte di metalli o d'altre materie che siano lavorate (per esser cose particolari e non generali, rispetto al maneggio dell'oro e dell'argento coniato), ora si contrattano compresi in esse i valori o prezzi delle loro fatture, ed ora non compresi e secondo i patti de' contraenti; ma non si contrattano per sempre comprese le dette fatture con certezza e fermezza, come si fa e si usa delle monete. E per essere dunque essi oro ed argento ridotti in monete (com'ho detto) per uso generale e universale, in quanto al loro essere principale e finale, però il maneggio di esse debb'esser tale che restino per sempre nel loro giusto essere per uso publico, e non che siano guaste e fose da una provincia all'altra, e da una cittá all'altra, e nel modo che sinora è stato fatto. E per mostrare questa veritá circa dette fatture, cioè che non si cavano dal corpo delle opere fatte di metalli, addurrò per ora questo essempio di una sorte di metallo, oltre gli altri descritti nel capitolo XXIX. S'alcuno vorrá far fare piatti o altre opere simili di stagno, si sa esser necessario che compri lo stagno, quando che non ne abbia del suo da far lavorare, e poi paghi la mercede della fattura al maestro che lo lavorerá: qual mercede non sará cavata dall'istesso stagno cosí lavorato, ma sará pagata da chi l'averá fatto lavorare. Il simile avverrá a chi porrá oro o argento in zeca per farlo coniare; percioché pagherá le fatture del suo proprio, o con oro o argento avanzato al zechiero nel compartire e fare le monete, overo che pagherá di quegli istessi danari levati di zeca o d'altri, overo d'altre robbe, secondo che tra loro sará convenuto. E perciò ogni persona cercherá di far lavorare monete piú di fino per spendere meno in fatture, quali saranno anco piú leggiere e commode per portarle nei viaggi. Oltre che, non occorrerá cambiarle quasi in capo di ogni dieci o quindicimilia, sí come a' tempi nostri si usa di cosí fare, con non poco danno di coloro che, per causa delle diverse nominazioni o titoli di monete, sono sforzati cambiare i suoi danari in altre sorti di monete; occorrendo anco in ciò alle volte che le monete ch'essi cambiano sono migliori di quelle che nel cambio ricevono, come di ciò è cosa manifesta a tutti quelli che i loro viaggi fanno in diverse cittadi e paesi.

CAPITOLO XVI

Quattro eccessivi disordini, a' quali verrá proveduto.

Crederò bene che, quando saranno state tassate o corrette le monete giá fatte, molte di quelle in progresso di tempo saranno poi guaste e fose, parte per rifarne altre, come si dice nel capitolo XLII, e parte nell'arte degli orefici, come si narra nel capitolo XL; e ciò per cagione delli rotti vantaggiosi, che in esse saranno per le loro varie finezze, pesi e valori. Essendoché il rotto di ciascuna moneta, qual non arriverá al valore di un quattrino, non dovrá esser posto in tassa per le cause allegate nel capitolo XLI; e tal fatto sará perché alcuni hanno lavorato nei tempi passati, ed alcuni anco di presente lavorano nelle zeche l'argento a finezza o lega di once 11 e denari 18 per libra, a 11 e 12, a 11 e 10, a 11 e 8, a 11 e 4, a 11 e 3, a 11 e 2, a 10 e 17, a 10 e 10, a 9 e 20, a 8 e 20, a 7 e 4, a 5 e 22, a 3 e 22, a 2 e 22, a 1 e 4, a denari 22 e simili; facendo sotto una di dette leghe, cosí rotte, monete di diverse sorti, nelli valori delle quali sono comprese le loro fatture; onde nella maggior parte di esse necessariamente vi sono intervenuti e v'interveniranno di molti rotti. È ben vero che, osservando quanto in questo _Discorso_ si propone, verranno levati via quattro capi molto dannosi. De' quali il primo è che non si caverá mercede alcuna di fatture dal dosso o corpo degli istessi oro ed argento coniati, come da molti anni in qua e sinora si sono cavate. Il secondo, la diversitá e varietá delle leghe o finezze, usata da un paese all'altro; percioché essi oro ed argento veniranno giustamente con le debite proporzioni compartiti nel fare le monete, cioè sopra la suddetta regola che una parte d'oro puro a peso vaglia per dodici di fino argento, e sotto i valori giá detti, da esser osservati per sempre giusti e fermi; e perciò non interveniranno mai rotti alcuni in dette leghe, per essere fondamento reale e numeri proporzionatissimi, come nelle tariffe si vede. Il terzo è il disordine delli variati pesi ed instabili prezzi usati per essi preciosi metalli da una provincia all'altra ed anco da una cittá all'altra. Il quarto è il parlare diverso di diversi luoghi, come a dire, chi a «moneta longa» e chi a «corta», o in altri modi. Per causa de' quai disordini ne succede che non si può né si potrá giamai sopra il fatto delle monete giustamente conteggiare; onde i contraenti molte volte non sanno se paghino o ricevano il loro giusto dovere dell'oro e dell'argento.

CAPITOLO XVII

Degli assaggiatori.

Benché da me sia stato detto in parte il modo da osservarsi nel fare le zeche, nondimeno quanto alli saggi brevemente dico che, sí come per il tempo passato e sinora tra quelli che di ciò fanno professione si sono trovate alle volte differenze e fatte dispute sopra le leghe delle monete d'alcune cittá, e non dovendo ciò mai piú intervenire per causa delle note che fedelmente su le monete saranno impresse; però essi avvertiranno farli che siano ben tirati ed asciutti dalle superflue umiditadi, cosí d'ogni sorte di monete, come anco d'ogni altro oro ed argento, de' quali occorrerá loro farne il saggio.

CAPITOLO XVIII

Regola per la quale si potrá conoscere quant'oro ed argento si piglia da chi riceve danari.

Per le cose suddette è da notare che chi avrá una libra di monete di undeci leghe, se bene esse saranno di vari valori da moneta a moneta, cioè di lire 12, di 6, di 3, di 2 o di una per ciascuna, averá once undeci d'argento fino, imperoché tutte saranno d'una finezza istessa; e chi averá una libra di sesini e di quattrini, quali tutti siano di due leghe, avrá parimente once due di fino argento, e cosí si dirá dell'altre sorti di monete di vari valori, compartite e fatte sotto una medesima finezza: e ciò si saprá, perché su esse vi saranno notate ed impresse le note contenute nel capitolo XXII. E si potrá anco tutto ciò in altro modo sapere; cioè, se si riceveranno monete di varie leghe o finezze, e si conteranno cosí miste e, riducendole in lire, si partiranno col numero 6, si troverá essere l'istesso. Come, per essempio, chi riceverá di esse lire 300, e nel conteggiare le partirá col numero 6, ritroverá che in esse saranno once 50 d'argento fino; e parimente chi n'avrá ricevuto per lire 600, partendole col detto numero 6, in esse saranno once 100 di detto argento, ed in lire 1200 ne saranno once 200; e cosí riuscirá in ogni altra grande o picciola somma o quantitá di lire. La causa è perché in ogni numerata di sei lire vi sará un'oncia giusta d'argento di coppella, come nelle tariffe si vede. E similmente chi averá una libra di ducati, in essi saranno once 12 di oro puro; e chi averá una libra di scudi da lire 8 o 7 o 6 l'uno, separati a sorte per sorte overo misti, in essi saranno once undeci di dett'oro; e cosí in una libra di bisilachi vi saranno once otto del suddetto oro, e come nelle tariffe. E volendo anco ciò sapere per altro modo, si potranno detti ducati, scudi o bisilachi, separati o misti, ridurre in lire, e poi partirle col numero 72; e quante volte vi entrerá, in essi saranno tante once di puro oro. E quello che di queste si dice, il medesimo riuscirá nelle monete cosí d'oro come d'argento, che sinora sono state fatte, percioché dall'universal tassa che sará fatta dalli contisti del giusto valore di quelle, secondo la giusta quantitá del puro e del fino che in esse si troverá essere, si conoscerá quello istesso, come se fossero state nuovamente coniate secondo questi ordini. E se si vorrá anco sapere quanto di fino sia in una sola moneta d'argento, e ad una per una di quelle che di nuovo si faranno, over delle giá fatte che si tasseranno, ciò facilmente dal loro valore si potrá conoscere in questo modo, cioè: se la moneta valerá soldi cinque, in essa si troverá essere un denaro di fino argento; e se valerá soldi tre, vi saranno grani 14-2/5 di detto argento; e se valerá denari 3, in essa sará grano 1-1/5 del suddetto argento; e se valerá denaro 1-1/2, in essa saranno 3/5 di grano di esso argento; e se valerá lire tre, in essa saranno denari 12 a peso di detto argento fino; ed il simile sará delle altre monete di maggiori o minori valori. Conciosiaché dal peso del loro fino ne deriveranno anco i loro proporzionati dati valori, con i quali si potrá tutto ciò sapere, e de' quali pesi e valori minutissimamente si tratterá nelle tariffe a capitolo XXI e nel capitolo XXXIII. Egli è ben vero che il valore del rotto che sará in alcuna moneta delle tassate, cioè meno di un quattrino di esso rotto, non si nominerá in sapere il fino di essa, per esser quasi innominabile ed intassabile per le cause allegate nel capitolo XLI.

Ora, perché mi pare aver ragionato a bastanza intorno al fatto proposto, mi piace venire alla prattica e porre in aperto le seguenti tariffe, e prima quella dell'oro ed argento insieme, per mostrare la vera forma e la real proporzione d'una parte d'oro a peso per dodici d'argento, e dodici d'argento per una di oro con i loro dati valori corrispondenti, da poter fare le monete d'oro del loro debito e giusto essere. La seconda sará quella delle monete d'argento, in corrispondenza di quelle d'oro; accioché col mezo di tali ordini, cosí nel dare come nel ricevere, ciascuno in qualsivoglia sorte di monete abbia delli valori, e del puro e del fino il suo giusto confronto; e da questi ordini si conosceranno molti errori, che sogliono occorrere nel far pagamenti con le monete sotto diversitá d'ordini fatte.

CAPITOLO XIX

Tariffe cinque, per le quali si dichiara il modo e la regola che tener si debbe nel far monete d'oro proporzionate in corrispondenza dell'argento.

