Cronaca della rivoluzione di Milano

Part 17

Chapter 173,545 wordsPublic domain

_Così pure mi fu riferito come cosa certa che nella abitazione del segretario Chiodi si trovi una quantità di scritti, che ponno dar luce sulle macchinazioni del club; quindi sarebbe bene il perquisire inaspettatamente la sua casa._

_Riguardo poi alla proibizione del fumare, onde coglier sul fatto quei perturbatori che si permettono, contro chi fuma, invettive ed atti inurbani, il miglior mezzo sarebbe forse questo, di mandar in giro travestite alcune guardie di Polizia e gendarmi col cigarro in bocca, e farli poi seguire a qualche distanza da altre guardie travestite onde arrestare i perturbatori._

_Siccome poi questi movimenti popolari, che cominciano a darsi a conoscere_ (planmässig) _ben organizzati, senza dubbio vengono diretti da un Comitato segreto, così è di somma importanza il conoscere i membri di esso; e siccome l’esperienza insegna che in questo paese col danaro si possono conoscere le cose più segrete, e d’altra parte vengo assicurato da persone degne di fede che il sig. Direttore Generale di Polizia adopera questo metodo molto economicamente, così ella avrà a significargli a mio nome di usare di questo mezzo più largamente, essendochè, nel caso contrario, egli dovrebbe rispondere personalmente._

_Che poi il disordine di jeri fosse promosso da persone ben vestite, appostate a tal uopo, col mezzo di parole e di denaro, ciò si rileva dall’acchiuso rapporto d’un ben intenzionato impiegato, che si trovava in mezzo alla turba clamorosa, e quindi fu testimonio oculare dell’incitamento._

_Milano, 3 gennajo 1848._

RANIERI, _m. p._

_Al Governatore della Lombardia_ Conte Spaur.

_Milano_.

N.º XI.

NOI FERDINANDO I.º,

_per la grazia di Dio_

IMPERATORE D’AUSTRIA

_Re d’Ungheria e Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d’Austria, ecc., ecc._

Venuti in cognizione degli spiacevoli avvenimenti verificatisi di recente in varie parti del Nostro Regno Lombardo–Veneto, ed onde non lasciare quella popolazione in dubbio sui Nostri sentimenti a tale proposito, vogliamo che sia senza indugio notificato alla medesima quanto Ci rincresca tale stato di agitazione prodotto dagl’intrighi di una fazione che tende incessantemente alla distruzione del vigente ordine di cose.

Sappiano gli abitanti del Nostro Regno Lombardo–Veneto essere stato ognora scopo primario della Nostra vita il bene delle Nostre Provincie Lombardo–Venete, come di tutte le parti del Nostro Impero, e che a tale Nostro assunto Noi non verremo mai meno. Noi risguardiamo qual Nostro sacro dovere di tutelare con tutti i mezzi dalla Divina Provvidenza riposti nelle Nostre mani, e di energicamente difendere le Provincie Lombardo–Venete contro tutti gli attacchi, da qualunque parte essi vengano. A tal uopo Noi calcoliamo sul retto sentire e sulla fedeltà della gran maggioranza degli amati Nostri sudditi nel Regno Lombardo–Veneto, il ben essere de’ quali e la sicurezza nel godimento de’ loro diritti sono stati mai sempre notori tanto nello Stato quanto all’Estero. Calcoliamo pure sul valore e sul fedele attaccamento delle Nostre truppe, di cui è sempre stata e sempre sarà la maggior gloria il mostrarsi valido appoggio del Nostro Trono e qual baluardo contro le calamità che la ribellione e l’anarchia riverserebbero sulle persone e sulle proprietà dei tranquilli cittadini.

Vienna, il 9 gennajo 1848.

FERDINANDO.

N.º XII.

N. 4831–548.

IMP. REGIO GOVERNO DELLA LOMBARDIA

AVVISO.

_Sua Maestà_ l’Imperatore essendosi degnato di espressamente dichiarare che è determinato di non tollerare alcuna dimostrazione popolare con mire antipolitiche, ed avendo inoltre la _Maestà Sua_ col Sovrano Rescritto 9 prossimo passato gennajo imposto a tutte le Autorità il dovere di procedere d’Ufficio a norma delle attribuzioni assegnate a ciascheduna di esse, e di adoperarsi con ogni energia per ovviare a qualunque perturbazione della pubblica tranquillità, essendo in fine volere della _Maestà Sua_ che non vengano permesse delle feste straordinarie, e che abbiano ad essere rigorosamente impedite le insolite adunanze popolari, massime di notte tempo, il Governo si tiene in dovere di portare tali Sovrane dichiarazioni a cognizione del Pubblico nella più ferma fiducia che tutti gli abitanti della Lombardia saranno per confermarvisi pienamente, giacchè in caso diverso coloro che, male consigliati, osassero contravvenire ai premessi Ordini Sovrani, saranno irremissibilmente puniti a tenore delle veglianti Leggi.

Milano, il 12 febbrajo 1848.

IL CONTE DI SPAUR, _Governatore_.

Il Conte O’DONELL, _Vicepresidente_.

Conte PACHTA, _Consigl. di Governo_.

N.º XIII

I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA

AVVISO.

Da qualche tempo si è adottato da taluno l’uso di portar Cappelli detti alla _Calabrese_, alla _Puritana_, all’_Ernani_.

Non potendosi tollerare l’uso stesso, lo si proibisce assolutamente sotto la comminatoria agli inobbedienti dell’immediato arresto.

Si ricorda che questo divieto è già portato dall’altro Avviso di questa I. R. Direzione Generale 5 gennajo p. p. che proibisce di portare qualsiasi distintivo politico, simbolo o segno di ricognizione, sotto comminatoria dell’arresto, salvo quant’altro fosse di legge.

Tutte le Autorità di Polizia, così Regie come Comunali, e la Forza pubblica, sono incaricate di curare rigorosamente la piena osservanza delle premesse ingiunzioni.

Milano, dall’I. R. Direzione Generale della Polizia nelle Provincie Lombarde, 15 febbrajo 1848.

_L’I. R. Consigl. Aulico Attuale Direttore Generale della Polizia_ Barone DE TORRESANI–LANZENFELD.

_L’I. R. Segretario_ WAGNER.

N.º XIV.

N.º 5904–500

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO

NOTIFICAZIONE.

_Nel Proclama 9 gennajo_ p.º p.º SUA MAESTÀ si è degnata di manifestare la dolorosa sensazione in Lei prodotta dall’agitazione in cui trovasi il suo Regno Lombardo–Veneto per opera d’irrequieti individui, che, istigati dall’estero e mossi da mire interessate tentano sconvolgere il presente ordine legale delle cose, dichiarando in pari tempo, essere Sua ferma volontà di tutelare la sicurezza e quiete interna ed esterna del detto Suo Regno con tutti quei mezzi che la Provvidenza Le ha dato, memore de’ Suoi doveri di Sovrano, fra i quali è primo il vegliare al bene dello Stato e alla tutela dei fedeli Suoi Sudditi. Or rendendosi necessario che tanto il potere giudiziario, quanto le Autorità di Polizia siano munite di quella maggior forza, che i bisogni del momento, e l’importanza dell’ufficio loro richieggono, SUA MAESTÀ ha ordinato, che per tutte quelle azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti Leggi, abbia luogo una procedura sommaria secondo le norme che si pubblicano contemporaneamente alla presente coll’altra Notificazione in data d’oggi, n.º 5901–499.

Oltre alle azioni contrarie all’ordine e alla tranquillità, che sono contemplate dalla parte I e II del Codice penale, altre pur v’hanno, che, per sè stesse innocue, possono assumere un carattere pericoloso in tempi di politica agitazione, come il presente. In tal caso è, e fu sempre dovere della Polizia d’intervenire, o prevenendo simili azioni, o reprimendole.

Per porgerle i mezzi necessarj all’adempimento di questo suo ufficio, e guarentirla dalla taccia di atti arbitrarj, si notificano a sensi della SOVRANA RISOLUZIONE 13 febbrajo 1848 le seguenti disposizioni:

Ogni qual volta un’azione per sè stessa innocua, a cagione d’esempio, il portare certi colori, o il metterli in vista, il portare certi distintivi o segnali, il cantare o declamare certe canzoni o poesie, l’applaudire o il fischiare certi passi di un’azione drammatica o mimica, l’affluire ad un dato luogo di convegno, il dissuadere dal trattare con certe persone, il far collette o il raccogliere sottoscrizioni, e così via, assume il carattere di una dimostrazione politica, contraria al vigente ordine legale, l’Autorità politica della Provincia ne pronuncia il divieto.

Ciò ha pur luogo per quelle riunioni in luoghi pubblici o privati, nelle quali si rende manifesta una tendenza ostile al detto ordine, per ciò, che per massima notoria vi si ammettono soltanto persone conosciute come addette ad un dato partito, o altre se ne escludono del partito contrario.

Lo stesso vale se taluno con intenzioni sovversive dell’ordine tenta di limitare l’altrui libertà individuale con minacce, scherni, rampogne od ingiurie.

Il divieto di tali azioni può ordinarsi dalle Autorità di Polizia secondo le occorrenze, o

_a_) mediante ingiunzione da farsi al solo incolpato; ovvero

_b_) pubblicando il divieto per tutto un luogo, Distretto o Provincia, come obbligatorio per tutti.

In ambedue i casi si aggiunge al divieto una comminatoria.

Nel primo caso _a_) la pena comminata consiste:

1.º in una multa che può giungere fino alle diecimila lire austriache a vantaggio della Casa di ricovero o d’altra Causa pia del luogo;

2.º nell’allontanamento dal luogo dove si commise la contravvenzione, senza alcuna limitazione intorno a quello dell’ulteriore dimora;

3.º nel confinare chi si è reso colpevole della contravvenzione in un dato luogo del Regno Lombardo–Veneto o fuori di esso, sotto sorveglianza della Polizia;

4.º nell’arresto, nella misura stabilita dal § 89 della II parte del Codice penale;

5.º trattandosi di persone che non hanno la sudditanza Austriaca, senza riguardo al tempo di loro dimora negli Stati Austriaci, nello sfratto da tutte le Provincie della Monarchia.

Quale di queste pene debba applicarsi nei singoli casi, dipende dalle circostanze e dall’essere più o meno pericoloso il contravventore, per lo che senza voler istabilire una progressione, se ne rimette la decisione alle Autorità di Polizia.

Nel secondo caso _b_) la sanzione del divieto generale ha luogo col riferirsi alla misura penale contenuta nel § 89 della II parte del Codice penale; tuttavia le Autorità di Polizia sono autorizzate a sostituire in casi speciali alle pene portate del citato paragrafo quelle di cui si è detto agli articoli 1.º, 2.º e 3.º

Il divieto comincia ad avere effetto per la sanzione penale, riguardo ai divieti indicati nella lettera _a_), immediatamente dopo firmato il processo verbale d’intimazione, da assumersi di volta in volta sopra tali divieti, e da conservarsi poi presso l’Autorità provinciale di Polizia, e, riguardo ai divieti indicati alla lettera b), ventiquattro ore dopo che il divieto sarà stato pubblicamente affisso nei luoghi a ciò destinati.

La procedura penale ha luogo come nelle contravvenzioni di Polizia che non sono comprese fra le gravi trasgressioni politiche. L’Autorità provinciale di Polizia pronuncia la decisione, contro cui si può produrre riclamo alla Presidenza del Governo, non più tardi però delle ventiquattro ore dall’intimazione della medesima.

Il riclamo non toglie che, prima che non sia evaso, l’Autorità provinciale di Polizia non possa dare quelle disposizioni che troverà opportune, affinchè nè il condannato possa di nuovo incorrere nella stessa contravvenzione, nè sottrarsi all’esecuzione della pena.

Ordinando la pubblicazione delle presenti misure di rigore, rese necessarie dall’urgenza delle circostanze, SUA MAESTÀ confida che i tranquilli abitanti del Regno Lombardo–Veneto non vi ravviseranno che un nuovo atto di paterno provvedimento per la repressione di uno spirito di vertigine insinuatosi dall’estero e fomentato da alcuni turbolenti, o imprudenti, o protervi, il quale minaccia da vicino la tranquillità morale e il materiale ben essere del Regno Lombardo–Veneto. Nè esse hanno a far dubitare dei paterni sensi di SUA MAESTÀ verso i Suoi Sudditi del Regno Lombardo–Veneto, poichè la loro severità può colpire soltanto coloro che dopo la pubblicazione della presente non dimetteranno i colpevoli loro raggiri contro l’ordine sociale e lo Stato, invece di riporre la loro fiducia nel paterno cuore di SUA MAESTÀ sempre disposto di provvedere al bene de’ Suoi Sudditi.

Tanto si porta a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.

Milano, il 22 febbrajo 1848.

IL CONTE DI SPAUR, _Governatore._

Il Conte O’DONELL, _Vicepresidente_.

KLOBUS, _Consigliere di Governo_.

N.º XV.

N.º 5901–499

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

Sua Maestà I. R. A. in considerazione dello stato in cui trovasi il Regno Lombardo–Veneto, e nella mira di assicurare la dovuta obbedienza alle leggi, ha trovato con Sovrano Rescritto 13 corrente di ordinare la promulgazione per tutto il Regno Lombardo–Veneto della norma di procedura abbreviata, come è stata sancita dalla Sovrana Risoluzione 24 novembre 1847 qui unita pei casi di alto tradimento e per altri casi di perturbata tranquillità pubblica.

Le preaccennate Sovrane Disposizioni si recano a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.

Milano, il 22 febbrajo 1848.

IL CONTE DI SPAUR, _Governatore_.

Il Conte O’DONELL, _Vicepresidente_.

KLOBUS, _Consigliere di Governo_.

SOVRANA RISOLUZIONE.

All’oggetto di mantenere nel Regno Lombardo–Veneto la pubblica tranquillità Mi sono determinato ad ordinare, che nei casi qui appresso accennati dei delitti di alto tradimento, di perturbazione della pubblica tranquillità, di sollevazione e di ribellione, e per la grave trasgressione di polizia del tumulto, sia attivato un giudizio statario giusta le norme seguenti.

§ 1.

Ha luogo il giudizio statario

_a_) Contro chi, dopo la pubblicazione della presente legge nel Regno Lombardo–Veneto, provoca, istiga, o tenta di sedurre altri, benchè senza effetto, al delitto di alto tradimento contemplato dal § 52 lett. _b_ della Parte I. del Codice penale, ovvero al delitto di sollevazione o a quello di ribellione (§ 61 e 66 della Parte I. del Codice penale), quando vi sia congiunta l’intenzione di alto tradimento.

_b_) Contro chi colla stessa intenzione, ovvero durante una sollevazione o ribellione scoppiata per qualunque motivo, si oppone con vie di fatto alla forza armata, o commette violenze contro funzionarj pubblici, contro persone rappresentanti qualche magistratura, o contro una guardia.

_c_) Contro chi si associa con mano armata ad una sommossa popolare od ammutinamento, e richiamato dall’autorità o dalla forza armata a staccarsene, non presta pronta ubbidienza, e viene arrestato durante la sollevazione o ribellione con armi o altri stromenti atti ad uccidere.

_d_) Contro chi suscita una sommossa popolare sia con pubblici discorsi atti ad ispirare avversione contro la forma di Governo, l’amministrazione dello stato o la costituzione del paese, sia con altri mezzi a ciò diretti (§ 57 della Parte I. del Codice penale), o prende parte attiva ad una sommossa popolare suscitata con tali mezzi.

_e_) Contro chi si fa reo della grave trasgressione di polizia del tumulto.

§ 2.

In tutti questi casi il giudizio statario si terrà dal Tribunale Criminale ordinario del luogo, in cui fu commesso il reato, e dovrà istruirsi dal medesimo tostochè avrà avuto notizia dell’avvenuto, senza attendere un ordine dell’autorità superiore o senza che sia d’uopo d’una preventiva pubblicazione.

Per deliberare se si abbia a far luogo al giudizio statario, si richiede, oltre a chi presiede, il concorso di non meno di quattro giudici. La scelta dei giudici è rimessa al Presidente del Tribunale, o a chi ne fa le veci.

§ 3.

Dinanzi questo giudizio saranno tradotti, senza riguardo al loro foro personale od al luogo in cui fossero stati arrestati, tutti coloro che vengano colti sul fatto, o contro i quali emergano indizj legali così stringenti, da poter ripromettersi con fondamento di raggiungere senza ritardo la prova legale della loro reità.

§ 4.

Il Tribunale Criminale è autorizzato ad istruire il processo statario anche contro persone militari, o soggette alla giurisdizione militare, qualora vengano arrestate dall’autorità civile. Incombe tuttavia al tribunale di darne tosto parte al prossimo Comando militare, indicando il nome, il luogo di nascita, ed il rango militare dell’incolpato. Il Tribunale è altresì autorizzato a citare direttamente testimoni soggetti alla giurisdizione militare; dovrà però anche di ciò rendere informato il prossimo Comando militare.

§ 5.

Tutto il processo, dal principio sino alla fine, sarà tenuto dinanzi il giudizio formato come sopra (§ 2) e possibilmente senza interruzione.

§ 6.

L’inquisizione dovrà di regola limitarsi al fatto, per cui fu istruito il giudizio statario, e perciò non si avrà riguardo a circostanze accessorie, che non fossero di essenziale influenza sulla determinazione della pena, nè ad altri delitti, che emergessero a carico dell’imputato. Solo nel caso, che all’imputato sovrastasse per un altro delitto una pena maggiore, che per quello, per cui fu tradotto dinanzi al giudizio statario, e che questi delitti stessero fra di loro in connessione, il processo statario abbraccia e l’uno e l’altro delitto; non concorrendo questi estremi, il processo relativo al secondo delitto si condurrà al suo fine dinanzi lo stesso Tribunale Criminale nella via ordinaria.

§ 7.

Non si trascurerà anche lo scoprimento dei correi, ma per questa cagione non dovrà ritardarsi la prolazione e l’esecuzione della sentenza, se non in quanto si abbia fondata speranza di scoprire circostanze importanti riguardo ai disegni ed all’estensione dell’impresa o di esplorare e convincere l’autore principale.

§ 8.

Il termine entro al quale nel giudizio statario deve essere ultimata l’inquisizione e prolata la sentenza, è fissato a quattordici giorni, a datare da quello in cui si diede principio all’inquisizione. Non potendosi constatare entro questo termine la reità dell’inquisito mediante giudizio statario, l’inquisizione si continua dallo stesso Tribunale Criminale nella via ordinaria.

§ 9.

Contro le persone riconosciute ree di uno dei delitti enunciati nel § 1 sollo le lett. _a, b, c,_ ha luogo la pena di morte, semprechè concorrono le condizioni dei §§ 430 e 431 della Parte I del Codice penale. La sentenza di morte viene di regola (§ 11) pronunciata, pubblicata ed eseguita nel modo prescritto per il giudizio statario.

§ 10.

Contro una tale sentenza di morte non ha luogo nè ricorso, nè supplica di grazia.

§ 11.

Solo nel caso, che il Tribunale Criminale creda per importanti circostanze mitiganti d’implorare la Sovrana grazia per la condonazione della pena di morte, o che per essere già stata eseguita la pena di morte contro uno o più dei principali colpevoli, si sia già dato un esempio di salutare terrore bastante a ristabilire la tranquillità, la sentenza viene sottoposta alla superiore e suprema autorità, che procede secondo le norme generali.

§ 12.

Contro gli altri individui, la di cui colpabilità venne constatata dall’inquisizione d’un delitto praticata in via di giudizio statario, ma ai quali non è applicabile il § 9, si procede per la determinazione della pena secondo le norme generali del Codice penale, relative al delitto per cui ebbe luogo l’inquisizione. Riguardo alla notificazione e all’esecuzione della sentenza restano ferme anche in questi casi le disposizioni dei precedenti §§ 9 e 10.

§ 13.

Contro le persone sottoposte al giudizio statario per la grave trasgressione di polizia del tumulto, si pronuncierà la sentenza secondo le norme del Codice penale per le gravi trasgressioni di polizia, e questa sarà tosto eseguita. Non si fa luogo contro tale decisione nè al ricorso, nè alla domanda di grazia.

§ 14.

Degli atti del giudizio statario si tiene il protocollo a norma del § 513 della Parte I del Codice penale, e per riguardo a quelle inquisizioni, ove la sentenza sarà stata eseguita senza averla prima sottoposta all’autorità superiore, si trasmetterà il protocollo al Tribunale Criminale superiore al più tardi entro tre giorni dopo chiuso il giudizio statario.

§ 15.

Contro quegl’incolpati, che non sono aggravati da indizj così stringenti da poter incamminare contro di loro il giudizio statario, procede nelle forme ordinarie lo stesso Tribunale Criminale che avrà aperto il giudizio statario, ma senza alcun riguardo al foro personale dei medesimi, nè al luogo in cui seguì il loro arresto.

§ 16.

La presente legge sarà operativa dopo giorni quattordici da quello della prima sua inserzione nella gazzetta della città, in cui risiede il Governo.

Vienna, li 24 novembre 1847.

FERDINANDO.

N.º XVI

I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA

AVVISO

Si deduce a pubblica notizia:

Nel corrente Carnovale resta vietato l’uso delle Maschere nelle strade, e così pure quello invalso in alcune Città di queste Provincie Lombarde di gettare coriandoli per le vie.

Chiunque pertanto sarà trovato per istrada colla maschera al volto, tanto nei luoghi abitati quanto fuori dei medesimi, sarà considerato come sospetto e come tale arrestato.

La stessa misura incorrerà chiunque si permetterà di gettare coriandoli per le vie.

In quanto ai Balli, saranno da osservarsi le prescrizioni e restrizioni portate dalla Governativa Notificazione 15 giugno 1827, e nel resto, dove vige il Rito Ambrosiano, non si intende di portare innovazioni col presente avviso alle vecchie consuetudini relativamente all’ultimo Sabato di Carnovale.

Milano, il 22 febbrajo 1848.

_L’I. R. Consigl. Aulico Attuale Direttore Generale della Polizia_ Barone DE TORRESANI–LANZENFELD.

_L’I. R. Segretario_ WAGNER.

N.º XVII.

Consta allo scrivente Municipio (come d’altronde è noto a tutto il pubblico milanese, che ne è testimonio) qualmente per parte del militare si stanno da alcuni giorni eseguendo al Castello di Milano varie opere di escavazione di fabbrica esterne con conseguente occupazione dell’attiguo suolo.

L’I. R. Comando non si è curato di darne avviso d’uffizio allo Scrivente, sebbene ciò saria stato suo debito trattandosi di metter mano ad una civica proprietà, poichè è benissimo noto al medesimo Comando che la piazza del Castello e tutte quelle adjacenze ora destinate al pubblico passeggio con dispendiose piantaggioni spettano alla città per cessione fatale dal cessato governo italico, per modo che anche allorquando si riconobbe il bisogno di disporre la cavallerizza ad uso militare il lodato I. R. Comando richiese l’assenso municipale, e si divenne ad amichevole analogo concerto.

Il Municipio non intende di elevare opposizione a quanto dal militare si eseguisce, nè si permetterà sindacare le dette opere nè la causale di esse, tuttochè riuscir possano in danno di questa popolazione, lo che solo fornir potrebbe titolo per formulare giusti ed attendibili rilievi. Per altro, o si consideri la cosa sotto quest’aspetto, ovvero sotto l’altro più semplice ed incontrastabile del titolo della sua proprietà, il Municipio stesso denunzia il fatto a codesta magistratura, affinchè nella sua saggezza promova quelle pratiche ed ottenga per parte del militare quelle dichiarazioni che valgano a salvaguardia de’ civici diritti, di cui in massima non puossi ammettere la usurpazione.

Non tralascia per altro di far osservare come inutile per lo meno risguardar si possono le opere dalla parte della città, giacchè nulla havvi a temere da una popolazione quieta e tranquilla, alla quale vorrebbesi _incutere timore_, nè vuolsi supporre che simili fortificazioni possano servire nel caso pressochè impossibile di difesa contro un nemico esterno e tanto più che fu sempre _ab immemorabili_, anche allorquando il Castello era fortificato, osservata la convenzione di non oppugnarlo giammai dalla parte della città, convenzione rispettata anche da chi si sarebbe creduto meno tenace dei trattati. Posto però il fatto al quale la Congregazione non può opporre che l’espressione del suo dispiacere, ec., ec.

N.º XVIII.

AVVISO.

La Presidenza dell’Imperiale Regio Governo si fa un dovere di portare a pubblica notizia il contenuto di un dispaccio telegrafico in data di Vienna 15 corrente, giunto a Zilli lo stesso giorno ed arrivato a Milano jeri sera.