Cronaca della rivoluzione di Milano
Part 15
Il tuo soffio li trasporta Esultanti alla battaglia, Il tuo soffio apre e sbaraglia Il barbarico furor.
Mille e mille armati e istrutti, Qual minuta arena al vento, Van dispersi in un momento; Tutto è fuga, ansia e terror.
E tu pur fremente, a queste Mura audaci il tergo hai volto, Condottier superbo e stolto, Invilito nel dolor.
Fuggi: e come avrai dell’Alpi Guadagnata alfin l’altura, Volgi un guardo alla pianura Che hai coperta di squallor.
Sarà l’ultimo che manda Dalla sacra aerea cresta Sull’Italia che si desta Lo straniero usurpator.
Cantiam lieti Osanna! Osanna! Al Signor della vittoria, Non s’aspetta a noi la gloria, Solo al tuo nome, o Signor.
TOMMASO GROSSI.
INNO NAZIONALE
Fratelli d’Italia L’Italia s’è desta, Dell’elmo di Scipio S’è cinta la testa. Dov’è la Vittoria?... Le porga la chioma, Chè schiava di Roma Iddio la creò: Stringiamoci a coorte Siam pronti alla morte Siam pronti alla morte L’Italia chiamò.
Noi siam da secoli Calpesti, derisi, Perchè non siam popolo, Perchè siam divisi. Raccolgaci un’unica Bandiera, una speme: Di fonderci insieme Già l’ora suonò. Stringiamoci, ecc.
Uniamoci, uniamoci, L’unione e l’amore Rivelano ai popoli Le vie del Signore: Giuriamo far libero Il suolo natio: Uniti per Dio Chi vincer ci può? Stringiamoci, ecc.
Dall’Alpe a Sicilia Dovunque è Legnano, Ogni uom di Ferruccio Ha il core, ha la mano, I bimbi d’Italia Si chiaman Balilla, Il suon d’ogni squilla I Vespri suonò. Stringiamci, ecc.
Son giunchi che piegano Le spade vendute: Già l’Aquila d’Austria Le penne ha perdute. Il sangue d’Italia, Il sangue Polacco, Bevè col cosacco, Ma il sen le bruciò. Stringiamci, ecc.
Evviva l’Italia dal sonno s’è desta Dell’elmo di Scipio S’è cinta la testa. Dov’è la vittoria? Le porga la chioma, Chè schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamci, ecc.
GOFFREDO MAMELI.
CANTO DI GUERRA
I.
Via da noi, Tedesco infido. Non più patti, non accordi: Guerra! Guerra! Ogn’altro grido È d’infamia e servitù. Su que’ rei, di sangue lordi, Il furor si fa virtù. Ogni spada divien santa Che nei barbari si pianta; È d’Italia indegno figlio Chi all’acciar non dà di piglio E un nemico non atterra: Guerra! Guerra!
II.
Tentò indarno un crudo bando, Ribadirci le catene; La catena volta in brando Ne sta in pugno, e morte dà. Guerra! Guerra! Non s’ottiene Senza sangue libertà. Alla legge inesorata Fa risposta la Crociata; Fan risposta al truce editto Fermo core, braccio invitto, Ed acciaro che non erra: Guerra! Guerra!
III.
Non ci attristi più lo sguardo L’abborrito giallo e nero; Sorga l’Italo stendardo E sgomenti gli oppressor. Sorga, sorga e splenda altero Il vessillo tricolor. Lieta insegna, insegna nostra, Sventolante a noi ti mostra; Il cammino tu ci addita, Noi daremo sangue e vita Per francar la patria terra: Guerra! Guerra!
IV.
È la guerra il nostro scampo, Da lei gloria avremo e regno: Della spada il fiero lampo Desti in noi l’antico ardir. E d’Italia figlio indegno Chi non sa per lei morir. Chi tra l’Alpi e il Faro è nato L’arme impugni e sia soldato; Varchi il mare, passi il monte, Più non levi al Ciel la fronte Chi un acciaro non afferra: Guerra! Guerra!
V.
Dal palagio al tetto umile Tutto, tutto il bel paese Guerra eccheggi, e morte al vile Che tant’anni ci calcò. Guerra suonino le chiese Che il ribaldo profanò. Vecchi, infermi, donne imbelli, Dei belligeri fratelli Secondate il caldo affetto: Guerra! Guerra! In ogni petto Che di vita un’aura serra, Guerra! Guerra!
I CARRER.
CANTO DEL POPOLO PER I MORTI DELLA PATRIA
I.
Per la Patria il sangue han dato Esclamando: ITALIA e PIO! L’alme pure han reso a Dio, Benedetti nel morir: Hanno vinto, e consumato Il santissimo martir. Di que’ forti—per noi morti Sacro è il grido, e non morrà.
II.
Noi per essi alfin redenti Salutiamo i dì novelli: Sovra il sangue de’ fratelli Noi giuriamo libertà! E sul capo de’ potenti L’alto giuro tuonerà. Di que’ forti—per noi morti Sacro è il grido, e non morrà.
III.
Uno cadde, e sorser cento Alla voce degli eroi: Or si pugna alfin per noi, Fugge insano l’oppressor; E lo agghiaccia di spavento La bandiera tricolor. Di que’ forti—per noi morti Sacro è il grido, e non morrà.
IV.
O Signor! sul patrio altare Noi t’offrimmo i nostri figli: Scrivi in Ciel, ne’ tuoi consigli Dopo secoli, il gran dì! Or dall’Alpi insino al mare Tutta Italia un giuro unì!
GIULIO CARCANO.
DOCUMENTI CITATI NELL’OPERA
N.º I.
=TRATTATO DI PACE= SEGNATO A LUNEVILLE
_Milano, li 3 Pratile, anno 9 della Repubblica Francese._
PETIET Consigliere di Stato, Ministro Straordinario del Governo Francese nella Cisalpina.
_AL COMITATO DI GOVERNO DELLA REPUBBLICA CISALPINA._
_Dirigo al Comitato, giusta l’autorizzazione che ne ho ricevuta dal Governo Francese, una copia autentica del Trattato di Pace conchiuso in Luneville il dì venti Piovoso anno 9 tra l’Imperatore e la Repubblica Francese, e le ratifiche del quale sono state ricambiate._
_Vi prego d’avere la compiacenza di rendere pubblico questo Trattato in tutti i dipartimenti, acciocchè il Popolo Cisalpino non abbia più ver un dubbio sulla sua Indipendenza, e sulla sua Sovranità._
_Salute e considerazione_ _Segnat_. PETIET.
Per copia conforme
_Il Segretario Generale_ CLAVENA.
BONAPARTE, PRIMO CONSOLE, IN NOME DEL POPOLO FRANCESE; I Consoli della Repubblica avendo veduto ed esaminato il Trattato conchiuso, stabilito e firmato a Luneville il giorno venti Piovoso anno nono della Repubblica Francese (nove febbrajo mille ottocento uno) dal Cittadino _Giuseppe Bonaparte_, Consigliere di Stato, in forza di pieni poteri, che gli erano stati conferiti per tale effetto, col Sig. _Luigi_, Conte del S. R. I., di _Cobenzl_, Ministro Plenipotenziario di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, egualmente munito di pieni poteri; del qual Trattato segue il tenore:
_Milano, 3 Pratile Anno 9 Repubblicano._
IL COMITATO DI GOVERNO AL POPOLO CISALPINO =PROCLAMA=
Sospirato dall’universale impazienza, rivocato in dubbio da pochi affatto nuovi ne’ politici arcani, o increduli per malizia, ecco finalmente in solenne forma comunicato dal Governo Francese il TRATTATO DI PACE conchiuso in Luneville, ratificato dalle due Potenze Contraenti. Questo Palladio della Indipendenza, della Sovranità, de’ destini futuri del Popolo Cisalpino, è stato rimesso al Comitato di Governo dal Cittadino Petiet, consigliere di Stato, Ministro Straordinario del Governo Francese, in conseguenza dell’autorizzazione, che ne ha ricevuta, e accompagnato con Lettera di questo giorno, che vien pubblicata colle stampe nelle due Lingue in fronte al Trattato.
Si levi il Popolo Cisalpino ad accogliere fra gli evviva festosi questo Monumento della lealtà della GRANDE NAZIONE. Il Governo non frappone ritardo ad ordinare, che sia proclamato ne’ luoghi più popolosi, e frequentati di tutti i Dipartimenti della Repubblica. A tutti i Cittadini debbe esser noto, tutti debbono conoscere, tutti custodire nella memoria un Trattato, che rinnovando la troppo disputata, ed ora più che mai inconcussa Convenzione di Campo–Formio, ripone la Repubblica Cisalpina nel novero delle Potenze d’Europa. Per esso la Repubblica rispettata al di fuori, potrà nell’interno fiorire ben ordinata e felice. Per esso saprà in breve adottare una Costituzione conforme alle sue relazioni politiche, alle sue fisiche circostanze, al carattere morale de’ suoi Cittadini, e sopra queste, come su Pietra fondamentale, elevare l’Edifizio di sagge Leggi, che le sue forze sviluppino, che rinvigoriscano i legami della concordia civile e de’ rapporti sociali, che migliorino i costumi, e così provvedano alla sicurezza, alla prosperità, alla gloria Nazionale.
_Il Comitato di Governo_
SOMMARIVA.—VISCONTI.—RUGA.
CLAVENA _Segretario Generale._
TRATTATO DI PACE TRA L’IMPERATORE, RE D’UNGHERIA E DI BOEMIA E LA REPUBBLICA FRANCESE
_Conchiuso in Luneville il dì venti Piovoso anno nono_ (_nove febbraio mille ottocento uno_) _e le ratifiche del quale sono state ricambiate a Parigi il venticinque Ventoso anno nono._
Sua Maestà l’imperatore Re d’Ungheria e di Boemia, ed il primo Console della Repubblica Francese in nome del Popolo francese, avendo egualmente a cuore di far cessare le disgrazie della guerra, hanno risoluto di procedere alla conclusione d’un trattato definitivo di pace ed amicizia.
La detta S. M. I. e R. non desiderando meno vivamente di far partecipe l’Impero Germanico dei beneficj della pace, e non lasciando le presenti congiunture il tempo necessario affine che l’Impero sia consultato, e possa intervenire co’ suoi Deputati nella negoziazione; la detta M. S. avendo altronde riguardo a quanto si è consentito dalla Deputazione dell’Impero nel precedente Congresso di Rastadt, secondo l’esempio di quanto ha avuto luogo in simili circostanze, ha risolto di stipulare esso in nome del Corpo Germanico.
In conseguenza di che, le Parti contraenti hanno nominato per li Plenipotenziarj i seguenti, cioè:
S. M. I. R., il Sig. Luigi di Cobenzl, conte del S. R. I., cavaliere del Toson d’Oro, Gran Croce dell’Ordine Reale di S. Stefano, e dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Ciambellano, Consigliere intimo attuale della detta M. S. I. R., suo Ministro di conferenze, e Vice–cancelliere di Corte e di Stato;
E il primo Console della Repubblica Francese a nome del Popolo Francese il Cittadino Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato. I quali dopo aver cangiati i loro pienipoteri hanno decretato i seguenti articoli:
Art. 1. Vi sarà in avvenire, e per sempre pace, amicizia e buona intelligenza fra S. M. l’Imperatore e re di Ungheria e di Boemia, stipulante tanto in suo nome, quanto a nome dell’Impero Germanico e la Repubblica Francese, obbligandosi la detta M. S. a far dare dal detto Impero la sua ratifica in buona e dovuta forma al presente trattato. Sarà usata la più grande attenzione dall’una parte e dall’altra al mantenimento d’una perfetta armonia, per prevenire ogni sorta di ostilità per terra e per mare, sotto qualunque causa e qualunque pretesto che ciò possa essere, attaccandosi con premura a mantenere l’unione felicemente ristabilita. Non sarà dato alcun soccorso e protezione sia direttamente, sia indirettamente a quelli che volessero portar pregiudizio all’una o all’altra delle parti contraenti.
Art. 2. La cessione delle inaddietro Provincie Belgiche alla Repubblica Francese, stipulata nell’articolo 3 del trattato di Campo Formio, è qui rinnovata nella maniera la più formale, in modo che S. M. I. e Re per sè e per i suoi successori, tanto in suo nome, quanto in nome dell’Impero Germanico, rinuncia a tutti i suoi diritti e titoli alle dette Provincie, le quali saranno possedute in perpetuo, in tutta sovranità, e proprietà dalla Repubblica Francese con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
Sono egualmente cedute alla Repubblica Francese da S. M. I. e R. e col consenso formale dell’Impero: 1.º il contado di Falckenstein colle sue dipendenze; 2.º il Fricktal, e tutto ciò che appartiene alla casa d’Austria sulla riva sinistra del Reno, fra Zurzach e Basilea; riservandosi la Repubblica Francese a cedere quest’ultimo paese alla Repubblica Elvetica.
Art. 3. Egualmente in rinnovamento e conferma dell’articolo sesto del trattato di Campo–Formio, S. M. l’Imperatore e Re possederà in tutta sovranità e proprietà i paesi qui sotto segnati, cioè: l’Istria, la Dalmazia e le Isole in addietro Venete dell’Adriatico e dipendenze, le bocche del Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune, e i paesi compresi fra gli Stati ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico, e l’Adige dalla sua uscita dal Tirolo fino alla sua imboccatura nel detto mare, servendo di linea di confine il Thalweg dell’Adige; e siccome con questa linea le Città di Verona e di Porto–Legnago si troveranno divise, saranno stabiliti nel mezzo dei ponti delle dette Città dei ponti levatoj che marcheranno la separazione.
Art. 4. L’articolo 18 del trattato di Campo–Formio è egualmente rinnovato, in quanto che S. M. l’Imperatore e Re si obbliga a cedere al Duca di Modena in indennizzazione dei paesi che questo principe, e i suoi eredi avevano in Italia, il Brisgaw, che egli possederà colle stesse condizioni, con cui possedeva il Modenese.
Art. 5. Si è inoltre convenuto che S. A. R. il Gran Duca di Toscana rinuncia per sè e suoi successori, e aventi causa al Gran Ducato di Toscana, ed alla parte dell’Isola d’Elba che ne dipende, come pure a tutti i diritti e titoli risultanti dai detti Stati, i quali saranno posseduti in avvenire in piena sovranità e proprietà da S. A. l’Infante duca di Parma. Il Gran Duca otterrà in Alemagna una indennità piena ed intiera de’ suoi Stati d’Italia.
Il Gran Duca disporrà a suo piacere dei beni e delle proprietà che egli possiede particolarmente in Toscana, provenienti sia da acquisto personale, sia per eredità da acquisti personali del fu S. M. l’Imperatore Leopoldo II, suo padre, o del fu S.M. l’Imperatore Francesco I suo avo. Si è altresì convenuto che i crediti, stabilimenti ed altre proprietà del Gran Ducato, come pure i debiti debitamente ipotecati su questo paese, passeranno al nuovo Gran Duca.
Art. 6. S. M. l’Imperatore e Re tanto in suo nome come in quello dell’Impero Germanico consente che la Repubblica Francese posseda d’ora in avanti in tutta sovranità e proprietà i paesi e dominj situati sulla riva sinistra del Reno, e che facevano parte dell’Impero Germanico; di modo che in conformità di quanto si era espressamente convenuto al congresso di Rastad dalla Deputazione dell’Impero, e si era approvalo dall’Imperadore, il Thalweg del Reno sarà d’ora in avanti il confine tra la Repubblica Francese e l’Impero Germanico, cioè dal distretto in cui il Reno lascia il Territorio Elvetico, fino a quello in cui egli entra nel Territorio Batavo.
In conseguenza di che la Repubblica Francese rinuncia formalmente ad ogni possesso qualunque sulla riva dritta del Reno, ed acconsente a restituire a chi appartiene le piazze di Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philisburg, il forte di Cassel, e altre fortificazioni in faccia a Magonza sulla riva dritta, il forte di Khel, Brisacco Vecchio, sotto l’espressa condizione, che queste piazze e questi forti continueranno a restare nello stato in cui si troveranno al tempo dell’evacuazione.
Art. 7. E siccome in conseguenza della cessione che fa l’Imperatore alla Repubblica Francese molti Principi e Stati dell’Impero si trovano privi in tutto o in parte de’ loro possessi, mentre deve l’Impero Germanico collettivamente sopportare le perdite risultanti dalle stipulazioni del presente trattato; si è convenuto fra S. M. l’Imperatore e Re tanto in suo nome, come a nome dell’Impero Germanico e la Repubblica Francese, che in conformità dei principj formalmente stabiliti al congresso di Rastad, l’Impero sarà tenuto a dare ai Principi ereditarj, che si troveranno privati di possesso sulla riva sinistra del Reno, una indennizzazione, che sarà presa nel seno del detto Impero secondo gli accomodamenti, che saranno ulteriormente determinati su queste basi.
Art. 8. In tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati nel presente trattato, si è convenuto, come si era fatto cogli articoli quarto e decimo del trattato di Campo–Formio, che quelli ai quali essi apparterranno, si caricheranno dei debiti ipotecati sul suolo dei detti paesi: ma attese le difficoltà che sono insorte a questo riguardo sopra l’interpretazione dei detti articoli del trattato di Campo–Formio, si è espressamente dichiarato, che la Repubblica Francese non prende a suo carico che i debiti risultanti da imprestito formalmente acconsentito dagli Stati dei detti paesi, o dalle spese fatte per l’amministrazione effettiva dei detti paesi.
Art. 9. Subito dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato, sarà accordata in tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati col detto trattato, a tutti gli abitanti o proprietarj qualunque la liberazione dei sequestri posti sui loro beni, effetti, ed entrate a motivo della guerra che ha avuto luogo. Le parti contraenti si obbligano a compire quanto essi possono aver di debito per fondi loro prestati dai detti particolari o dagli stabilimenti pubblici dei detti paesi, ed a pagare o rimborsare ogni rendita stabilita a loro profitto sopra ciascuna di esse. In conseguenza di che si è espressamente riconosciuto che i proprietarj delle azioni del banco di Vienna divenuti francesi continueranno a godere del benefizio delle loro azioni, e avranno gl’interessi scaduti o da scadere, non ostante ogni sequestro ed ogni deroga, che saranno riguardati come non accaduti, specialmente la deroga risultante da ciò che i proprietarj divenuti francesi non hanno potuto fornire li 30 e li 100 per 100 domandati agli azionisti del banco di Vienna da S. M. l’Imperatore e Re.
Art. 10. Le parti contraenti faranno egualmente levare tutt’i sequestri che fossero stati messi a motivo di guerra sui beni, diritti ed entrate di S. M. l’Imperatore o dell’Impero nel territorio della Repubblica Francese, e dei cittadini francesi negli Stati della detta M. S. o dell’Impero.
Art. 11. Il presente trattato di pace, e specialmente gli articoli 8, 9, 10 e 15 seguente, è dichiarato comune alle repubbliche Batava, Elvetica, Cisalpina e Ligure.
Le parti contraenti garantiscono vicendevolmente l’indipendenza delle dette Repubbliche, e la facoltà ai popoli che le abitano di adottare quella forma di governo che i detti popoli giudicheranno convenevole.
Art. 12. S. M. I. E R. RINUNCIA PER SÈ, E PER I SUOI SUCCESSORI IN FAVORE DELLA REPUBBLICA CISALPINA A TUTTI I DIRITTI E TITOLI PROVENIENTI DA QUESTI DIRITTI, CHE S. M. POTREBBE PRETENDERE SUI PAESI CHE POSSEDEVA AVANTI LA GUERRA, E CHE AL PRESENTE GIUSTA L’ARTICOLO VIII DEL TRATTATO DI CAMPO–FORMIO FANNO PARTE DELLA REPUBBLICA CISALPINA, LA QUALE POSSEDERA’ I DETTI PAESI IN TUTTA SOVRANITA’ E PROPRIETA’ CON TUTTI I BENI TERRITORIALI CHE NE DIPENDONO.
Art. 13. S. M. I. e R. tanto in suo nome come a nome dell’Impero Germanico conferma l’adesione già data col trattato di Campo–Formio alla riunione degli inaddietro feudi imperiali alla Repubblica Ligure, e rinuncia a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti sui detti feudi.
Art. 14. Conformemente all’articolo 11 del trattato di Campo–Formio, la navigazione dell’Adige, il quale serve di confine tra S. M. I. e R. e la Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che l’una parte e l’altra non possano stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi alcun bastimento armato in guerra.
Art. 15. Tutti i prigionieri di guerra fatti dall’una parte e dall’altra, come pure gli ostaggi levati o dati durante la guerra, che non saranno ancora stati restituiti, lo saranno in 40 giorni, cominciando da quello della segnatura del presente trattato.
Art. 16. I beni stabili e personali non alienati di S. A. R. l’Arciduca Carlo, e degli eredi della fu S. A. R. Sig. Arciduchessa Cristina, che sono situati nei paesi ceduti alla Repubblica Francese, saranno loro restituiti a condizione di venderli nello spazio di 3 anni.
Lo stesso sarà dei beni stabili e personali delle LL. AA. RR. l’Arciduca Ferdinando e Madama l’Arciduchessa Beatrice sua sposa nel territorio della Repubblica Cisalpina.
Art. 17. Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17 e 23 del trattato di Campo–Formio sono particolarmente richiamati per essere eseguiti secondo la loro forma e tenore come se fossero inseriti parola per parola nel presente trattato.
Art. 18. Le contribuzioni, consegne, forniture e prestazioni qualunque di guerra cesseranno d’aver luogo dal giorno del cambio delle ratifiche date al presente trattato da una parte da S. M. l’Imperatore e dall’Impero Germanico, e dall’altra parte dalla Repubblica Francese.
Art. 19. Il presente trattato sarà ratificato da S. M. l’Imperatore e Re, dall’Impero Germanico e dalla Repubblica Francese nello spazio di 30 giorni o più presto se si può; e si è convenuto che le armate delle due Potenze resteranno nelle posizioni in cui esse si trovano tanto in Germania come in Italia, finattantochè le dette ratifiche dell’Imperatore e Re, dell’Impero, e della Repubblica Francese, siano state simultaneamente cambiate a Luneville tra i rispettivi Plenipotenziarj.
Si è altresì convenuto, che dieci giorni dopo il cambio delle dette ratifiche, le armate di S. M. I. e Re saranno rientrate sui suoi possessi ereditarj, i quali saranno evacuati nel medesimo spazio delle armate francesi, e che 30 giorni dopo il detto cambio, le armate francesi avranno evacuato la totalità del territorio del detto impero.
_Fatto e segnato a Luneville li venti Piovoso, anno nono della Repubblica Francese (nove Febbrajo mille ottocento uno.)_
_Segnato_ LUIGI CONTE DI COBENZL GIUSEPPE BONAPARTE.
Approva il Trattato qui sopra, in tutti ed ognuno degli Articoli che vi sono contenuti; dichiara ch’egli è accettato, ratificato e confermato, e promette che lo stesso sarà inviolabilmente osservato.
In fede di che si sono date le presenti segnate, contrassegnate, e sigillate col gran sigillo della Repubblica.
Parigi, li venti Ventoso anno nono della Repubblica (undici marzo mille ottocento uno.)
_Segnato_ BONAPARTE.
_Il Ministro delle relazioni estere Segnat._ CH. MAU. TALLEYRAND.
Per il Primo Console
_Il Segretario di Stato Segnat._ HUGUES B. MARET.
_Sigillato col gran sigillo di cera rossa sopra lacci di seta turchina, intrecciata d’oro e d’argento; il sigillo rinchiuso in una scatola d’argento indorato, nel di sopra della quale è impressa e scolpita la figura emblematica della Repubblica._
Certificato conforme:
_Il Ministro Straordinario del Governo Francese in Milano li 3 Pratile, anno 9._
PETIET.
ARTICOLI DEL TRATTATO DI CAMPO–FORMIO CITATI E CONFERMATI DAL SUDDETTO TRATTATO DI LUNEVILLE.
_Nell’articolo 2 del Trattato di Luneville._
3. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria, e di Boemia rinunzia per sè, e suoi Successori in favore della Repubblica Francese a tutti i suoi diritti e titoli su le già Provincie Belgiche conosciute sotto il nome di _Paesi Bassi Austriaci._
La Repubblica Francese possederà questi Paesi a perpetuità in tutta sovranità e proprietà, e con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
_Nell’articolo 3._
6. La Repubblica Francese acconsente, che Sua Maestà l’Imperatore e Re possegga in tutta sovranità e proprietà i Paesi designati qui appresso, cioè, l’Istria, la Dalmazia, le Isole ex–Venete dell’Adriatico, le Bocche di Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune e i Paesi compresi fra gli Stati Ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico, e _una linea che partirà dal Tirolo, seguirà il Torrente davanti alla Gardola, attraverserà il lago di Garda sino a Larise; di là una linea militare sino a San Giacomo, offrendo un vantaggio eguale alle due Parti, la quale sarà designata da Ufficiali del Genio nominati da una parte e dall’altra prima del cambio delle ratifiche del presente Trattato. La linea di confine passerà in seguito tra l’Adige a San Giacomo, seguirà la riva sinistra di questo fiume sino all’imboccatura del Canal–bianco, compresavi la parte di Porto Legnago, che trovasi sulla riva destra dell’Adige, col circondario d’un raggio di tre mila tese. La linea si continuerà per la riva sinistra del Canal–bianco, per la riva sinistra del Tartaro, per la riva sinistra del canale detto la Polesella, sino alla sua imboccatura nel Pò, e per la riva sinistra del gran Pò sino al mare._
_Nell’articolo_ 4.