Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

Part 5

Chapter 53,576 wordsPublic domain

IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art. 76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto dei beni, duranti i due primi anni;

V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.

75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.

76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati, indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che sono a carico degli usufruttuarj.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non per la concorrenza della metà del reddito.

77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del consiglio del sigillo de' titoli.

=Capitolo IV.=

_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle forme di quest'alienazione, e del reimpiego._

_=Sezione I. =_

_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco._

78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione, ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare in tutto o in parte i beni che la compongono.

79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24, al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.

80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli articoli 28 e 29.

Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.

81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.

82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a percepire i redditi del maggiorasco.

83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.

84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà, sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli.

85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte, com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione, rientreranno nel commercio.

86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei titoli, o di un suo delegato.

87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.

88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle vertenze contenziose d'amministrazione.

Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.

89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà l'interesse al titolare.

_=Sezione II. =_

_Del reimpiego del prezzo de' beni alienati._

90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.

Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.

91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli,

I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;

II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;

III.º Le carte che ne giustificano il prodotto;

IV.º Le condizioni del contratto.

92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli, per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.

93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al titolare per trovare un reimpiego.

Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi nel commercio.

95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I del capitolo I, titolo II.

96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette rendite, corrente al momento del loro acquisto.

97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro proprietà.

In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto non v'è derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella stessa proporzione degli altri cittadini.

98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avrà fornito i beni componenti la dotazione, si estinguerà, il titolo resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi. Noi ci riserviamo però, secondo le circostante, e sulla domanda del titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali, senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la dotazione.

99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto od in parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il caso, la condizione si adempirà sopra questi beni o sopra quelli che avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno l'esecuzione.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre 1808.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re, _Il Ministro Segretario di Stato,_ =A. Aldini.=

NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

Visto il settimo statuto sopra i titoli e maggioraschi del nostro regno d'Italia,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

_Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi._

Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in virtù dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione.

Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del sigillo de' titoli è chiamato a deliberare.

2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto, in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle autorità locali per questi medesimi oggetti.

3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia in totalità, sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che ci sarà piaciuto d'imporre.

4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro domanda il progetto delle patenti.

5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul registro del conservatore delle ipoteche.

6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro procurator generale copia certificata con menzione che sono state pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo commettente.

7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.

8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.

9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla comunicazione.

TITOLO II.

_Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi._

10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche il salario del conservatore.

11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto di registro.

Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,

Pei maggioraschi-ducati lire 72. Pei maggioraschi-contee » 48. Pei maggioraschi-baronie » 24.

Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la cancelleria.

Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà del diritto suddetto.

Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria dei tribunali di prima istanza pel registro.

12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.

13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.

14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta. Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro la successione del titolare defunto.

15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato, per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre 1808.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re, _Il Ministro Segret. di Stato,_ =A. Aldini.=

NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

Visto il sesto statuto costituzionale, Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

_Comunicazioni del governo al senato._

Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa diretta al presidente o con decreto.

2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.

3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.

4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i motivi.

5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale.

6. Allorchè il senato è chiamato ad esercitare le funzioni attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un progetto di senatoconsulto.

7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio.

8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i voti della nazione sono portate al re da una deputazione.

TITOLO II.

_Deliberazioni del senato._

9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno fissato dal re per la discussione.

Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.

10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e l'oggetto.

Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re, il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.

11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.

12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da uno dei membri della commissione.

13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge, menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato consulente _possa votare per il progetto_, ovvero: _La commissione_ _pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un nuovo esame del progetto._

14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della commissione terminerà colle seguenti parole: La commissione _pensa che non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto_, ovvero: _La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto._

15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui fossero richiesti.

Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in deliberazione il progetto.

16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare al re.

17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio segreto, si osserverà il seguente metodo:

Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti dalla diversità del colore, e dinotanti il _sì_ ed il _no_. Terminato l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti ritrovati nell'una e nell'altra parte.

18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il presidente dichiara: _Il senato consulente vota per il progetto_. Se non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente dichiara: _Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del progetto._

19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio segreto, la votazione si farà alzando le mani.

20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con un messaggio.

21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue:

(_Il nome del re_)

»Vista la deliberazione del senato in data del.......................... sul progetto di (statuto o legge) statogli presentato l......................... e discusso in conformità degli articoli 10 e (11 o 12) del sesto statuto costituzionale,

»Abbiamo decretato e decretiamo: ............................. .............................

»Comandiamo e ordiniamo che....... presente............... (statuto o legge), munito dei sigilli dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.»

Se trattasi di statuti, si aggiungerà:

»Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno e diretto ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.»

22. Il decreto del re è comunicato al senato. Il presidente ne fa fare la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui è stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e depositato ne' suoi archivj.

23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto, se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al re con messaggio.

24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura di quelli contemplati nel precedente articolo è intestato come segue:

(_Il nome del re_)

»Visto il progetto di legge stato comunicato al senato l...... in conformità degli articoli 10 e 13 del sesto statuto costituzionale,

»Abbiamo decretato e decretiamo: ...................... ......................

»Comandiamo ed ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello stato, sia registrata dal senato, pubblicata ed inserita nel bollettino delle leggi.»

25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto.

26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad una commissione speciale composta di sette membri.

Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e voti della nazione.

La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come all'articolo 19.

27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene incaricata di estendere l'indirizzo al re.

28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17 dello statuto.

TITOLO III.

_Ufficiali del senato._

29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti ai senatori che ne hanno bisogno.

30. Amministra le proprietà del senato, prende possesso in di lui nome dei beni di dotazione, e nomina gli agenti che amministrano sotto i suoi ordini e con sua procura.

31. Dirige le liti che possono insorgere relativamente ai beni che compongono la dotazione del senato.

32. In ogni affare in cui sia compromessa la proprietà de' beni, il cancelliere non può nè intentare un'azione, nè difendersi, nè transigere, senz'aver fatto prima rapporto al senato che nomina per ciaschedun affare una commissione di quattro membri. Questa commissione, di concerto col cancelliere, determina le misure da prendersi.