Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

Part 2

Chapter 23,675 wordsPublic domain

Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza, il riposo e la prosperità. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non ispingere al di là di quello che permettevano le circostanze. Tale fu la sorte della nostra repubblica, allorchè inaspettatamente la prima volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.

E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione, sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione, e proclamò un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero più rapidamente innalzata alla felicità ed alla considerazione a cui le permetteva pretendere il suo destino.

Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria, onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio; e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera, la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi efficaci.

Al fine il grande esempio presentato dalla Francia terminò di convincere i più pertinaci; e l'esito il più felice ci disse ch'era tempo omai ancora per noi d'imitarla.

Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche più grande, quello, cioè, della nostra conservazione.

Già aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti all'augusto capo dello stato: già gli aveva essa sottomesso il risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri tratti da tutte le autorità costituite, onde assistere alla solenne incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi.

Allora fu che, avendo occasione d'osservare più da vicino le opere luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di prosperità e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillità e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non potette resistere ad invidiare per lei la felicità di cui era venuta ad essere testimonio.

Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di futuri pericoli, nè poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il danno d'una posizione sì esposta, nè quello delle attrattive del nostro territorio.

Giudicò dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro, e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da loro sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di voce unanime il voto che tutti hanno creduto il più vantaggioso, e che senza fallo era di già formato da tutti i cuori.

Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone= è Re d'Italia. La corona è ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto potrà riunire nella sua persona la corona d'Italia a quella di Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente sul territorio della nostra repubblica.

È l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, nè la riterrà, se non fino a tanto che questo interesse ne imporrà la legge alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione però fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante: poichè se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar lungo tempo.

Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne limiterà di più, e regolerà l'estensione e l'uso. Ci saranno date costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrità del nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite de' beni nazionali, il diritto esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla legge sola l'autorità di stabilire le imposizioni, e che in somma consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali è fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillità. =Napoleone= ne ha assunto l'impegno: chi può dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non sappia adempirlo?

Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo proclama, cioè:

NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e le Costituzioni_, =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia, _a tutti i presenti e futuri, salute_=

La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:

_Estratto dei registri della consulta di stato del giorno 17 marzo 1805_.

STATUTO COSTITUZIONALE.

La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805;

Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa costituzionale,

_Decreta_:

Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo= è =re d'Italia=.

2. La corona d'Italia è ereditaria nella sua discendenza legittima e per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio, escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto d'adozione non potrà estendersi ad altri che ad un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia.

3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore =Napoleone= trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.

4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio della repubblica italiana.

5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi ch'egli ha già date all'Italia.

_Segnato NAPOLEONE._

_=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=_.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.

_Segnato NAPOLEONE._

_Per Sua Maestà l'Imperatore e Re, Sott. =F. Marescalchi=_. L. S. Parigi, il 19 marzo 1805.

Per copia conforme all'originale;

_=F. Marescalchi=._

LA CONSULTA DI STATO

_Preseduta dal vicepresidente, ed i deputati per i collegi e per i corpi costituiti della repubblica italiana_,

Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria, sono d'unanime opinione,

1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero francese;

2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia dichiarato RE D'ITALIA;

3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;

4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona: che tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica italiana;

5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però fare uso senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la penisola d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d'Europa;

6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate.

7. Che, regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone= pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrità del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.

8. Che in fine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata, senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.

Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.

_=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta, Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=_

Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja. Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro RE sarà fra voi. Egli verrà non tanto per aggiungere all'augusta sua fronte il nostro diadema, ma ben più per potere esaminare più dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite ancora aperte dalle antiche calamità, e occuparsi definitivamente d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicità.

Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli leggerà in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere penetrate.

Parigi, 19 marzo 1805.

=_MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=_

Per copia conforme;

L. S.

_Il Ministro delle Relazioni estere residente presso S. M. l'Imperatore e Re,_

_=F. Marescalchi=_

NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA,

_A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE:_

=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue:

_Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo 1805, in seduta a Saint Cloud._

II STATUTO COSTITUZIONALE.

La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo,

_DECRETA:_

TITOLO PRIMO.

_Della reggenza_.

Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti. Durante la minorità vi è un reggente del regno.

2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della corona.

4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.

5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.

7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.

Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.

8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua amministrazione.

9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.

10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto, al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.

In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.

Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente nè i suoi discendenti.

11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne' suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a volontà.

Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

TITOLO II.

_Dei grandi ufficiali del regno_.

12. I grandi ufficiali del regno sono,

_In primo luogo_. I grandi ufficiali della corona, cioè:

Il cancelliere guardasigilli della corona; Il grand'elemosiniere; Il gran maggiordomo maggiore; Il gran ciambellano; Il grande scudiere.

_In secondo luogo_. I ministri.

I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio delle loro funzioni.

_In terzo luogo_. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.

_In quarto luogo_. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.

Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de' capitani della guardia del re.

L'ispettore generale dell'artiglieria.

L'ispettore generale del genio.

_In quinto luogo_. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.

13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.

14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere conferite che a' sudditi del regno d'Italia.

15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del consiglio di stato.

Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.

Essi sono membri del consiglio privato.

16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, cioè:

La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;

La seconda, fra l'Adda e l'Adige;

La terza, sulla sponda destra del Po;

La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.

I grandi ufficiali della corona godono in oltre,

1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo;

2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.

17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.

TITOLO III.

_Dei giuramenti_.

18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla sua maggiorità, accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli, ed in presenza

Del senato, Del consiglio di stato, Del corpo legislativo, Dei tre presidenti dei collegi, Degli arcivescovi e dei vescovi, Del tribunale di cassazione, Della contabilità nazionale, Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:

»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della gloria del popolo italiano.»

20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli; ed in presenza

Del senato, Del consiglio di stato, Del presidente del corpo legislativo, Del presidente del tribunale di cassazione.

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.

21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:

»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio.»

22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:

»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»

I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati dell'armata prestano lo stesso giuramento.

_Segnato NAPOLEONE._

_=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi_.=

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato di sorvegliare all'esecuzione.

Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro regno.

_NAPOLEONE._

_Per S. M. l'Imperatore e Re,_

L. S. _=F. Marescalchi=_.

NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_, =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=:

La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:

_Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805_.

III STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.

_Dei beni della Corona_.

Art. 1. Le proprietà della corona sono:

1.º Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;

2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;

3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro ducale di Modena;

4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto destinati colle convenienti dipendenze;

5.º I boschi di Ticino.

È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e dei boschi di Ticino.

2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto cesserà di essere compresa nel _budjet_ del ministero della guerra.

Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli, nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.

4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia.

5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.

TITOLO II.

_Del Vicerè._

6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè.

7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè.

8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito come segue:

«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato.»

9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia.

10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono presso S. M. l'imperatore e re.

TITOLO III.