Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

Part 4

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17. Il senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.

18. È creata nel seno del senato una commissione della libertà individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.

19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta corte reale che risiede nel palazzo del senato.

20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli affari di grazia.

TITOLO III.

_Dotazione_.

21. Il palazzo attualmente all'uso del ministro della guerra è posto a disposizione del senato per la sua residenza.

Sono affetti alla dotazione del senato,

1.º Un annuo assegno di lire 400,000 sul tesoro dello stato,

2.º Tanti beni stabili, quanti diano un'annua rendita di un milione.

22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate,

1.º Nelle spese di riparazioni, manutenzione ed ammobigliamento del palazzo senatorio,

2.º Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato,

3.º Nel trattamento de' senatori.

23. Le rendite della dotazione del senato decorrono dal 1.º gennajo 1808.

Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.

Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.

24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio d'amministrazione preseduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui viene fissato il _budjet_ per l'anno prossimo, e definitivamente regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure fissate le pensioni alle vedove de' senatori.

25. Il presidente ha un trattamento doppio; il cancelliere, il tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.

I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3.º, in luogo di trattamento sono provveduti dallo stato di beneficj ecclesiastici.

TITOLO IV.

_Disposizioni speciali_.

26. Nessuno può essere senatore prima di quarant'anni compiti.

27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di cittadinanza.

28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.

29. Le sessioni del senato sono segrete.

Non sono legittime senza l'intervento di più della metà dei suoi membri.

30. Il senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato il caso di cui all'art. 11.

31. I quattro consiglieri di stato consultori passano di diritto nel senato.

Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 21 marzo 1808.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re, _Il Ministro Segret. di Stato, A. Aldini_.

NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

A tutti quelli che vedranno le presenti salute:

Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale,

_Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue:_

SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.

_Dei Titoli_.

Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30,000.

Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.

4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.

5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di conte.

6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta, legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni infrascritte.

7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de' maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.

3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.

9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente e il procurator generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè: Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.

10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando una rendita netta di tre mila lire.

13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo stato.

14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de' titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,

15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.

TITOLO II.

_De' maggioraschi_.

=Capitolo primo.=

_Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco._

_=Sezione I=._

_Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per l'istituzione_.

16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.

17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti.

18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite.

19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra un libro particolare.

20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.

21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili.

_=Sezione II=._

_De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo._

22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere guardasigilli.

23. La petizione sarà motivata ed annunzierà,

I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire un maggiorasco;

II. La specie di maggiorasco per il quale la domanda è fatta;

III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del maggiorasco;

IV. Il prodotto di questi beni;

V. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;

VI. Il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e le femmine.

24. Il prodotto de' beni immobili sarà giustificato,

I. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;

II. Dall'estratto de' registri della imposizione.

In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono situati e comprovanti la pubblica fama.

Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi e composto come segue:

Tre senatori, Due consiglieri di stato, Un procurator generale, Un segretario generale.

Il consiglio sarà denominato _consiglio del sigillo de' titoli_.

27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne sarà il depositario.

28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti uniti.

29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari.

30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la proprietà o il prodotto.

32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti quindici giorni.

33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente.

34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco.

35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al petente dal segretario generale.

36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.

37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una spedizione del decreto.

_=Sezione III.=_

_Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti._

38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le lettere-patenti.

39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro; l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del nostro gran sigillo.

42. Esse indicheranno,

I. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;

II. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;

III. I beni che ne formano la dotazione;

IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit. II del sesto statuto costituzionale.

45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione sui registri.

47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

=Capitolo II.=

_Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto, sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo._

_=Sezione I. =_

_Maggioraschi di proprio moto._

49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.

50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella sezione II del capitolo II del presente titolo.

_=Sezione II. =_

_Maggioraschi sopra domanda._

51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una petizione a questo oggetto.

52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni prescritte dall'articolo 23.

53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26, 27 e 28.

54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e vita onorevole del petente e della sua famiglia.

55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.

56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della detta consegna nei registri.

57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.

58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I, sezione III del titolo II.

=Capitolo III.=

_Degli effetti della creazione de' Maggioraschi._

=Sezione I.=

_Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone._

59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a questo effetto.

Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo riguardo i nostri ordini.

61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di _duca_, di _conte_, di _barone_ e di _cavaliere_, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:

_Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastìa, d'ubbidire alle costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono, leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. anderà all'armata._

62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi avremo delegati a quest'oggetto.

_=Sezione II=._

_Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni che li compongono._

64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono essere nè ipotecati nè sequestrati.

Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

66. La nullità dei giudizi sarà pronunziata dal nostro consiglio di stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del sigillo de' titoli.

67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo 65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici di pronunziarne la validità.

68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito dall'articolo 20.

69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna ipoteca legale nè giudiziaria.

70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33, e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.

71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.

72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.

73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora: in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta,

I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione;

II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione.

74. Il titolare del maggiorasco sarà tenuto,

I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;