Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

Part 3

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_De' Collegi_.

11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.

12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono nominati dal re.

13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.

14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.

15. Il Presidente è nominato dal re.

16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento, e pei giudici di pace.

Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV.

_Del Consiglio di Stato_.

17. Il consiglio di stato è composto,

I. Del consiglio de' consultori,

II. Del consiglio legislativo,

III. Del consiglio degli uditori.

18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.

§. I.

_Del Consiglio dei consultori_.

19. Il consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di stato consultori.

I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.

20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re,

I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da farsi ai detti statuti;

II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.

21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al consiglio dei consultori, che procede come è prescritto nel detto articolo.

23. Il consiglio de' consultori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§. II.

_Del Consiglio legislativo_.

24. Il consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di stato al più.

25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,

I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto;

II. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica, spiegazioni, sviluppi o interpretazioni di detti regolamenti.

26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.

27. Il consiglio legislativo è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§. III.

_Del Consiglio degli Uditori_.

28. Questo consiglio è composto al più di quindici consiglieri di stato.

29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,

I. Di tutti gli affari contenziosi;

II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarj;

III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell'amministrazione pubblica;

IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;

V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;

VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali;

VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati civili.

30. Il consiglio degli uditori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese perentoriamente.

§. IV.

_Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni. Ordine del lavoro_.

32. I membri del consiglio di stato sono divisi in servizio ordinario ed in servizio straordinario.

Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M. il re ogni sei mesi.

33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:

Sezione di legislazione e del culto. Sezione dell'interno e delle finanze. Sezione di guerra e di marina.

34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.

Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al consiglio di stato.

35. Il consiglio di stato è preseduto dal re, ed in di lui assenza da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest'effetto da S. M.

36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva.

37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.

38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.

§. V.

_Disposizioni generali_.

39. Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato membro del consiglio legislativo, se non è stato membro del consiglio degli uditori; niuno potrà essere nominato membro del consiglio de' consultori, se non è stato membro del consiglio legislativo.

40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori è fissato in 6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in 15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m. lire.

41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.

42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro rispettivo dipartimento.

43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od all'estero.

TITOLO V.

_Del Corpo legislativo_.

44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.

45. La camera degli oratori è soppressa. I progetti di leggi sono rimessi ad una commissione che il corpo legislativo nomina nel suo seno, e che gliene fa rapporto.

46. Il corpo legislativo ha un presidente e due questori che sono nominati dal re per due anni.

47. Sono di competenza del corpo legislativo

1.º Il conto annuo delle entrate e spese dello stato;

2.º La coscrizione militare;

3.º L'alienazione de' beni nazionali;

4.º Il sistema monetario;

5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove tariffe per le imposte esistenti;

6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia d'alto criminale, sia commerciale.

Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.

48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.

Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei questori a 10m. lire per ciascheduno.

49. Il re può disciorre il corpo legislativo.

Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.

TITOLO VI.

_Dell'Ordine giudiziario_.

50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.

51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di voti.

52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.

53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.

I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.

54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

55. Non vi sarà che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia.

56. Il codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare dal primo gennajo prossimo.

A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.

Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.

Il codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei tribunali, ed aver forza di legge.

57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel codice.

TITOLO VII.

_Del Diritto di far grazia_.

58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del primo tribunale del regno.

TITOLO VIII.

_Dell'ordine della corona di ferro_.

§. 1.

_Creazione ed organizzazione_.

59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione di _Ordine della corona di ferro_.

60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento commendatori, e venti dignitarj.

61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.

Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di fondatore, ne conserverà, finchè vive, il titolo e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.

62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori, e cinque di dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli ufficiali e soldati francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.

§. II.

_Decorazioni_.

63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona lombarda intorno alla quale saranno scritte queste parole: _Dio me l'ha data, guai a chi la toccherà_.

Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color d'arancio, con istrisce verdi all'orlo.

64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.

I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.

I dignitarj la porteranno pendente al collo.

§. III.

_Nomina, ricevimento e giuramento_.

65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.

66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, e i dignitarj fra i commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.

67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.

68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarj si riuniranno il giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistervi senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si parlerà in seguito.

69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e sarà proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale che verrà regolato.

70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti nell'anno, saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principj sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua fondazione.

71. Il giuramento de' cavalieri è concepito in questi termini: «Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.»

72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato dall'articolo 62.

§. IV.

_Dotazione ed Amministrazione_.

73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire di Milano sul Monte Napoleone.

74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:

Pei cavalieri, di lir. 300 Pei commendatori, di » 700 Pei dignitarj, di » 3,000

75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le pensioni saranno a vita.

76. I gran dignitarj comporranno il gran consiglio d'amministrazione dell'ordine.

Saranno scelti fra i gran dignitarj un cancelliere e un tesoriere dell'ordine.

Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.

Fra i cavalieri, due ajutanti delle cerimonie.

TITOLO ULTIMO.

_Disposizioni generali_.

77. Le disposizioni della costituzione di Lione che non sono contrarie agli statuti costituzionali, sono confermate.

_=F. Merescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi= Consultori._

_=Aldini= Presidente della censura, =Stanislao Bovara, Giovanni Tamassia= Segretarj della censura, =Giuseppe Taverna, Giuseppe Soresina Vidoni, Lorenzo Scazza, Barnaba Oriani, Fè Marc'Antonio, Brunetti Vincenzo, Vertova Giambattista, Conti Francesco, Piazzoni Giambattista, Castiglioni Luigi, Bignami Carlo, Bentivoglio Carlo, Salina Luigi, Peregalli Francesco, Bologna Sebastiano, Massari Luigi, Odescalchi, Bazzetta= Membri della censura._

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo di Milano questo dì 6 giugno 1805, primo del nostro regno,

_NAPOLEONE._

_Visto da Noi Cancelliere Guardasigilli della Corona, MELZI._

L. S.

Per l'Imperatore e Re, _Il Consigliere Segret. di Stato, L. VACCARI._

NAPOLEONE, _Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni_, =imperatore de' francesi e re d'italia:=

QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE.

Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del 17 marzo 1805,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del nostro impero di Francia e vicerè del nostro regno d'Italia, è adottato nostro figlio.

2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e discendenti maschi legittimi e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo le femmine e la loro discendenza.

3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che allora regnerà in Francia.

4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.

5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia, non potrà mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare nè lui, nè i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell'impero.

6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 febbrajo 1806.

_NAPOLEONE_.

Per l'Imperatore e Re, L. S. _Il Ministro Segretario di Stato_,

A. ALDINI.

NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

_Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_:

QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE.

Art. I. Il consiglio de' consultori cessa di far parte del consiglio di stato, e assume il nome di senato consulente.

II. Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà civile.

III. Vi sarà necessariamente nel senato un senatore d'ogni dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla formata dai collegi elettorali.

IV. Il senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti speciali.

V. Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dal nostro reale palazzo di Milano questo dì 20 dicembre 1807.

NAPOLEONE.

_Visto da Noi Cancelliere Guardasigilli della Corona, MELZI D'ERIL._

L. S. Per l'Imperatore e Re, _Il Ministro Segretario di Stato, A. ALDINI_.

NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia= E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

_Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_:

SESTO STATUTO COSTITUZIONALE.

TITOLO PRIMO.

_Organizzazione del Senato_

Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto costituzionale è composto,

1.º De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;

2.º Dei grandi ufficiali della corona;

3.º Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del regno;

4.º Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione del regno.

Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra liste dei tre collegi elettorali.

2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta due candidati di ogni dipartimento.

Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno.

Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai quali la vacanza si è verificata.

3. Il re può accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente la dotazione del senato.

4. Il re presiede il senato, e può anche farlo straordinariamente presedere da qualche grande ufficiale della corona.

Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un anno.

5. Il presidente convoca il senato, dietro un ordine del re, ovvero su la domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore ufficiale del senato per affari interni del suo corpo.

6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie fatte sulla domanda di qualche commissione o di qualche senatore e del risultato delle deliberazioni del senato.

7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per sei anni sopra una lista tripla del senato.

8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivj e del sigillo del senato.

Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.

I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia interna ed esterna del loro corpo.

TITOLO II.

_Attribuzioni_.

9. Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel senato.

10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al senato, e discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.

11. Sugli statuti il senato delibera a scrutinio secreto, e alla pluralità di due terzi di voti.

12. Delibera a maggiorità assoluta su i progetti di legge che per istraordinarj bisogni dello stato portassero accrescimento delle imposte attuali.

13. Sopra qualunque altro progetto di legge il senato può presentare al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che gliene vien fatta.

14. Sono registrati dal senato,

1.º Gli statuti costituzionali,

2.º Le leggi,

3.º I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per maggior lustro della corona,

4.º I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia benemerita dello stato.

15. Dietro una commissione del re il senato pronunzia,

1.º Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali,

2.º Su i ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione ecclesiastica,

3.º Sulla rimozione de' giudici inamovibili, per titolo di prevaricazione o di altra grave delinquenza in officio.

16. Sono comunicati al senato, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o cambio di qualche parte del territorio, e i conti de' ministri.